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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/07/2025, n. 8350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8350 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 1^ Sezione Lavoro n. 47635/2024 R.Gen.
Il Giudice designato dr. Paola Giovene di Girasole nella causa
T R A
, elettivamente domiciliata in Capodrise (CE), via Roma Parte_1
n. 19 – Parco Margherita, presso lo studio dell'avv. Ciro Cutillo, che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
pro-tempore CP_2
resistente contumace all'esito dell'udienza del 3 luglio 2025 tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza
FATTO E DIRITTO
La ricorrente in epigrafe indicata è docente precaria, assunta Contr ripetutamente a tempo determinato dal a partire dall'A.S. 2018/2019 all'attualità, su posto libero, presso diversi Istituti scolastici. Ella ha sostenuto che la reiterazione dei contratti a termine doveva ritenersi illegittima, ed affermato il proprio diritto al risarcimento del danno ai sensi del decreto-legge approvato in data 04.09.2024 dal Consiglio dei Ministri, pubblicato già in
G.U., divenuto legge con la n. 166 del 14.11.2024, con cui si riconosce e garantisce, il risarcimento dovuto all'abuso dei contratti a termine, raddoppiando le mensilità a titolo di indennizzo, da un minimo di quattro
(prima due) a ventiquattro (prima dodici).
Tanto premesso, ha così concluso: “- previa applicazione dell'art. 12 del
D.L. Salva infrazioni n. 131/24, accertarsi e dichiararsi il diritto della
Prof.ssa ad usufruire del beneficio economico Parte_1 (indennizzo per docenti precari storici per abuso di utilizzo dei contratti a tempo determinato ex Lege n. 166 del 14.11.2024), per tutti gli anni scolastici in premessa;
- conseguentemente, condannarsi il Controparte_1
al riconoscimento dell'indennizzo stesso, così come previsto e
[...]
disciplinato dalla normativa in merito (indennizzo quantificato dalle 4 alle 24 mensilità) in favore della docente ricorrente per tutti i suddetti anni scolastici
, oltre a interessi o rivalutazione , ai sensi dell'art . 22 , comma 36 , della l . n
. 724 del 1994 , dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
condannarsi, inoltre il , al Controparte_1
pagamento della ulteriore somma di € 500,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art . 1218 del c.c . ;
- Vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi a favore del procuratore anticipatario”. Contr Il non si è costituito benchè ritualmente citato, sicchè ne è stata dichiarata la contumacia.
All'esito dell'udienza del 3 luglio 2025 tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulla documentazione in atti, viste le note di trattazione di parte ricorrente, la causa è stata decisa nei termini che seguono.
Quanto al settore scolastico, la l. 124/1999 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico) prevedeva, all'art. 4 (“Supplenze”) che: “1.
Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino .. vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo .. si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.
2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. … 3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee. ... 6. Per il conferimento delle
2 supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico... 7. Per il conferimento delle supplenze temporanee di cui al comma 3 si utilizzano le graduatorie di circolo o di istituto. I criteri, le modalità e i termini per la formazione di tali graduatorie sono improntati a princìpi di semplificazione e snellimento delle procedure con riguardo anche all'onere di documentazione a carico degli aspiranti”.
Detta normativa speciale prevede, dunque, tre tipologie di supplenze: 1) annuali per la copertura di posti strutturalmente vacanti per l'intero arco annuale;
2) annuali per la copertura di fatto di posti contingentemente vacanti per l'intero arco annuale;
3) temporanee per il sopperimento di ogni altra esigenza emergente nel corso dell'anno scolastico.
La medesima legge, inoltre, consentiva la reiterata assunzione a termine dei medesimi insegnanti supplenti, senza alcun limite relativo alla durata complessiva dei rapporti né al numero dei rinnovi contrattuali.
La giurisprudenza di legittimità in un primo momento escludeva l'incompatibilità tra la disciplina italiana sull'affidamento delle supplenze nella scuola e la Direttiva 1999/70/CE sui contratti a termine, sul presupposto che il reiterato ricorso alle assunzioni a termine fosse giustificato da ragioni oggettive, ai sensi della clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a termine, recepito dalla direttiva 1999/70, ragioni coincidenti con la specificità del servizio scolastico, con conseguente infondatezza di qualsivoglia pretesa risarcitoria in favore dei lavoratori precari della scuola a titolo di illegittima precarizzazione (Cassazione Lavoro 20.06.2012 n. 10127).
Successivamente la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sentenza del 26.11.2014) affermava che: “la clausola 5, punto 1, dell'accordo Per_1
quadro deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti .. senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti .. di ottenere il risarcimento
3 del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo. Risulta, infatti, che tale normativa, fatte salve le necessarie verifiche da parte dei giudici del rinvio, da un lato, non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un'esigenza reale, sia idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine, e, dall'altro, non prevede nessun'altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato”.
Per adeguarsi alla suddetta sentenza della Corte di Giustizia del
26.11.2014, il legislatore ha introdotto espressamente il limite massimo di 36 mesi per l'utilizzo del contratto a termine anche nel settore scolastico ed educativo statale. Ed infatti l'art. 1, comma 131 l. 107/2015 ha espressamente stabilito che: “A decorrere dal 1° settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi”.
Parallelamente, l'art. 28 d.lgs. 81/2015, sostituendo il testo del previgente art. 32 comma 5 l. 183/2010, ha introdotto un meccanismo risarcitorio in caso di abuso dei contratti a termine stabilendo che: “
2. Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro”.
La suddetta l. 107/2015 ha poi autorizzato il
[...]
ad attuare un piano straordinario di assunzioni a Controparte_4
tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali
4 di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate attraverso un piano di stabilizzazione straordinaria dei docenti del precariato “storico”, e con una calendarizzazione periodica di concorsi in vista delle successive assunzioni.
La Corte Costituzionale (sent. 187 del 2016) ha evidenziato come le disposizioni della l. 107 del 2015 abbiano impattato proprio sui predetti profili di contrasto tra il diritto nazionale e quello comunitario denunciati dai giudici europei. Essa infatti per un verso ha garantito l'immissione in ruolo (o serie chances di immissione in ruolo) ai docenti destinatari, nel corso degli anni passati, di ripetute assunzioni a termine;
per l'altro ha previsto una misura alternativa (il risarcimento del danno) per le altre ipotesi di ripetuto e illegittimo ricorso ad assunzioni a tempo determinato. Alla luce dei chiarimenti forniti dalla Corte di Giustizia, con la predetta sent. n. 187 del
2016, la Corte Costituzionale ha quindi dichiarato "l'illegittimità costituzionale, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dell'art. 4, commi 1
e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124, nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino".
A questo punto la Corte di Cassazione con la sentenza n. 22552 del 2016 si è preoccupata di applicare i principi costituzionali descritti alle diverse ipotesi di assunzione a termine di personale scolastico che potrebbero verificarsi in concreto, al fine di assicurare uniformi linee interpretative. Ha quindi statuito che: -la disciplina del reclutamento del personale a termine nel settore scolastico, contenuta nel d.lgs. 124/1999, atteso il suo carattere speciale ex art. 70 del d.lgs. n. 165 del 2001, non è stata abrogata dal d.lgs. 368/2001
(vd. Cass. 10127/2012); -la reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 co. 1 e 11 della L. 124/1999 (per supplenze annuali su organico di diritto) è illegittima se realizzata dopo il 10.7.2001 (termine previsto dalla direttiva 1999/70/CE per adeguare le normative statati alla direttiva stessa) e
5 se ha durata complessiva, anche non continuativa, superiore a 36 mesi;
-in caso di illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato nei termini descritti, costituisce misura proporzionata, effettiva ed idonea a prevenire e sanzionare l'abuso: a) per il personale docente, la “stabilizzazione” prevista nella L. 107/2015 sia in caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego;
b) per il personale docente e ATA la stabilizzazione acquisita attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi- concorsuali. In entrambe le ipotesi di stabilizzazione, l'avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda risarcitoria per i danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo con onere di allegazione e prova a carico del lavoratore;
-per il personale docente e ATA non stabilizzato (o senza certezza di stabilizzazione) va invece riconosciuto il risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella sentenza delle SS.UU. 5072/2016; -nell'ipotesi di reiterazioni di contratti a termine per supplenze temporanee su organico di fatto o altrimenti temporanee
(art. 4, co. 2 e 3, L. 124/1999) non è in sé configurabile alcun abuso, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra).
Ciò posto, dunque, prima della riforma della L. 107 del 2015, sebbene l'art. 400 del T.U. n. 297/94 prevedesse che i concorsi per i posti vacanti e disponibili dovessero essere svolti con cadenza triennale (“i concorsi per titoli ed esami sono nazionali e sono indetti su base regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e disponibili”), per lungo tempo i concorsi non sono stati svolti e non c'era al contempo alcuna norma di legge, applicabile al comparto scuola, che ponesse un limite di durata alla reiterazione dei contratti a termine.
Successivamente, va ribadito, è intervenuta la l. 107 del 2015 che, come riconosciuto dalla Corte Costituzionale e dalla Suprema Corte, ha cancellato per il pregresso l'illecito comunitario prevedendo una serie di misure ritenute
6 idonee a evitare la irragionevole reiterazione senza limiti delle supplenze nella scuola.
I contratti oggetto del presente giudizio si collocano nel periodo successivo alla l. 107/2015 nel quale, invero, il panorama normativo è ulteriormente cambiato;
la normativa interna è stata in parte modificata e il legislatore ha previsto un nuovo articolato sistema di reclutamento del personale scolastico con la conseguenza che la pronuncia della Corte Cost. n.
187/2016 non può essere risolutiva della questione oggetto del presente giudizio.
Circa l'assetto normativo post l. 107/2015, in primo luogo, va rilevato che l'art. 4 bis del D.L. n.87/2018 ha abrogato il comma 131 dell'art. 1 l.
107/2015, che prevedeva il limite massimo di durata dei contratti a termine del settore scolastico per la copertura di posti vacanti e disponibili di 36 mesi.
Tale disposizione, che nell'impianto della l. 107/2015 si affiancava alla indizione con cadenza triennale di concorsi nazionali su base regionale per la copertura di posti vacanti e disponibili, era stata adottata con la chiara finalità del legislatore di rendere compatibile l'ordinamento interno con la Clausola 5 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato successivamente alla decisione della Corte di Giustizia del 26 novembre 2014 in quanto nell'ordinamento interno il settore della scuola è espressamente escluso dall'ambito di applicazione della disciplina sui limiti di durata del contratto a tempo determinato (v. art. 10 comma 4 bis d.lgs. 368/2001, ed ora l'art. 29 comma 2 del d.lgs. 81/2015).
La soppressione del citato comma 131, peraltro, non ha di per sé ripristinato la condizione di incompatibilità con la clausola 5, antecedente alla l. 107/2015 e oggetto del vaglio della CGUE, Corte Cost. e Cassazione nelle pronunce sopra citate.
Secondo l'interpretazione consolidata della Corte di Giustizia, infatti, gli
Stati membri dispongono di un'ampia discrezionalità a tale riguardo, dal momento che essi hanno la scelta di far ricorso a una o a più misure enunciate al punto 1, lettere da a) a c), della clausola 5, oppure a norme giuridiche equivalenti già esistenti, tenendo conto, nel contempo, delle esigenze di settori e/o di categorie specifici di lavoratori.
7 In altre parole, la clausola 5 dell'Accordo quadro fissa agli Stati membri un obiettivo generale, consistente nella prevenzione dell'abuso, lasciando loro la scelta dei mezzi per conseguire ciò, purché essi non rimettano in discussione l'obiettivo o l'effetto utile dell'Accordo quadro (v. sentenza e a., EU:C:2014:2044, punto 60 e sent. sopra richiamata). Per_2 Per_1
Inoltre, è stato affermato sempre dalla Corte di Giustizia che quando, come nel caso di specie, il diritto dell'Unione non prevede sanzioni specifiche nell'ipotesi in cui vengano accertati abusi, spetta alle autorità nazionali adottare misure che devono rivestire un carattere non solo proporzionato, ma anche sufficientemente energico e dissuasivo per garantire la piena efficacia delle norme adottate in applicazione dell'Accordo quadro.
In sintesi, la giurisprudenza comunitaria non richiede un cumulo di misure essendo sufficiente anche una sola misura purchè proporzionata, energica e dissuasiva.
Ciò detto, occorre rammentare, sempre sul piano della normativa interna, che il legislatore con il D.lgs. 59 del 2017 (successivamente modificato dalla
L. 145 del 2018 e dalla L. n. 159 del 2019), ha adottato un nuovo sistema di reclutamento del personale scolastico stabilendo :
-che le assunzioni per la scuola secondaria vengano effettuate, annualmente, per il 50% da GAE (fino al loro esaurimento) e per il 50 % dalle graduatorie di merito delle procedure concorsuali (art. 17 e 18);
-che vengano indetti per l'accesso ai ruoli della scuola secondaria (di primo e di secondo grado, compreso il sostegno) concorsi pubblici con cadenza biennale in base ai posti che, presumibilmente, si renderanno vacanti nel primo e nel secondo anno successivo a quello previsto per l'espletamento delle prove concorsuali ( v. art. 3 comma 3 : “Il concorso è bandito, fermo restando il regime autorizzatorio previsto dall'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con cadenza biennale, per la copertura dei posti della scuola secondaria che si prevede si rendano vacanti e disponibili nel primo e nel secondo anno scolastico successivi a quello in cui è previsto
l'espletamento delle prove concorsuali”).
- che i vincitori del concorso verranno immessi in ruolo in due scaglioni annuali diversi in base alla posizione ricoperta nella graduatoria finale (v. “art. 8 3 comma 3 : “Sulla base della graduatoria di merito i vincitori del concorso sono immessi in ruolo in due successivi scaglioni annuali, nel limite corrispondente ai posti che si prevede si rendano vacanti e disponibili rispettivamente nel primo e nel secondo anno scolastico successivi a quello in cui è previsto l'espletamento delle prove concorsuali.”);
- che i vincitori che non dovessero essere assunti nel biennio mantengono il diritto all'assunzione negli anni successivi (art. 3 comma 3: ”
Rimane fermo il diritto dei vincitori all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi”).
Mentre nel sistema delineato dall'art. 400 del TU n. 297/94 (“i concorsi per titoli ed esami sono nazionali e sono indetti su base regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e disponibili”) e dalla L. n.
197/2015 i concorsi dovevano essere banditi ogni tre anni, l'attuale sistema di reclutamento scolastico dispone l'indizione di concorsi biennali e prevede che i vincitori che nell'arco del biennio non vengono immessi in ruolo conservano il diritto all'assunzione a tempo indeterminato negli anni successivi.
La previsione di un doppio canale di accesso ai ruoli della scuola costituito dai concorsi nazionali biennali e, nella fase transitoria, tramite prelievo dalle GAE per il 50% dei posti da effettuarsi annualmente (art. 17), rappresentano, secondo la Corte, misure proporzionate e idonee sul piano del diritto interno a prevenire l'abuso per violazione della normativa comunitaria sul contratto a termine nel settore della scuola in quanto consentono, da un lato, ai docenti precari che siano ancora inseriti nelle GAE di essere stabilizzati in tempi brevi e sicuri e, al contempo, ai docenti che non siano nelle GAE di partecipare in tempi ravvicinati e certi (ogni due anni) ai concorsi nazionali per l'immissione in ruolo.
D'altronde deve essere anche considerata la specialità e complessità della disciplina del settore scolastico nel quale non è possibile conoscere preventivamente e con certezza, se, all'esito delle procedure concorsuali e dei prelievi dalle GAE, rimangano eventualmente scoperte alcune cattedre e quante esse siano;
ciò fa sì, come noto, che vi sia la necessità periodica per il di attingere anche alle graduatorie provinciali per le supplenze e alle CP_1
graduatorie di istituto, in conformità a quanto previsto dall'art. 4, comma 6 bis
9 e 6 ter, L. n. 124/1999, al fine di garantire la copertura dei posti di insegnamento rimasti scoperti mediante contratti a tempo determinato all'esito delle procedure sopra descritte.
In base alla normativa del settore scolastico vigente, dunque, il docente abilitato inserito nelle graduatorie per le supplenze che aspiri ad essere assunto in ruolo ha la possibilità di partecipare ai concorsi periodici che il
[...]
deve bandire ogni due anni per la copertura dei posti vacanti e Controparte_1
disponibili e di essere così inserito nelle graduatorie di merito per i docenti Contr vincitori di concorso, dalle quali, poi, il è tenuto ad attingere annualmente per la copertura dei posti che risultano vacanti e disponibili.
A tale riguardo, va evidenziato che quindi, ove il docente abilitato inserito nelle GPS, pur potendo partecipare ai concorsi per cattedre banditi dall'Amministrazione, non lo faccia, il medesimo sarà destinato a rimanere all'interno del circuito delle supplenze che lo esporrà (in base a un sistema che, si ribadisce, è basato su sequenze procedimentali prestabilite per legge) alla possibilità di essere nuovamente reclutato per ulteriori servizi a tempo determinato;
e, ove l'assunzione a termine ripetuta del predetto docente da Contr parte del fosse sempre e comunque censurata, senza tener conto delle circostanze del caso concreto, si potrebbe verificare la situazione paradossale in base alla quale tale docente, al superamento di ogni triennio di supplenze svolte fino al 31 agosto, sarebbe periodicamente legittimato a chiedere al il risarcimento del danno “comunitario” da abusiva reiterazione dei CP_1
contratti a termine.
Ciò detto e così ricostruito il quadro normativo vigente in tema di reclutamento del personale docente, va osservato che la previsione di concorsi a cadenza biennale, pur consentendo di ritenere la disciplina interna astrattamente conforme ai principi del diritto eurounitario in tema di contratto a termine, deve essere calata nella fattispecie concreta : al fine di stabilire se vi
è stato o meno un utilizzo abusivo dei rapporti a termine nel caso specifico è necessario verificare se nel periodo in considerazione l'Amministrazione abbia anche attuato quanto astrattamente previsto dal legislatore e se i concorsi previsti siano stati effettivamente indetti e svolti.
10 Ebbene, la situazione della ricorrente si colloca nel periodo successivo alla entrata in vigore della L. 107/2015, ossia in un contesto diverso da un punto di vista di fatto e di diritto rispetto a quello preso in considerazione dalle richiamate sentenze, le quali si sono pronunciate in relazione a ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati nel periodo anteriore alla riforma del 2015, allorchè il legislatore non prevedeva tempi certi di stabilizzazione del personale precario della scuola consentendo la reiterazione di contratti a termine senza un limite certo nell'assenza prolungata di concorsi.
Tale essendo l'attuale assetto legislativo, va tuttavia preliminarmente rilevato che parte ricorrente nulla dice in ricorso circa la tipologia di contratti a tempo determinato conclusi negli anni con il resistente, e comunque CP_1
nulla deduce sulla disciplina invocata al fine di affermare, nel caso specifico,
l'effettiva esistenza di una illegittima reiterazione di contratti a termine, con asserito diritto al risarcimento del danno ex art. 36, comma 5, d.lgs. 165/2001, nella nuova formulazione successiva alla l. 166/2024, che ha innalzato i limiti minimi e massimi dell'indennità eventualmente spettante.
Parte ricorrente si limita infatti, nelle deduzioni contenute nella domanda, ad affermare di essere docente precaria e di aver svolto servizio a favore dell'Amministrazione resistente dall'A.S. 2018/2019 all'attualità, giusta contratti a tempo determinato allegati al ricorso. Sulla sola base di siffatta allegazione, chiede l'indennizzo di cui all'art. 36, comma 5, d.lgs.
165/2001.
A tal proposito va innanzitutto rilevato come sia onere di parte ricorrente effettuare in ricorso una compiuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda la domanda, descrivendo innanzitutto analiticamente le circostanze di fatto che caratterizzano il caso concreto, e poi la disciplina normativa invocata.
Pertanto il ricorso avrebbe dovuto contenere la specifica descrizione dei contratti conclusi nel tempo dalla ricorrente, di cui si afferma apoditticamente l'illegittima reiterazione, senza indicare nemmeno le norme eventualmente violate. Ciò all'evidente fine di consentire alla controparte, ed altresì al giudice, di individuare i fatti e le ragioni della domanda. Laddove certamente non può gravare sul giudice l'onere di integrare le carenze descrittive del
11 ricorso attraverso l'esame della documentazione depositata unitamente alla domanda. Né a tal fine possono prendersi in considerazione le circostanze e le ragioni dedotte dalla ricorrente solo nelle note di trattazione scritta depositate il 20.6.25, dunque tardivamente, in quanto ampiamente oltre i termini di legge, coincidenti con la data di deposito del ricorso.
Tanto chiarito, comunque, dall'esame dei contratti allegati al ricorso, tutti relativi a supplenze temporanee o con scadenza al 30 giugno di ciascun anno, si evince che la ricorrente, nel periodo in questione, ha svolto supplenze su organico di fatto, su posti disponibili, che dunque, per le ragioni innanzi esplicate, ed alla luce della disciplina normativa susseguitasi nel tempo e della giurisprudenza sopra richiamata, esulano dalla nozione di illegittima reiterazione di contratti a termine che dia diritto all'indennizzo oggetto della domanda.
In ogni caso, manca totalmente nel ricorso l'allegazione delle ragioni di diritto, rapportate al caso specifico, che avrebbero determinato, alla luce del complesso quadro normativo innanzi richiamato, l'illegittimità della reiterazione dei contratti a tempo determinato intercorsi tra la ricorrente ed il
. CP_1
La domanda va quindi integralmente rigettata.
Nulla per le spese, in mancanza di costituzione del . CP_1
P.Q.M.
Rigetta la domanda. Nulla per le spese.
Roma, 3 luglio 2025.
Il giudice
Paola Giovene di Girasole
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