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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/07/2025, n. 3933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3933 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai Magistrati:
Dott. Anna Carla Catalano Presidente
Dott. Francesca Romana Amarelli Consigliere
Dott. Paolo Barletta Consigliere rel.
a seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 29.5.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 4398/2022 R.G. lavoro vertente
TRA
- rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Mosca, presso il cui studio è Parte_1 elettivamente domiciliato in Ottaviano (NA) alla via FF.SS. n. 157
-appellante-
E in persona del l.r.p.t., ope Controparte_1 legis rappresentato e difeso dall'avv. Vinca Giannuzzi Savelli dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso cui è elett.te domiciliata in Napoli alla via Armando Diaz n. 11
-appellata-
- in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_2 dall'av. Fabrizio Maione, presso il cui studio in Napoli alla via Solimena n. 93 è elettivamente domiciliata -appellata-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto n. REKLST100160/2008 notificato il 19.6.2008, l' di Nola irrogava Controparte_1 ad - titolare dell'omonima ditta individuale - la sanzione amministrativa Parte_1 pecuniaria di € 17.512.00, prevista dall'art. 3 comma 3 del d.l. 22.2.2002 n. 12, conv. dalla l. 23.4.2002 n. 73, poiché a seguito di un controllo ispettivo iniziato in data 9.5.2002, risultava dal verbale di accertamento in pari data, che la ditta utilizzava presso il luogo di esercizio Pt_1 dell'attività di parrucchiere, due lavoratrici irregolari, e non Persona_1 Controparte_3 risultanti né dalle scritture né da altra documentazione obbligatoria. Con ricorso in riassunzione depositato nella cancelleria del Tribunale di Nola il 17.2.2011, a seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, il sig. chiedeva l'annullamento della suddetta sanzione amministrativa, poichè infondata e Pt_1 comunque immotivata. Costituitasi in giudizio, l' di Napoli, chiedeva il rigetto Controparte_4 dell'opposizione. Esaurita la fase istruttoria con l'escussione dei due testi e Persona_1 Controparte_3 con sentenza n. 579/2022 emessa il 22.3.2022 e pubblicata in pari data, il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica rigettava l'opposizione, nulla per le spese nei confronti della e compensate nei confronti dell' Controparte_1 Controparte_5
[...]
Con ricorso depositato in data 20.10.2022 presso la cancelleria della Corte di Appello di Napoli,
ha proposto appello avverso la suindicata sentenza assumendo, quali motivi di Parte_1 impugnazione: decadenza dalla notifica della sanzione impugnata;
carenza di motivazione dell'atto impugnato;
omessa valutazione della prova testimoniale ed erronea interpretazione delle risultanze probatorie. Si sono costituite l' , che ha eccepito la carenza di legittimazione Controparte_5 passiva e l' chiedendo il rigetto del gravame. Controparte_1
All'udienza odierna, celebratasi mediante lo scambio ed il deposito, con modalità telematiche, di note scritte, la causa è stata riservata in decisione. L'appello non è meritevole di accoglimento. L'appellante eccepisce preliminarmente la decadenza in violazione del termine di cui all'art. 20 d.lgs 472/1997. La questione sollevata appare infondata. L'art. 7, comma I del d.l. n. 248/2007 (convertito con modificazioni dalla l. n. 31 del 28/02/2008) ha disposto che “Il termine per la notifica dei provvedimenti sanzionatori amministrativi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, relativi alle violazioni constatate fino al 31 dicembre 2002, è prorogato al 30 giugno 2008” e che, pertanto, atteso che nel caso in esame la violazione veniva rilevata in data 9.5.2002 e la relativa sanzione amministrativa notificata in data 19.6.2008, alcuna decadenza può dirsi verificata in relazione alla notifica del provvedimento sanzionatorio impugnato. Anche per quanto riguarda la carenza di motivazione dell'atto irrogativo della sanzione amministrativa, lo stesso risulta completo ed idoneo a rendere edotto il destinatario delle contestazioni a lui mosse attraverso l'indicazione dei soggetti, della normativa violata e delle somme dovute per la sanzione comminata. Si passa ora al merito, con riferimento alle doglianze di parte appellante in ordine alla mancata prova da parte dell' , dell'effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro CP_1 CP_1 CP_ subordinato tra la opponente e le lavoratrici, per il periodo dal 1.1.2002 al 9.5.2002 (data della visita ispettiva). Dai contenuti della sentenza impugnata si evince, quale circostanza pacificamente acquisita, che in occasione dell'accesso in data 9.5.2002, presso la sede della ditta individuale dell'appellante, gli ispettori dell' abbiano accertato la presenza di due dipendenti intente al lavoro, Controparte_1
e senza che della loro regolare assunzione vi fosse riscontro Persona_1 Controparte_3 sul libro matricola o sulle altre scritture contabili obbligatorie. Innanzitutto, vale rimarcare che, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie, il principio di retroattività della legge più favorevole, di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, non trova applicazione limitatamente alle infrazioni valutarie e tributarie, sicché, in caso di omessa registrazione nelle scritture contabili dei lavoratori dipendenti assunti, ai sensi del D.L. n. 12 del 2002, art. 3, comma 3, conv. nella L. n. 73 del 2002, la modifica apportata a detta norma dal D.L. n. 223 del 2006, art. 36 bis, comma 7, conv. nella L. n. 248 del 2006, non si applica alle violazioni accertate prima dell'11 agosto 2006 (cfr. Cass. civ. sez. trib., 17 febbraio 2016 n. 3088; Cass. civ. Sez. Un., 13 gennaio 2010 n. 356). Tanto premesso, l'irrogazione della sanzione prevista dal D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, comma 3, conv. in L. 23 aprile 2002, n. 73 (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36 bis, conv. in L. 24 agosto 2006, n. 248) non richiede, da parte dell'Amministrazione, alcun onere di dimostrare l'effettiva durata del rapporto di lavoro irregolare, essendo sufficiente il mero accertamento dell'esecuzione di prestazione lavorativa da parte di soggetto che non risulti da scritture o da altra documentazione obbligatoria (cfr. Cass. civ. sez. 5, 5 marzo 2014 n. 5174, in motivazione). E', invece, specifico onere del datore di lavoro dimostrare l'effettiva durata della prestazione lavorativa per evitare che l'entità della sanzione pecuniaria sia determinata "ex lege", per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione (cfr. Cass. civ. sez. 5, Sentenza n. 21778 del 20/10/2011). Peraltro, il verbale ispettivo redatto dal funzionario amministrativo, dà contezza unicamente della situazione riscontrata dagli ispettori al momento dell'accesso e non è finalizzato a individuare la durata dell'illecito ai fini della sanzione in questione, stante la presunzione (relativa) di retrodatazione dell'assunzione (superabile dal datore di lavoro), essendovi una evidente differenza tra i comparti normativi che regolano il recupero dei contributi previdenziali, la repressione degli illeciti connessi all'assunzione e le sanzioni di contrasto alla cd. economia sommersa. In tale ottica, la produzione in primo grado, ad opera dell' del verbale relativo Controparte_1 all'accertamento operato dagli ispettori in occasione dell'accesso in data 9.5.2002, presso la sede della ditta individuale intestata all' e riguardante la presenza di due dipendenti intente al Pt_1 lavoro, le sigg.re e senza che della loro regolare assunzione Persona_1 Controparte_3 vi fosse riscontro sul libro matricola o sulle altre scritture contabili obbligatorie, vale ad esaurire l'onere probatorio a carico dell' . Controparte_1
Incombeva, invece, sull'appellante, l'onere di dimostrare l'effettiva durata della prestazione lavorativa per evitare che l'entità della sanzione pecuniaria fosse determinata "ex lege" per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione. Sennonché non risulta che in primo grado abbia fornito la prova contraria Parte_1 dell'inizio del rapporto di lavoro in una data diversa dal 1 gennaio dell'anno dell'ispezione. Al riguardo, nessuna concreta efficacia probatoria può essere riconosciuta alla circostanza che le stesse lavoratrici abbiano dichiarato nel corso della prova orale espletata in primo grado, di avere iniziato a lavorare il 2.5.2002, ossia sette giorni prima del controllo ispettivo del 9.5.2002, considerata la singolare e poco credibile coincidenza, nella tempistica, dei due eventi. Invero, il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità milita nel senso che non sia sufficiente a provare la data di inizio del rapporto di lavoro la sola dichiarazione del dipendente, in mancanza di ulteriori elementi di prova che facciano ritenere plausibile tale affermazione (cfr. Cass. civ. sez. 5, 5.3.2014 n. 5174; Cass. civ. sez. 5, 10 febbraio 2012 n. 1960). Inoltre, in tema di sanzioni amministrative conseguenti all'impiego di lavoratori non regolarmente denunciati, l'art. 3, comma 3, della l. n. 73 del 2002, letto in combinato disposto con l'art. 9 bis del d.l. n. 510 del 1996 (conv. con modif. in l. n. 608 del 1996), impone che l'iscrizione del lavoratore nel libro paga e matricola avvenga contestualmente all'atto di assunzione;
in difetto, si determina automaticamente il presupposto per l'irrogazione della sanzione, senza che possa avere valenza alternativa la risultanza del nominativo del lavoratore nel contratto di lavoro, redatto in forma di scrittura privata, in quanto atto regolativo degli interessi "inter partes", privo di valenza pubblica (cfr. Cassazione civile sez. lav. - 3/10/2018, n. 24107). Risulta pertanto del tutto irrilevante il deposito nel giudizio di primo grado, del libro matricola, dal quale risulterebbe l'assunzione delle lavoratrici in data 2.5.2002, mentre dal verbale di primo accesso del 9.5.2002 le stesse non risultavano assunte. Il fatto che in sede di accertamento nulla è stato documentato ai funzionari ispettivi, dimostra che il libro non è stato esibito o, comunque, che esso risultava in bianco. Si rileva altresì che le denunce all'Inps per l'iscrizione delle lavoratrici alla Gestione Separata, depositate da parte opponente, riportano date successive rispetto a quella dell'accertamento ispettivo (21.6.2002 per la e 7.2002 per la ). Per_1 CP_3
In definitiva, non è stata fornita alcuna prova documentale certa del fatto che il rapporto di lavoro sia regolarmente sorto in data antecedente all'accesso dell'Ufficio ispettivo. Alla stregua delle suesposte considerazioni, si impone quindi il rigetto dell'appello. Le spese seguono la soccombenza: le stesse sono poste a carico dell'appellante e si liquidano, in favore dell' come in dispositivo. Controparte_1
Spese compensate nei confronti dell' , costituitasi per mero errore Controparte_7 nel giudizio di primo grado. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento delle spese del grado, in favore dell' Parte_1 [...]
che liquida in complessivi € 1.984,00 oltre IVA, CPA e rimborso Controparte_1 spese generali;
- compensa le spese nei confronti dell' ; Controparte_2
- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Napoli, 29.5.2025 Il consigliere estensore Magistrato Ausiliario Il Presidente
-Dott. Paolo Barletta- -Dott.ssa Anna Carla Catalano-
Dott. Anna Carla Catalano Presidente
Dott. Francesca Romana Amarelli Consigliere
Dott. Paolo Barletta Consigliere rel.
a seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 29.5.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 4398/2022 R.G. lavoro vertente
TRA
- rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Mosca, presso il cui studio è Parte_1 elettivamente domiciliato in Ottaviano (NA) alla via FF.SS. n. 157
-appellante-
E in persona del l.r.p.t., ope Controparte_1 legis rappresentato e difeso dall'avv. Vinca Giannuzzi Savelli dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso cui è elett.te domiciliata in Napoli alla via Armando Diaz n. 11
-appellata-
- in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_2 dall'av. Fabrizio Maione, presso il cui studio in Napoli alla via Solimena n. 93 è elettivamente domiciliata -appellata-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto n. REKLST100160/2008 notificato il 19.6.2008, l' di Nola irrogava Controparte_1 ad - titolare dell'omonima ditta individuale - la sanzione amministrativa Parte_1 pecuniaria di € 17.512.00, prevista dall'art. 3 comma 3 del d.l. 22.2.2002 n. 12, conv. dalla l. 23.4.2002 n. 73, poiché a seguito di un controllo ispettivo iniziato in data 9.5.2002, risultava dal verbale di accertamento in pari data, che la ditta utilizzava presso il luogo di esercizio Pt_1 dell'attività di parrucchiere, due lavoratrici irregolari, e non Persona_1 Controparte_3 risultanti né dalle scritture né da altra documentazione obbligatoria. Con ricorso in riassunzione depositato nella cancelleria del Tribunale di Nola il 17.2.2011, a seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, il sig. chiedeva l'annullamento della suddetta sanzione amministrativa, poichè infondata e Pt_1 comunque immotivata. Costituitasi in giudizio, l' di Napoli, chiedeva il rigetto Controparte_4 dell'opposizione. Esaurita la fase istruttoria con l'escussione dei due testi e Persona_1 Controparte_3 con sentenza n. 579/2022 emessa il 22.3.2022 e pubblicata in pari data, il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica rigettava l'opposizione, nulla per le spese nei confronti della e compensate nei confronti dell' Controparte_1 Controparte_5
[...]
Con ricorso depositato in data 20.10.2022 presso la cancelleria della Corte di Appello di Napoli,
ha proposto appello avverso la suindicata sentenza assumendo, quali motivi di Parte_1 impugnazione: decadenza dalla notifica della sanzione impugnata;
carenza di motivazione dell'atto impugnato;
omessa valutazione della prova testimoniale ed erronea interpretazione delle risultanze probatorie. Si sono costituite l' , che ha eccepito la carenza di legittimazione Controparte_5 passiva e l' chiedendo il rigetto del gravame. Controparte_1
All'udienza odierna, celebratasi mediante lo scambio ed il deposito, con modalità telematiche, di note scritte, la causa è stata riservata in decisione. L'appello non è meritevole di accoglimento. L'appellante eccepisce preliminarmente la decadenza in violazione del termine di cui all'art. 20 d.lgs 472/1997. La questione sollevata appare infondata. L'art. 7, comma I del d.l. n. 248/2007 (convertito con modificazioni dalla l. n. 31 del 28/02/2008) ha disposto che “Il termine per la notifica dei provvedimenti sanzionatori amministrativi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, relativi alle violazioni constatate fino al 31 dicembre 2002, è prorogato al 30 giugno 2008” e che, pertanto, atteso che nel caso in esame la violazione veniva rilevata in data 9.5.2002 e la relativa sanzione amministrativa notificata in data 19.6.2008, alcuna decadenza può dirsi verificata in relazione alla notifica del provvedimento sanzionatorio impugnato. Anche per quanto riguarda la carenza di motivazione dell'atto irrogativo della sanzione amministrativa, lo stesso risulta completo ed idoneo a rendere edotto il destinatario delle contestazioni a lui mosse attraverso l'indicazione dei soggetti, della normativa violata e delle somme dovute per la sanzione comminata. Si passa ora al merito, con riferimento alle doglianze di parte appellante in ordine alla mancata prova da parte dell' , dell'effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro CP_1 CP_1 CP_ subordinato tra la opponente e le lavoratrici, per il periodo dal 1.1.2002 al 9.5.2002 (data della visita ispettiva). Dai contenuti della sentenza impugnata si evince, quale circostanza pacificamente acquisita, che in occasione dell'accesso in data 9.5.2002, presso la sede della ditta individuale dell'appellante, gli ispettori dell' abbiano accertato la presenza di due dipendenti intente al lavoro, Controparte_1
e senza che della loro regolare assunzione vi fosse riscontro Persona_1 Controparte_3 sul libro matricola o sulle altre scritture contabili obbligatorie. Innanzitutto, vale rimarcare che, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie, il principio di retroattività della legge più favorevole, di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, non trova applicazione limitatamente alle infrazioni valutarie e tributarie, sicché, in caso di omessa registrazione nelle scritture contabili dei lavoratori dipendenti assunti, ai sensi del D.L. n. 12 del 2002, art. 3, comma 3, conv. nella L. n. 73 del 2002, la modifica apportata a detta norma dal D.L. n. 223 del 2006, art. 36 bis, comma 7, conv. nella L. n. 248 del 2006, non si applica alle violazioni accertate prima dell'11 agosto 2006 (cfr. Cass. civ. sez. trib., 17 febbraio 2016 n. 3088; Cass. civ. Sez. Un., 13 gennaio 2010 n. 356). Tanto premesso, l'irrogazione della sanzione prevista dal D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, comma 3, conv. in L. 23 aprile 2002, n. 73 (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36 bis, conv. in L. 24 agosto 2006, n. 248) non richiede, da parte dell'Amministrazione, alcun onere di dimostrare l'effettiva durata del rapporto di lavoro irregolare, essendo sufficiente il mero accertamento dell'esecuzione di prestazione lavorativa da parte di soggetto che non risulti da scritture o da altra documentazione obbligatoria (cfr. Cass. civ. sez. 5, 5 marzo 2014 n. 5174, in motivazione). E', invece, specifico onere del datore di lavoro dimostrare l'effettiva durata della prestazione lavorativa per evitare che l'entità della sanzione pecuniaria sia determinata "ex lege", per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione (cfr. Cass. civ. sez. 5, Sentenza n. 21778 del 20/10/2011). Peraltro, il verbale ispettivo redatto dal funzionario amministrativo, dà contezza unicamente della situazione riscontrata dagli ispettori al momento dell'accesso e non è finalizzato a individuare la durata dell'illecito ai fini della sanzione in questione, stante la presunzione (relativa) di retrodatazione dell'assunzione (superabile dal datore di lavoro), essendovi una evidente differenza tra i comparti normativi che regolano il recupero dei contributi previdenziali, la repressione degli illeciti connessi all'assunzione e le sanzioni di contrasto alla cd. economia sommersa. In tale ottica, la produzione in primo grado, ad opera dell' del verbale relativo Controparte_1 all'accertamento operato dagli ispettori in occasione dell'accesso in data 9.5.2002, presso la sede della ditta individuale intestata all' e riguardante la presenza di due dipendenti intente al Pt_1 lavoro, le sigg.re e senza che della loro regolare assunzione Persona_1 Controparte_3 vi fosse riscontro sul libro matricola o sulle altre scritture contabili obbligatorie, vale ad esaurire l'onere probatorio a carico dell' . Controparte_1
Incombeva, invece, sull'appellante, l'onere di dimostrare l'effettiva durata della prestazione lavorativa per evitare che l'entità della sanzione pecuniaria fosse determinata "ex lege" per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione. Sennonché non risulta che in primo grado abbia fornito la prova contraria Parte_1 dell'inizio del rapporto di lavoro in una data diversa dal 1 gennaio dell'anno dell'ispezione. Al riguardo, nessuna concreta efficacia probatoria può essere riconosciuta alla circostanza che le stesse lavoratrici abbiano dichiarato nel corso della prova orale espletata in primo grado, di avere iniziato a lavorare il 2.5.2002, ossia sette giorni prima del controllo ispettivo del 9.5.2002, considerata la singolare e poco credibile coincidenza, nella tempistica, dei due eventi. Invero, il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità milita nel senso che non sia sufficiente a provare la data di inizio del rapporto di lavoro la sola dichiarazione del dipendente, in mancanza di ulteriori elementi di prova che facciano ritenere plausibile tale affermazione (cfr. Cass. civ. sez. 5, 5.3.2014 n. 5174; Cass. civ. sez. 5, 10 febbraio 2012 n. 1960). Inoltre, in tema di sanzioni amministrative conseguenti all'impiego di lavoratori non regolarmente denunciati, l'art. 3, comma 3, della l. n. 73 del 2002, letto in combinato disposto con l'art. 9 bis del d.l. n. 510 del 1996 (conv. con modif. in l. n. 608 del 1996), impone che l'iscrizione del lavoratore nel libro paga e matricola avvenga contestualmente all'atto di assunzione;
in difetto, si determina automaticamente il presupposto per l'irrogazione della sanzione, senza che possa avere valenza alternativa la risultanza del nominativo del lavoratore nel contratto di lavoro, redatto in forma di scrittura privata, in quanto atto regolativo degli interessi "inter partes", privo di valenza pubblica (cfr. Cassazione civile sez. lav. - 3/10/2018, n. 24107). Risulta pertanto del tutto irrilevante il deposito nel giudizio di primo grado, del libro matricola, dal quale risulterebbe l'assunzione delle lavoratrici in data 2.5.2002, mentre dal verbale di primo accesso del 9.5.2002 le stesse non risultavano assunte. Il fatto che in sede di accertamento nulla è stato documentato ai funzionari ispettivi, dimostra che il libro non è stato esibito o, comunque, che esso risultava in bianco. Si rileva altresì che le denunce all'Inps per l'iscrizione delle lavoratrici alla Gestione Separata, depositate da parte opponente, riportano date successive rispetto a quella dell'accertamento ispettivo (21.6.2002 per la e 7.2002 per la ). Per_1 CP_3
In definitiva, non è stata fornita alcuna prova documentale certa del fatto che il rapporto di lavoro sia regolarmente sorto in data antecedente all'accesso dell'Ufficio ispettivo. Alla stregua delle suesposte considerazioni, si impone quindi il rigetto dell'appello. Le spese seguono la soccombenza: le stesse sono poste a carico dell'appellante e si liquidano, in favore dell' come in dispositivo. Controparte_1
Spese compensate nei confronti dell' , costituitasi per mero errore Controparte_7 nel giudizio di primo grado. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento delle spese del grado, in favore dell' Parte_1 [...]
che liquida in complessivi € 1.984,00 oltre IVA, CPA e rimborso Controparte_1 spese generali;
- compensa le spese nei confronti dell' ; Controparte_2
- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Napoli, 29.5.2025 Il consigliere estensore Magistrato Ausiliario Il Presidente
-Dott. Paolo Barletta- -Dott.ssa Anna Carla Catalano-