Sentenza 29 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 29/09/2023, n. 5308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 5308 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/09/2023
N. 05308/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00428/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 428 del 2020, proposto da
HE AL, rappresentata e difesa dall'avvocato Ippolito Matrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Trecase, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
ordinanza prot.n°6955 del 27.11.2019 per la demolizione di opere edilizie e ripristino dello stato dei luoghi, notificata alla ricorrente in data 29.11.2019, e di ogni atto, anche endoprocedimentale, comunque non conosciuto, consequenziale, connesso, preordinato e presupposto
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21.9.2023 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Espone in fatto l’odierna ricorrente di essere comproprietaria, unitamente a IO RI (sua cognata), di un immobile sito nel comune di Trecase (Napoli), identificato al N.C.T. al foglio 15 p.lla 2688.
Aggiunge che, su sua segnalazione, in data 27.9.2019, il Comando di Polizia Locale ha accertato la realizzazione, in assenza di permesso di costruire, di opere abusive così descritte nella C.N.R. prot. n. 5854:
“Lungo il confine sud del fondo è stata realizzata una piattaforma di circa mq 200, la cui elevazione massima dal piano di campagna è posta a sud ed è pari a circa mt 1,30, nella parte sud della stessa piattaforma è stata realizzata una piscina interrata di forma rettangolare di circa mq 46, mentre la restante superficie di circa mq 160 risulta totalmente pavimentata ed a sud del terrazzamento è stato realizzato un vano tecnico di circa mq 16, utilizzato per ricovero dell’impianto di depurazione acque e delle attrezzature della piscina.
L’accesso alla piattaforma avviene da gradinate poste a sud (n.7 gradini) ad est ed a ovest (da n.7 a n.4 gradini) a nord (n.2 gradini)”.
Nel corso del medesimo sopralluogo, la comproprietaria del fondo, ha dichiarato di aver realizzato la piscina nell’anno 2010 e di aver sempre avuto il possesso e la manutenzione del fondo.
Successivamente, l’amministrazione comunale con l’ordinanza prot. n. 6955, notificata in data 29.11.2019, ha ordinato di procedere alla demolizione delle opere abusivamente realizzate e al ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell’art. 31 comma 2 del D.P.R. 380/2001.
L’odierna ricorrente chiede l’annullamento dell’ordinanza demolitoria suindicata affidando il ricorso a due motivi di cui si darà singolarmente conto nel prosieguo motivazionale.
Nella mancata costituzione in giudizio del comune intimato, all’udienza del 21.9.2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è in parte inammissibile e in parte infondato.
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente si duole del fatto che l’ordinanza demolitoria gravata non potrebbe comportare l’applicazione della sanzione dell’acquisizione (“il gravato provvedimento non può produrre gli effetti così come descritti all’art. 31 DPR 380/01 nei confronti della ricorrente”), evidenziando che la giurisprudenza ha già affermato “la (sola) insuscettività del provvedimento repressivo e sanzionatorio a costituire titolo per l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'area di sedime sulla quale insiste il bene” (cita a supporto Tar Lazio Roma, sez. II, 03 luglio 2007, n°5968; Tar Campania, Napoli, sez. II, 19 ottobre 2006 n. 8673, in questa Rivista Tar, 2006, 10, 3288; Tar Molise 24 giugno 2006 n. 585, ivi, 2006, 6, 2131).
La doglianza è inammissibile per difetto di interesse.
Il provvedimento impugnato, infatti, non commina la sanzione ablatoria dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale (nè irroga la sanzione pecuniaria), ma si limita a preannunciarla in ipotesi di inottemperanza: difettando il carattere provvedimentale della relativa parte in questa sede censurata, difetta di conseguenza la sua immediata lesività e, come ulteriore conseguenza, la sua impugnabilità (preclusa dal difetto di interesse).
Con la seconda doglianza si deduce l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione per violazione dell’art. 7 della L. n. 241/1990, in quanto l’amministrazione intimata avrebbe omesso di comunicare tempestivamente l’avvio del procedimento sanzionatorio.
La censura non coglie nel segno attesa la natura vincolata dell’ordine demolitorio e la superfluità di qualsivoglia apporto partecipativo, la cui utilità, nel caso di specie, non è neppure prospettata.
Per le ragioni suesposte il ricorso non può trovare accoglimento.
Nulla per le spese, nella mancata costituzione dell’ente intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile quanto al primo motivo di ricorso e, per il secondo motivo, lo respinge.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21.9.2023 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere, Estensore
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Desirèe Zonno | Angelo Scafuri |
IL SEGRETARIO