TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/12/2025, n. 2757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2757 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice rel.
Dott.ssa Giovanna Di Meo Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 6519 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad
OGGETTO: separazione giudiziale, e vertente
T R A
nata a [...] il [...], cod. fisc. ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Striano (Na), alla via Risorgimento, 4, presso lo studio dell'Avv.
Marco Sardegna, dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura allegata al ricorso.
RICORRENTE
E
, nato a [...] il 12,.10.1985, cod. fisc. , ed Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Poggiomarino (Na), alla via A. D'Ambrosio, 13, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Salvati, dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura apposta in calce alla memoria di costituzione.
RESISTENTE
E il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE ex lege
1 CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno depositato le note, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 15.09.2025, riportandosi all'accordo sottoscritto tra i coniugi.
Con atto del 08.10.2025, il P.M. ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 19.12.2022, chiedeva all'adito Parte_1
Tribunale che fosse pronunciata la separazione personale con addebito al coniuge CP_1
.
[...]
A tal fine, esponeva di aver contratto matrimonio con il resistente in Striano (NA) in data 30.08.2018, optando per il regime della separazione dei beni, e che da tale unione erano nati tre figli, (nato il [...]), (nata l'[...]) e (nato Per_1 Per_2 Per_3
l'11.03.2021).
La ricorrente, a fondamento della richiesta, rappresentava che dopo la nascita dei figli la relazione matrimoniale era diventava intollerabile a causa di gravi incompatibilità caratteriali.
In particolare, la fine della relazione era ascrivibile ai comportamenti del marito, che conduceva vita a sé stante, facendo venir meno la comunione materiale e spirituale della coppia.
Sulla scorta di tali motivi, chiedeva la separazione personale dal coniuge;
l'affidamento condiviso dei tre figli minori, con collocazione privilegiata presso di lei;
l'assegnazione della casa familiare;
la regolamentazione del diritto di visita paterno;
disporre a carico del resistente, quale contributo di mantenimento dei figli minori , e , il versamento mensile Per_1 Per_2 Per_3
della somma di € 900,00 (€ 300,00 ciascuno), rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, nonché il pagamento del 50% delle spese straordinarie;
il tutto con vittoria di spese e compensi.
La ricorrente inoltre, con memoria integrativa ex art. 709 c.p.c. depositata il 19.05.2023, chiedeva l'addebito della separazione al coniuge , nonché disporre a carico del Controparte_1
resistente un assegno pari ad euro 150,00 a titolo di mantenimento della moglie.
In data 03.03.2023 si costituiva in giudizio , il quale si opponeva alle Controparte_1
richieste avanzate, contestava l'erronea ricostruzione dei fatti prospettata dalla ricorrente e chiedeva, in via riconvenzionale, disporsi la separazione personale con addebito alla moglie e di ridurre da euro 300,00 ad euro 150,00 l'assegno a titolo di mantenimento Parte_1
per ciascun figlio.
2 Con memoria integrativa depositata il 01.06.2023, inoltre, chiedeva la restituzione degli arredi presenti nella casa familiare o in alternativa il pagamento dell'equivalente in denaro.
Il resistente evidenziava che i motivi della crisi coniugale erano da rinvenire nel comportamento della moglie, contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, e spesso condizionata dalla famiglia di origine che si intrometteva nella sfera privata della coppia.
In particolare, il lamentava che la ricorrente aveva deciso di porre fine al CP_1
matrimonio senza dare alcuna spiegazione al marito, che veniva allontanato dalla famiglia malgrado i tentativi di ricucire il rapporto.
Resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione, il Presidente con ordinanza dell'11.04.2023, emetteva i provvedimenti temporanei di cui all'art. 708 c.p.c., con cui autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
assegnava la casa coniugale alla ricorrente, invitando il a trovare un'abitazione autonoma entro 2 mesi;
disponeva l'affidamento CP_1
condiviso dei figli minori con residenza privilegiata presso la madre;
prevedeva a favore di entrambi i genitori l'esercizio della responsabilità genitoriale;
disciplinava il diritto di visita del padre;
poneva a carico del il pagamento di un assegno pari a complessivi euro 660,00 CP_1
(€ 220,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo per il mantenimento dei tre figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie (scolastiche, mediche, ludiche etc.), previamente documentate e concordate.
All'udienza del 26.06.2023, il Giudice istruttore assegnava alle parti i termini di cui all'art
183, VI comma, c.p.c. e rinviava la causa all'udienza del 05.02.2024 per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 05.02.2024, i procuratori delle parti rappresentavano che i coniugi, nelle more del giudizio, avevano raggiunto un'intesa sulla separazione e depositavano, a tal fine, il verbale di accordo sottoscritto dai coniugi del
12.01.2024, pertanto, chiedevano che la causa fosse rimessa in decisione al Collegio senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con ordinanza resa a seguito di trattazione scritta disposta per l'udienza del 05.02.2024, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 02.12.2024.
3 La causa veniva poi rimessa sul ruolo a causa del trasferimento ad altro ufficio del giudice relatore, intervenuto nella pendenza dei termini per il deposito delle memorie conclusioni, e fissata udienza di precisazioni innanzi al nuovo giudice relatore, all'udienza del
15.09.2025 veniva rimessa in decisione, con rinuncia delle parti ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il P.M. in data 08.10.2025 esprimeva parere favorevole.
2.1. La domanda di separazione giudiziale dei coniugi, avanzata dalla ricorrente e cui ha aderito il resistente, è fondata e merita accoglimento risultando incontrovertibilmente provati il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità della ricostruzione di una serena vita coniugale. Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di distacco determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalle allegazioni di entrambe le parti.
Da tutto quanto precede può inferirsi, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151
c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della richiesta sul punto concordemente formulata dai contendenti, deve essere pronunziata la separazione personale inter partes.
2.2. In ordine alle statuizioni accessorie, come anticipato, le parti sono addivenute a un accordo che, non contrastando con norme inderogabili e soddisfando le esigenze dei figli minori, può ben essere posto alla base della decisione di questo Tribunale, nei termini di cui al dispositivo;
detto accordo, invero e in sintesi, prevede l'affido condiviso dei figli minori
[...]
e , con residenza privilegiata presso la madre a cui viene assegnata la casa Per_4 Per_3
familiare; il diritto di visita del padre;
l'obbligo a carico del di contribuire al CP_1
mantenimento dei figli mediante il versamento di una somma mensile pari complessivamente ad Euro 700,00, oltreché attraverso il pagamento del 50% delle spese straordinarie per gli stessi occorrenti.
Nessuna delle parti ha allegato criticità in ordine alla relazione dei figli minori con l'altro genitore, mentre per quanto attiene all'ammontare concordato dell'assegno di mantenimento per i figli, risulta per tabulas che la casa coniugale è di proprietà della sig.ra ; che Pt_1
4 quest'ultima lavora come collaboratrice scolastica, con un reddito annuale di € 12.000,00 (€
1.000 al mese), mentre il resistente svolge il lavoro di impiegato della Circumvesuviana, con uno stipendio mensile base, che è pari ad euro 1.500/1.600 netti, come risulta dalle Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, allegate in atti.
3. Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, sentito il P.M., ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
A) Dichiara la separazione dei coniugi nata a [...], il [...], Parte_2
e , nato a [...], il [...], alle seguenti condizioni: Controparte_1
1. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2. La casa familiare, di proprietà della sig.ra sita in Striano (Na) alla via Parte_1
P.IVA_ Traversa Municipia n. 81- c.a.p. , completa di arredi e corredi, con tutte le sue pertinenze, nessuna esclusa è assegnata alla sig.ra che vi abiterà Parte_1
unitamente ai figli.
3. Dà atto che il sig. rinuncia a qualsiasi diritto e/o pretesa riguardante gli Controparte_1
arredi, i corredi, i lavori di manutenzione della casa familiare, con tutte le sue pertinenze;
4. I figli , e , sono affidati ad entrambi i Persona_5 Persona_6 Persona_7
genitori secondo il regime dell'affidamento condiviso, con collocazione degli stessi presso l'abitazione della madre;
5. Il padre potrà tenere con sé i figli, , e Persona_5 Persona_6 Per_8
, a fine settimana alternati, dal venerdì (dall'uscita di scuola) fino alla
[...]
domenica sera successiva (alle ore 20:00), oppure prelevandoli il sabato mattina (alle ore
10:00) dalla casa familiare e riaccompagnandoli presso la stessa la domenica sera successiva (alle ore 20;00), previo accordo con la sig.ra e salvo Parte_1
5 impegni di lavoro di ciascun genitore, da comunicarsi tra gli stessi almeno 5 (cinque) giorni prima;
6. I figli, , e , trascorreranno con il Persona_5 Persona_6 Persona_8
padre, il lunedì, il mercoledì e il venerdì di ogni settimana, dalle ore 15:00 alle ore 20:00, salvo impegni di lavoro del sig. da comunicare, comunque, alla sig.ra Controparte_1
almeno 2 (due) giorni prima;
Parte_1
7. I figli, , e , trascorreranno con il Persona_5 Persona_6 Persona_8
padre 15 giorni continuativi, anche non consecutivi, nel periodo estivo, da concordare preventivamente con la madre entro il 30 giugno di ogni anno e trascorreranno alternativamente con ciascun genitore le festività natalizie e pasquali (il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1 gennaio, il giorno di Pasqua o il lunedì in albis);
8. Il padre potrà vedere e tenere con sé i tre figli minori, , e Persona_5 Persona_6
, in occasione della festa del papà e del proprio compleanno;
Persona_8
9. I compleanni e gli onomastici dei tre figli minori saranno festeggiati preferibilmente in luogo "neutro" con entrambi i genitori, oppure, ad anni alterni, con ciascun genitore;
10. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori;
11. Le decisioni di maggiore interesse per i figli, , e Persona_9 Persona_6 Per_8
, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, saranno assunte di comune
[...]
accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli medesimi, mentre per quanto concerne le questioni di ordinaria amministrazione i genitori assumeranno separatamente le relative decisioni;
12. Il sig. verserà, a titolo di contributo nel mantenimento di tutti e tre i Controparte_1
figli, , e , la somma complessiva di € Persona_5 Persona_6 Persona_8
700,00 (euro settecento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondere alla sig.ra entro il giorno 30 di ogni mese, a decorrere Parte_1
dal mese di marzo 2024, a mezzo bonifico alle seguenti coordinate bancarie
[...];
13. Dà atto che i coniugi i coniugi e rinunciano al Controparte_1 Parte_1
reciproco mantenimento, dichiarandosi autosufficienti, e che pertanto il sig. CP_1
6 non dovrà corrispondere nulla alla sig.ra a titolo di CP_1 Parte_1
mantenimento della medesima;
14. Ciascun coniuge ha l'obbligo di partecipare nella misura del 50% alle spese scolastiche, sportive e alle eventuali cure mediche specialistiche per i figli e ad eventuali spese straordinarie, come determinate dalle Linee guida del C.N.F. per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare;
15. L'assegno unico per i figli a carico continuerà ad essere ripartito in parti uguali (50%) tra i genitori;
B) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Striano(NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) d.p.r.
3.11.2010 n. 396 (Ordinamento stato Civile) - (atto n. 16, parte II, Serie A dei registri di matrimonio dell'anno 2018);
C) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
Così deciso in Torre Annunziata nella Camera di Consiglio del 28.10.2025.
Il giudice estensore Il presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato dott.ssa Marianna Lopiano
7