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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 19/12/2025, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Savona
Sezione FAMIGLIA SEPARAZIONE E DIVORZI GIUDIZIALI riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott. OR AR -Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi -Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Mele -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 1798 dell'anno 2025 R.G., promosso
DA
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. PATETTA MANUELA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA ROMA, 38/3 17014
RO ON giusta delega in atti,
-ricorrente - nei confronti di
( ), nato a [...] il [...], CP_1 CodiceFiscale_2
rappresentato e difeso dall'Avv. BRIGNONE NADIA CARMEN presso il cui studio, sito in PIAZZA MAMELI
6/5 17100 SAVONA ha eletto il proprio domicilio giusta procura in atti,
- resistente-
Con l'intervento della Procura della Repubblica - Sede
Oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio.
Fatto e Diritto
Rilevato che con ricorso depositato in data 09/09/2025 ha proposto domanda per sentire Parte_1
pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con con ogni conseguente CP_1
statuizione;
Rilevato che i è costituita nel relativo giudizio;
CP_1
Rilevato che le parti hanno dato atto di essere addivenute ad un accordo e, per l'effetto, hanno congiuntamente chiesto il divorzio alle condizioni di seguito concordate: “quanto al contributo al mantenimento della figlia , sono venuti meno i presupposti per il versamento in favore della figlia, Persona_1
, di un contributo al mantenimento da parte del padre, in quanto, nel frattempo, la ragazza è Persona_1 Per divenuta economicamente autosufficiente, e, per l'effetto, il signor non sarà più tenuto al versamento di un contributo al mantenimento in favore della figlia, nonché al 50% delle spese straordinarie e delle spese relative all'utenza telefonica della casa coniugale.
2) Considerato il sopravvenuto disinteresse della figlia, , a divenire la proprietaria esclusiva Persona_1
dell'alloggio, sito in 17014 Cairo Montenotte (SV), Via Cavalieri di Vittorio Veneto, n. 5/2, di proprietà di entrambi i genitori al 50% ciascuno, sono venuti meno i presupposti per il trasferimento di detto immobile, in piena proprietà, alla stessa, come pattuito fra le parti in sede di separazione.
3) Stante il trasferimento della figlia, , presso altra abitazione, sono venuti meno i presupposti per Persona_1
l'assegnazione della casa coniugale, sita in 17014 Cairo Montenotte (SV), Via Cavalieri di Vittorio Veneto, n.
5/2, alla Sig.ra : l'immobile, in comproprietà fra i due coniugi, rimarrà, comunque, nella CP_1
disponibilità della Sig.ra fino al reperimento di un nuovo alloggio, che avverrà entro e non CP_1
oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza di scioglimento del matrimonio nel presente procedimento, alla scadenza del quale la Sig.ra dovrà lasciare l'appartamento; l'immobile, decorso un anno CP_1
dalla pubblicazione della sentenza di scioglimento del matrimonio nel presente procedimento, sarà messo in vendita e verrà divisa fra le parti la quota di spettanza.
La signora provvederà al pagamento del 100% di tutte le utenze e di tutte le spese condominiali CP_1
ordinarie, nonché del 50%, da dividersi con il Sig. , di tutte le spese straordinarie eventualmente Parte_1
deliberate, relative a detto alloggio.
Il Sig. continuerà ad onorare il contratto di mutuo acceso tramite atto notarile del 19/06/2006, Parte_1
a rogito Dott. nr. 98580 di Repertorio, nr. 19980 di Raccolta, registrato a Savona, il Persona_2
22/06/2006, al nr. 3342, Serie 1T, relativo all'immobile, sito in 17014 Cairo Montenotte (SV), Via Cavalieri di Vittorio Veneto, n. 5/2, versando, alle scadenze pattuite, le rate, così come previsto dal contratto di mutuo, fino alla vendita di detto alloggio.
Per 4) Quanto all'assegno per la moglie, il Sig. corrisponderà alla signora a far data dalla CP_1
sottoscrizione del contratto di locazione da parte della stessa del nuovo alloggio, un assegno di mantenimento di euro 200,00 mensili da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese”;
Constatato che i coniugi si sono separati consensualmente con decreto di omologa n. 1127/2021 del
16.6.2021 e che da allora la separazione dura ininterrottamente e, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
Esaminata la documentazione prodotta;
Ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 1 e 3 -n. 2, lett. b- della legge 1 dicembre
1970, n. 898, in relazione all'art. 4, comma 13, della stessa legge, nel testo modificato dalla legge 6 marzo 1987, n.74 e successive modifiche ex lege n. 55 del 6.5.2015;
Rilevato che le condizioni concordate non sono in contrasto né con norme imperative né con l'ordine pubblico ed anzi risultano adeguate;
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, udite le parti, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in UR LA (CA) in data
15.6.1996 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di UR LA, anno 1996, n. 1, p. I, Ufficio 1 alle condizioni come sopra concordate alle quali conferisce vigore.
Dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di UR LA e per le altre incombenze di legge.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Savona nella Camera di Consiglio del 18.12.2025
Il Giudice Rel.
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott.ssa OR AR
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Savona
Sezione FAMIGLIA SEPARAZIONE E DIVORZI GIUDIZIALI riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott. OR AR -Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi -Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Mele -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 1798 dell'anno 2025 R.G., promosso
DA
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. PATETTA MANUELA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA ROMA, 38/3 17014
RO ON giusta delega in atti,
-ricorrente - nei confronti di
( ), nato a [...] il [...], CP_1 CodiceFiscale_2
rappresentato e difeso dall'Avv. BRIGNONE NADIA CARMEN presso il cui studio, sito in PIAZZA MAMELI
6/5 17100 SAVONA ha eletto il proprio domicilio giusta procura in atti,
- resistente-
Con l'intervento della Procura della Repubblica - Sede
Oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio.
Fatto e Diritto
Rilevato che con ricorso depositato in data 09/09/2025 ha proposto domanda per sentire Parte_1
pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con con ogni conseguente CP_1
statuizione;
Rilevato che i è costituita nel relativo giudizio;
CP_1
Rilevato che le parti hanno dato atto di essere addivenute ad un accordo e, per l'effetto, hanno congiuntamente chiesto il divorzio alle condizioni di seguito concordate: “quanto al contributo al mantenimento della figlia , sono venuti meno i presupposti per il versamento in favore della figlia, Persona_1
, di un contributo al mantenimento da parte del padre, in quanto, nel frattempo, la ragazza è Persona_1 Per divenuta economicamente autosufficiente, e, per l'effetto, il signor non sarà più tenuto al versamento di un contributo al mantenimento in favore della figlia, nonché al 50% delle spese straordinarie e delle spese relative all'utenza telefonica della casa coniugale.
2) Considerato il sopravvenuto disinteresse della figlia, , a divenire la proprietaria esclusiva Persona_1
dell'alloggio, sito in 17014 Cairo Montenotte (SV), Via Cavalieri di Vittorio Veneto, n. 5/2, di proprietà di entrambi i genitori al 50% ciascuno, sono venuti meno i presupposti per il trasferimento di detto immobile, in piena proprietà, alla stessa, come pattuito fra le parti in sede di separazione.
3) Stante il trasferimento della figlia, , presso altra abitazione, sono venuti meno i presupposti per Persona_1
l'assegnazione della casa coniugale, sita in 17014 Cairo Montenotte (SV), Via Cavalieri di Vittorio Veneto, n.
5/2, alla Sig.ra : l'immobile, in comproprietà fra i due coniugi, rimarrà, comunque, nella CP_1
disponibilità della Sig.ra fino al reperimento di un nuovo alloggio, che avverrà entro e non CP_1
oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza di scioglimento del matrimonio nel presente procedimento, alla scadenza del quale la Sig.ra dovrà lasciare l'appartamento; l'immobile, decorso un anno CP_1
dalla pubblicazione della sentenza di scioglimento del matrimonio nel presente procedimento, sarà messo in vendita e verrà divisa fra le parti la quota di spettanza.
La signora provvederà al pagamento del 100% di tutte le utenze e di tutte le spese condominiali CP_1
ordinarie, nonché del 50%, da dividersi con il Sig. , di tutte le spese straordinarie eventualmente Parte_1
deliberate, relative a detto alloggio.
Il Sig. continuerà ad onorare il contratto di mutuo acceso tramite atto notarile del 19/06/2006, Parte_1
a rogito Dott. nr. 98580 di Repertorio, nr. 19980 di Raccolta, registrato a Savona, il Persona_2
22/06/2006, al nr. 3342, Serie 1T, relativo all'immobile, sito in 17014 Cairo Montenotte (SV), Via Cavalieri di Vittorio Veneto, n. 5/2, versando, alle scadenze pattuite, le rate, così come previsto dal contratto di mutuo, fino alla vendita di detto alloggio.
Per 4) Quanto all'assegno per la moglie, il Sig. corrisponderà alla signora a far data dalla CP_1
sottoscrizione del contratto di locazione da parte della stessa del nuovo alloggio, un assegno di mantenimento di euro 200,00 mensili da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese”;
Constatato che i coniugi si sono separati consensualmente con decreto di omologa n. 1127/2021 del
16.6.2021 e che da allora la separazione dura ininterrottamente e, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
Esaminata la documentazione prodotta;
Ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 1 e 3 -n. 2, lett. b- della legge 1 dicembre
1970, n. 898, in relazione all'art. 4, comma 13, della stessa legge, nel testo modificato dalla legge 6 marzo 1987, n.74 e successive modifiche ex lege n. 55 del 6.5.2015;
Rilevato che le condizioni concordate non sono in contrasto né con norme imperative né con l'ordine pubblico ed anzi risultano adeguate;
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, udite le parti, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in UR LA (CA) in data
15.6.1996 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di UR LA, anno 1996, n. 1, p. I, Ufficio 1 alle condizioni come sopra concordate alle quali conferisce vigore.
Dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di UR LA e per le altre incombenze di legge.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Savona nella Camera di Consiglio del 18.12.2025
Il Giudice Rel.
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott.ssa OR AR