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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 12/12/2025, n. 1145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1145 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) dott.ssa Angelina Maria Giud.Aus.rel.,
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 654/2018 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale del 4.12.2023 e vertente
TRA
(c.f P.IVA_1 ) elettivamente Parte_1 domiciliata in Reggio Calabria, via Giudecca, 1/b nello studio dell'avv.
,
AT AN IA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
APPELLANTE
E
CP_1 nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Caulonia, via Martiri di Nassiriya, 4, nello studio dell'avv.MERCURI DOMENICO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
APPELLATO
OGGETTO: BA (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) Appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n.818/2017,
-
pubblicata il 25.7.2017
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO CP_1 con atto del 7.11.2005 citava davanti al Tribunale di Locri la [...]
Controparte_2 ed esponendo che sul rapporto di conto corrente n.10268 con apertura di credito, dal 27.11.1996 al 31.12.2004, gli interessi a debito erano stati capitalizzati trimestralmente, chiedeva la dichiarazione di nullità della relativa clausola contrattuale e di ogni altra spesa incidente sulla capitalizzazione illegittima per come accertato dal CTP dott. Per_1 e la restituzione delle somme indebitamente percepite dalla Pt_1 La convenuta si costituiva, asserendo la legittimità della capitalizzazione e l'inapplicabilità dell'art. 1283 c.c. al conto corrente bancario. Chiedeva il rigetto delle domande.
Il giudizio istruito con documentazione e CTU, si concludeva con la sentenza n.
818/2017 con cui il tribunale accoglieva la domanda dell'attore e condannava la convenuta alla restituzione della somma di euro 12.684,62, oltre interessi dalla domanda al saldo, e al pagamento delle spese processuali e di CTU.
con atto notificato il 31.7.2018, dichiara di La Parte_2 impugnare tutti i punti della decisione.
In particolare:
-sulla nullità della clausola di previsione della capitalizzazione trimestrale degli interessi e della commissione di massimo scoperto rileva che non poteva essere accolta stante il difetto di produzione del contratto. Infatti, nel caso in cui il correntista agisce per la ripetizione di somme versate alla banca a tale titolo ha l'onere di allegare i fatti e di dimostrare l'esistenza delle specifiche poste passive rispetto alle quali l'addebito avrebbe determinato maggiori esborsi.
In difetto della produzione del documento negoziale resta precluso l'esercizio del potere di rilievo ufficioso delle dedotte nullità del contratto. Ne consegue la richiesta di rigetto della domanda attorea poiché generica e non provata sui fatti costitutivi, ovvero nel reclamo delle somme indebitamente trattenute dalla Pt_1 convenuta;
-sull'anatocismo osserva che la sentenza delle sezioni unite della Suprema Corte,
n.21095/2004 ha stabilito la nullità - per contrasto con l'art. 1283 c.c. delle clausole di
-
addebito trimestrale degli interessi relativamente al periodo anteriore all'entrata in vigore il 24.2.2000 della delibera C.I.C.R. 9 febbraio 2000.
L'art.6 della citata delibera C.I.R.C. dispone che i contratti relativi alla raccolta del risparmio e di esercizio del credito devono indicare la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso applicato. Inoltre dispone che nei casi in cui è prevista una capitalizzazione intrannale viene indicato il valore del tasso rapportato su base annuale e la clausola deve essere approvata periscritto.
,Il che permette di evidenziare come successivamente a 24.2.2000, sia possibile stabilire contrattualmente la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso.
Quanto affermato è suffragato dal successivo art.7 secondo cui le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera devono essere adeguate entro il 30.6.2000 e i relativi effetti si producono dal 1° luglio 2000. La CP_3 aveva provveduto a comunicare alla clientela i criteri e le modalità di applicazione degli interessi con avviso sulla Gazzetta Ufficiale Pt_3 inserzioni del
24.6.2000.
In ragione di ciò vanno sostituite le relative parti della sentenza con una pronuncia che applichi quanto statuito con la summenzionata delibera CIRC;
-nelle azioni di ripetizione dell'indebito la mancata produzione da parte dell'attore del documento contrattuale non consente l'esatta verifica delle clausole contenute nel contratto;
ugualmente in caso di mancata produzione degli estratti conto in modo da consentire l'esatta ricostruzione del dare-avere.
Ne discende che, poiché nel rapporto di conto corrente ogni saldo periodico annotato ha come riferimento iniziale quello risultante dal precedente, l'esatta determinazione del saldo finale presuppone che a ritroso si possa risalire al saldo iniziale del rapporto senza alcun saldo contabile intermedio. Ove ciò non sia possibile in base alla documentazione acquisita, gli effetti ricadranno sulla parte onerata della prova, ossia dell'attore ai sensi dell'art.2697 c.c.
Come contestato in primo grado, il CTP ha eseguito la relazione sulla scorta degli estratti di c/c e tale documentazione non è stata esibita dall'attore, né è stata ordinata l'esibizione per come richiesto dalla banca convenuta . Quindi il CTP ha effettuato una perizia sulla base degli estratti conto e il CTU una perizia sulla base della trascrizione degli stessi. Conseguentemente, la CTU non è accettabile in quanto non discende da un esame diretto degli estratti di c/c ma sulla scorta di quanto trascritto dal consulente tecnico dell'attore.
In ragione di ciò vanno sostituite le parti della sentenza in favore di una pronuncia che tenga conto del mancato assolvimento dell'onere della prova e dell'impossibilità di fare un conteggio su documenti aventi valore legale.
i motivi di fatto e di diritto rassegnati Conclude chiedendo di accogliere l'appello per con la condanna alla restituzione di e dichiarare che nulla è dovuto a CP_1 tutte le somme eventualmente percepite in esecuzione della sentenza impugnata. Il tutto con la vittoria delle spese e competenze dei due gradi di giudizio.
CP_1 nella comparsa di costituzione e di risposta deduce che:
-il motivo d'appello relativo alla censura sulla nullità della clausola di previsione della capitalizzazione trimestrale degli interessi e della CMS è infondata in quanto la clausola di determinazione dell'interesse ultra legale mediante riferimento agli “usi di piazza” è nulla e improduttiva d'effetti per violazione degli artt. 1284, 1346 e 1418 c.c. e tanto secondo l'univoco orientamento del giudice di legittimità. Dalla verifica dettagliata dei documenti è risultato che vi era stata una variazione delle condizioni sfavorevole al correntista e che la variazione era stata unilaterale da parte della Pt_1 Ne consegue che i tassi d'interesse applicati devono essere ricondotti al
•
tasso legale;
-quanto all'anatocismo, dall'esame analitico degli estratti conto può evidenziarsi il costante addebito in c/c di commissioni sul massimo scoperto trimestrale anche se nulla era stato pattuito e in ogni caso per difetto di causa. Per quanto riguarda la ratio delle CMS, essa non è contenuta in alcuna fonte normativa e di fatto, è considerata una vera e propria integrazione del tasso nominale di interesse, priva di una specifica giustificazione economico-tecnica.
Sull'illegittimità dell'anatocismo bancario esiste un consolidato indirizzo giurisprudenziale della Cassazione.
La CTP in atti espletata sugli estratti periodici predisposti e trasmessi dalla Pt_1 accerta come sebbene si sia avvalsa del c.d. ius variandi ex art.118 T.U.B. ha di fatto violato tale norma applicandola con modalità non prescritte al fine di consentire il recesso del correntista. La norma parla chiaramente di variazione anteriore all'applicazione del costo variato mentre l'Istituto di credito ha tenuto una condotta illecita. In altri termini, vi è discrasia fra tassi nominali comunicati e tassi effettivamente praticati in danno del correntista, ciò anche per effetto del surrettizio meccanismo anatocistico che la banca non ha limitato ai soli tassi ultra legali ma a tutti gli ulteriori costi del rapporto.
Ne consegue che, versandosi in materia di violazione di nome imperative, all'infuori del taso legale nulla è dovuto da CP_1 alla Pt_1 a titolo di remunerazione del capitale erogato;
-la CTU ha determinato un credito complessivo del CP_1 di euro 12.684,62. La banca non ha mai mostrato segni di conciliazione nonostante la disponibilità dell'appellato e le recenti pronunce contrarie alle sue argomentazioni.
L'appellato ha contestato i numerosi addebiti illegittimi e dimostrato l'illegittimità per cui ha diritto alla ripetizione delle somme.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello; la condanna al pagamento delle spese di lite con distrazione in favore del procuratore antistatario.
All'udienza di prima comparizione seguivano più rinvii. Da ultimo, fissata con decreto la trattazione dell'udienza del 4.12.2023 a norma dell'art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 21.12.2023 la causa è stata assunta in decisione con i termini previsti dall'art. 190
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sostiene che la sentenza di primo grado va Parte_2 totalmente riformata in quanto la domanda di restituzione di somme che CP_1
[...] afferma essere state illegittimamente percepite dall'appellante mediante la capitalizzazione trimestrale degli interessi, la commissione di massimo scoperto etc. sul contratto di conto corrente intercorso tra le parti, attesa l'omessa produzione del contratto e l'incompleta produzione documentale risulta non provata dall'attore sul
,
quale tale onere grava.
I rilievi sono infondati atteso che se da un lato è vero che non risulta allegato il contratto di conto corrente oggetto di giudizio, dall'altro è la stessa appellante a riconoscere con la lettera del 17.2.2005, indirizzata al dott. inPersona_2 risposta alla lettera del 13.12.2004 con cui quest'ultimo per incarico di CP_1 chiedeva il ricalcolo degli interessi applicati sul rapporto bancario poi cessato al 31.12.2004, la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori sostenendone la piena legittimità fino al 30 giugno 2000 in base alla delibera Pt_4 del 9.2.2000 e anche in tempo successivo.
Ammessa detta circostanza, va applicato il principio costantemente dettato dal giudice di legittimità in base al quale in tema di controversie relative ai rapporti tra la banca e il cliente correntista che lamenta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto con apertura di credito bancario regolato in conto corrente (come è quello in esame) e negoziato dalle parti in data anteriore alla delibera C.I.R.C. richiamata dall'appellante, il giudice dichiarata la nullità della predetta clausola per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c., deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione.
Il rapporto bancario intercorso tra i litiganti risulta ricostruito dal CTU, dott. Per_3
[...] nei termini richiesti dal primo giudice che gli poneva i seguenti quesiti : 1. 66
Alla luce della documentazione versata in atti, rielabori l'intero rapporto inter partes, accertando le modalità di computo degli interessi e il tasso praticato dall'istituto di credito;
2. Accerti se il suddetto tassa risulta convenzionalmente stabilito per iscritto;
3.
Qualora non risulti la convenzione scritta in ordine alla corresponsione degli interessi
(o questi siano determinati mediante generico riferimento alle condizioni usualmente praticate su piazza) ricalcoli gli interessi al tasso legale per tempo vigente;
4. Nella superiore ipotesi (in caso di interessi uso piazza o in mancanza di convenzione scritta) se il contratto risulta concluso successivamente all'entrata in vigore della legge sulla
"trasparenza bancaria " ( legge 154/1992) ricalcoli gli interessi al tasso nominale massimo dei buoni ordinari del tesoro emessi nei dodici mesi antecedenti ogni singola scadenza annuale del contratto;
5. Accerti se la commissione di massimo scoperto è stata convenzionalmente stabilita per iscritto;
6. Determini l'importo del saldo debitore fino all'estinzione del rapporto contrattuale in esame, partendo dalla capitalizzazione annuale degli interessi come sopra calcolati e calcolando una sola volta la commissione sul massimo scoperto annuale ( se convenzionalmente stabilità per iscritto) fino all'estinzione del conto e senza capitalizzazione successivamente alla chiusura. Il CTU nella relazione premette di avere esaminato gli atti e i documenti di causa con riferimento delle copie degli estratti di conto a far data dal 27.11.1996 (data di inizio del rapporto alla chiusura (31.12.2004) e che non è stato esitato il contratto di conto corrente.
Di seguito precisa che per rispondere ai quesiti postigli ha predisposto due prospetti di calcolo contenenti il primo, l'elaborazione delle operazioni contabili con capitalizzazione annuale degli interessi calcolati al tasso legale per il tempo vigente con capitalizzazione annuale degli interessi;
il secondo, l'elaborazione delle operazioni contabili con capitalizzazione annuale degli interessi calcolati al tasso nominale massimo dei buoni ordinari del tesoro;
che ciò si è reso necessario in quanto non è stato possibile accertare le condizioni contrattuali;
che il contratto con riferimento alle operazioni evidenziate nell'estratto conto risulta concluso successivamente alla legge
154/1992; che i prospetti contengono le movimentazioni ordinate per data di valuta e quindi sono stati elaborati i vari saldi progressivi sui quali sono stati calcolati l'ammontare degli interessi da addebitare o da accreditare sul conto in proporzione ai giorni di valuta;
che, infine, è stata applicata la capitalizzazione annuale degli interessi sui saldi debitori alla fine di ogni anno con l'applicazione del tasso legale e del tasso nominale massimo dei buoni ordinari del tesoro.
Dai prospetti citati la prima operazione effettuata sul conto corrente (27.11.1996) non è avvenuta in contanti ma con il versamento di due assegni e ciò spiega la ragione per cui il tecnico parta da un saldo iniziale pari a "0". Il calcolo corretto per il conto corrente in esame è quello contenuto nel prospetto
"Allegato 1" dove il CTU accertala la illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e che la commissione sullo scoperto annuale ammonta ad euro 392,96 Deve dunque ritenersi che applicando al rapporto di conto corrente intercorso tra e la la capitalizzazione annuale al CP_1 Controparte_2 tasso legale e non quella trimestrale degli interessi passivi sulle somme erogate, il saldo finale al 31.12.2004 è pari ad euro 12.684,62 comprensivo della C.M.S. per come evidenziato in detto "Allegato 1" e che è questa la somma che l'appellante deve restituire all'appellato.
Pertanto l'appello è infondato.
Le spese seguono la soccombenza e, stante l'assenza di complessità delle questioni trattate, si liquidano, in favore del procuratore antistatario di nei CP_1 9
minimi previsti dal D.M. n.147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00, in complessivi euro 2.906,00, di cui euro 567,00 per fase di studio, euro 461,00 per fase introduttiva, euro 922,00 pe fase di trattazione ed euro 956,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/2002, si dà atto di avere emesso un provvedimento di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...] con atto di citazione notificato il 31.7.2018 nei Parte_1 disattesa ogni contraria domanda, eccezione e CP_1confronti di difesa, così decide:
1) rigetta l'appello; Parte_2 in persona del legale
2) condanna la essuali in favore del rappresentante prot procuratore antistatario di che liquida in complessivi euro 2.906,00, CP_1 oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/2002, dà atto di avere emesso un provvedimento di integrale rigetto dell'appello. Reggio Calabria, 03/09/2025.
La Giud.Aus. est.
(dott.ssa Angelina Maria) La Presidente
(dott.ssa Patrizia Morabito)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) dott.ssa Angelina Maria Giud.Aus.rel.,
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 654/2018 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale del 4.12.2023 e vertente
TRA
(c.f P.IVA_1 ) elettivamente Parte_1 domiciliata in Reggio Calabria, via Giudecca, 1/b nello studio dell'avv.
,
AT AN IA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
APPELLANTE
E
CP_1 nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Caulonia, via Martiri di Nassiriya, 4, nello studio dell'avv.MERCURI DOMENICO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
APPELLATO
OGGETTO: BA (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) Appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n.818/2017,
-
pubblicata il 25.7.2017
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO CP_1 con atto del 7.11.2005 citava davanti al Tribunale di Locri la [...]
Controparte_2 ed esponendo che sul rapporto di conto corrente n.10268 con apertura di credito, dal 27.11.1996 al 31.12.2004, gli interessi a debito erano stati capitalizzati trimestralmente, chiedeva la dichiarazione di nullità della relativa clausola contrattuale e di ogni altra spesa incidente sulla capitalizzazione illegittima per come accertato dal CTP dott. Per_1 e la restituzione delle somme indebitamente percepite dalla Pt_1 La convenuta si costituiva, asserendo la legittimità della capitalizzazione e l'inapplicabilità dell'art. 1283 c.c. al conto corrente bancario. Chiedeva il rigetto delle domande.
Il giudizio istruito con documentazione e CTU, si concludeva con la sentenza n.
818/2017 con cui il tribunale accoglieva la domanda dell'attore e condannava la convenuta alla restituzione della somma di euro 12.684,62, oltre interessi dalla domanda al saldo, e al pagamento delle spese processuali e di CTU.
con atto notificato il 31.7.2018, dichiara di La Parte_2 impugnare tutti i punti della decisione.
In particolare:
-sulla nullità della clausola di previsione della capitalizzazione trimestrale degli interessi e della commissione di massimo scoperto rileva che non poteva essere accolta stante il difetto di produzione del contratto. Infatti, nel caso in cui il correntista agisce per la ripetizione di somme versate alla banca a tale titolo ha l'onere di allegare i fatti e di dimostrare l'esistenza delle specifiche poste passive rispetto alle quali l'addebito avrebbe determinato maggiori esborsi.
In difetto della produzione del documento negoziale resta precluso l'esercizio del potere di rilievo ufficioso delle dedotte nullità del contratto. Ne consegue la richiesta di rigetto della domanda attorea poiché generica e non provata sui fatti costitutivi, ovvero nel reclamo delle somme indebitamente trattenute dalla Pt_1 convenuta;
-sull'anatocismo osserva che la sentenza delle sezioni unite della Suprema Corte,
n.21095/2004 ha stabilito la nullità - per contrasto con l'art. 1283 c.c. delle clausole di
-
addebito trimestrale degli interessi relativamente al periodo anteriore all'entrata in vigore il 24.2.2000 della delibera C.I.C.R. 9 febbraio 2000.
L'art.6 della citata delibera C.I.R.C. dispone che i contratti relativi alla raccolta del risparmio e di esercizio del credito devono indicare la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso applicato. Inoltre dispone che nei casi in cui è prevista una capitalizzazione intrannale viene indicato il valore del tasso rapportato su base annuale e la clausola deve essere approvata periscritto.
,Il che permette di evidenziare come successivamente a 24.2.2000, sia possibile stabilire contrattualmente la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso.
Quanto affermato è suffragato dal successivo art.7 secondo cui le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera devono essere adeguate entro il 30.6.2000 e i relativi effetti si producono dal 1° luglio 2000. La CP_3 aveva provveduto a comunicare alla clientela i criteri e le modalità di applicazione degli interessi con avviso sulla Gazzetta Ufficiale Pt_3 inserzioni del
24.6.2000.
In ragione di ciò vanno sostituite le relative parti della sentenza con una pronuncia che applichi quanto statuito con la summenzionata delibera CIRC;
-nelle azioni di ripetizione dell'indebito la mancata produzione da parte dell'attore del documento contrattuale non consente l'esatta verifica delle clausole contenute nel contratto;
ugualmente in caso di mancata produzione degli estratti conto in modo da consentire l'esatta ricostruzione del dare-avere.
Ne discende che, poiché nel rapporto di conto corrente ogni saldo periodico annotato ha come riferimento iniziale quello risultante dal precedente, l'esatta determinazione del saldo finale presuppone che a ritroso si possa risalire al saldo iniziale del rapporto senza alcun saldo contabile intermedio. Ove ciò non sia possibile in base alla documentazione acquisita, gli effetti ricadranno sulla parte onerata della prova, ossia dell'attore ai sensi dell'art.2697 c.c.
Come contestato in primo grado, il CTP ha eseguito la relazione sulla scorta degli estratti di c/c e tale documentazione non è stata esibita dall'attore, né è stata ordinata l'esibizione per come richiesto dalla banca convenuta . Quindi il CTP ha effettuato una perizia sulla base degli estratti conto e il CTU una perizia sulla base della trascrizione degli stessi. Conseguentemente, la CTU non è accettabile in quanto non discende da un esame diretto degli estratti di c/c ma sulla scorta di quanto trascritto dal consulente tecnico dell'attore.
In ragione di ciò vanno sostituite le parti della sentenza in favore di una pronuncia che tenga conto del mancato assolvimento dell'onere della prova e dell'impossibilità di fare un conteggio su documenti aventi valore legale.
i motivi di fatto e di diritto rassegnati Conclude chiedendo di accogliere l'appello per con la condanna alla restituzione di e dichiarare che nulla è dovuto a CP_1 tutte le somme eventualmente percepite in esecuzione della sentenza impugnata. Il tutto con la vittoria delle spese e competenze dei due gradi di giudizio.
CP_1 nella comparsa di costituzione e di risposta deduce che:
-il motivo d'appello relativo alla censura sulla nullità della clausola di previsione della capitalizzazione trimestrale degli interessi e della CMS è infondata in quanto la clausola di determinazione dell'interesse ultra legale mediante riferimento agli “usi di piazza” è nulla e improduttiva d'effetti per violazione degli artt. 1284, 1346 e 1418 c.c. e tanto secondo l'univoco orientamento del giudice di legittimità. Dalla verifica dettagliata dei documenti è risultato che vi era stata una variazione delle condizioni sfavorevole al correntista e che la variazione era stata unilaterale da parte della Pt_1 Ne consegue che i tassi d'interesse applicati devono essere ricondotti al
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tasso legale;
-quanto all'anatocismo, dall'esame analitico degli estratti conto può evidenziarsi il costante addebito in c/c di commissioni sul massimo scoperto trimestrale anche se nulla era stato pattuito e in ogni caso per difetto di causa. Per quanto riguarda la ratio delle CMS, essa non è contenuta in alcuna fonte normativa e di fatto, è considerata una vera e propria integrazione del tasso nominale di interesse, priva di una specifica giustificazione economico-tecnica.
Sull'illegittimità dell'anatocismo bancario esiste un consolidato indirizzo giurisprudenziale della Cassazione.
La CTP in atti espletata sugli estratti periodici predisposti e trasmessi dalla Pt_1 accerta come sebbene si sia avvalsa del c.d. ius variandi ex art.118 T.U.B. ha di fatto violato tale norma applicandola con modalità non prescritte al fine di consentire il recesso del correntista. La norma parla chiaramente di variazione anteriore all'applicazione del costo variato mentre l'Istituto di credito ha tenuto una condotta illecita. In altri termini, vi è discrasia fra tassi nominali comunicati e tassi effettivamente praticati in danno del correntista, ciò anche per effetto del surrettizio meccanismo anatocistico che la banca non ha limitato ai soli tassi ultra legali ma a tutti gli ulteriori costi del rapporto.
Ne consegue che, versandosi in materia di violazione di nome imperative, all'infuori del taso legale nulla è dovuto da CP_1 alla Pt_1 a titolo di remunerazione del capitale erogato;
-la CTU ha determinato un credito complessivo del CP_1 di euro 12.684,62. La banca non ha mai mostrato segni di conciliazione nonostante la disponibilità dell'appellato e le recenti pronunce contrarie alle sue argomentazioni.
L'appellato ha contestato i numerosi addebiti illegittimi e dimostrato l'illegittimità per cui ha diritto alla ripetizione delle somme.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello; la condanna al pagamento delle spese di lite con distrazione in favore del procuratore antistatario.
All'udienza di prima comparizione seguivano più rinvii. Da ultimo, fissata con decreto la trattazione dell'udienza del 4.12.2023 a norma dell'art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 21.12.2023 la causa è stata assunta in decisione con i termini previsti dall'art. 190
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sostiene che la sentenza di primo grado va Parte_2 totalmente riformata in quanto la domanda di restituzione di somme che CP_1
[...] afferma essere state illegittimamente percepite dall'appellante mediante la capitalizzazione trimestrale degli interessi, la commissione di massimo scoperto etc. sul contratto di conto corrente intercorso tra le parti, attesa l'omessa produzione del contratto e l'incompleta produzione documentale risulta non provata dall'attore sul
,
quale tale onere grava.
I rilievi sono infondati atteso che se da un lato è vero che non risulta allegato il contratto di conto corrente oggetto di giudizio, dall'altro è la stessa appellante a riconoscere con la lettera del 17.2.2005, indirizzata al dott. inPersona_2 risposta alla lettera del 13.12.2004 con cui quest'ultimo per incarico di CP_1 chiedeva il ricalcolo degli interessi applicati sul rapporto bancario poi cessato al 31.12.2004, la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori sostenendone la piena legittimità fino al 30 giugno 2000 in base alla delibera Pt_4 del 9.2.2000 e anche in tempo successivo.
Ammessa detta circostanza, va applicato il principio costantemente dettato dal giudice di legittimità in base al quale in tema di controversie relative ai rapporti tra la banca e il cliente correntista che lamenta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto con apertura di credito bancario regolato in conto corrente (come è quello in esame) e negoziato dalle parti in data anteriore alla delibera C.I.R.C. richiamata dall'appellante, il giudice dichiarata la nullità della predetta clausola per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c., deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione.
Il rapporto bancario intercorso tra i litiganti risulta ricostruito dal CTU, dott. Per_3
[...] nei termini richiesti dal primo giudice che gli poneva i seguenti quesiti : 1. 66
Alla luce della documentazione versata in atti, rielabori l'intero rapporto inter partes, accertando le modalità di computo degli interessi e il tasso praticato dall'istituto di credito;
2. Accerti se il suddetto tassa risulta convenzionalmente stabilito per iscritto;
3.
Qualora non risulti la convenzione scritta in ordine alla corresponsione degli interessi
(o questi siano determinati mediante generico riferimento alle condizioni usualmente praticate su piazza) ricalcoli gli interessi al tasso legale per tempo vigente;
4. Nella superiore ipotesi (in caso di interessi uso piazza o in mancanza di convenzione scritta) se il contratto risulta concluso successivamente all'entrata in vigore della legge sulla
"trasparenza bancaria " ( legge 154/1992) ricalcoli gli interessi al tasso nominale massimo dei buoni ordinari del tesoro emessi nei dodici mesi antecedenti ogni singola scadenza annuale del contratto;
5. Accerti se la commissione di massimo scoperto è stata convenzionalmente stabilita per iscritto;
6. Determini l'importo del saldo debitore fino all'estinzione del rapporto contrattuale in esame, partendo dalla capitalizzazione annuale degli interessi come sopra calcolati e calcolando una sola volta la commissione sul massimo scoperto annuale ( se convenzionalmente stabilità per iscritto) fino all'estinzione del conto e senza capitalizzazione successivamente alla chiusura. Il CTU nella relazione premette di avere esaminato gli atti e i documenti di causa con riferimento delle copie degli estratti di conto a far data dal 27.11.1996 (data di inizio del rapporto alla chiusura (31.12.2004) e che non è stato esitato il contratto di conto corrente.
Di seguito precisa che per rispondere ai quesiti postigli ha predisposto due prospetti di calcolo contenenti il primo, l'elaborazione delle operazioni contabili con capitalizzazione annuale degli interessi calcolati al tasso legale per il tempo vigente con capitalizzazione annuale degli interessi;
il secondo, l'elaborazione delle operazioni contabili con capitalizzazione annuale degli interessi calcolati al tasso nominale massimo dei buoni ordinari del tesoro;
che ciò si è reso necessario in quanto non è stato possibile accertare le condizioni contrattuali;
che il contratto con riferimento alle operazioni evidenziate nell'estratto conto risulta concluso successivamente alla legge
154/1992; che i prospetti contengono le movimentazioni ordinate per data di valuta e quindi sono stati elaborati i vari saldi progressivi sui quali sono stati calcolati l'ammontare degli interessi da addebitare o da accreditare sul conto in proporzione ai giorni di valuta;
che, infine, è stata applicata la capitalizzazione annuale degli interessi sui saldi debitori alla fine di ogni anno con l'applicazione del tasso legale e del tasso nominale massimo dei buoni ordinari del tesoro.
Dai prospetti citati la prima operazione effettuata sul conto corrente (27.11.1996) non è avvenuta in contanti ma con il versamento di due assegni e ciò spiega la ragione per cui il tecnico parta da un saldo iniziale pari a "0". Il calcolo corretto per il conto corrente in esame è quello contenuto nel prospetto
"Allegato 1" dove il CTU accertala la illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e che la commissione sullo scoperto annuale ammonta ad euro 392,96 Deve dunque ritenersi che applicando al rapporto di conto corrente intercorso tra e la la capitalizzazione annuale al CP_1 Controparte_2 tasso legale e non quella trimestrale degli interessi passivi sulle somme erogate, il saldo finale al 31.12.2004 è pari ad euro 12.684,62 comprensivo della C.M.S. per come evidenziato in detto "Allegato 1" e che è questa la somma che l'appellante deve restituire all'appellato.
Pertanto l'appello è infondato.
Le spese seguono la soccombenza e, stante l'assenza di complessità delle questioni trattate, si liquidano, in favore del procuratore antistatario di nei CP_1 9
minimi previsti dal D.M. n.147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00, in complessivi euro 2.906,00, di cui euro 567,00 per fase di studio, euro 461,00 per fase introduttiva, euro 922,00 pe fase di trattazione ed euro 956,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/2002, si dà atto di avere emesso un provvedimento di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...] con atto di citazione notificato il 31.7.2018 nei Parte_1 disattesa ogni contraria domanda, eccezione e CP_1confronti di difesa, così decide:
1) rigetta l'appello; Parte_2 in persona del legale
2) condanna la essuali in favore del rappresentante prot procuratore antistatario di che liquida in complessivi euro 2.906,00, CP_1 oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/2002, dà atto di avere emesso un provvedimento di integrale rigetto dell'appello. Reggio Calabria, 03/09/2025.
La Giud.Aus. est.
(dott.ssa Angelina Maria) La Presidente
(dott.ssa Patrizia Morabito)