Decreto 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, decreto 10/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 586/2025
Tribunale di Busto Arsizio
SEZIONE Prima
DECRETO EX ARTT. 95 e 96 DPR 396/2000 e 737 c.p.c.
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati dott.sse:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice
Alessandra Ardito Giudice relatore a seguito dell'udienza del 9 aprile 2025, emette il seguente
DECRETO
nel giudizio promosso da
EE AN, con il patrocinio dall'Avv. Marco Marangoni
RICORRENTE contro
COMUNE DI BUSCATE, con il patrocinio di MO LI
e
MINISTERO DELL'INTERNO - Ufficio Territoriale del governo di Milano, con il patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano
RESISTENTI
Con l'intervento del PM
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il ricorrente, con ricorso depositato il 19.2.2025, chiedeva che venisse dichiarata l'illegittimità del rifiuto dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Buscate alla trascrizione del divorzio intervenuto
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Il Comune di Buscate si costituiva deducendo l'infondatezza nel merito delle avverse domande, in quanto il divorzio pakistano – dichiarato nella forma della “Talaq” – sarebbe contrario all'ordine pubblico italiano, ai sensi degli artt. 64 e ss della legge 218/1995.
Si costituiva anche il Ministero dell'Interno eccependo, in via pregiudiziale, l'incompetenza funzionale del Tribunale adito. Con il rifiuto della trascrizione opposto dall'ufficiale di stato civile era sorta una contestazione sul riconoscimento della sentenza straniera o sul provvedimento straniero. Ne conseguiva, sulla base del disposto dell'art 67 della legge 218/1995 e dell'art 30 del decreto legislativo 150/2011, che la controversia doveva essere risolta dinnanzi alla Corte di
Appello del luogo di attuazione del provvedimento.
Nel merito, condivideva l'operato del Comune di Buscate.
All'udienza del 9.4.2025 parte ricorrente dichiarava di aderire all'eccezione di incompetenza sollevata dall'Avvocatura dello Stato e proponeva di compensare le spese di lite.
L'Avvocatura insisteva nella propria eccezione preliminare e accettava la proposta del ricorrente sulle spese di lite.
Il Comune di Buscate dichiarava di ritenere a sua volta fondata l'eccezione di incompetenza e si rimetteva sulle spese.
Ciò premesso, ritiene il Collegio di dover dichiarare la propria incompetenza, essendo fondata l'eccezione sollevata dal Ministero dell'Interno e considerato che, essendovi la competenza funzionale della Corte d'Appello, l'incompetenza del Tribunale adito doveva, in ogni caso, essere rilevata anche d'ufficio.
Come ripetutamente chiarito dalla Corte di Legittimità, “L'art. 95 d.P.R. n. 396/2000 prevede che chi intende opporsi a un rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di ricevere una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, un'annotazione o altro adempimento debba proporre ricorso al tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile, ma la disposizione, per quanto riguarda la rettificazione e il rifiuto d'iscrizione riguarda "atti formati in Italia". Sulle richieste di trascrizione, il sistema di controllo giurisdizionale fondato sugli artt. 95 e 96 d.P.R. cit., deve coordinarsi col regime giuridico del riconoscimento degli atti formati all'estero, in Ue o fuori dell'Ue, tenuto conto della tipologia di atto da riconoscere e del suo contenuto cogente. Consegue che dal rifiuto della
2 trascrizione di un provvedimento estero costitutivo di uno status sorge una lite che ha per oggetto non la dimensione formale dell'atto o l'ambito delle attribuzioni e competenze dell'ufficiale di stato civile, cui è rimessa la prima sommaria delibazione di compatibilità con l'ordine pubblico, ma
l'accertamento della sussistenza delle condizioni previste dalla legge per il riconoscimento dell'efficacia dell'atto nel nostro ordinamento, sia sotto il profilo del rispetto delle garanzie processuali del contraddittorio che della non violazione del limite costituito dall'ordine pubblico. In relazione alla trascrizione, pertanto, la competenza del tribunale è residuale e marginale, non potendo avere ad oggetto provvedimenti di rifiuto che si fondino su una valutazione negativa del rispetto del limite costituito dall'ordine pubblico. Per la controversia che origina dal rifiuto di trascrizione del provvedimento giurisdizionale estero di costituzione dello status filiationis, il rito applicabile è delineato dalla l. n. 218/1995, art. 67 e dal d.lg. n. 150/2011, art. 30, e la competenza in unico grado è da attribuire alla Corte d'appello” (Cass. 32527/2023, oltre alla giurisprudenza richiamata dall'Avvocatura di Stato).
Pertanto, considerato che nel caso di specie l'ufficiale dello stato civile rifiutava la trascrizione per ragioni di incompatibilità con l'ordine pubblico, sussiste la competenza funzionale della Corte
d'Appello.
Trattandosi di competenza inderogabile, non rileva l'adesione all'eccezione della controparte e il provvedimento di accoglimento dell'eccezione dell'incompetenza dovrebbe statuire sulle spese e condannare la parte che erroneamente instaurava il giudizio, avendo il provvedimento sempre natura decisoria (Cass. n. 17187/2019 e Cass. 08 giugno 2016, n. 11764).
Il Ministero, però, accettava la proposta compensazione delle spese. Il Comune non la accettava espressamente ma nemmeno si opponeva, preferendo rimettersi.
Considerato che
la compensazione veniva accettata dall'unica parte che sollevava correttamente l'eccezione di incompetenza, ritiene il
Collegio di compensare le spese di lite.
pqm
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, dichiara la propria incompetenza, essendo competente la Corte d'Appello, e compensa le spese di lite.
Busto Arsizio, camera di consiglio del 10 aprile 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
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