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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/10/2025, n. 3668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3668 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SECONDA SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 14.10.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5135/2025 R.G.L., avente a oggetto opposizione avverso avviso di addebito,
PROMOSSA DA
, con l'Avv. Francesca Massimino;
Parte_1
- opponente -
CONTRO
CONTRO
in persona del suo presidente pro Controparte_1 tempore, con gli Avv.ti Gianfranco Vittori, Maria Rosaria Battiato, Livia Gaezza, Gaetana
LA ES, AL SC e IC DI;
- opposto -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con l'odierno ricorso, depositato in data 27.5.2025, parte attrice ha promosso opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59320230006090152000, avente a oggetto contributi previdenziali IVS coltivatori diretti e somme aggiuntive relativi all'anno 2022.
Deduce la non debenza dei contributi richiesti, avendo cessato ogni attività già nell'anno 2010.
1 Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
L'udienza del 14.10.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Tempestività.
2.1. Preliminarmente, occorre verificare la tempestività dell'opposizione.
Sul punto, peraltro, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 5°, del D.Lgs. n.
46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come di recente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. C. Cass. 4506/2007; in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., inoltre, v. C. Cass. 8765 del 1997, C. Cass.
9912 del 2001, C. Cass. 17460/2007, C. Cass. 3404/2004).
2.2. In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5
d.lgs. 46/1999 stabilisce che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
2.3. Nella fattispecie in esame, la data di notifica allegata dal ricorrente (18.4.2025) non è specificamente contestata dall' resistente (cfr. altresì avviso di Controparte_2 addebito prodotto da parte ricorrente, nonché documentazione prodotta dall' da cui CP_1 risulta che il precedente tentativo di notifica non si è perfezionato per “destinatario sconosciuto”).
Da quanto detto consegue che la presente opposizione a ruolo deve ritenersi tempestiva e si devono esaminare nel merito le contestazioni mosse dall'opponente, quanto all'esistenza stessa dei crediti iscritti a ruolo in questione.
3. Merito.
3.1. Ciò posto, va esaminato e accolto il motivo di opposizione relativo CP_ all'infondatezza della pretesa contributiva fatta valere dall' nei termini in cui è stato proposto da parte ricorrente.
3.2. Nella specie, come detto, parte ricorrente ha allegato di avere cessato la propria attività sin dal 2010.
A tal fine, il ricorrente ha prodotto il “risultato della verifica” della Agenzia delle
Entrate da cui risulta la cessazione della partita IVA in data 30.12.2010, nonché la visura
2 camerale della propria impresa individuale aggiornata all'11.10.2023 da cui risulta – parimenti – la “data cessazione attività: 30/12/2010” e la cancellazione della stessa in data
4.4.2012 (cfr. doc. n. 2 di parte ricorrente).
3.3. Sulla base dei superiori elementi e in assenza di specifiche e decisive contestazioni sul punto da parte resistente, il ricorrente ha quindi documentato la cessazione dell'attività sottesa alla propria iscrizione alla gestione agricola – lavoratori autonomi ed associati quale “coltivatore diretto” sin dal 30.12.2010.
Al riguardo, va condiviso quanto precisato dalla Corte di Cassazione, Sez. L, nella sentenza n. 8651 del 12.04.2010, secondo cui “In materia di previdenza a favore degli artigiani e commercianti, la cessazione dell'attività commerciale o di quella artigiana comporta l'estinzione dell'obbligo di versare i relativi contributi dalla data della stessa cessazione, indipendentemente dalla notificazione dell'evento prevista ai fini della cancellazione dall'elenco dei prestatori della specifica attività autonoma. Tuttavia
l'iscrizione negli elenchi e il suo mantenimento possono costituire una presunzione semplice di continuazione dell'attività lavorativa, in quanto chiari indizi di svolgimento attuale della corrispondente attività professionale, sia pure suscettibili di essere smentiti da una prova contraria”.
3.4. D'altra parte, a fronte di tali contestazioni e della documentazione prodotta in atti da parte ricorrente, l' resistente non ha fornito alcun decisivo elemento di prova CP_1 di segno contrario e non ha altrimenti dimostrato la sussistenza dei presupposti di legge per l'iscrizione dell'odierna parte opponente nella gestione agricola – lavoratori autonomi e associati quale coltivatore diretto in relazione all'anno 2022 (a cui si riferiscono i contributi previdenziali pretesi con l'avviso di addebito opposto).
3.5. In particolare, stante il carattere assorbente, l' non ha compiutamente CP_1 allegato e documentato la sussistenza dei requisiti soggettivi previsti per il sorgere dell'obbligo contributivo in relazione all'anno in considerazione.
3.6. A tal riguardo, appare opportuno richiamare la disciplina di riferimento.
L'art. 1 della l. 1047/1957 stabilisce che “L'obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti, secondo il R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, è esteso, in quanto non sia diversamente disposto dagli articoli seguenti, ai coltivatori diretti, ai mezzadri ed ai coloni che abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame, nonché gli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari i quali esercitino le medesime attività sui medesimi fondi”.
3 Il successivo articolo 2 stabilisce che “Agli effetti della presente legge, sono considerati coltivatori diretti i proprietari, gli affittuari, gli enfiteuti e gli usufruttuari, i miglioratari, gli assegnatari, i pastori e gli altri comunque denominati che direttamente e abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame”.
L'art. 2 della l. 9/1963 stabilisce che “È condizione per il diritto all'assicurazione di invalidità e vecchiaia per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e per quello alla assicurazione di malattia per i coltivatori diretti che l'effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame. Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, il requisito della abitualità nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel governo del bestiame, previsto dagli articoli 1 e 2, L. 26 ottobre 1957, n. 1047, e dall'art. 1, L. 22 novembre 1954, n.
1136, si ritiene sussistente quando i soggetti indicati nelle suddette norme si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tali attività. Per attività prevalente, ai sensi di cui al precedente comma, deve intendersi quella che impegni il coltivatore diretto ed il mezzadro
o colono per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca per essi la maggior fonte di reddito”.
Il successivo art. 3 della medesima legge stabilisce che “Sono esclusi dall'assicurazione i coltivatori diretti, i mezzadri ed i coloni che coltivano fondi per i quali il lavoro occorrente sia inferiore a 104 giornate annue, fermo restando per i mezzadri e i coloni il disposto dell'art. 20 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047. Sono esclusi altresì dall'assicurazione coloro che siano parenti od affini oltre il quarto grado del titolare dell'impresa coltivatrice diretta ovvero del capo della famiglia mezzadrile o colonica, purché non trattisi di esposti regolarmente affidati”.
Alla luce del superiore quadro normativo, l'obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti ex R.D.L. 1827/1935 sussiste, tra l'altro, in capo ai coltivatori diretti, da identificare in coloro che “direttamente e abitualmente” si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame.
Come precisato dalla citata l. 9/1963, peraltro, il requisito della abitualità nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel governo del bestiame sussiste laddove i soggetti in esame si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tali attività, precisandosi che “Per attività prevalente, ai sensi di cui al precedente comma,
4 deve intendersi quella che impegni il coltivatore diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca per essi la maggior fonte di reddito”.
Sotto il profilo oggettivo, va evidenziato che, in ogni caso, sono esclusi dalla assicurazione de qua i coltivatori diretti che coltivino fondi per cui il lavoro occorrente sia inferiore a 104 giornate lavorative annue.
In definitiva, l'iscrizione presso l'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti, secondo il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 presuppone l'accertamento delle condizioni previste dalla citata normativa.
3.7. Nella fattispecie in esame, a fronte della documentata cessazione dell'impresa individuale sin dal 2010 e in disparte ogni ulteriore considerazione, l' non ha CP_1 compiutamente allegato e dimostrato la sussistenza dei presupposti soggettivi previsti dalla suesposta disciplina per l'iscrizione dell'opponente nella gestione agricola quale coltivatore diretto per i periodi oggetto dell'avviso di addebito, non risultando provato il requisito soggettivo della diretta ed abituale dedizione alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame e della prevalenza di tale attività per impegno di lavoro e per reddito percepito in relazione ai periodi suindicati.
In particolare, non è stato provato che il ricorrente, nel periodo in esame, abbia svolto attività lavorativa di manuale coltivazione dei fondi o di allevamento e di governo del bestiame e che tale attività abbia rivestito i chiesti caratteri di abitualità e prevalenza nei termini suindicati, non potendo a tal fine assumere rilievo decisivo neppure la documentazione in atti (cfr. “estratto informatico redditi” ed “estratto conto previdenziale” prodotti dall' , da cui non risultano retribuzioni o redditi del ricorrente dichiarati per CP_1
l'anno de quo).
Con specifico riferimento ai periodi considerati dall'avviso di addebito opposto, a fronte della documentata cessazione dell'impresa individuale del ricorrente sin dal
30.12.2010, va evidenziata la genericità delle allegazioni e degli elementi dedotti dall' a sostegno della fondatezza del preteso credito contributivo, che di per sé non CP_1 consentono di ritenere allegati e/o provati (o provabili) i titoli della pretesa azionata attraverso la notifica dell'avviso di addebito opposto.
3.8. Sul punto, occorre evidenziare che, nei giudizi di opposizione al ruolo ex art. 24 D. lgs. 46/1999, il ruolo di attore in senso sostanziale spetta all' , Controparte_3 ancorché formalmente convenuto da parte ricorrente, analogamente a quanto si verifica nelle ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo.
5 Stante il ruolo di attore sostanziale rivestito dall' in sede di opposizione a CP_1 ruolo, grava sull' il rischio processuale (c.d. onere della prova) della mancata prova CP_1 degli elementi costitutivi del diritto preteso.
3.9. Alla stregua di quanto esposto, assorbito ogni ulteriore profilo, vanno dichiarati non dovuti i contributi previdenziali e somme aggiuntive portati dall'avviso di addebito opposto e illegittima la loro iscrizione a ruolo.
Va, in conseguenza, annullato l'avviso di addebito opposto.
4. Spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico di parte resistente e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara illegittima l'iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali e somme aggiuntive oggetto dell'avviso di addebito impugnato, che per l'effetto annulla;
condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente-opponente, delle spese CP_1 processuali, che si liquidano in complessivi € 884,50 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore.
Catania, 15 ottobre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
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