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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 17/03/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4600 /2024 R.V.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
LONGHITANO MARIA GRAZIA e con domicilio eletto presso il suo studio in Milano,
Via Cerva n. 1;
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 C.F._2
GADALETA GLENDA e con domicilio eletto presso il suo studio in PAVIA, VIA
LUINO n. 1;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in MAGHERNO, in data 14/09/2003, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
MAGHERNO alla Parte II, Serie A, n. 3, dell'anno 2003; separati consensualmente con sentenza n. 680/2021, R.G. 5433/2019, pronunciata dal
Tribunale di Pavia;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1)Il padre verserà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia Per_1 la somma di € 200,00 (duecento/00) mensile, importo comprensivo delle spese ordinarie
e straordinarie, sino a quando la figlia non raggiungerà l'autosufficienza economica mediante stabile occupazione lavorativa;
pag. 1 di 3 2)la casa coniugale di proprietà di ambedue i coniugi sita in Magherno, Via Giacomo
Leopardi n. 11 è stata posta in vendita in ossequio agli accordi raggiunti dai coniugi di cui alla scrittura privata del 18.10.2024;
3)i coniugi dichiarano di essere reciprocamente indipendenti, poiché in possesso di redditi propri e pertanto rinunciano reciprocamente l'uno nei confronti dell'altro a qualsiasi richiesta e/o rivendicazione di carattere economico ed alla richiesta di qualsiasi somma a titolo di assegno alimentare o di mantenimento;
4)i ricorrenti avendo già proceduto alla divisione di tutti i beni, fatto salvo il buon esito
e l'integrale ottemperanza di quanto pattuito in sede di scrittura privata del 18.10.2024.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
06.11.2024, successivamente integrata con l'indicazione completa delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con successive note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Infine, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (sentenza n. 680/2021, R.G. 5433/2019, pronunciata dal
Tribunale di Pavia, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione.
Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
pag. 2 di 3 Nulla viene pronunciato in merito alle spese processuali, trattandosi di ricorso congiunto.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e da n MAGHERNO, in data 14/09/2003, il cui atto è stato
[...] Parte_2
trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di MAGHERNO alla Parte II,
Serie A, n. 3, dell'anno 2003;
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) nulla sulle spese.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 26.02.2025
Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4600 /2024 R.V.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
LONGHITANO MARIA GRAZIA e con domicilio eletto presso il suo studio in Milano,
Via Cerva n. 1;
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 C.F._2
GADALETA GLENDA e con domicilio eletto presso il suo studio in PAVIA, VIA
LUINO n. 1;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in MAGHERNO, in data 14/09/2003, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
MAGHERNO alla Parte II, Serie A, n. 3, dell'anno 2003; separati consensualmente con sentenza n. 680/2021, R.G. 5433/2019, pronunciata dal
Tribunale di Pavia;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1)Il padre verserà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia Per_1 la somma di € 200,00 (duecento/00) mensile, importo comprensivo delle spese ordinarie
e straordinarie, sino a quando la figlia non raggiungerà l'autosufficienza economica mediante stabile occupazione lavorativa;
pag. 1 di 3 2)la casa coniugale di proprietà di ambedue i coniugi sita in Magherno, Via Giacomo
Leopardi n. 11 è stata posta in vendita in ossequio agli accordi raggiunti dai coniugi di cui alla scrittura privata del 18.10.2024;
3)i coniugi dichiarano di essere reciprocamente indipendenti, poiché in possesso di redditi propri e pertanto rinunciano reciprocamente l'uno nei confronti dell'altro a qualsiasi richiesta e/o rivendicazione di carattere economico ed alla richiesta di qualsiasi somma a titolo di assegno alimentare o di mantenimento;
4)i ricorrenti avendo già proceduto alla divisione di tutti i beni, fatto salvo il buon esito
e l'integrale ottemperanza di quanto pattuito in sede di scrittura privata del 18.10.2024.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
06.11.2024, successivamente integrata con l'indicazione completa delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con successive note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Infine, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (sentenza n. 680/2021, R.G. 5433/2019, pronunciata dal
Tribunale di Pavia, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione.
Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
pag. 2 di 3 Nulla viene pronunciato in merito alle spese processuali, trattandosi di ricorso congiunto.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e da n MAGHERNO, in data 14/09/2003, il cui atto è stato
[...] Parte_2
trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di MAGHERNO alla Parte II,
Serie A, n. 3, dell'anno 2003;
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) nulla sulle spese.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 26.02.2025
Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3