Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 12/03/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di conIGlio nelle persone dei IGg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente
2) dott. Natalino Sapone ConIGliere
3) dott. Massimo Pajno Giudice Ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 33/2019 R.G., posta in decisione all'udienza collegiale del 3.6.2024 e vertente
T R A
(c.f.: ) elettivamente domiciliata in Taurianova Parte_1 CodiceFiscale_1
(RC), via Alcide De Gasperi, n.63 (CAP: 89029) presso lo studio dell'Avv. Antonino
Napoli che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- APPELLANTE –
E
(c.f.: n.q. di erede di CP_1 CodiceFiscale_2 ER
(c.f.: ), rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, CodiceFiscale_3
dagli avv.ti Igino D'Angelo e Massimiliano Rollo, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Cittanova (RC) alla via Siro n. 20, giusta procura in atti;
1
OGGETTO: mutuo;
Appello avverso sentenza del Tribunale di Palmi n. 1191/2018, pronunciata in data 5.12.2018, pubblicata in pari data;
CONCLUSIONI
All'udienza del 3.6.2024 i procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a tutte le domande, eccezioni e difese di cui agli atti e verbali di causa e chiedono che la causa sia decisa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in ER
giudizio, dinanzi al Tribunale di Palmi, deducendo: - che, in data 5.3.2012, Parte_1
aveva prestato la somma di € 67.000,000 alla convenuta, moglie di suo figlio _2
, mediante bonifico bancario eseguito dal proprio conto corrente n. 652197 a
[...]
quello n. 652844, intestato alla predetta nuora, , entrambi accesi presso la Parte_1
Banca di Credito Cooperativo di Cittanova;
- che aveva eseguito l'operazione presso la
Sede Centrale della Banca di Credito Cooperativo di Cittanova dove l'attrice era stata accompagnata dalla stessa convenuta;
- che detta somma era stata data in prestito con l'impegno alla restituzione senza interessi e che tale impegno era stato assunto prima di accedere all'istituto di credito nonché confermato dinanzi ai dipendenti della banca;
- che tra le parti non era stata sottoscritta alcuna scrittura privata o atto pubblico in virtù del vincolo di parentela che li legava. Su tali premesse concludeva:
1) In via principale, accertare e dichiarare che il giorno 5 Marzo 2012, con il bonifico di €
67.000,00 effettuato dalla IG.ra a favore della IG.ra , le parti in ER Parte_1
causa hanno concluso un contratto di muto e, per l'effetto, condannare la IG.ra alla Parte_1
restituzione della somma mutuata di € 67.000,00 a favore della IG.ra , oltre ER
interessi legali dalla data del dovuto e sino all'effettivo soddisfo, ovvero di quella maggiore o minore
somma che sarà accertata in corso di causa;
2) In subordine, accertare e dichiarare che la somma di€ 67.000,00 versata dalla ER
alla SI.ra costituisce un indebito oggettivo e, per l'effetto, condannare la IG.ra
[...] Parte_1
2 alla restituzione della somma mutuata di € 67.000,00 a favore della IG.ra Parte_1 ER
, oltre interessi legali dalla data del dovuto e sino all'effettivo soddisfo, ovvero di quella
[...]
maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa;
3) In via ancora gradata, accertare che la somma di € 67.000,00 versata dalla ER
alla SI.ra costituisce un ingiustificato arricchimento e, per l'effetto condannare
[...] Parte_1
la IG.ra alla restituzione della somma mutuata di € 67.000,00 a favore della IG.ra Parte_1
, oltre interessi legali dalla data del dovuto e sino all'effettivo soddisfo, ovvero ER
di quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa;
4) In ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi a favore
del sottoscritto procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c.”
Si costituiva in giudizio deducendo, in via preliminare, l' inammissibilità Parte_1
e l'improponibilità delle domande che l'attrice aveva spiegato in via subordinata ed in via gradata, in quanto azioni esperibili solo nella ipotesi di carenza di tutela di una specifica domanda;
nel merito, negava gli assunti attorei in quanto la non Per_1
aveva mutuato alla convenuta la somma di € 67.000,00, ma l'aveva donata al proprio figlio , all'epoca gravemente malato e deceduto in data 1 febbraio 2014 Parte_2
e su suggerimento di quest'ultimo, aveva accreditato la relativa somma sul conto corrente della di lui moglie, nuora dell'attrice. Concludeva chiedendo:
“a) ritenere e dichiarare infondate in fatto e in diritto tutte le domande attoree, e di conseguenza
rigettarle integralmente, reiterando l'eccezione preliminare di inammissibilità e/o improponibilità
delle domande formulate dall'attrice in subordine ed in via gradata per i motivi sopra esposti;
b) con condanna dell'attrice delle spese e competenze di causa oltre oneri accessori;
”
Esperita l'attività istruttoria - incentrata sulla rituale produzione documentale delle parti e sull'espletamento delle prove orali - all'udienza del 5.12.2018, previa precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. veniva emessa la sentenza n. 1191/2018, pubblicata in pari data, con la quale il Tribunale adito accoglieva la domanda attorea e condannava la convenuta al pagamento della somma di € 67.000,00 in favore dell'attrice oltre il pagamento delle spese legali.
3 Avverso la predetta statuizione interponeva appello ritualmente Parte_3
notificato alla controparte. Nel gravame l'appellante censurava la sentenza impugnata eccependo la “VIOLAZIONE DEL CANONE ERMENEUTICO DI CUI ALL'ARTICOLO 1362 C.C. -
ERRATA INTERPRETAZIONE DELLA SUSSISTENZA DI UN CONTRATTO DI MUTUO” mancando la volontà delle parti di stipulare un contratto di mutuo secondo quanto emerso dall'istruzione probatoria. Concludeva chiedendo che, previa sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, fosse rigettata la domanda introduttiva del giudizio e dichiarare non dovuta la somma di € 67.000,00 da parte di essa appellante in favore dell'appellata con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi Per_1
del giudizio.
Con comparsa del 30.6.2019 si costituiva in giudizio , n.q. di erede Parte_2
di , deducendo l'inammissibilità del gravame e la sua infondatezza;
ER
con vittoria di spese e compensi di lite.
Con Ordinanza collegiale del 20.9.2019 veniva rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado stante l'insussistenza del fumus boni juris.
All'udienza collegiale del 3.6.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., così come novellato dall'art. 35 D.lgs. 149/2022, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni insistendo in atti e verbali di causa che veniva, pertanto, assunta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità del gravame agitata dall'appellato per violazione dell'art. 342 c.p.c. (nel testo riformulato dal D.l. n. 83/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012) posto che i rilievi critici alla sentenza avversata, puntualmente espressi, non necessitano di esporre un progetto alternativo alla statuizione siccome non richiesto ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione (ex plurimis cfr. Cassazione civile, sez. III, 03/11/2020, n. 24262).
4 Quanto al merito della vicenda va evidenziato che, a mezzo del gravame,
l'appellante censura la sentenza impugnata per l'errata interpretazione della fattispecie di causa da parte del giudice di prime cure siccome inquadrata nell'ambito di un contratto di mutuo laddove, di contro, mediante il bonifico bancario eseguito dalla sul conto corrente intestato alla era stata realizzata una donazione in Per_1 Pt_1
favore del coniuge di quest'ultima, , figlio della predetta appellata. Parte_2
Più in particolare, l'appellante, ribadendo la posizione assunta nella comparsa di costituzione e risposta depositata nella precedente fase del giudizio, asserisce che la somma di € 67.000,00 ricevuta dalla suocera altro non era che una Per_1
donazione in favore del figlio da destinare alle spese necessarie per far fronte _2
alle cure della grave neoplasia di cui quest'ultimo era affetto e che ne avrebbe provocato, da lì a poco, la morte.
A dire della l'oggetto della donazione intercorsa tra le parti “è facilmente Pt_1
individuabile nella causale del giroconto il quale riporta “trasferimento fondi” di talché avrebbe errato il Tribunale nel ricostruire la comune volontà delle parti come riconducibile ad un contratto di mutuo non essendo in alcun modo emerso l'obbligo posto a suo carico di restituire alla quanto accreditato da quest'ultima sul conto corrente Per_1
intestato ad essa appellante.
Gli assunti sono infondati.
In primo luogo, va evidenziato che risulta documentalmente provata l'operazione di trasferimento della somma di € 67.000,00 mediante giroconto dal conto corrente n.
n. 652197 intestato alla de cuius al conto corrente n. 652844 intestato ER
a entrambi accesi presso la Banca di Credito Cooperativo di Cittanova (cfr. Parte_1
all.ti nn. 2 e 3 fascicolo parte attrice)
La circostanza non risulta peraltro contestata tra le parti in causa.
Va, inoltre, condivisa l'osservazione del giudice di prime cure circa il carattere
“neutro” dell'espressione “trasferimento fondi” come causale che ha accompagnato il bonifico dalla quale, a differenza di quanto asserito dall'appellante, non emerge la causa
5 del negozio sotteso all'operazione bancaria in questione ovverossia il reale rapporto sottostante tra le parti in causa da cui l'operazione stessa trae fondamento.
In tale contesto l'accreditamento è atto “neutro” di talché il trasferimento dei fondi scaturente dall'operazione di giroconto è destinato a rinvenire la propria giustificazione causale nel rapporto intercorrente tra l'ordinante-disponente e il beneficiario, dal quale dovrà desumersi se l'accreditamento è sorretto da una giusta causa (cfr. SS.UU. Corte
Cass. 27/07/2017 n. 18725).
Nel caso di specie, vanno valorizzate le deposizioni rese dai testi Testimone_1
e dipendenti della Banca di Credito Cooperativo di Cittanova in cui Testimone_2
si è svolta l'operazione bancaria.
Dalle dichiarazioni dei predetti testi – disinteressate, puntuali e convergenti tra loro – è emerso che la ha accreditato la somma sul conto corrente della Per_1 Pt_1
con l'intento che le venisse restituita.
In particolare, la teste ha riferito di avere chiesto il motivo Testimone_1
dell'operazione di giroconto, come more solito si usa fare quanto una persona anziana avanza richieste di questo genere, precisando che in quel momento era presente anche il collega e che alla domanda, al posto della , rispose la Persona_2 Per_1
nuora, , la quale riferì che vi era bisogno di dimostrare che la non Parte_1 Per_1
avesse reddito per accedere a qualche agevolazione e che comunque la somma oggetto di accreditamento sarebbe stata ritrasferita, dopo qualche tempo, in favore della suocera
(cfr. testualmente: ADR: “Lavoro presso la Banca di Credito Cooperativo di Cittanova e conosco la IGnora
in quanto cliente dell'istituto di credito”; ADR: “con riferimento ai fatti di causa ricordo ER
che la IGnora si presentò in Banca insieme alla nuora chiedendo il trasferimento dei Per_1 Parte_1
suoi fondi su un nuovo conto da aprire a favore della IGnora Ricordo che abbiamo chiesto - come siamo Pt_1
soliti fare allorquando una persona anziana ci avanza una richiesta di questo genere - i motivi della richiesta
e la IGnora riferì che aveva bisogno di dimostrare di non avere reddito per accedere a qualche Per_1
agevolazione. Non ci disse che tipo di agevolazione. Ricordo che dopo qualche anno la IGnora tornò in banca
per un prelievo dal suo conto che però era ormai privo dei risparmi in quanto trasferiti alla nuora. La IGnora
6 chiese le ragioni delle difficoltà di prelievo e le rammentai che il conto era stato azzerato a causa Per_1
del bonifico fatto qualche anno prima a favore della nuora;
ADR: “preciso che i motivi della richiesta del
trasferimento dei risparmi li espose la IGnora non la IGnora , la quale in banca si è sempre Pt_1 Per_1
mostrata come persona molto riservata e poco loquace e comunque di bassa cultura”; ADR: “alla domanda
in ordine ai motivi del trasferimento del denaro la IGnora non ha risposto, avendo risposto Per_1
soltanto la IGnora ADR: “ieri ho guardato i movimenti e quindi posso dire che l'operazione, con causale Pt_1
trasferimento fondi, avvenne nel marzo del 2012 se non ricordo male”; ADR: “non mi sembra che la pensione
della IGnora fosse accreditata sul nostro istituto di credito”; ADR: “a proposito di questo Per_1
trasferimento di la IGnora non ha aggiunto alcunché in mia presenza”; ADR: all'epoca dei fatti ero Pt_1
responsabile della filiale e quindi non ho fatto personalmente l'operazione richiesta dalla;
ho Per_1
semplicemente autorizzato un operatore ad effettuare l'operazione. Non ricordo il nominativo del cassiere
che ha effettuato l'operazione; ADR: “quando discutemmo sui motivi dell'operazione era presente insieme a
me il mio collega ”; ADR: “la somma oggetto del trasferimento era superiore ai 60.000,00 Persona_2
euro. Lo ricordo inquanto ho visionato recentemente la documentazione”).
Sulla stessa linea la deposizione del teste il quale ha, in Persona_2
buona sostanza, confermato quanto riferito dalla teste in ordine ai motivi del Tes_1
trasferimento del danaro in favore della ed alla dichiarata intenzione di costei di Pt_1
restituire la somma alla suocera (cfr. testualmente: ADR: “Conosco la vicenda perché ero presente
in banca il giorno dell'operazione, intorno al mese di Marzo del 2012. ADR: “L'operazione a cui mi riferisco è
stato un giro conto da a .” ADR: “Nell'ufficio del preposto della filiale, SI.ra ER Parte_1
eravamo presenti, oltre alla stessa funzionario, anche io, la SI.ra e la Testimone_1 ER
SI.ra ”; ADR: “La collega a chiesto il motivo del giro conto e la SI.ra ha risposto Parte_1 Tes_1 Per_1
d'essere venuta con la nuora perché le avevano detto di fare questa operazione. La SI.ra Parte_1 Pt_1
allora, ha spiegato che dovevano fare alcune cose e che non doveva figurare che la somma fosse sul conto
della suocera ”; ADR: “La SI.ra , sempre alla presenza mia e della collega ER Parte_1
ha aggiunto che, conclusasi questa operazione, avrebbe restituito alla suocera la somma”; ADR: Tes_1
Testi
“Non si è parlato di interessi relativamente alla somma da restituire”; “Non ricordo che, in
quell'occasione, la SI.ra o la SI.ra abbiano fatto riferimento a qualche loro problema Pt_1 Per_1
7 personale o familiare. Ho chiesto io come stesse , il marito della SI.ra che conoscevo da ragazzo. _2 Pt_1
Questa domanda non era collegata all'operazione”; ADR: “lo non sono stato presente all'operazione bancaria
vera e propria e, cioè, il giroconto. La collega mi ha chiamato (io lavoravo in un altro ufficio, Tes_1
precisamente ufficio crediti) mi ha detto che c'erano le SI. re e . Sono, quindi sceso per Pt_1 Per_1
salutarle. Abbiamo parlato di quello che ho detto prima e poi sono andato via”; ADR: “La collega mi Tes_1
ha chiamato solo perché sapeva che conoscevo le parti e per salutarle. Dopo di che sono andato via”; ADR:
“ho saputo dalla collega che il giroconto era stato effettivamente eseguito". Tes_1
Dette dichiarazioni – per nulla scalfite dalla denuncia di falsa testimonianza presentata dalla peraltro definitivamente archiviata giusta decreto del GIP del Pt_1
Tribunale di Palmi reso in data 20.4.2020 confermativo della richiesta di archiviazione del PM del procedimento penale n. 20/2019 RGNR iscritto a carico dei IG.ri CP_1
, e a seguito della denuncia-querela per falsa
[...] Testimone_1 Persona_2
testimonianza sporta dalla IG.ra in data 19/12/2018 e la cui produzione nel Parte_1
presente giudizio è stata autorizzata da questa Corte d'Appello all'udienza del 16.9.2019
– vanno ritenute attendibili e concorrono con maggior rilievo al convincimento del giudice in quanto rese soggetti terzi rispetto al contesto familiare coinvolto nella vicenda che ci occupa e provenienti da coloro che erano presenti al momento in cui le parti si determinarono ad eseguire l'operazione presso l'Istituto di credito.
L'attendibilità dei predetti testi escussi non può peraltro essere messa in dubbio dalla asserita contraddizione in cui gli stessi sarebbero incorsi nel rendere le proprie dichiarazioni.
Secondo gli assunti di parte appellante l'affermazione della circa la Tes_1
presenza del collega al momento dell'operazione sarebbe incompatibile con Per_1
l'affermazione di quest'ultimo di non essere stato presente al momento in cui si eseguì il giroconto.
La doglianza, tuttavia, non coglie nel segno.
La infatti, non ha dichiarato che al momento dell'esecuzione del Tes_1
giroconto fosse presente il collega (anche perché l'accredito, di fatto, fu Per_1
8 eseguito dal cassiere) avendo invero precisato che quest'ultimo aveva assistito personalmente alla spiegazione del motivo dell'operazione e non all'operazione stessa
(cfr. testualmente: “quando discutemmo sui motivi dell'operazione era presente insieme a me il mio collega ”) e ciò non si pone in contrasto con quanto riferito dallo stesso Persona_2
che, al riguardo, ha affermato di non essere stato presente all'operazione di Per_1
giroconto “vera e propria” (“lo non sono stato presente all'operazione bancaria vera e propria e, cioè, il giroconto” ) ma di essere stato presente allorquando la piegò le ragioni del bonifico Pt_1
e la sua intenzione di restituire la somma girocontata (cfr. testualmente: “La SI.ra Pt_1
allora, ha spiegato che dovevano fare alcune cose e che non doveva figurare che la somma fosse sul conto
della suocera ”; ADR: “La SI.ra , sempre alla presenza mia e della collega ER Parte_1
ha aggiunto che, conclusasi questa operazione, avrebbe restituito alla suocera la somma”). Tes_1
Di contro, le dichiarazioni degli altri testi di parte convenuta - dirette a fare emergere l'animus donandi della - non appaiono idonee a sconfessare il Per_1
narrato attoreo in quanto generiche e fuori contesto, rese da persone non presenti al momento del compimento dell'operazione bancaria.
La teste all'epoca dei fatti di causa lavoratrice dipendente della Testimone_4
(Dott.ssa commercialista, titolare di studio professionale), riferiva, del tutto Pt_1
genericamente, di essersi trovata “un giorno” nella sala d'aspetto dello studio della Pt_1
con la IG.ra ed il di lei figlio e di avere assistito ad uno Per_1 Parte_2
sfogo di quest'ultimo con la madre riguardo le sue condizioni di salute e le sue preoccupazioni per le spese necessarie ad affrontare una nuova operazione chirurgica e che la , in quella occasione, avrebbe confortato il figlio dicendogli Per_1 _2
che gli avrebbe donato dei soldi che aveva messo da parte ma che il figlio , dopo _2
averla ringraziata, la esortò a parlare con la moglie perché lui non era in Parte_1
grado di occuparsi degli aspetti economici della sua malattia [cfr. testualmente “…Un giorno,
verso la metà dell'anno 2012 (ricordo che doveva subire un secondo intervento), si sono trovati nella sala Parte_2
d'aspetto dove avevo la mia postazione (reception), la ed il figlio LU si è sfogato con la madre Per_1 _2
descrivendole i suoi problemi economici e personali legati all'operazione subita e a quella ancora da fare, oltre alla
9 chemioterapia. La madre gli ha detto che aveva dei soldini da parte e di non preoccuparsi che glieli avrebbe donati così avrebbe affrontato con serenità la malattia e la sua operazione” ADR “LU ha fatto un cenno di gratitudine alla madre e le ha detto di parlare con perché LU non era in grado di occuparsi degli aspetti economici legati alla sua malattia. ADR Pt_1
Nulla so dire dell'accredito in conto corrente … “ADR “Hanno parlato di soli senza specificare gli importi…”].
La teste madre di , riferiva, invece, che durante la Testimone_5 Parte_1
malattia di suo genero , la lo tranquillizzava dicendogli di Parte_2 Per_1
non preoccuparsi delle difficoltà economiche perché aveva dei soldi da parte che gli avrebbe donato per far fronte alle cure necessarie, aggiungendo di avere accompagnato in banca , e la rimanendo però in macchina con ad _2 Pt_1 Per_1 _2
aspettare che la figlia e la consuocera eseguissero l'operazione [cfr. Pt_1 Per_1
testualmente: ADR “Prima che morisse , lui si lamentava sempre con la madre delle difficoltà economiche _2
che incontrava ma lei lo tranquillizzava dicendogli che aveva da parte dei soldi e che glieli avrebbe dati. Una volta, addirittura, in mia presenza gli ha fatto vedere un estratto conto per tranquillizzarlo del fatto che i soldi ci fossero. _2
le ha detto davanti a me di darli a perché lui stava male e la moglie avrebbe saputo utilizzarli per curarlo”; ADR Pt_1
“Questi soldi erano destinati alle cure di e non per la gestione della famiglia. Non erano nemmeno un regalo a _2
”; ADR “Ora conosco l'importo, € 60.000,00 ma all'epoca di parlava solo di donazione, di questo regalo, ma l'importo Pt_1
non era stato specificato”; ADR “Un giorno di primavera del 2012, dopo l'episodio dell'estratto conto che ho riferito, siamo andati in macchina in banca, Eravamo io, la , e . La e sono entrati in banca e Per_1 _2 Pt_1 Per_1 Pt_1
io sono rimasta in macchina con , Io sapevo il motivo per cui andavamo in banca perché se ne era parlato fino alla _2
sera prima…”; ADR “Confermo di essere stata presente tutte le volte in cui la ha detto al figlio che gli avrebbe Per_1
dato i soldi e lui le diceva di darli a ”; “Preciso che, spesso, lui indicava la moglie con la mano e diceva alla madre;
Pt_1
“a , a ”; ADR “Non ho mai sentito parlare di restituzione di soldi da parte di mia figlia. Ripeto che i soldi non Pt_1 Pt_1
erano per mia figlia ma erano destinati alla cura di ”]. _2
Il teste , figlio dell'appellante, dichiarava di avere assistito, Testimone_6
appena quindicenne, ad una discussione in famiglia in cui la nonna “con un Per_1
foglio in mano” indicava al figlio (padre del teste) di avere dei soldi e “che voleva _2
darglieli” ma che il padre rispose di parlare con la moglie ( perché lui non Parte_1
era in grado di occuparsene [cfr. testualmente: ADR “All'epoca dei fatti avevo 15 anni. Le mie due nonne
10 hanno sempre frequentato casa mia e, soprattutto, dopo il primo intervento chirurgico subito da mio padre nel Dicembre del 2011. Qualche mese dopo detto intervento, mia nonna è venuta a casa mia con un foglio in mano ER
e, rivolgendosi a mio padre, gli ha detto che aveva questi soldi e che voleva darglieli. Mio padre le rispose di non parlare con lui perché non era in grado ma di parlare con (che è mia madre). Questa conversazione è avvenuta in dialetto, Pt_1
in presenza mia, di mia madre e di mia nonna ”. ADR “Dopo qualche giorno, so che sono andati in banca per Per_3
questa operazione. Ne sono a conoscenza perché abbiamo festeggiato in quanto questi soldi davano una possibilità in più a mio padre perché in quel periodo lui andava spesso a Reggio per sottoporsi a chemioterapia …”].
Attese le predette dichiarazioni, tenuto conto dei rapporti IGnificativi dei testi di parte convenuta ( ) con l'appellante Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6
e del loro grado di coinvolgimento nella vicenda in questione avuto riguardo al contesto familiare e lavorativo in cui le testimonianze rese sono maturate, la Corte ritiene di dare maggior credito alle deposizioni dei testi di parte attrice che, in quanto provenienti da dipendenti dell'Istituto bancario ( ) non legati alle Testimone_1 Persona_2
parti in causa da alcun rapporto e/o interesse, vanno considerate assolutamente congrue e genuine.
Di talché è da ritenersi raggiunta la prova degli elementi costitutivi della domanda,
e quindi non solo la consegna della somma di danaro, dimostrata per tabulas, ma anche il titolo della stessa, da cui deriva l'obbligo della vantata restituzione della somma bonificata posto che, dalle prove orali acquisite in atti, è emerso il palesato intendimento della di restituire quanto “momentaneamente” accreditato in suo favore dalla Pt_1
. Per_1
L'appello va pertanto rigettato.
Non ricorrono, tuttavia, gli estremi della chiesta pronuncia di responsabilità aggravata a carico dell'appellante, formulata dall'appellato ex art. 96 c.p.c. nella comparsa conclusionale, non ravvisandosi, nel caso che ci occupa, la fattispecie dell'abuso dello strumento processuale rinvenibile solo quando la parte agisce o resiste pretestuosamente o anche in maniera palesemente inammissibile, non vantando alcun plausibile interesse, se non quello di ostacolare l'esercizio dell'altrui diritto e utilizzare in
11 maniera distorta lo strumento processuale.
Le spese seguono la soccombenza e tenuto conto della non complessità della lite vanno liquidate in favore della parte appellata in € 7.160,00 (oltre spese generali, Iva e
Cpa se dovute) secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 147/2022 previsti per lo scaglione di valore della causa che va da € 52.000,00 ad € 260.000,00 e così di seguito specificati: € 1.489,00 fase di studio;
€ 956,00 fase introduttiva;
€ 2.163,00 fase istruttoria/trattazione; € 2.552,00 fase decisionale;
dispone che le spese liquidate siano distratte in favore del procuratore dell'appellato che ne ha fatto richiesta (cfr. memoria di replica ex art. 190 c.p.c.).
Dà atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto dell'appello ai fini della verifica dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 bis d.p.r. n. 115/2002;
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello rubricato al n. 33/2019 Rg. A.C. proposto da contro , n.q. di Parte_1 CP_1
erede di , così dispone;
ER
1) Rigetta l'appello;
2) Per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
3) Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in €
7.160,00 (oltre accessori di legge) disponendo la distrazione delle stesse in favore del procuratore dell'appellato che ne ha fatto richiesta;
4) Dà atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto dell'appello ai fini della verifica dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 bis d.p.r. n. 115/2002;
Così deciso nella camera di conIGlio del 13.2.2025
Il Giudice Ausiliare estensore Il Presidente
(dott. Massimo Pajno) (dott.ssa Patrizia Morabito)
12 13