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Sentenza 18 gennaio 2024
Sentenza 18 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 18/01/2024, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2024 |
Testo completo
RG 484/2023
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Casula, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Sassari, Via Walter Pasella n. 27;
OPPONENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Anna CP_1 C.F._1
Montresori e Paola Bisail, ed elettivamente domiciliato in Sassari, Via Carlo Alberto n. 33;
CONVENUTO
OGGETTO: differenze retributive All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 28.3.2023, parte ricorrente ha convenuto in giudizio proponendo opposizione al CP_1
decreto ingiuntivo n. 57 del 12/02/2023, con cui le era stato intimato il pagamento dell'importo di € 2.158,98, oltre spese legali.
2. Parte opponente ha contestato la parziale insussistenza del credito rivendicato dal sig. , CP_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice del lavoro adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, - nel merito accogliere la presente opposizione per tutti i motivi esposti e per l'effetto: - revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- accertare che è debitrice per l'importo di € 27,14 relativamente al rapporto di Parte_1
lavoro dedotto in giudizio dal Sig. - con vittoria di spese di lite, diritti ed CP_1 onorari, rimborso forfettario per spese generali (12,5%), CPA ed IVA”.
3. Si è ritualmente costituito chiedendo la rideterminazione dell'importo CP_1 oggetto dell'ingiunzione nella minor somma di € 1.368,40. L'opposto ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “1) Respingere l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto, e previa revoca del Decreto Ingiuntivo opposto N. 57/2023 del Tribunale di Sassari sez. Lavoro, condannare la P. IVA in Controparte_2 P.IVA_1 persona dell'Amministratore Unico al pagamento della somma di €. 1.368,40 Controparte_3
oltre interessi e rivalutazione. 2) Con vittoria di competenze della procedura monitoria e del presente giudizio da distrarsi a favore dei sottoscritti difensori che dichiarano di aver anticipato le spese e di non aver percepito compensi”.
4. All'udienza del 18 gennaio 2024, parte ricorrente ha riconosciuto la correttezza dell'importo rideterminato dalla parte opposta, chiedendo pertanto la riduzione del credito alla minor somma di € 1.368,40. I procuratori delle parti hanno altresì concordemente richiesto la compensazione delle spese di lite.
5. Sicché, alla luce delle deduzioni e dichiarazioni delle parti, a fronte del riconoscimento di debito operato da parte dell'odierno ricorrente, quest'ultimo deve essere condannato al versamento dell'importo ricalcolato dal creditore-opposto, previa revoca del decreto ingiuntivo.
6. Le spese di lite vengono compensate, attesa la concorde richiesta in tal senso.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
− revoca il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Sassari, sezione lavoro, n. 57 del
12/02/2023;
− condanna versare in favore di Parte_1
l'importo di € 1.368,40; CP_1
− compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sassari, 18/01/2024 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
2
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Casula, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Sassari, Via Walter Pasella n. 27;
OPPONENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Anna CP_1 C.F._1
Montresori e Paola Bisail, ed elettivamente domiciliato in Sassari, Via Carlo Alberto n. 33;
CONVENUTO
OGGETTO: differenze retributive All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 28.3.2023, parte ricorrente ha convenuto in giudizio proponendo opposizione al CP_1
decreto ingiuntivo n. 57 del 12/02/2023, con cui le era stato intimato il pagamento dell'importo di € 2.158,98, oltre spese legali.
2. Parte opponente ha contestato la parziale insussistenza del credito rivendicato dal sig. , CP_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice del lavoro adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, - nel merito accogliere la presente opposizione per tutti i motivi esposti e per l'effetto: - revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- accertare che è debitrice per l'importo di € 27,14 relativamente al rapporto di Parte_1
lavoro dedotto in giudizio dal Sig. - con vittoria di spese di lite, diritti ed CP_1 onorari, rimborso forfettario per spese generali (12,5%), CPA ed IVA”.
3. Si è ritualmente costituito chiedendo la rideterminazione dell'importo CP_1 oggetto dell'ingiunzione nella minor somma di € 1.368,40. L'opposto ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “1) Respingere l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto, e previa revoca del Decreto Ingiuntivo opposto N. 57/2023 del Tribunale di Sassari sez. Lavoro, condannare la P. IVA in Controparte_2 P.IVA_1 persona dell'Amministratore Unico al pagamento della somma di €. 1.368,40 Controparte_3
oltre interessi e rivalutazione. 2) Con vittoria di competenze della procedura monitoria e del presente giudizio da distrarsi a favore dei sottoscritti difensori che dichiarano di aver anticipato le spese e di non aver percepito compensi”.
4. All'udienza del 18 gennaio 2024, parte ricorrente ha riconosciuto la correttezza dell'importo rideterminato dalla parte opposta, chiedendo pertanto la riduzione del credito alla minor somma di € 1.368,40. I procuratori delle parti hanno altresì concordemente richiesto la compensazione delle spese di lite.
5. Sicché, alla luce delle deduzioni e dichiarazioni delle parti, a fronte del riconoscimento di debito operato da parte dell'odierno ricorrente, quest'ultimo deve essere condannato al versamento dell'importo ricalcolato dal creditore-opposto, previa revoca del decreto ingiuntivo.
6. Le spese di lite vengono compensate, attesa la concorde richiesta in tal senso.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
− revoca il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Sassari, sezione lavoro, n. 57 del
12/02/2023;
− condanna versare in favore di Parte_1
l'importo di € 1.368,40; CP_1
− compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sassari, 18/01/2024 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
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