TRIB
Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 20/02/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5187/2024
promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. CALZA' BARBARA, con elezione di domicilio in Indirizzo
Telematico, presso lo studio del difensore;
ricorrente e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. _1 C.F._2
CALZA' BARBARA, con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico presso lo studio del difensore;
ricorrente i quali hanno contratto matrimonio concordatario in San Stino Di Livenza
(VE), in data 18/02/2006, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
con i seguenti figli: nato a [...]à di Piave (VE) Persona_1
il 12/07/2006, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e
nato a [...]à di Piave (VE) il 11/01/2014; Persona_2
1 e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 27/01/2025 e cioè “1. i coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, come di fatto già avviene, con fissazione di distinte residenze e nel reciproco rispetto.
2. la casa familiare, sita in San Stino di Livenza (VE), Piazza Cavalieri di
Vittorio Veneto 8/a viene assegnata alla sig.ra , che ivi abiterà _1
unitamente ai figli;
3. affidarsi il figlio minore ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per il minore -
riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale - devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è
esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del figlio presso di sé;
4. il padre potrà stare e tenere il bambino presso di sé liberamente,
ogniqualvolta lo desideri, previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni sportivi e scolastici del minore ma, comunque, vedrà e terrà con sé il figlio con le seguenti modalità: a fine settimana alterni, dal pomeriggio del venerdì ad ore 17,30 circa fino alla domenica sera ad ore 18,00 circa, allorché lo riaccompagnerà presso la madre e durante tutti i mercoledì pomeriggio, dalle ore 17,30 circa fino alla mattina successiva. Durante l'estate per 20 giorni,
anche non consecutivi, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno. Per le festività natalizie, ad anni alterni: dal 23 dicembre al 30 dicembre;
dal 31
dicembre al 7 gennaio. Per le festività pasquali: ad anni alterni. I genitori possono liberamente formulare condizioni migliorative in deroga se di
2 comune accordo;
5. il padre, sig. verserà in favore della sig.ra , entro Parte_1 _1
il giorno 28 di ciascun mese a titolo di concorso al mantenimento dei figli e la somma complessiva di € 600,00 mensile – seicento/00 - (= Per_2 Per_3
€ 300/00 per ciascun figlio). Somma automaticamente rivalutabile ISTAT a decorrere dal prossimo dicembre 2025, oltre al 60% delle spese straordinarie contratte per i figli e , come da protocollo in uso presso il Per_2 Per_3
Tribunale di Pordenone;
6. disporsi che l'assegno unico universale sia percepito al 100% dalla madre,
così come pure le relative detrazioni fiscali
*** contestualmente, con domanda che diverrà procedibile con il decorso di sei mesi dalla udienza di comparizione delle parti in sede separativa, anche in forma di trattazione scritta, e previo passaggio in giudicato della sentenza di omologa della separazione personale consensuale, i signori Parte_1
e , riconfermata la volontà di non volersi
[...] _1
riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al
P.M, chiedono, ex art. 473 - bis. 49, pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle seguenti C O N D I Z I O N I: 1.
confermarsi l'assegnazione della casa familiare, sita in San Stino di Livenza
(VE), Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto 8/a, alla sig.ra , che ivi _1
abiterà unitamente ai figli;
2. confermarsi l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per il minore - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale - devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione,
limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del figlio presso di sé;
3. confermarsi che il
3 padre potrà stare e tenere il bambino presso di sé liberamente, ogniqualvolta lo desideri, previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni sportivi e scolastici del minore ma, comunque, vedrà e terrà con sé il figlio con le seguenti modalità: a fine settimana alterni, dal pomeriggio del venerdì ad ore
17,30 circa fino alla domenica sera ad ore 18,00 circa, allorché lo riaccompagnerà presso la madre e durante tutti i mercoledì pomeriggio, dalle ore 17,30 circa fino alla mattina successiva. Durante l'estate per 20 giorni,
anche non consecutivi, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno. Per le festività natalizie, ad anni alterni: dal 23 dicembre al 30 dicembre;
dal 31
dicembre al 7 gennaio. Per le festività pasquali: ad anni alterni. I genitori possono liberamente formulare condizioni migliorative in deroga se di comune accordo;
4. confermarsi che il padre, sig. verserà in Parte_1
favore della sig.ra , entro il giorno 28 di ciascun mese a titolo di _1
concorso al mantenimento dei figli e la somma complessiva Per_2 Per_3
di € 600,00 mensile – seicento/00 - (= € 300/00 per ciascun figlio). Somma
automaticamente rivalutabile ISTAT a decorrere dal prossimo dicembre 2025,
oltre al 60% delle spese straordinarie contratte per i figli e , Per_2 Per_3
come da protocollo in uso presso il Tribunale di Pordenone;
5. confermarsi che l'assegno unico universale sia percepito al 100% dalla madre, così come pure le relative detrazioni fiscali;
6. disporsi, in funzione della regolamentazione concordata dei rapporti patrimoniali nascenti dal vincolo matrimoniale regolanti la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i predetti contratto, a tacitazione e definizione di ogni rapporto patrimoniale ed economico sorto a seguito del loro vincolo matrimoniale, con effetti compensativi, restitutori ed estintivi delle rispettive ragioni creditorie, anche di natura contributiva maturate tra loro da intendersi con ciò tacitate concordano la liquidazione una tantum ex art. 5 comma VIII l. 898/70 a favore della sig.ra mediante obbligo alla cessione da parte del sig. _1
, che si impegna a cedere e trasferire, a favore alla sig.ra Parte_1
4 , che correlativamente si impegna ad acquistare, l'intera _1
proprietà dell'immobile costituente casa familiare, sito in San Stino di Livenza
(VE) Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto 8/a, oggi in esclusiva e piena proprietà del sig. e così identificato al Catasto Fabbricati Parte_1
del Comune di San Stino di Livenza (VE), (con particelle corrispondenti al
Catasto Terreni – Comune di San Stino di Livenza (VE), Foglio 4, particella n.
105): - Foglio 4, particella 105, subalterno 13 – categoria A3a, classe 2,
consistenza 6,0 vani;
- Foglio 4, particella 105, subalterno 15 – categoria C6c,
classe 2, consistenza 6 mq;
- Foglio 4, particella 105, subalterno 20 – categoria
F1d, consistenza 63 mq;
*** Le parti, con quanto sopra previsto e regolamentato, intendono tacitare ogni pretesa e reciproca richiesta economica connessa al vincolo matrimoniale confermando di aver già provveduto alla divisione anche dei beni personali. *** la suddetta cessione immobiliare verrà
formalizzata a mezzo Rogito Notarile con spese a carico di entrambe le parti,
nella misura del 50% ciascuna, entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza divorzile per la quale le parti hanno rilasciato contestuale dichiarazione, con la sottoscrizione del ricorso introduttivo, di rinuncia all'impugnazione della sentenza, intendendovi prestare sin d'ora acquiescenza con rinuncia a qualsiasi forma di impugnazione. Le parti chiedono fin d'ora l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della
Sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999 dichiarando che la cessione costituisce elemento funzionale ed indispensabile per la definizione della crisi coniugale;
7. i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e,
pertanto, in ragione ed in adempimento di quanto convenuto e regolamentato con il ricorso introduttivo non intendono avanzare altre diverse reciproche richieste economiche e confermano di aver già provveduto alla divisione dei beni personali e si danno vicendevolmente atto che, con la sottoscrizione del ricorso introduttivo, e l'adempimento di quanto ivi regolamentato non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altra;
8. spese di giudizio interamente a
5 carico del sig. ;”. Parte_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19/11/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe, e, decorsi i termini per la procedibilità, anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 473 bis.49
c.p.c.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 22/01/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Con ordinanza del 27/01/20225, il Giudice relatore ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
6 Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore
affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e,
quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire,
sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) dichiara la separazione personale tra e Parte_1 _1
, i quali hanno contratto matrimonio in San Stino di Livenza (VE), in
[...]
data 18/02/2006;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di SAN STINO DI LIVENZA (VE) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006, atto n. 2, parte II, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge;
3) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna
7 sentenza;
6) spese alla sentenza definitiva;
7) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dr.ssa Chiara Ilaria Risolo.
Così deciso in Pordenone, in data 19/02/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5187/2024
promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. CALZA' BARBARA, con elezione di domicilio in Indirizzo
Telematico, presso lo studio del difensore;
ricorrente e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. _1 C.F._2
CALZA' BARBARA, con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico presso lo studio del difensore;
ricorrente i quali hanno contratto matrimonio concordatario in San Stino Di Livenza
(VE), in data 18/02/2006, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
con i seguenti figli: nato a [...]à di Piave (VE) Persona_1
il 12/07/2006, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e
nato a [...]à di Piave (VE) il 11/01/2014; Persona_2
1 e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 27/01/2025 e cioè “1. i coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, come di fatto già avviene, con fissazione di distinte residenze e nel reciproco rispetto.
2. la casa familiare, sita in San Stino di Livenza (VE), Piazza Cavalieri di
Vittorio Veneto 8/a viene assegnata alla sig.ra , che ivi abiterà _1
unitamente ai figli;
3. affidarsi il figlio minore ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per il minore -
riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale - devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è
esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del figlio presso di sé;
4. il padre potrà stare e tenere il bambino presso di sé liberamente,
ogniqualvolta lo desideri, previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni sportivi e scolastici del minore ma, comunque, vedrà e terrà con sé il figlio con le seguenti modalità: a fine settimana alterni, dal pomeriggio del venerdì ad ore 17,30 circa fino alla domenica sera ad ore 18,00 circa, allorché lo riaccompagnerà presso la madre e durante tutti i mercoledì pomeriggio, dalle ore 17,30 circa fino alla mattina successiva. Durante l'estate per 20 giorni,
anche non consecutivi, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno. Per le festività natalizie, ad anni alterni: dal 23 dicembre al 30 dicembre;
dal 31
dicembre al 7 gennaio. Per le festività pasquali: ad anni alterni. I genitori possono liberamente formulare condizioni migliorative in deroga se di
2 comune accordo;
5. il padre, sig. verserà in favore della sig.ra , entro Parte_1 _1
il giorno 28 di ciascun mese a titolo di concorso al mantenimento dei figli e la somma complessiva di € 600,00 mensile – seicento/00 - (= Per_2 Per_3
€ 300/00 per ciascun figlio). Somma automaticamente rivalutabile ISTAT a decorrere dal prossimo dicembre 2025, oltre al 60% delle spese straordinarie contratte per i figli e , come da protocollo in uso presso il Per_2 Per_3
Tribunale di Pordenone;
6. disporsi che l'assegno unico universale sia percepito al 100% dalla madre,
così come pure le relative detrazioni fiscali
*** contestualmente, con domanda che diverrà procedibile con il decorso di sei mesi dalla udienza di comparizione delle parti in sede separativa, anche in forma di trattazione scritta, e previo passaggio in giudicato della sentenza di omologa della separazione personale consensuale, i signori Parte_1
e , riconfermata la volontà di non volersi
[...] _1
riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al
P.M, chiedono, ex art. 473 - bis. 49, pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle seguenti C O N D I Z I O N I: 1.
confermarsi l'assegnazione della casa familiare, sita in San Stino di Livenza
(VE), Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto 8/a, alla sig.ra , che ivi _1
abiterà unitamente ai figli;
2. confermarsi l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per il minore - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale - devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione,
limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del figlio presso di sé;
3. confermarsi che il
3 padre potrà stare e tenere il bambino presso di sé liberamente, ogniqualvolta lo desideri, previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni sportivi e scolastici del minore ma, comunque, vedrà e terrà con sé il figlio con le seguenti modalità: a fine settimana alterni, dal pomeriggio del venerdì ad ore
17,30 circa fino alla domenica sera ad ore 18,00 circa, allorché lo riaccompagnerà presso la madre e durante tutti i mercoledì pomeriggio, dalle ore 17,30 circa fino alla mattina successiva. Durante l'estate per 20 giorni,
anche non consecutivi, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno. Per le festività natalizie, ad anni alterni: dal 23 dicembre al 30 dicembre;
dal 31
dicembre al 7 gennaio. Per le festività pasquali: ad anni alterni. I genitori possono liberamente formulare condizioni migliorative in deroga se di comune accordo;
4. confermarsi che il padre, sig. verserà in Parte_1
favore della sig.ra , entro il giorno 28 di ciascun mese a titolo di _1
concorso al mantenimento dei figli e la somma complessiva Per_2 Per_3
di € 600,00 mensile – seicento/00 - (= € 300/00 per ciascun figlio). Somma
automaticamente rivalutabile ISTAT a decorrere dal prossimo dicembre 2025,
oltre al 60% delle spese straordinarie contratte per i figli e , Per_2 Per_3
come da protocollo in uso presso il Tribunale di Pordenone;
5. confermarsi che l'assegno unico universale sia percepito al 100% dalla madre, così come pure le relative detrazioni fiscali;
6. disporsi, in funzione della regolamentazione concordata dei rapporti patrimoniali nascenti dal vincolo matrimoniale regolanti la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i predetti contratto, a tacitazione e definizione di ogni rapporto patrimoniale ed economico sorto a seguito del loro vincolo matrimoniale, con effetti compensativi, restitutori ed estintivi delle rispettive ragioni creditorie, anche di natura contributiva maturate tra loro da intendersi con ciò tacitate concordano la liquidazione una tantum ex art. 5 comma VIII l. 898/70 a favore della sig.ra mediante obbligo alla cessione da parte del sig. _1
, che si impegna a cedere e trasferire, a favore alla sig.ra Parte_1
4 , che correlativamente si impegna ad acquistare, l'intera _1
proprietà dell'immobile costituente casa familiare, sito in San Stino di Livenza
(VE) Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto 8/a, oggi in esclusiva e piena proprietà del sig. e così identificato al Catasto Fabbricati Parte_1
del Comune di San Stino di Livenza (VE), (con particelle corrispondenti al
Catasto Terreni – Comune di San Stino di Livenza (VE), Foglio 4, particella n.
105): - Foglio 4, particella 105, subalterno 13 – categoria A3a, classe 2,
consistenza 6,0 vani;
- Foglio 4, particella 105, subalterno 15 – categoria C6c,
classe 2, consistenza 6 mq;
- Foglio 4, particella 105, subalterno 20 – categoria
F1d, consistenza 63 mq;
*** Le parti, con quanto sopra previsto e regolamentato, intendono tacitare ogni pretesa e reciproca richiesta economica connessa al vincolo matrimoniale confermando di aver già provveduto alla divisione anche dei beni personali. *** la suddetta cessione immobiliare verrà
formalizzata a mezzo Rogito Notarile con spese a carico di entrambe le parti,
nella misura del 50% ciascuna, entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza divorzile per la quale le parti hanno rilasciato contestuale dichiarazione, con la sottoscrizione del ricorso introduttivo, di rinuncia all'impugnazione della sentenza, intendendovi prestare sin d'ora acquiescenza con rinuncia a qualsiasi forma di impugnazione. Le parti chiedono fin d'ora l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della
Sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999 dichiarando che la cessione costituisce elemento funzionale ed indispensabile per la definizione della crisi coniugale;
7. i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e,
pertanto, in ragione ed in adempimento di quanto convenuto e regolamentato con il ricorso introduttivo non intendono avanzare altre diverse reciproche richieste economiche e confermano di aver già provveduto alla divisione dei beni personali e si danno vicendevolmente atto che, con la sottoscrizione del ricorso introduttivo, e l'adempimento di quanto ivi regolamentato non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altra;
8. spese di giudizio interamente a
5 carico del sig. ;”. Parte_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19/11/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe, e, decorsi i termini per la procedibilità, anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 473 bis.49
c.p.c.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 22/01/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Con ordinanza del 27/01/20225, il Giudice relatore ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
6 Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore
affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e,
quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire,
sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) dichiara la separazione personale tra e Parte_1 _1
, i quali hanno contratto matrimonio in San Stino di Livenza (VE), in
[...]
data 18/02/2006;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di SAN STINO DI LIVENZA (VE) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006, atto n. 2, parte II, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge;
3) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna
7 sentenza;
6) spese alla sentenza definitiva;
7) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dr.ssa Chiara Ilaria Risolo.
Così deciso in Pordenone, in data 19/02/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
8