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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 18/02/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
RG n. 1292/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 18/02/2025 nella causa n. 1292/2019 RGL, promossa da:
, , ass. dall'Avv.to MORO FRANCESCA, Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA ON
, ass. dall'Avv.to POLICASTRO GIOVANNI, CP_2 C.F._3
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione
Premesso che:
− parte ricorrente ha dedotto di avere lavorato per la Parte_1 [...]
da 3/8/13 al 4/12/15, data del Controparte_3 CP_2 licenziamento, con contratto a tempo parziale e indeterminato come cassiera ed aiuto cuoca CCNL Alimentaristi e Artigiani;
di essersi occupata di preparare la linea per il pizzaiolo, effettuare le pulizie giornaliere, prendere le ordinazioni anche telefoniche, assemblare i cartoni delle pizze, stare alla cassa ed incassare gli importi degli scontrini emessi, retribuire i ragazzi delle consegne con i soldi prelevati dalla cassa, incassare gli importi dagli stessi consegnati e di lavare i piatti usati dal pizzaiolo;
di avere sempre lavorato da martedì alla domenica dalle 18 alle 23/23.30 con riposto nella giornata di lunedì in cui la pizzeria era chiusa, in luogo delle 21 ore di cui al contratto;
di avere percepito una retribuzione di circa 690 € al mese;
di avere diritto a differenze retributive per l'orario svolto nonché a titolo di tredicesima, festività, permessi e TFR, di cui allega aver ricevuto solo un acconto di € 1.960,30 il 27/1/16; che in data
1 16/01/16 la società è stata cancellata dal Registro delle Imprese;
di agire nei confronti dei due soci illimitatamente e solidalmente responsabili al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare che fra le parti in causa è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a far data dal giorno 3 agosto 2013 al 4 dicembre 2015;
2) accertare e dichiarare che la IG.ra , in forza delle mansioni di Parte_1 cassiera ed aiuto cuoca dalla stessa effettivamente svolte ed all'orario di lavoro dalla medesima rispettato, creditrice nei confronti di , nato a [...]
Sassari il 7 febbraio 1991, residente a [...], S.V. Monte Ferru TR 15, avente codice fiscale , e , nato a [...] 03 gennaio C.F._2 CP_2
1994, residente in [...], avente codice fiscale
in solido fra loro, nella loro qualità di Soci Amministratori C.F._3
e rappresentanti legali della “ ” Controparte_4 della somma di Euro 11.266,04;
3) e per l'effetto condannare , nato a [...] il 7 febbraio Controparte_1
1991, residente a [...], S.V. Monte Ferru TR 15, avente codice fiscale
, e , nato a [...] [...], residente C.F._2 CP_2 in Sassari, via F Spanu Satta n. 30, avente codice fiscale C.F._3 nella loro qualità di Soci Amministratori e rappresentanti legali della “
[...]
” , quale datore di lavoro, al Controparte_4 pagamento della somma di Euro 11.266,04, per le causali di cui alla narrativa, così come meglio specificata nell'allegato prospetto contabile, che forma parte integrante del presente ricorso o quella veriore somma accertanda, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito all'effettivo soddisfo.
4) In subordine e salvo gravame, determinare l'equa retribuzione dovuta alla IG.ra per l'attività lavorativa svolta, ai sensi dell'art. 36 Parte_1
Costituzione e condannare oltre il danno da rivalutazione monetaria e gli interessi di legge dalle singole scadenze al saldo.
5) con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore per averne fatto anticipo.”;
− parte convenuta regolarmente costituito, ha eccepito la nullità CP_2 del ricorso per genericità della domanda e, nel merito, ha negato che la ricorrente si sia occupata di preparare la linea per il pizzaiolo e che abbia effettuato le pulizie giornaliere del locale essendosi, invece, occupata unicamente di prendere gli ordini telefonici e della gestione della cassa;
ha confermato lo svolgimento dell'orario previsto in contratto (martedì-giovedì 19- 22 e venerdì- domenica 18.30-22.30); ha contestato l'elaborato contabile rilevando che il TFR corrisponde a quanto già pagato, che vi sono errori negli importi indicati come percepiti e che, quanto al dovuto, non è esplicitato il criterio di calcolo, posto che la paga base e le giornate corrispondono a quelle in busta;
ha dedotto che la ricorrente ha sempre consumato i pasti presso
2 l'esercizio senza averne diritto con conseguente maturazione di un debito di € 2.457,00 corrispondente ad € 3,50 al giorno;
ha chiesto:
“IN VIA PREGIUDIZIALE:
1) Accertare e dichiarare la nullità del ricorso introduttivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 414 comma 4° e artt. 156 e ss. c.p.c., per omessa indicazione esatta dei fatti e gli elementi di diritto posti alla base delle pretese di parte ricorrente.
2) Con vittoria di spese, diritti e onorari.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
1) Rigettare il ricorso della sig.ra perché infondato sia in fatto Parte_1 che in diritto per le causali di cui al presente atto, e per quelle che emergeranno in corso di causa anche a seguito della prova testimoniale e della CTU;
2) Per l'effetto, assolvere i convenuti e da ogni Controparte_1 CP_2 avversa pretesa;
3) Con vittoria di spese, diritti e onorari.
IN VIA SUBORDINATA RICONVENZIONALE :
1) accertare e dichiarare il diritto dei convenuti e Controparte_1 CP_2 al rimborso della somma di € 2.457,00, anticipata dai predetti per costi dei pasti consumati dalla ricorrente nel luogo di lavoro per tutto il periodo lavorativo di cui è causa
2) per l'effetto porre in compensazione la somma di € 2.457,00 spettante ai convenuti, con l'eventuale somma che dovesse emergere spettante alla ricorrente quale differenza retributiva di cui al presente giudizio
3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari”;
− parte resistente non si è costituito ed è stato dichiarato Controparte_1 contumace;
− la causa è stata istruita mediante interpello della ricorrente e dei resistenti e con prova per testi;
− in seguito a discussione la causa viene così decisa.
Ritenuto che:
1. quanto all'eccezione di nullità del ricorso, la giurisprudenza di legittimità, con argomentazioni che si fanno proprie, ha affermato che “nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non
3 è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto - che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione - sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa” (Cass. ord. n. 3126/11); alla luce di tali principi e considerata complessivamente la domanda e la documentazione prodotta da parte ricorrente, si ritiene sufficientemente comprensibile la pretesa sia in punto petitum che causa petendi; invero, in ricorso risulta essere individuato sia il rapporto di lavoro che il diritto fatto valere;
2. è pacifico che incomba sul lavoratore che rivendichi il diritto ad una maggiore retribuzione per le ore di lavoro prestate in eccesso rispetto a quanto concordato, l'onere di fornire una prova rigorosa di tale orario, secondo il principio generale di cui all'art 2697 c.c.;
3. nel caso di specie, il contratto prevedeva lo svolgimento di 21 ore di lavoro settimanali così suddivise: martedì-giovedì 19-22 e venerdì- domenica 18.30-
22.30, mentre la ricorrente allega di aver sempre lavorato dalle 18 alle
23/23.30 per complessive 30/33 ore alla settimana;
4. deve innanzitutto rilevarsi che nel corso dell'interrogatorio formale, CP_1
ha riconosciuto che la ricorrente lavorava dalle 18.30 alle 23, mentre
[...]
ha confermato l'orario indicato nel contratto;
CP_2
5. la ricorrente, per parte sua, ha riconosciuto di avere ricevuto le somme di cui alle buste paga;
6. trattandosi di circostanza favorevole alla ricorrente e sfavorevole a sé deve riconoscersi valore confessorio a quanto affermato da in Controparte_1 relazione all'orario svolto dalla ricorrente;
allo stesso modo, deve ritenersi che parte ricorrente abbia giudizialmente confessato di avere ricevuto le somme indicate in busta paga;
7. d'altro lato, anche dall'istruttoria svolta può ritenersi essere emersa la prova, quantomeno, dell'orario riconosciuto dal : infatti, sebbene debba CP_1 ritenersi che la dichiarazione di quest'ultimo non abbia valore di prova legale nei confronti del condebitore in solido , la stessa deve essere valutata dal CP_2 giudice unitamente alle altre prove assunte;
8. ebbene, se da un lato le testimonianze rese dei testi di parte ricorrente, amici della stessa ed ex clienti, fanno risalire l'inizio del turno alle 17.30 , Per_1
) ovvero alle 18 ( ) e la fine in un range più Persona_2 Persona_3 ampio tra le 22.45 e le 23.30, quelle dei testi di parte resistente, parenti dello stesso ( e ) e fattorini ( e , confermano le Per_4 Persona_5 Per_6 Per_7 previsioni contrattuali;
9. non avendo ragioni per far nettamente prevalere le affermazioni dei testi di parte ricorrente -anche alla luce dei dichiarati rapporti personali sottesi che impongono un'attenta valutazione dell'attendibilità con verifica affidata a
4 riscontri esterni- ma soppesandole con il preminente valore delle dichiarazioni del , anche rispetto a quelle dei testi di parte resistente -che richiedono CP_1 anch'esse un attento esame provenendo in parte da familiari del può CP_2 ritenersi provato l'orario 18.30-23, corrispondente a 27 ore alla settimana in luogo delle 21 previste nel contratto;
10. i conteggi rielaborati da parte ricorrente sulla base di tale parametro risultano conformi alle previsioni contrattuali e possono essere presi a base della decisione;
deve infatti rilevarsi, contrariamente a quanto sostenuto da parte resistente, la correttezza della individuata corrispondenza delle 27 ore ad un part-time al 67,5 % posto che il conteggio deve essere effettuato dividendo le ore svolte per l'orario full time previsto (27/40=0,675);
11. dai conteggi prodotti deve tuttavia essere escluso quanto indicato a titolo di preavviso, non oggetto di domanda;
12. risultano quindi dovuti a parte ricorrente € 6.879,96 a titolo di differenze retributive oltre ad € 15,40 per differenza di TFR;
13. quanto ai pasti, in assenza di prova del costo sostenuto da parte dei resistenti e dell'assenza di elementi, anche di tipo indiziario, che possano condurre ad una valutazione equitativa, la domanda deve, in ogni caso, essere rigettata;
14. le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico dei resistenti in solido nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, con pagamento in favore dello Stato.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- condanna i resistenti in solido tra loro a pagare alla ricorrente l'importo di € 6.895,36 oltre interessi e rivalutazione;
- condanna i resistenti in solido alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 2.700, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, oltre contributo unificato se versato, con pagamento in favore dello Stato.
Sassari, 18/2/25
La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 18/02/2025 nella causa n. 1292/2019 RGL, promossa da:
, , ass. dall'Avv.to MORO FRANCESCA, Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA ON
, ass. dall'Avv.to POLICASTRO GIOVANNI, CP_2 C.F._3
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione
Premesso che:
− parte ricorrente ha dedotto di avere lavorato per la Parte_1 [...]
da 3/8/13 al 4/12/15, data del Controparte_3 CP_2 licenziamento, con contratto a tempo parziale e indeterminato come cassiera ed aiuto cuoca CCNL Alimentaristi e Artigiani;
di essersi occupata di preparare la linea per il pizzaiolo, effettuare le pulizie giornaliere, prendere le ordinazioni anche telefoniche, assemblare i cartoni delle pizze, stare alla cassa ed incassare gli importi degli scontrini emessi, retribuire i ragazzi delle consegne con i soldi prelevati dalla cassa, incassare gli importi dagli stessi consegnati e di lavare i piatti usati dal pizzaiolo;
di avere sempre lavorato da martedì alla domenica dalle 18 alle 23/23.30 con riposto nella giornata di lunedì in cui la pizzeria era chiusa, in luogo delle 21 ore di cui al contratto;
di avere percepito una retribuzione di circa 690 € al mese;
di avere diritto a differenze retributive per l'orario svolto nonché a titolo di tredicesima, festività, permessi e TFR, di cui allega aver ricevuto solo un acconto di € 1.960,30 il 27/1/16; che in data
1 16/01/16 la società è stata cancellata dal Registro delle Imprese;
di agire nei confronti dei due soci illimitatamente e solidalmente responsabili al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare che fra le parti in causa è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a far data dal giorno 3 agosto 2013 al 4 dicembre 2015;
2) accertare e dichiarare che la IG.ra , in forza delle mansioni di Parte_1 cassiera ed aiuto cuoca dalla stessa effettivamente svolte ed all'orario di lavoro dalla medesima rispettato, creditrice nei confronti di , nato a [...]
Sassari il 7 febbraio 1991, residente a [...], S.V. Monte Ferru TR 15, avente codice fiscale , e , nato a [...] 03 gennaio C.F._2 CP_2
1994, residente in [...], avente codice fiscale
in solido fra loro, nella loro qualità di Soci Amministratori C.F._3
e rappresentanti legali della “ ” Controparte_4 della somma di Euro 11.266,04;
3) e per l'effetto condannare , nato a [...] il 7 febbraio Controparte_1
1991, residente a [...], S.V. Monte Ferru TR 15, avente codice fiscale
, e , nato a [...] [...], residente C.F._2 CP_2 in Sassari, via F Spanu Satta n. 30, avente codice fiscale C.F._3 nella loro qualità di Soci Amministratori e rappresentanti legali della “
[...]
” , quale datore di lavoro, al Controparte_4 pagamento della somma di Euro 11.266,04, per le causali di cui alla narrativa, così come meglio specificata nell'allegato prospetto contabile, che forma parte integrante del presente ricorso o quella veriore somma accertanda, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito all'effettivo soddisfo.
4) In subordine e salvo gravame, determinare l'equa retribuzione dovuta alla IG.ra per l'attività lavorativa svolta, ai sensi dell'art. 36 Parte_1
Costituzione e condannare oltre il danno da rivalutazione monetaria e gli interessi di legge dalle singole scadenze al saldo.
5) con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore per averne fatto anticipo.”;
− parte convenuta regolarmente costituito, ha eccepito la nullità CP_2 del ricorso per genericità della domanda e, nel merito, ha negato che la ricorrente si sia occupata di preparare la linea per il pizzaiolo e che abbia effettuato le pulizie giornaliere del locale essendosi, invece, occupata unicamente di prendere gli ordini telefonici e della gestione della cassa;
ha confermato lo svolgimento dell'orario previsto in contratto (martedì-giovedì 19- 22 e venerdì- domenica 18.30-22.30); ha contestato l'elaborato contabile rilevando che il TFR corrisponde a quanto già pagato, che vi sono errori negli importi indicati come percepiti e che, quanto al dovuto, non è esplicitato il criterio di calcolo, posto che la paga base e le giornate corrispondono a quelle in busta;
ha dedotto che la ricorrente ha sempre consumato i pasti presso
2 l'esercizio senza averne diritto con conseguente maturazione di un debito di € 2.457,00 corrispondente ad € 3,50 al giorno;
ha chiesto:
“IN VIA PREGIUDIZIALE:
1) Accertare e dichiarare la nullità del ricorso introduttivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 414 comma 4° e artt. 156 e ss. c.p.c., per omessa indicazione esatta dei fatti e gli elementi di diritto posti alla base delle pretese di parte ricorrente.
2) Con vittoria di spese, diritti e onorari.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
1) Rigettare il ricorso della sig.ra perché infondato sia in fatto Parte_1 che in diritto per le causali di cui al presente atto, e per quelle che emergeranno in corso di causa anche a seguito della prova testimoniale e della CTU;
2) Per l'effetto, assolvere i convenuti e da ogni Controparte_1 CP_2 avversa pretesa;
3) Con vittoria di spese, diritti e onorari.
IN VIA SUBORDINATA RICONVENZIONALE :
1) accertare e dichiarare il diritto dei convenuti e Controparte_1 CP_2 al rimborso della somma di € 2.457,00, anticipata dai predetti per costi dei pasti consumati dalla ricorrente nel luogo di lavoro per tutto il periodo lavorativo di cui è causa
2) per l'effetto porre in compensazione la somma di € 2.457,00 spettante ai convenuti, con l'eventuale somma che dovesse emergere spettante alla ricorrente quale differenza retributiva di cui al presente giudizio
3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari”;
− parte resistente non si è costituito ed è stato dichiarato Controparte_1 contumace;
− la causa è stata istruita mediante interpello della ricorrente e dei resistenti e con prova per testi;
− in seguito a discussione la causa viene così decisa.
Ritenuto che:
1. quanto all'eccezione di nullità del ricorso, la giurisprudenza di legittimità, con argomentazioni che si fanno proprie, ha affermato che “nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non
3 è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto - che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione - sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa” (Cass. ord. n. 3126/11); alla luce di tali principi e considerata complessivamente la domanda e la documentazione prodotta da parte ricorrente, si ritiene sufficientemente comprensibile la pretesa sia in punto petitum che causa petendi; invero, in ricorso risulta essere individuato sia il rapporto di lavoro che il diritto fatto valere;
2. è pacifico che incomba sul lavoratore che rivendichi il diritto ad una maggiore retribuzione per le ore di lavoro prestate in eccesso rispetto a quanto concordato, l'onere di fornire una prova rigorosa di tale orario, secondo il principio generale di cui all'art 2697 c.c.;
3. nel caso di specie, il contratto prevedeva lo svolgimento di 21 ore di lavoro settimanali così suddivise: martedì-giovedì 19-22 e venerdì- domenica 18.30-
22.30, mentre la ricorrente allega di aver sempre lavorato dalle 18 alle
23/23.30 per complessive 30/33 ore alla settimana;
4. deve innanzitutto rilevarsi che nel corso dell'interrogatorio formale, CP_1
ha riconosciuto che la ricorrente lavorava dalle 18.30 alle 23, mentre
[...]
ha confermato l'orario indicato nel contratto;
CP_2
5. la ricorrente, per parte sua, ha riconosciuto di avere ricevuto le somme di cui alle buste paga;
6. trattandosi di circostanza favorevole alla ricorrente e sfavorevole a sé deve riconoscersi valore confessorio a quanto affermato da in Controparte_1 relazione all'orario svolto dalla ricorrente;
allo stesso modo, deve ritenersi che parte ricorrente abbia giudizialmente confessato di avere ricevuto le somme indicate in busta paga;
7. d'altro lato, anche dall'istruttoria svolta può ritenersi essere emersa la prova, quantomeno, dell'orario riconosciuto dal : infatti, sebbene debba CP_1 ritenersi che la dichiarazione di quest'ultimo non abbia valore di prova legale nei confronti del condebitore in solido , la stessa deve essere valutata dal CP_2 giudice unitamente alle altre prove assunte;
8. ebbene, se da un lato le testimonianze rese dei testi di parte ricorrente, amici della stessa ed ex clienti, fanno risalire l'inizio del turno alle 17.30 , Per_1
) ovvero alle 18 ( ) e la fine in un range più Persona_2 Persona_3 ampio tra le 22.45 e le 23.30, quelle dei testi di parte resistente, parenti dello stesso ( e ) e fattorini ( e , confermano le Per_4 Persona_5 Per_6 Per_7 previsioni contrattuali;
9. non avendo ragioni per far nettamente prevalere le affermazioni dei testi di parte ricorrente -anche alla luce dei dichiarati rapporti personali sottesi che impongono un'attenta valutazione dell'attendibilità con verifica affidata a
4 riscontri esterni- ma soppesandole con il preminente valore delle dichiarazioni del , anche rispetto a quelle dei testi di parte resistente -che richiedono CP_1 anch'esse un attento esame provenendo in parte da familiari del può CP_2 ritenersi provato l'orario 18.30-23, corrispondente a 27 ore alla settimana in luogo delle 21 previste nel contratto;
10. i conteggi rielaborati da parte ricorrente sulla base di tale parametro risultano conformi alle previsioni contrattuali e possono essere presi a base della decisione;
deve infatti rilevarsi, contrariamente a quanto sostenuto da parte resistente, la correttezza della individuata corrispondenza delle 27 ore ad un part-time al 67,5 % posto che il conteggio deve essere effettuato dividendo le ore svolte per l'orario full time previsto (27/40=0,675);
11. dai conteggi prodotti deve tuttavia essere escluso quanto indicato a titolo di preavviso, non oggetto di domanda;
12. risultano quindi dovuti a parte ricorrente € 6.879,96 a titolo di differenze retributive oltre ad € 15,40 per differenza di TFR;
13. quanto ai pasti, in assenza di prova del costo sostenuto da parte dei resistenti e dell'assenza di elementi, anche di tipo indiziario, che possano condurre ad una valutazione equitativa, la domanda deve, in ogni caso, essere rigettata;
14. le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico dei resistenti in solido nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, con pagamento in favore dello Stato.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- condanna i resistenti in solido tra loro a pagare alla ricorrente l'importo di € 6.895,36 oltre interessi e rivalutazione;
- condanna i resistenti in solido alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 2.700, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, oltre contributo unificato se versato, con pagamento in favore dello Stato.
Sassari, 18/2/25
La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso
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