Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/12/1981, n. 6558
CASS
Sentenza 11 dicembre 1981

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Il beneficio della qualifica o classe di stipendio immediatamente superiore a quella posseduta, concesso in favore degli ex combattenti dall'art. 2 secondo comma della legge 24 maggio 1970 n. 336, opera, ai sensi dell'art.3, primo comma della legge 9 ottobre 1971 n. 824, nel limitato ambito della "carriera di appartenenza" la quale, negli ordinamenti in cui sia prevista la distinzione del personale in dirigenti, funzionari, impiegati e subalterni (nella specie, regolamento del Banco di Napoli), va intesa nel senso della "carriera che si articola nei gradi conseguibili in ciascuno degli indicati gruppi", ai sensi del secondo comma del citato art. 3, con conseguente esclusione di ogni possibilità di passaggio da un gruppo all'altro. ( Conf 1607/80, mass n 405187).*

In tema di benefici combattentistici per il personale degli enti indicati dall'art. 4 della legge 24 maggio 1970 n. 336 (nella specie, Banco di Napoli), l'art. 4 della legge 9 ottobre 1971 n. 824, il quale dispone che i benefici derivanti dall'aumento di anzianità convenzionale operano ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita o di previdenza o dell'indennità di anzianità, comunque denominata, nei limiti previsti dall'art. 1 del d.P.R. 5 giugno 1965 n. 759 (recante norme sul trattamento previdenziale dei dipendenti dello stato) deve essere inteso nel senso che tale ultima disposizione vale non soltanto per fissare l'aliquota di computo ad un dodicesimo dell'ottanta per cento dello stipendio annuo (o paga o retribuzione), ma anche per determinare la base di calcolo nell'entità dello stipendio stesso, come ammontare delle somme corrisposte mensilmente, per dodici mesi, secondo la regolamentazione dei vari ordinamenti, con esclusione della tredicesima mensilità e delle altre mensilità aggiuntive. ( Conf 1401/80, mass n 404947).*

Il beneficio degli aumenti periodici di stipendio, previsto in favore degli ex combattenti dall'art. 2 della legge 24 maggio 1970 n. 336 è applicabile, in forza della disposizione esplicativa contenuta nell'art. 3, ultimo comma della legge 9 ottobre 1971 n. 824, anche nei confronti dei dipendenti che abbiano già maturato il numero massimo degli "scatti" consentiti dall'ordinamento o dal contratto collettivo, ma, in tale caso, nella misura prevista per i dipendenti civili dello stato dall'art. 1, terzo comma del d.P.R. 11 gennaio 1956 n. 19. ( Conf 1610/80, mass n 405191).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/12/1981, n. 6558
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6558
    Data del deposito : 11 dicembre 1981

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