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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 06/06/2025, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2300/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 2300/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUSSO Parte_1 C.F._1
ANTONELLA, con elezione di domicilio in PIAZZA DELLA REPUBBLICA 62 91011 ALCAMO, presso il difensore avv. RUSSO ANTONELLA
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio del Controparte_1 P.IVA_1 funzionario delegato dott. BURGELLO FRANCESCO
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 19.07.2023, la docente ha esposto di avere prestato Parte_1 servizio alle dipendenze del in forza di plurimi contratti per NT
supplenze brevi e saltuarie e fino al termine delle attività didattiche (in particolare: 1) nell'a.s.
2019/2020 – n. 7 contratti dal 28/10/2019 al 31/10/2019, dal 04/11/2019 al 20/03/2020, dal 21/03/2020 al 29/03/2020, dal 30/03/2020 al 08/04/2020, dal 15/04/2020 al 22/04/2020, dal 23/04/2020 al
10/06/2020, dal 15/06/2020 al 15/06/2020, per n. 24 ore di servizio settimanali, per le attività di sostegno, presso l'Istituto Comprensivo “Vamba” di MP SE;
2) nell'a.s. 2020/2021 – contratto dal 30/10/2020 al 30/06/2021, per n. 24 ore di servizio settimanali, per le attività di sostegno, presso l'Istituto Comprensivo “Vamba” di MP SE;
3) nell'a.s. 2021/2022 – contratto dal 09/09/2021 al 30/06/2022, per n. 24 ore di servizio settimanali, per le attività di sostegno, presso l'Istituto “Aurora
Gelli” di MP SE (Fi); 4) nell'a.s. 2022/2023 – contratto dal 07/09/2022 al 30/06/2023, per n.
24 ore di servizio settimanali, per le attività di sostegno, presso l'Istituto “Aurora Gelli” di MP
1 SE (Fi); v. doc. n. 1, 2, 3, 4 e 5 del fascicolo di parte), senza ricevere, a differenza dei colleghi assunti a tempo indeterminato, la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (la c.d. Carta elettronica del docente), prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
Tanto premesso, la ricorrente ha dedotto il proprio diritto all'erogazione del beneficio economico di €
500,00 annui (per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023), sulla scorta di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015, alla luce delle disposizioni costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e 97 Cost. e della disciplina contrattuale di cui agli artt.
63 e 64 CCNL del 29/11/2007, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/22; nonché la natura discriminatoria del mancato riconoscimento del predetto beneficio economico a favore dei docenti assunti a tempo determinato, anche in virtù della normativa comunitaria, richiamando l'ordinanza del 18/05/2022 emessa dalla CGUE nella causa C-450/21.
Pertanto, la ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di: “previa eventuale disapplicazione dell'art.
1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del D.P.C.M. del 28 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea - accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio Parte_1 economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l'anno scolastico 2019/202,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e conseguentemente - condannare il NT
, in persona del pro-tempore, al riconoscimento del beneficio economico di complessivi
[...] CP_3
euro 2.000,00 o quella diversa maggiore o minore somma, sempre nei limiti dello scaglione di riferimento, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annuo, tramite la “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per
l'anno scolastico 2022/23 condannare il , in persona del NT CP_3
pro-tempore, al pagamento della somma di € 2.000,00 o di quella minore o maggiore, nei limiti dello scaglione di riferimento, ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.
Con vittoria di spese e compensi.”.
Si è costituito in giudizio il , contestando il ricorso con particolare NT
riferimento alla annualità 2019/2020, nella quale le parti stipulavano n. 7 contratti per supplenze brevi e saltuarie, e rimettendosi a giustizia, anche sulle spese, per quanto riguarda le annualità 2020/2021,
2 2021/2022 e 2022/2023.
All'udienza del 18.06.2024, la procuratrice di parte ricorrente ha chiesto di potere estendere la domanda all'a/s 2023/2024, come da contratto versato in atti anche ai fini della prova della continuità del servizio, ha contestato la memoria di costituzione avversaria in ordine al servizio prestato nell'a/s
2019/2020, in quanto errata e frutto di una interpretazione distorta della pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, che non si è pronunciata sulle supplenze brevi, evidenziando come, nel predetto anno scolastico, la ricorrente ha prestato servizio per n. 209 giorni complessivi, ovvero per un periodo superiore ai 180 giorni. Il procuratore di parte resistente si è opposto alla domanda nuova relativa all'a/s 2023/2024.
La causa, istruita con la documentazione versata in atti dalle parti è stata decisa ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., previa concessione alle parti dei termini per il deposito di note comunque contenenti istanze e conclusioni sostitutive dell'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c. entro il 4.06.2025 (come da ordinanza del 2.04.2025).
Le parti hanno depositato le note di trattazione scritta rispettivamente in data 30.05.2025 e 3.06.2025.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
Nella fattispecie, è documentale che la ricorrente abbia svolto attività di docenza negli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, con i sopraindicati contratti a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie e fino al termine delle attività didattiche, come emergenti dai contratti depositati nel fascicolo di parte ricorrente e dallo stato matricolare depositato nel fascicolo di parte resistente.
Inoltre, dallo stato matricolare in atti emerge che la ricorrente, anche per l'a.s. 2023/2024, ha stipulato con l'amministrazione resistente un contratto di lavoro a tempo determinato su posto normale, dal
01/09/2023 al 30/06/2024, presso l'Istituto Comprensivo “Aurora - Gelli” di MP SE.
Con nota di deposito del 13.12.2024, parte ricorrente ha depositato il contratto a tempo determinato stipulato inter partes per l'a.s. 2024/2025 (con scadenza al 30.06.2025).
Ciò posto, l'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 stabilisce che: “121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [...]
[...
[...] [
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_4
ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121».
In attuazione di tale delega, l'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 23/09/2015 ha identificato i destinatari della misura di formazione ed aggiornamento nei soli “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”; il successivo comma 4 ha ribadito che: “La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”.
Con il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 è stato ribadito che: “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati,
i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Ancora, l'art. 63 CCNL Comparto Scuola, in tema di formazione in servizio, senza operare alcuna distinzione tra docenti ruolo e non di ruolo, prevede che: “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti”.
L'art. 64 del citato CCNL stabilisce, inoltre, che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.
2. Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori
4 dell'orario di insegnamento.
3. Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall'amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il rimborso delle spese di viaggio”.
Dalle soprariportate disposizioni normative e regolamentari emerge che i docenti con contratto a tempo determinato sono stati esclusi dal novero dei destinatari della Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente;
a tal proposito, la ricorrente sostiene che vi sarebbe stata una discriminazione a danno dei docenti precari, che non trova giustificazione nelle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (quindi, in difetto di ragioni obiettive).
Si evidenzia che il Consiglio di Stato, con la pronuncia n. 1842 del 16.03.2022, ha ritenuto che “un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico” collida con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances, rispetto agli altri docenti, di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.
Il Giudice amministrativo, inoltre, ha ricostruito, nell'ambito di una lettura costituzionalmente orientata, i rapporti tra legge e contratto collettivo, guidati dal criterio della riserva di competenza. Nel caso di specie, in particolare, la materia della formazione professionale dei docenti non è stata sottratta alla contrattazione collettiva. Conseguentemente, non si è ritenuto corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 e segg., della l. n. 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007, che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo determinato e indeterminato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio: “E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente” (cit. Cons. Stato, sentenza del 16.03.2022, n. 1842).
In ordine alla questione della compatibilità della normativa nazionale con il diritto dell'Unione
Europea, è, poi, recentemente intervenuta la Corte di Giustizia dell'UE, a seguito di rinvio pregiudiziale proposto ex art. 267 TFUE.
In particolare, la Corte di Giustizia ha ritenuto che: “l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1,
5 dell'accordo quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge CP_2
dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro CP_2
compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti”.
Sulla base di tale premessa, la Corte di Giustizia ha affermato che: “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a CP_2
tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_2
all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream
o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza” (v. Corte Giustizia UE, sez. VI, ordinanza del 18/05/2022, nella causa C-450/2021).
A tal proposito, si evidenzia che le sentenze interpretative della CGUE, precisando il significato e la portata del diritto dell'Unione, hanno effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti esauriti, con efficacia "erga omnes" nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. 8.02.2016, n. 2468) e sono vincolanti per i giudici nazionali.
Recentemente, sulla questione oggetto di causa, si è, inoltre, pronunciata, sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29961/2023, pubblicata il 27.10.2023, affermando i seguenti principi di diritto: 1) La
Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo,
6 della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma CP_2
121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n.
124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Ciò posto, nel caso in esame è documentale che parte ricorrente abbia svolto servizio quale docente a tempo determinato negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, con incarico fino al termine delle attività didattiche (per tutte le predette annualità).
Con la suindicata sentenza, la Corte di Cassazione ha ritenuto comparabili ai docenti di ruolo i docenti assunti a tempo determinato con contratti annuali o sino al termine delle attività didattiche (fattispecie verificatasi nella fattispecie per le annualità 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023), con conseguente spettanza della carta docente anche a favore di tali ultimi docenti, in virtù del principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro.
7 Con riferimento all'annualità 2019/2020, si ritiene comparabile alla situazione dei docenti di ruolo la concreta situazione della ricorrente, che, nel predetto anno scolastico, ha concluso con l'amministrazione resistente plurimi contratti a termine per supplenze brevi e saltuarie e per
“sostituzione di personale assente” (nella specie, la medesima docente ), che Persona_1 coprono, con continuità, pressoché l'intera durata dell'anno scolastico (dal 28/10/2019 al 31/10/2019, dal 04/11/2019 al 20/03/2020, dal 21/03/2020 al 29/03/2020, dal 30/03/2020 al 08/04/2020, dal
15/04/2020 al 22/04/2020, dal 23/04/2020 al 10/06/2020, dal 15/06/2020 al 15/06/2020), con adibizione della docente presso il medesimo istituto scolastico, su posto di sostegno, con orario completo, assicurando, in tal modo, la docente una durata della didattica assimilabile a quella annuale;
si veda a tal proposito, il punto n. 7 della motivazione della sopracitata pronuncia della Suprema Corte, che fa riferimento ad una durata della didattica almeno annuale.
Le considerazioni che precedono comportano l'accoglimento della domanda di accertamento del diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro 500,00 annui per gli a.s. 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del resistente a mettere a disposizione della parte CP_2 ricorrente l'importo complessivo di Euro 2.000,00, tramite il sistema della Carta elettronica, oltre accessori di legge (v. art. 22, comma 36, L. 724/1994).
È, infine, inammissibile, in quanto nuova, la domanda relativa alla annualità 2023/2024, essendosi la domanda giudiziale cristallizzata al momento del deposito del ricorso.
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
Spese
Le spese processuali seguono la soccombenza di parte resistente e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. 147/2022, dell'attività effettivamente espletata dalle parti e della natura seriale del presente contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara il diritto della ricorrente di percepire il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015;
- condanna il ad attribuire alla ricorrente, per gli anni scolastici NT
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, la Carta elettronica del docente dell'importo di €
8 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della
L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- condanna il resistente al pagamento, a favore della ricorrente, delle spese processuali, CP_2
liquidate in complessivi euro 800,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, oltre ad IVA e
CPA, se dovute come per legge.
Sentenza resa ex art. 127 ter c.p.c.
Firenze, 6 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 2300/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUSSO Parte_1 C.F._1
ANTONELLA, con elezione di domicilio in PIAZZA DELLA REPUBBLICA 62 91011 ALCAMO, presso il difensore avv. RUSSO ANTONELLA
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio del Controparte_1 P.IVA_1 funzionario delegato dott. BURGELLO FRANCESCO
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 19.07.2023, la docente ha esposto di avere prestato Parte_1 servizio alle dipendenze del in forza di plurimi contratti per NT
supplenze brevi e saltuarie e fino al termine delle attività didattiche (in particolare: 1) nell'a.s.
2019/2020 – n. 7 contratti dal 28/10/2019 al 31/10/2019, dal 04/11/2019 al 20/03/2020, dal 21/03/2020 al 29/03/2020, dal 30/03/2020 al 08/04/2020, dal 15/04/2020 al 22/04/2020, dal 23/04/2020 al
10/06/2020, dal 15/06/2020 al 15/06/2020, per n. 24 ore di servizio settimanali, per le attività di sostegno, presso l'Istituto Comprensivo “Vamba” di MP SE;
2) nell'a.s. 2020/2021 – contratto dal 30/10/2020 al 30/06/2021, per n. 24 ore di servizio settimanali, per le attività di sostegno, presso l'Istituto Comprensivo “Vamba” di MP SE;
3) nell'a.s. 2021/2022 – contratto dal 09/09/2021 al 30/06/2022, per n. 24 ore di servizio settimanali, per le attività di sostegno, presso l'Istituto “Aurora
Gelli” di MP SE (Fi); 4) nell'a.s. 2022/2023 – contratto dal 07/09/2022 al 30/06/2023, per n.
24 ore di servizio settimanali, per le attività di sostegno, presso l'Istituto “Aurora Gelli” di MP
1 SE (Fi); v. doc. n. 1, 2, 3, 4 e 5 del fascicolo di parte), senza ricevere, a differenza dei colleghi assunti a tempo indeterminato, la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (la c.d. Carta elettronica del docente), prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
Tanto premesso, la ricorrente ha dedotto il proprio diritto all'erogazione del beneficio economico di €
500,00 annui (per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023), sulla scorta di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015, alla luce delle disposizioni costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e 97 Cost. e della disciplina contrattuale di cui agli artt.
63 e 64 CCNL del 29/11/2007, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/22; nonché la natura discriminatoria del mancato riconoscimento del predetto beneficio economico a favore dei docenti assunti a tempo determinato, anche in virtù della normativa comunitaria, richiamando l'ordinanza del 18/05/2022 emessa dalla CGUE nella causa C-450/21.
Pertanto, la ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di: “previa eventuale disapplicazione dell'art.
1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del D.P.C.M. del 28 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea - accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio Parte_1 economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l'anno scolastico 2019/202,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e conseguentemente - condannare il NT
, in persona del pro-tempore, al riconoscimento del beneficio economico di complessivi
[...] CP_3
euro 2.000,00 o quella diversa maggiore o minore somma, sempre nei limiti dello scaglione di riferimento, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annuo, tramite la “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per
l'anno scolastico 2022/23 condannare il , in persona del NT CP_3
pro-tempore, al pagamento della somma di € 2.000,00 o di quella minore o maggiore, nei limiti dello scaglione di riferimento, ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.
Con vittoria di spese e compensi.”.
Si è costituito in giudizio il , contestando il ricorso con particolare NT
riferimento alla annualità 2019/2020, nella quale le parti stipulavano n. 7 contratti per supplenze brevi e saltuarie, e rimettendosi a giustizia, anche sulle spese, per quanto riguarda le annualità 2020/2021,
2 2021/2022 e 2022/2023.
All'udienza del 18.06.2024, la procuratrice di parte ricorrente ha chiesto di potere estendere la domanda all'a/s 2023/2024, come da contratto versato in atti anche ai fini della prova della continuità del servizio, ha contestato la memoria di costituzione avversaria in ordine al servizio prestato nell'a/s
2019/2020, in quanto errata e frutto di una interpretazione distorta della pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, che non si è pronunciata sulle supplenze brevi, evidenziando come, nel predetto anno scolastico, la ricorrente ha prestato servizio per n. 209 giorni complessivi, ovvero per un periodo superiore ai 180 giorni. Il procuratore di parte resistente si è opposto alla domanda nuova relativa all'a/s 2023/2024.
La causa, istruita con la documentazione versata in atti dalle parti è stata decisa ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., previa concessione alle parti dei termini per il deposito di note comunque contenenti istanze e conclusioni sostitutive dell'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c. entro il 4.06.2025 (come da ordinanza del 2.04.2025).
Le parti hanno depositato le note di trattazione scritta rispettivamente in data 30.05.2025 e 3.06.2025.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
Nella fattispecie, è documentale che la ricorrente abbia svolto attività di docenza negli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, con i sopraindicati contratti a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie e fino al termine delle attività didattiche, come emergenti dai contratti depositati nel fascicolo di parte ricorrente e dallo stato matricolare depositato nel fascicolo di parte resistente.
Inoltre, dallo stato matricolare in atti emerge che la ricorrente, anche per l'a.s. 2023/2024, ha stipulato con l'amministrazione resistente un contratto di lavoro a tempo determinato su posto normale, dal
01/09/2023 al 30/06/2024, presso l'Istituto Comprensivo “Aurora - Gelli” di MP SE.
Con nota di deposito del 13.12.2024, parte ricorrente ha depositato il contratto a tempo determinato stipulato inter partes per l'a.s. 2024/2025 (con scadenza al 30.06.2025).
Ciò posto, l'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 stabilisce che: “121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [...]
[...
[...] [
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_4
ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121».
In attuazione di tale delega, l'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 23/09/2015 ha identificato i destinatari della misura di formazione ed aggiornamento nei soli “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”; il successivo comma 4 ha ribadito che: “La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”.
Con il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 è stato ribadito che: “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati,
i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Ancora, l'art. 63 CCNL Comparto Scuola, in tema di formazione in servizio, senza operare alcuna distinzione tra docenti ruolo e non di ruolo, prevede che: “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti”.
L'art. 64 del citato CCNL stabilisce, inoltre, che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.
2. Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori
4 dell'orario di insegnamento.
3. Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall'amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il rimborso delle spese di viaggio”.
Dalle soprariportate disposizioni normative e regolamentari emerge che i docenti con contratto a tempo determinato sono stati esclusi dal novero dei destinatari della Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente;
a tal proposito, la ricorrente sostiene che vi sarebbe stata una discriminazione a danno dei docenti precari, che non trova giustificazione nelle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (quindi, in difetto di ragioni obiettive).
Si evidenzia che il Consiglio di Stato, con la pronuncia n. 1842 del 16.03.2022, ha ritenuto che “un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico” collida con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances, rispetto agli altri docenti, di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.
Il Giudice amministrativo, inoltre, ha ricostruito, nell'ambito di una lettura costituzionalmente orientata, i rapporti tra legge e contratto collettivo, guidati dal criterio della riserva di competenza. Nel caso di specie, in particolare, la materia della formazione professionale dei docenti non è stata sottratta alla contrattazione collettiva. Conseguentemente, non si è ritenuto corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 e segg., della l. n. 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007, che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo determinato e indeterminato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio: “E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente” (cit. Cons. Stato, sentenza del 16.03.2022, n. 1842).
In ordine alla questione della compatibilità della normativa nazionale con il diritto dell'Unione
Europea, è, poi, recentemente intervenuta la Corte di Giustizia dell'UE, a seguito di rinvio pregiudiziale proposto ex art. 267 TFUE.
In particolare, la Corte di Giustizia ha ritenuto che: “l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1,
5 dell'accordo quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge CP_2
dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro CP_2
compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti”.
Sulla base di tale premessa, la Corte di Giustizia ha affermato che: “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a CP_2
tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_2
all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream
o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza” (v. Corte Giustizia UE, sez. VI, ordinanza del 18/05/2022, nella causa C-450/2021).
A tal proposito, si evidenzia che le sentenze interpretative della CGUE, precisando il significato e la portata del diritto dell'Unione, hanno effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti esauriti, con efficacia "erga omnes" nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. 8.02.2016, n. 2468) e sono vincolanti per i giudici nazionali.
Recentemente, sulla questione oggetto di causa, si è, inoltre, pronunciata, sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29961/2023, pubblicata il 27.10.2023, affermando i seguenti principi di diritto: 1) La
Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo,
6 della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma CP_2
121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n.
124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Ciò posto, nel caso in esame è documentale che parte ricorrente abbia svolto servizio quale docente a tempo determinato negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, con incarico fino al termine delle attività didattiche (per tutte le predette annualità).
Con la suindicata sentenza, la Corte di Cassazione ha ritenuto comparabili ai docenti di ruolo i docenti assunti a tempo determinato con contratti annuali o sino al termine delle attività didattiche (fattispecie verificatasi nella fattispecie per le annualità 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023), con conseguente spettanza della carta docente anche a favore di tali ultimi docenti, in virtù del principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro.
7 Con riferimento all'annualità 2019/2020, si ritiene comparabile alla situazione dei docenti di ruolo la concreta situazione della ricorrente, che, nel predetto anno scolastico, ha concluso con l'amministrazione resistente plurimi contratti a termine per supplenze brevi e saltuarie e per
“sostituzione di personale assente” (nella specie, la medesima docente ), che Persona_1 coprono, con continuità, pressoché l'intera durata dell'anno scolastico (dal 28/10/2019 al 31/10/2019, dal 04/11/2019 al 20/03/2020, dal 21/03/2020 al 29/03/2020, dal 30/03/2020 al 08/04/2020, dal
15/04/2020 al 22/04/2020, dal 23/04/2020 al 10/06/2020, dal 15/06/2020 al 15/06/2020), con adibizione della docente presso il medesimo istituto scolastico, su posto di sostegno, con orario completo, assicurando, in tal modo, la docente una durata della didattica assimilabile a quella annuale;
si veda a tal proposito, il punto n. 7 della motivazione della sopracitata pronuncia della Suprema Corte, che fa riferimento ad una durata della didattica almeno annuale.
Le considerazioni che precedono comportano l'accoglimento della domanda di accertamento del diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro 500,00 annui per gli a.s. 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del resistente a mettere a disposizione della parte CP_2 ricorrente l'importo complessivo di Euro 2.000,00, tramite il sistema della Carta elettronica, oltre accessori di legge (v. art. 22, comma 36, L. 724/1994).
È, infine, inammissibile, in quanto nuova, la domanda relativa alla annualità 2023/2024, essendosi la domanda giudiziale cristallizzata al momento del deposito del ricorso.
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
Spese
Le spese processuali seguono la soccombenza di parte resistente e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. 147/2022, dell'attività effettivamente espletata dalle parti e della natura seriale del presente contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara il diritto della ricorrente di percepire il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015;
- condanna il ad attribuire alla ricorrente, per gli anni scolastici NT
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, la Carta elettronica del docente dell'importo di €
8 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della
L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- condanna il resistente al pagamento, a favore della ricorrente, delle spese processuali, CP_2
liquidate in complessivi euro 800,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, oltre ad IVA e
CPA, se dovute come per legge.
Sentenza resa ex art. 127 ter c.p.c.
Firenze, 6 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
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