Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/06/2025, n. 2590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2590 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del 17 giugno 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 11404/2024
promossa da
, rappr. e dif. dall'avv.to REALE RUFFINO GIUSI giusta procura Parte_1 in atti;
ricorrente contro
, rappr. e dif. dall'avv.to TOMASELLI PIER LUIGI Controparte_1
( - p.e.c. t ) per procura C.F._1 Email_1 generale alle liti nn. 37875/7313 del 22.3.2024, rogito del notaio di Fiumicino Persona_1
(RM), elettivamente domiciliato in piazza della Repubblica, 26, Catania, presso il proprio Ufficio legale distrettuale resistente
Avente ad oggetto: opposizione a ATP
Parte ricorrente concludeva come da note sostitutive di udienza.
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 4 dicembre 2024 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza
1
(pensione di invalidità civile).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando la CP_1 prospettazione avversaria.
Espletata una nuova consulenza tecnica d'ufficio, alla luce dei rilievi di parte ricorrente, all'udienza del 17 giugno 2025 trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note in atti.
Indi la causa viene decisa e definita nei termini che seguono.
Va subito premesso, in relazione alla contestazione formulata dall' che eccepisce CP_1
l'inammissibilità del ricorso - che risulta peraltro tempestivamente proposto - per mancanza di idonee e specifiche contestazioni alle conclusioni formulate dal consulente tecnico d'ufficio nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo, che nel giudizio di merito in esame introdotto per contestare le risultanze della CTU depositata a seguito dell'espletamento dell'ATP, ai sensi dell'art. 445 bis cpc, il ricorso è stato formulato proponendosi specifici motivi di contestazione delle conclusioni e delle argomentazioni elaborate dal CTU nella precedente fase di ATP, giusta quanto disposto dall'art. 445, comma 6, c.p.c.
D'altro verso si ribadisce che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale e così anche la fase di opposizione.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità da questo giudice condivisa che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n.
6084/2014).
Ciò posto, nel procedimento per ATP il CTU aveva concluso il suo giudizio reputando che la versasse in condizioni tali da potere essere ritenuta invalida nella misura del 80%. Parte_1
2 Parte ricorrente ha, tuttavia, contestato specificamente l'esito del suddetto accertamento sanitario.
Il CTU nominato nell'ambito dell'opposizione, ha concluso nel senso che la ricorrente sia da considerare invalida totale e permanente 100% fin dalla data della revisione formulando la seguente diagnosi: ““Pregresso carcinoma duttale della mammella sinistra (2020), non operato, chemiotrattato, in follow-up negativo per ripresa di malattia. Cifoscoliosi da spondiloartrosi e cuneizzazione dei corpi vertebrali del tratto dorsale della colonna per grave osteoporosi conclamata con sofferenza sensitivo-motoria a carico degli arti inferiori. Esiti frattura spontanea transcervicale dell'anca destra (2022), trattata chirurgicamente con viti cannulate, mezzi di sintesi rimossi per intolleranza. Tireopatia nodulare di natura non precisata (nessuna terapia ormonale).
Calcolosi della colecisti. Sindrome ansioso-depressiva. Cerebrovasculopatia”, precisando che
“anche se è assai difficile ipotizzare modifiche significative della condizione patologica rilevata nei confronti della periziata, per una verifica di tale suddetto stato di inabilità si propone effettuare una revisione a due anni dall'epoca dell'avvenuta revisione, cioè al mese di marzo 2026”.
La relazione, immune da vizi, e avverso la quale alcuna contestazione è stata formulata dalle parti nel termine assegnato, va condivisa e richiamata.
In definitiva deve concludersi per l'accoglimento integrale del ricorso.
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione e quelle della fase di ATP vanno poste a carico dell' rimasto soccombente. CP_1
Le stesse vanno liquidate ai sensi del d.m. n. 55/2014 sì come integrato e modificato dal DM
147/2022 applicando i valori minimi avuto riguardo alla natura del procedimento e alla modesta rilevanza giuridica delle questioni affrontate.
Il valore della causa va stabilito alla stregua del criterio previsto dall'articolo 13 comma 1 c.p.c. (ciò richiamando quanto statuito dalle sezioni unite della Corte di Cassazione con sentenza 21 maggio
2015, n. 10454 secondo cui “Le prestazioni di assistenza sociale hanno natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela.
Pertanto, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese di giudizio si stabilisce con il criterio previsto dall'art. 13, primo comma, cod. proc. civ. per le cause relative alle prestazioni alimentari, sicché, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni”).
3 Precisato dunque che lo scaglione di riferimento è quello compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00 e che ai sensi dell'articolo 4 del D.M. n. 55/2014, comma 1, secondo periodo, come modificato dal
DM 147/2022 il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere diminuiti del 50% per cento;
che quanto alla fase di ATP, muovendo dalla tabella 9 i valori medi già diminuiti del 50% sono pari ad € 1168,50;
che quanto alla fase di opposizione, muovendo dalla tabella numero 4 (cause di previdenza), i valori sono pari ad € 2695,50, determinati diminuendo del 50% i valori medi di cui alle varie voci afferenti le diverse fasi (studio, introduttiva, istruttoria decisionale);
le spese di entrambe le fasi vanno liquidate in € 3.864,00, oltre rimborso spese generali al 15%,
CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore dell'avv.to Giusi Reale Ruffino ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Le spese di CTU, liquidate come da separati decreti di pari data, vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro di Catania, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce: in accoglimento del ricorso e in riforma dell'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze indicate nella relazione del CTU depositata nell'ambito del procedimento per ATP ex art. 445 bis c.p.c. dichiara che è inabile al 100% dalla revisione Parte_2
(26.4.2024);
condanna l' a rifondere in favore della ricorrente le spese di lite di entrambe le fasi che liquida CP_1 in misura pari ad € 3.864,00 oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge che distrae in favore dell'avv.to Giusi Reale Ruffino.
Pone a carico dell' le spese tanto della consulenza tecnica espletata nel corso CP_1 dell'accertamento tecnico preventivo, quanto della consulenza tecnica espletata in questo giudizio, liquidate con separati decreti di pari data.
Così deciso in Catania il 18/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Laura Renda
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