Art. 5.
L'Opera per l'assistenza provvedera' alla compilazione di un elenco generale dei profughi aspiranti al collocamento nel settore privato, distinguendoli per sesso, per settore di produzione, per categoria professionale, per qualifica e specializzazione.
Sara' cura, inoltre, dell'Opera per l'assistenza trasmettere copia di detto elenco a tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione, ai quali compete il collocamento dei profughi, e di provvedere all'aggiornamento dell'elenco medesimo.
L'Opera per l'assistenza provvedera' alla compilazione di un elenco generale dei profughi aspiranti al collocamento nel settore privato, distinguendoli per sesso, per settore di produzione, per categoria professionale, per qualifica e specializzazione.
Sara' cura, inoltre, dell'Opera per l'assistenza trasmettere copia di detto elenco a tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione, ai quali compete il collocamento dei profughi, e di provvedere all'aggiornamento dell'elenco medesimo.