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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 26/08/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2671/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 2671/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 10 giugno 2025 da
(C.F. Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Luca Molinari e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. Annelise Filz ricorrenti
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, depositato ex art. 473bis. 51, co. 5 c.p.c., i ricorrenti
[...]
e hanno concordemente chiesto la modifica delle Pt_1 Controparte_1 condizioni di divorzio di cui alla sentenza di questo Tribunale n. 176/2024 di data
15 febbraio 2024, domandando l'accoglimento delle seguenti condizioni:
1 “1) considerato che è divenuta maggiorenne ed è ora economicamente Persona_1 autosufficiente, modificare il punto 6 delle condizioni di divorzio nei termini di seguito indicati:
“6) La OR si farà carico delle spese relative alle esigenze ordinarie CP_1 di , ivi comprese le spese di vitto e proporzionale quota delle spese Pt_2 abitative, nei periodi di sua spettanza.
Il signor si farà carico direttamente ed in via esclusiva delle seguenti spese Pt_1 del figlio : spese di abbigliamento e calzature, compresi i cambi di Pt_2 stagione;
materiale scolastico di cancelleria;
mensa scolastica;
spese di trasporto pubblico;
carburante del mezzo di trasporto;
uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola e doposcuola se già esistenti, trattamenti estetici (parrucchiere ed estetista).
In ragione delle spese che la madre dovrà sostenere nell'interesse del figlio
, il signor corrisponderà alla GN , quale contributo Pt_2 Pt_1 CP_1 paterno al mantenimento del minore, un assegno pari a € 500,00.- mensili, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT – costo vita (prima rivalutazione giugno 2024 su base giugno 2023).
Tale assegno dovrà essere versato alla OR in via anticipata entro il CP_1 giorno dieci di ogni mese a mezzo bonifico bancario.
Le parti convengono, inoltre che ciascun genitore dovrà avere presso la propria abitazione i medicinali necessari ad ogni eventualità e che le attività ludiche e ricreative saranno a esclusivo carico del genitore che ha il figlio con sé nel momento dell'attività”.
2) modificare per i medesimi motivi il punto 7 delle condizioni di divorzio nei termini di seguito indicati:
“7) Il signor terrà a suo esclusivo carico le sole seguenti spese straordinarie Pt_1 del figlio , purché previamente concordate e documentate: a) spese medico- Pt_2 sanitarie tali intendendosi spese sanitarie urgenti, spese mediche e di degenza per interventi chirurgici sia presso strutture pubbliche che private, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie anche non effettuate tramite SSN, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, spese protesiche;
b) spese di istruzione tali intendendosi tasse e rette scolastiche, anche di scuole private, tasse
2 e rette di università pubbliche e private, master e specializzazioni post-universitari, spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione di concorso, libri scolastici;
c) spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (macchina, motorino, moto); d) spese connesse allo svolgimento da parte di dell'attività sciistica, anche agonistica, comprensive Pt_2 dell'attrezzatura; e) ricarica del cellulare in uso al figlio;
f) viaggi di istruzione con pernottamento organizzati dalla scuola, viaggi studio anche all'estero; g) ripetizioni;
h) cicli di psicoterapia, fisioterapia e osteopatia.
Le parti suddivideranno nella misura del 50% le seguenti spese del figlio , Pt_2 purché tutte previamente concordate e documentate: i) conseguimento della patente presso autoscuole private, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto di nei limiti di spesa di un'autovettura di media cilindrata;
j) corsi per Pt_2
l'apprendimento di lingue straniere, corsi per attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi;
k) organizzazione della festa di compleanno di;
l) spese per un'ulteriore attività sportiva diversa dallo sci, Pt_2 ivi compresa l'attrezzatura e l'abbigliamento sportivo.
Per le spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta formalizzata dall'altro, anche a mezzo comunicazione telematica, dovrà manifestare motivato dissenso, per iscritto, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di riscontro, il silenzio sarà inteso quale consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato la spesa e che ha esibito e consegnato idonea documentazione è dovuto il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
La detrazione delle spese straordinarie, ai fini Irpef, sarà a beneficio delle parti in relazione alla proporzionale quota di spesa sostenuta.
3) Prevedere infine che i punti da 1 a 4 rimangano in vigore con riguardo al solo figlio . Pt_2
4) spese e competenze di procedura compensate tra le parti, fatti salvi i separati accordi tra le stesse intercorsi”.
I ricorrenti hanno esposto che con la sentenza di divorzio n. 176/2024 erano state regolate, ai punti 2 e 4, la collocazione e frequentazione della figlia Per_1 all'epoca minorenne, e ai punti 6 e 7 il contributo al mantenimento ordinario e
3 straordinario di entrambi i figli. I ricorrenti hanno rappresentato che, rispetto all'epoca della sentenza di divorzio, la figlia è divenuta maggiorenne e, dal Per_1 mese di ottobre 2024, ha iniziato a svolgere attività lavorativa presso Rotaltek s.r.l. con contratto a tempo indeterminato ed una retribuzione mensile di circa € 2.000,00, divenendo economicamente autosufficiente.
La domanda congiuntamente proposta dalle parti è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di cui all'art. 9 della legge 1.12.1970, n. 898, in forza del quale qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il
Tribunale può, su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità del contributo economico da corrispondere all'ex coniuge ed ai figli ai sensi degli artt.
5 e 6 della stessa legge.
Nel caso che occupa le parti hanno dato congiuntamente atto che, rispetto all'epoca del divorzio, la figlia è divenuta maggiorenne ed ha iniziato lo svolgimento Per_1 di attività lavorativa, divenendo economicamente autosufficiente, con conseguente venir meno dell'obbligo a carico dei genitori di contribuire al suo mantenimento ordinario e straordinario. Anche le condizioni relative al figlio minore sono Pt_2 meritevoli di ratifica, essendo corrispondenti all'interesse del minore e per lo stesso non pregiudizievoli.
Spese di lite compensate, su accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza di questo
Tribunale n. 176/2024 di data 15 febbraio 2024, dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti in ricorso, riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte.
2) spese di lite compensate.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 23 luglio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 2671/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 10 giugno 2025 da
(C.F. Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Luca Molinari e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. Annelise Filz ricorrenti
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, depositato ex art. 473bis. 51, co. 5 c.p.c., i ricorrenti
[...]
e hanno concordemente chiesto la modifica delle Pt_1 Controparte_1 condizioni di divorzio di cui alla sentenza di questo Tribunale n. 176/2024 di data
15 febbraio 2024, domandando l'accoglimento delle seguenti condizioni:
1 “1) considerato che è divenuta maggiorenne ed è ora economicamente Persona_1 autosufficiente, modificare il punto 6 delle condizioni di divorzio nei termini di seguito indicati:
“6) La OR si farà carico delle spese relative alle esigenze ordinarie CP_1 di , ivi comprese le spese di vitto e proporzionale quota delle spese Pt_2 abitative, nei periodi di sua spettanza.
Il signor si farà carico direttamente ed in via esclusiva delle seguenti spese Pt_1 del figlio : spese di abbigliamento e calzature, compresi i cambi di Pt_2 stagione;
materiale scolastico di cancelleria;
mensa scolastica;
spese di trasporto pubblico;
carburante del mezzo di trasporto;
uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola e doposcuola se già esistenti, trattamenti estetici (parrucchiere ed estetista).
In ragione delle spese che la madre dovrà sostenere nell'interesse del figlio
, il signor corrisponderà alla GN , quale contributo Pt_2 Pt_1 CP_1 paterno al mantenimento del minore, un assegno pari a € 500,00.- mensili, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT – costo vita (prima rivalutazione giugno 2024 su base giugno 2023).
Tale assegno dovrà essere versato alla OR in via anticipata entro il CP_1 giorno dieci di ogni mese a mezzo bonifico bancario.
Le parti convengono, inoltre che ciascun genitore dovrà avere presso la propria abitazione i medicinali necessari ad ogni eventualità e che le attività ludiche e ricreative saranno a esclusivo carico del genitore che ha il figlio con sé nel momento dell'attività”.
2) modificare per i medesimi motivi il punto 7 delle condizioni di divorzio nei termini di seguito indicati:
“7) Il signor terrà a suo esclusivo carico le sole seguenti spese straordinarie Pt_1 del figlio , purché previamente concordate e documentate: a) spese medico- Pt_2 sanitarie tali intendendosi spese sanitarie urgenti, spese mediche e di degenza per interventi chirurgici sia presso strutture pubbliche che private, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie anche non effettuate tramite SSN, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, spese protesiche;
b) spese di istruzione tali intendendosi tasse e rette scolastiche, anche di scuole private, tasse
2 e rette di università pubbliche e private, master e specializzazioni post-universitari, spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione di concorso, libri scolastici;
c) spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (macchina, motorino, moto); d) spese connesse allo svolgimento da parte di dell'attività sciistica, anche agonistica, comprensive Pt_2 dell'attrezzatura; e) ricarica del cellulare in uso al figlio;
f) viaggi di istruzione con pernottamento organizzati dalla scuola, viaggi studio anche all'estero; g) ripetizioni;
h) cicli di psicoterapia, fisioterapia e osteopatia.
Le parti suddivideranno nella misura del 50% le seguenti spese del figlio , Pt_2 purché tutte previamente concordate e documentate: i) conseguimento della patente presso autoscuole private, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto di nei limiti di spesa di un'autovettura di media cilindrata;
j) corsi per Pt_2
l'apprendimento di lingue straniere, corsi per attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi;
k) organizzazione della festa di compleanno di;
l) spese per un'ulteriore attività sportiva diversa dallo sci, Pt_2 ivi compresa l'attrezzatura e l'abbigliamento sportivo.
Per le spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta formalizzata dall'altro, anche a mezzo comunicazione telematica, dovrà manifestare motivato dissenso, per iscritto, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di riscontro, il silenzio sarà inteso quale consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato la spesa e che ha esibito e consegnato idonea documentazione è dovuto il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
La detrazione delle spese straordinarie, ai fini Irpef, sarà a beneficio delle parti in relazione alla proporzionale quota di spesa sostenuta.
3) Prevedere infine che i punti da 1 a 4 rimangano in vigore con riguardo al solo figlio . Pt_2
4) spese e competenze di procedura compensate tra le parti, fatti salvi i separati accordi tra le stesse intercorsi”.
I ricorrenti hanno esposto che con la sentenza di divorzio n. 176/2024 erano state regolate, ai punti 2 e 4, la collocazione e frequentazione della figlia Per_1 all'epoca minorenne, e ai punti 6 e 7 il contributo al mantenimento ordinario e
3 straordinario di entrambi i figli. I ricorrenti hanno rappresentato che, rispetto all'epoca della sentenza di divorzio, la figlia è divenuta maggiorenne e, dal Per_1 mese di ottobre 2024, ha iniziato a svolgere attività lavorativa presso Rotaltek s.r.l. con contratto a tempo indeterminato ed una retribuzione mensile di circa € 2.000,00, divenendo economicamente autosufficiente.
La domanda congiuntamente proposta dalle parti è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di cui all'art. 9 della legge 1.12.1970, n. 898, in forza del quale qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il
Tribunale può, su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità del contributo economico da corrispondere all'ex coniuge ed ai figli ai sensi degli artt.
5 e 6 della stessa legge.
Nel caso che occupa le parti hanno dato congiuntamente atto che, rispetto all'epoca del divorzio, la figlia è divenuta maggiorenne ed ha iniziato lo svolgimento Per_1 di attività lavorativa, divenendo economicamente autosufficiente, con conseguente venir meno dell'obbligo a carico dei genitori di contribuire al suo mantenimento ordinario e straordinario. Anche le condizioni relative al figlio minore sono Pt_2 meritevoli di ratifica, essendo corrispondenti all'interesse del minore e per lo stesso non pregiudizievoli.
Spese di lite compensate, su accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza di questo
Tribunale n. 176/2024 di data 15 febbraio 2024, dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti in ricorso, riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte.
2) spese di lite compensate.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 23 luglio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
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