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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/03/2025, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 13412 2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia
Lambriola, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie
Tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Domenico Parte_1 Antonio Guido Caputo;
e
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Daniele De CP_1 Leonardis;
a scioglimento della riserva a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, ha emesso la seguente sentenza:
RAGIONI DELLA DECISIONE La domanda attorea- finalizzata ad ottenere il riconoscimento del diritto alla re-iscrizione nell'elenco dei braccianti agricoli per gli anni dal 2011 al 2018, previa declaratoria di illegittimità/ nullità della cancellazione intervenuta oltre il quinquennio e non motivata da accertamento ispettivo- è infondata e, pertanto, deve essere rigettata nei termini di seguito esposti.
In via preliminare occorre affermare l'insindacabilità delle domande dirette alla declaratoria di nullità/illegittimità della disposta cancellazione per violazione dell'art. 8, comma 5 D.L.vo
375/1993 e dell'art. 12 R.D. n. 1949/1940.
Ed infatti, pur dovendo darsi atto dell'omessa notificazione da parte dell' alla parte ricorrente del verbale di accertamento CP_1 ispettivo emesso all'esito del controllo condotto nei riguardi della azienda agricola datrice di lavoro della parte ricorrente, trattandosi di circostanza pacifica tra le parti, in ogni caso all'autorità giudiziaria ordinaria adita è inibita la statuizione demolitoria di provvedimenti adottati dall'istituto previdenziale ritenuti illegittimi, trattandosi di giudizio, quello previdenziale instaurato davanti al giudice ordinario, a cognizione piena, avente ad oggetto tutti gli elementi costitutivi del vantato diritto controverso, che deve necessariamente estendersi all'intero rapporto e non limitarsi al sindacato dell'atto impugnato, non avendo, detto giudizio, carattere impugnatorio degli atti ritenuti nulli o illegittimi.
La Suprema Corte, in materia analoga, già da tempo ha affermato il seguente principio di diritto cui occorre dare continuità:
1 “L'azione giudiziaria in materia di assicurazioni sociali non costituisce una forma di impugnazione del provvedimento amministrativo dell'ente previdenziale di rigetto della richiesta dell'assicurato diretta a conseguire la prestazione previdenziale ovvero di revoca di una precedente attribuzione, bensì rappresenta la trasposizione in sede processuale della tutela che la legge accorda all'assicurato, con la conseguenza che il giudice è chiamato non a verificare la legittimità, o meno, del provvedimento amministrativo, bensì ad accertare in modo autonomo la fondatezza della pretesa dell'assicurato. Pertanto, ove
l revochi la pensione d'invalidità al pensionato che non CP_1 si sia presentato per sottoporsi a visita medica di controllo della permanenza delle condizioni per il godimento della pensione predetta, il giudice - adito dal pensionato - non può limitarsi a sindacare la legittimità, o meno, della revoca come effetto della semplice mancata presentazione del pensionato alla visita medica, ma deve scendere nel merito per verificare se le condizioni fisiche del pensionato siano migliorate oppure se vi sia un proficuo e non usurante riadattamento lavorativo.” .
Per consolidato orientamento giurisprudenziale anche di merito, infatti, il processo previdenziale non ha natura impugnatoria, ma
è sempre diretto all'accertamento di un diritto sostanziale, ossia della situazione giuridica che origina da un presupposto fattuale, in questo caso coincidente con l'esistenza del rapporto di lavoro dedotto a cui afferisce la tutela assicurativa.
Pertanto, si tratta di un giudizio sul rapporto e non sull'atto.
L'oggetto dell'accertamento rimesso al giudice ordinario, pertanto, non è l'operato dell , bensì il compendio degli CP_1 elementi costitutivi del diritto vantato dall'assicurato .
In senso analogo si è già espressa anche la Corte d'Appello di
Bari con una recente pronuncia così massimata: “Premesso che per l'erogazione delle prestazioni spettanti ai lavoratori operai agricoli a tempo determinato – nonché ai c.d. compartecipanti, sia individuali sia familiari, e ai piccoli coloni – il presupposto assicurativo consiste non soltanto nell'effettivo svolgimento delle giornate lavorative previste dalle leggi regolatrici dei singoli trattamenti previdenziali, ma pure nella registrazione delle giornate in appositi elenchi nominativi, che, peraltro, ha valore soltanto ricognitivo. Di conseguenza, in caso di cancellazione dai detti elenchi, la contestazione giudiziale del relativo atto da parte del lavoratore integra non già un'impugnativa del medesimo, ma un'azione di accertamento del diritto suddetto, in quanto il giudice ordinario è giudice del rapporto e non dell'atto. Non spetta, quindi, al giudice ordinario valutare la legittimità del provvedimento di cancellazione in relazione a quei vizi che potrebbero portare al suo annullamento da parte del giudice amministrativo.” .
La funzione del processo, infatti, è quella di garantire la tutela di diritti sostanziali .
2 Pertanto, l'azione giudiziale deve concludersi con il raggiungimento dell'effetto giuridico tipico, cioè con l'affermazione o la negazione del diritto dedotto in giudizio .
Non solo, alcuna decadenza dell dalla legittima cancellazione CP_1 dagli elenchi dei braccianti agricoli oltre il quinquennio è rinvenibile nella disciplina contenuta nell'art. 12, comma 3 R.D.
n. 1949/1940 invocata dalla parte ricorrente che si riporta per esteso:
<< A cura delle dette Unioni è effettuata ogni cinque anni la
revisione generale degli iscritti negli elenchi e la compilazione di nuovi elenchi. Copia degli elenchi è trasmessa dalle Unioni dei lavoratori dell'agricoltura alle Unioni degli agricoltori per le eventuali osservazioni.>>.
Passando al merito, occorre affermare l'infondatezza della domanda attorea.
Occorre richiamare il consolidato indirizzo giurisprudenziale in forza del quale è onere del lavoratore provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa e subordinata del rapporto di lavoro dedotto a fondamento del diritto ed il giudice è tenuto ad accertare la sussistenza o meno di tale rapporto, senza essere in ciò condizionato dai provvedimenti di iscrizione o cancellazione del lavoratore negli appositi elenchi anagrafici, provvedimenti che non costituiscono prova del suddetto rapporto
(cfr. Cass., Sent. n. 4232/00).
Principio che ha trovato conferma anche nella pronuncia della S.C.
Sez.
6 - L, Ordinanza n. 21702 del 2014.
Giova premettere che, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c.
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che
l , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del CP_1 rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare
l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass.
Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845); principi ribaditi anche da Cass. Civ. sez. lav. 2/8/2012 n. 13877, che ha così statuito:
"Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al
d.Lgs.Lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli
3 elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa".
Orbene, alla luce di quanto sin qui esposto, il rapporto giuridico assicurativo nei confronti dell'ente previdenziale sorge come diretta conseguenza di un'attività di lavoro, autonoma o subordinata, svolta da un determinato soggetto, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge, che costituisce, quindi, il presupposto essenziale per far nascere il rapporto previdenziale.
Nella fattispecie sottoposta all'odierno vaglio, la domanda di re-iscrizione della parte ricorrente negli elenchi anagrafici, per gli anni e per le giornate indicate nel ricorso è infondata, non avendo assolto la lavoratrice il suo onere probatorio.
Occorre precisare che la cancellazione della giornate in agricoltura è stata operata alla luce dell'ispezione espletata dell'ente previdenziale;
a tal fine è opportuno ricordare che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (cfr. Cass., Sez.
Lav., Sent. n. 9251/10).
L , nella memoria difensiva, nel costituirsi in giudizio ha CP_1 rappresentato che le giornate di lavoro bracciantili denunciate dall sono risultate Parte_2 notevolmente “esuberanti” già all'esito di una prima analisi dell'andamento economico dell'attività agricola aziendale.
La società, nonostante lo svolgimento di un'attività agricola tale da comportare, almeno in apparenza l'esigenza di assumere e denunciare alle proprie dipendenze oltre cento lavoratori l'anno, non ha mai presentato all'Agenzia delle Entrate alcuna
4 dichiarazione dei redditi, denuncia Iva e denuncia Irap né ha mai depositato presso la C.C.I.A.A. di Bari alcun bilancio.
Inoltre, nel corso dell'accertamento – nonostante reiterati inviti
– il legale rappresentante non ha neppure esibito in visione ai verbalizzanti alcun documento contabile ed in particolare alcuna fattura emessa e ricevuta (nè i relativi registri). In particolare, l'esibizione di tali documenti è stata richiesta sia formalmente - una prima volta con verbale di primo accesso notificato in data 4.05.18 e successivamente con verbale interlocutorio del 25.05.18 – che informalmente con solleciti formulati al consulente del lavoro delegato, Dr. Persona_1
, ed al sig. figlio del legale
[...] Persona_2 rappresentante della società, sig. . Parte_3 Pertanto – relativamente al periodo dal 2012 al 2016 - è stato possibile ricostruire indirettamente l'andamento economico della società facendo riferimento allo strumento di controllo fiscale denominato “spesometro” previsto in attuazione delle disposizioni fiscali, all'esito del quale si è resa evidente la discrasia rappresentata dal peso del costo della manodopera sempre abbondantemente superiore ai volumi dei ricavi.
Con la denuncia aziendale del 23.01.18 la Controparte_2
ha rappresentato all di condurre in coltivazione la
[...] CP_1 gran parte dei terreni coltivati fino al mese di gennaio 2018 dall ed in particolare un Parte_2 vigneto a tendone (della superficie catastale di circa n. 7 ettari) ubicato in agro di Conversano nei pressi del ristorante l'Antica Masseria (o “Dimora Mazzaro”) di proprietà della sig.ra
. Parte_4 In aggiunta alla coltivazione di tale vigneto, dal febbraio 2018 la avrebbe acquisito in Controparte_2 conduzione dalla medesima proprietaria (sig.ra Parte_4 anche i due ciliegeti confinanti tale stesso vigneto (della superficie complessiva di circa n. 4 ettari).
Peraltro, nel periodo da febbraio a giugno 2018, la
[...] ha denunciato all di aver occupato alle Controparte_2 CP_1 proprie dipendenze n. 51 braccianti agricoli dei quali n. 45 braccianti sono risultati in precedenza denunciati per vari anni alle dipendenze dell' e – come Parte_2 emerso all'esito dell'accertamento previdenziale effettuato dai verbalizzanti nei confronti di quest'ultima società - principalmente per lo svolgimento dei lavori occorrenti alla coltivazione del summenzionato vigneto a tendone ubicato nei pressi del ristorante l'Antica Masseria, che tuttavia sono risultati condotti direttamente dalla sig.ra o comunque né Pt_4 dalla né dalla pur nella Parte_2 Controparte_2 indisponibilità dei fondi, ma tenuto conto della “integrazione dei fondi” i verbalizzanti hanno verificato se a causa delle stesse integrazioni potessero giustificarsi le giornate denunciate dall'azienda.
5 E' principio costante quello per cui «spetta al giudice di merito, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, assumere e valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata» (ex multis, tra le più recente, v., in motiv., Cass. nr. 22935 del 2020).
La parte ricorrente ha dedotto in atti di avere svolto i seguenti compiti: a) sul vigneto: aratura, sistemazione reti, selezione grappoli, acinino e copertura teli;
b) sul ciliegeto: raccolta prodotto, pulizia terreno.
Nel corso dell'istruttoria espletata, i testi escussi hanno riferito esclusivamente sul lavoro svolto dalla ricorrente nel vigneto(teste “ho visto la ricorrente lavorare nel Tes_1 vigneto che si trova in Conversano in contrada Mazzaro;
lì la ricorrente l'ho vista aprire le retine, fare l'acinino...; teste
: “posso dire di avere lavorato insieme alla ricorrente Tes_2 dal 2011 al 2017 presso il vigneto in Conversano c.da Mazzaro… le mansioni svolte dalla ricorrente nel vigneto erano le seguenti: sistemazione grappoli, acinino”.)
Ebbene, tali dichiarazioni stridono con quanto accertato dai verbalizzanti e con quanto dichiarato dallo stesso datore di lavoro sulla vendita in blocco dell'uva prodotta dai vigneti a commercianti.
L'amministratore unico dell Parte_2
in merito agli aspetti essenziali dei rapporti Parte_3 di lavoro bracciantili instaurati ha così riferito.
Non è stato in grado di riferire, sia pure orientativamente, il numero dei lavoratori occupati dalla società ciascun anno. Infatti ha dichiarato: “Negli ultimi cinque anni la ha Parte_2 occupato ogni anno un numero di braccianti che non so in alcun modo indicare neppure orientativamente”.
In merito ai lavori svolti dai braccianti ha dichiarato che l'uva del vigneto a tendone ubicato nei pressi del ristorante l“Antica
Masseria” - almeno nell'ultimo quinquennio - era stata sempre venduta in blocco ai commercianti. In proposito ha evidenziato:
“Preciso che tutta l'uva di questo tendone di circa 8 ettari posto al fianco dell'Antica Masseria l'anno scorso l'ho venduta in blocco ad ottobre 2017 ad una società di Turi, gestita da due fratelli napoletani, che si chiama Invece nel 2016 CP_3 tutta l'uva di questo tendone che sta qua di otto ettari la vendetti in blocco ad un commerciante di San Ferdinando di Puglia.
6 Nei tre anni ancora precedenti tutta quest'uva l'ho venduta in blocco ad altri commercianti di cui non ricordo il nome”.
Alla luce di quanto dichiarato dal datore di lavoro, il lavoro di taglio dell'uva non poteva essere stato svolto dai braccianti.
Deve darsi, atto, poi della genericità delle dichiarazioni rese dai testi che non hanno riferito ragguagli sulle ragioni della conoscenza dei fatti di causa, ad esempio, specificando se lavorassero nella stessa squadra della ricorrente, nello stesso gruppo di lavoro, se lavorassero nelle stesse giornate e a stretto contatto con la stessa.
Con riferimento al ciliegeto- di cui si sarebbe occupata la ricorrente- deve evidenziarsi che la verifica ispettiva ha escluso qualunque lavorazione delle ciliegie ed in particolare la loro raccolta era affidata, in tutti gli anni in contesa, al personale dipendente dagli effettivi conduttori dei terreni confinanti con il vigneto condotto dall'azienda agricola e situati Parte_2 nei pressi del ristorante “Antica Masseria”.
Tra l'altro questa circostanza è corroborata dalle dichiarazioni rese in sede ispettiva, nonché in corso di causa dai testi
[...]
, che non hanno fatto riferimento alcuno Tes_3 Testimone_4 al lavoro bracciantile nel ciligeto. Ed ancora, in sede ispettiva ha indicato agli ispettori tutti gli operai che Testimone_4 hanno lavorato negli anni in questione con l'azienda Parte_2 non riferendo il nome della ricorrente.
Non può darsi rilievo decisivo alle produzioni documentali offerte dalla stessa parte ricorrente tenuto conto della portata meramente indiziaria delle stesse.
Laddove, le comunicazioni di assunzione, le buste-paga e le denunce DMAG provengono da un terzo, il presunto datore di lavoro, che è portatore di un interesse specifico, del tutto coincidente con quello della parte ricorrente, a far emergere la regolare e valida instaurazione ed esecuzione del rapporto lavorativo in agricoltura in esame negli anni in contesa.
Per tutte queste ragioni, la domanda attorea deve essere rigettata.
Le spese processuali- liquidate come da infrascritto dispositivo secondo i valori medi- seguono la soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese processuali che liquida in complessivi €
2.695,50 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4
D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022 oltre Iva, Cpa
e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale.
Bari, 5 marzo 2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia
Lambriola, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie
Tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Domenico Parte_1 Antonio Guido Caputo;
e
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Daniele De CP_1 Leonardis;
a scioglimento della riserva a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, ha emesso la seguente sentenza:
RAGIONI DELLA DECISIONE La domanda attorea- finalizzata ad ottenere il riconoscimento del diritto alla re-iscrizione nell'elenco dei braccianti agricoli per gli anni dal 2011 al 2018, previa declaratoria di illegittimità/ nullità della cancellazione intervenuta oltre il quinquennio e non motivata da accertamento ispettivo- è infondata e, pertanto, deve essere rigettata nei termini di seguito esposti.
In via preliminare occorre affermare l'insindacabilità delle domande dirette alla declaratoria di nullità/illegittimità della disposta cancellazione per violazione dell'art. 8, comma 5 D.L.vo
375/1993 e dell'art. 12 R.D. n. 1949/1940.
Ed infatti, pur dovendo darsi atto dell'omessa notificazione da parte dell' alla parte ricorrente del verbale di accertamento CP_1 ispettivo emesso all'esito del controllo condotto nei riguardi della azienda agricola datrice di lavoro della parte ricorrente, trattandosi di circostanza pacifica tra le parti, in ogni caso all'autorità giudiziaria ordinaria adita è inibita la statuizione demolitoria di provvedimenti adottati dall'istituto previdenziale ritenuti illegittimi, trattandosi di giudizio, quello previdenziale instaurato davanti al giudice ordinario, a cognizione piena, avente ad oggetto tutti gli elementi costitutivi del vantato diritto controverso, che deve necessariamente estendersi all'intero rapporto e non limitarsi al sindacato dell'atto impugnato, non avendo, detto giudizio, carattere impugnatorio degli atti ritenuti nulli o illegittimi.
La Suprema Corte, in materia analoga, già da tempo ha affermato il seguente principio di diritto cui occorre dare continuità:
1 “L'azione giudiziaria in materia di assicurazioni sociali non costituisce una forma di impugnazione del provvedimento amministrativo dell'ente previdenziale di rigetto della richiesta dell'assicurato diretta a conseguire la prestazione previdenziale ovvero di revoca di una precedente attribuzione, bensì rappresenta la trasposizione in sede processuale della tutela che la legge accorda all'assicurato, con la conseguenza che il giudice è chiamato non a verificare la legittimità, o meno, del provvedimento amministrativo, bensì ad accertare in modo autonomo la fondatezza della pretesa dell'assicurato. Pertanto, ove
l revochi la pensione d'invalidità al pensionato che non CP_1 si sia presentato per sottoporsi a visita medica di controllo della permanenza delle condizioni per il godimento della pensione predetta, il giudice - adito dal pensionato - non può limitarsi a sindacare la legittimità, o meno, della revoca come effetto della semplice mancata presentazione del pensionato alla visita medica, ma deve scendere nel merito per verificare se le condizioni fisiche del pensionato siano migliorate oppure se vi sia un proficuo e non usurante riadattamento lavorativo.” .
Per consolidato orientamento giurisprudenziale anche di merito, infatti, il processo previdenziale non ha natura impugnatoria, ma
è sempre diretto all'accertamento di un diritto sostanziale, ossia della situazione giuridica che origina da un presupposto fattuale, in questo caso coincidente con l'esistenza del rapporto di lavoro dedotto a cui afferisce la tutela assicurativa.
Pertanto, si tratta di un giudizio sul rapporto e non sull'atto.
L'oggetto dell'accertamento rimesso al giudice ordinario, pertanto, non è l'operato dell , bensì il compendio degli CP_1 elementi costitutivi del diritto vantato dall'assicurato .
In senso analogo si è già espressa anche la Corte d'Appello di
Bari con una recente pronuncia così massimata: “Premesso che per l'erogazione delle prestazioni spettanti ai lavoratori operai agricoli a tempo determinato – nonché ai c.d. compartecipanti, sia individuali sia familiari, e ai piccoli coloni – il presupposto assicurativo consiste non soltanto nell'effettivo svolgimento delle giornate lavorative previste dalle leggi regolatrici dei singoli trattamenti previdenziali, ma pure nella registrazione delle giornate in appositi elenchi nominativi, che, peraltro, ha valore soltanto ricognitivo. Di conseguenza, in caso di cancellazione dai detti elenchi, la contestazione giudiziale del relativo atto da parte del lavoratore integra non già un'impugnativa del medesimo, ma un'azione di accertamento del diritto suddetto, in quanto il giudice ordinario è giudice del rapporto e non dell'atto. Non spetta, quindi, al giudice ordinario valutare la legittimità del provvedimento di cancellazione in relazione a quei vizi che potrebbero portare al suo annullamento da parte del giudice amministrativo.” .
La funzione del processo, infatti, è quella di garantire la tutela di diritti sostanziali .
2 Pertanto, l'azione giudiziale deve concludersi con il raggiungimento dell'effetto giuridico tipico, cioè con l'affermazione o la negazione del diritto dedotto in giudizio .
Non solo, alcuna decadenza dell dalla legittima cancellazione CP_1 dagli elenchi dei braccianti agricoli oltre il quinquennio è rinvenibile nella disciplina contenuta nell'art. 12, comma 3 R.D.
n. 1949/1940 invocata dalla parte ricorrente che si riporta per esteso:
<< A cura delle dette Unioni è effettuata ogni cinque anni la
revisione generale degli iscritti negli elenchi e la compilazione di nuovi elenchi. Copia degli elenchi è trasmessa dalle Unioni dei lavoratori dell'agricoltura alle Unioni degli agricoltori per le eventuali osservazioni.>>.
Passando al merito, occorre affermare l'infondatezza della domanda attorea.
Occorre richiamare il consolidato indirizzo giurisprudenziale in forza del quale è onere del lavoratore provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa e subordinata del rapporto di lavoro dedotto a fondamento del diritto ed il giudice è tenuto ad accertare la sussistenza o meno di tale rapporto, senza essere in ciò condizionato dai provvedimenti di iscrizione o cancellazione del lavoratore negli appositi elenchi anagrafici, provvedimenti che non costituiscono prova del suddetto rapporto
(cfr. Cass., Sent. n. 4232/00).
Principio che ha trovato conferma anche nella pronuncia della S.C.
Sez.
6 - L, Ordinanza n. 21702 del 2014.
Giova premettere che, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c.
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che
l , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del CP_1 rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare
l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass.
Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845); principi ribaditi anche da Cass. Civ. sez. lav. 2/8/2012 n. 13877, che ha così statuito:
"Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al
d.Lgs.Lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli
3 elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa".
Orbene, alla luce di quanto sin qui esposto, il rapporto giuridico assicurativo nei confronti dell'ente previdenziale sorge come diretta conseguenza di un'attività di lavoro, autonoma o subordinata, svolta da un determinato soggetto, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge, che costituisce, quindi, il presupposto essenziale per far nascere il rapporto previdenziale.
Nella fattispecie sottoposta all'odierno vaglio, la domanda di re-iscrizione della parte ricorrente negli elenchi anagrafici, per gli anni e per le giornate indicate nel ricorso è infondata, non avendo assolto la lavoratrice il suo onere probatorio.
Occorre precisare che la cancellazione della giornate in agricoltura è stata operata alla luce dell'ispezione espletata dell'ente previdenziale;
a tal fine è opportuno ricordare che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (cfr. Cass., Sez.
Lav., Sent. n. 9251/10).
L , nella memoria difensiva, nel costituirsi in giudizio ha CP_1 rappresentato che le giornate di lavoro bracciantili denunciate dall sono risultate Parte_2 notevolmente “esuberanti” già all'esito di una prima analisi dell'andamento economico dell'attività agricola aziendale.
La società, nonostante lo svolgimento di un'attività agricola tale da comportare, almeno in apparenza l'esigenza di assumere e denunciare alle proprie dipendenze oltre cento lavoratori l'anno, non ha mai presentato all'Agenzia delle Entrate alcuna
4 dichiarazione dei redditi, denuncia Iva e denuncia Irap né ha mai depositato presso la C.C.I.A.A. di Bari alcun bilancio.
Inoltre, nel corso dell'accertamento – nonostante reiterati inviti
– il legale rappresentante non ha neppure esibito in visione ai verbalizzanti alcun documento contabile ed in particolare alcuna fattura emessa e ricevuta (nè i relativi registri). In particolare, l'esibizione di tali documenti è stata richiesta sia formalmente - una prima volta con verbale di primo accesso notificato in data 4.05.18 e successivamente con verbale interlocutorio del 25.05.18 – che informalmente con solleciti formulati al consulente del lavoro delegato, Dr. Persona_1
, ed al sig. figlio del legale
[...] Persona_2 rappresentante della società, sig. . Parte_3 Pertanto – relativamente al periodo dal 2012 al 2016 - è stato possibile ricostruire indirettamente l'andamento economico della società facendo riferimento allo strumento di controllo fiscale denominato “spesometro” previsto in attuazione delle disposizioni fiscali, all'esito del quale si è resa evidente la discrasia rappresentata dal peso del costo della manodopera sempre abbondantemente superiore ai volumi dei ricavi.
Con la denuncia aziendale del 23.01.18 la Controparte_2
ha rappresentato all di condurre in coltivazione la
[...] CP_1 gran parte dei terreni coltivati fino al mese di gennaio 2018 dall ed in particolare un Parte_2 vigneto a tendone (della superficie catastale di circa n. 7 ettari) ubicato in agro di Conversano nei pressi del ristorante l'Antica Masseria (o “Dimora Mazzaro”) di proprietà della sig.ra
. Parte_4 In aggiunta alla coltivazione di tale vigneto, dal febbraio 2018 la avrebbe acquisito in Controparte_2 conduzione dalla medesima proprietaria (sig.ra Parte_4 anche i due ciliegeti confinanti tale stesso vigneto (della superficie complessiva di circa n. 4 ettari).
Peraltro, nel periodo da febbraio a giugno 2018, la
[...] ha denunciato all di aver occupato alle Controparte_2 CP_1 proprie dipendenze n. 51 braccianti agricoli dei quali n. 45 braccianti sono risultati in precedenza denunciati per vari anni alle dipendenze dell' e – come Parte_2 emerso all'esito dell'accertamento previdenziale effettuato dai verbalizzanti nei confronti di quest'ultima società - principalmente per lo svolgimento dei lavori occorrenti alla coltivazione del summenzionato vigneto a tendone ubicato nei pressi del ristorante l'Antica Masseria, che tuttavia sono risultati condotti direttamente dalla sig.ra o comunque né Pt_4 dalla né dalla pur nella Parte_2 Controparte_2 indisponibilità dei fondi, ma tenuto conto della “integrazione dei fondi” i verbalizzanti hanno verificato se a causa delle stesse integrazioni potessero giustificarsi le giornate denunciate dall'azienda.
5 E' principio costante quello per cui «spetta al giudice di merito, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, assumere e valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata» (ex multis, tra le più recente, v., in motiv., Cass. nr. 22935 del 2020).
La parte ricorrente ha dedotto in atti di avere svolto i seguenti compiti: a) sul vigneto: aratura, sistemazione reti, selezione grappoli, acinino e copertura teli;
b) sul ciliegeto: raccolta prodotto, pulizia terreno.
Nel corso dell'istruttoria espletata, i testi escussi hanno riferito esclusivamente sul lavoro svolto dalla ricorrente nel vigneto(teste “ho visto la ricorrente lavorare nel Tes_1 vigneto che si trova in Conversano in contrada Mazzaro;
lì la ricorrente l'ho vista aprire le retine, fare l'acinino...; teste
: “posso dire di avere lavorato insieme alla ricorrente Tes_2 dal 2011 al 2017 presso il vigneto in Conversano c.da Mazzaro… le mansioni svolte dalla ricorrente nel vigneto erano le seguenti: sistemazione grappoli, acinino”.)
Ebbene, tali dichiarazioni stridono con quanto accertato dai verbalizzanti e con quanto dichiarato dallo stesso datore di lavoro sulla vendita in blocco dell'uva prodotta dai vigneti a commercianti.
L'amministratore unico dell Parte_2
in merito agli aspetti essenziali dei rapporti Parte_3 di lavoro bracciantili instaurati ha così riferito.
Non è stato in grado di riferire, sia pure orientativamente, il numero dei lavoratori occupati dalla società ciascun anno. Infatti ha dichiarato: “Negli ultimi cinque anni la ha Parte_2 occupato ogni anno un numero di braccianti che non so in alcun modo indicare neppure orientativamente”.
In merito ai lavori svolti dai braccianti ha dichiarato che l'uva del vigneto a tendone ubicato nei pressi del ristorante l“Antica
Masseria” - almeno nell'ultimo quinquennio - era stata sempre venduta in blocco ai commercianti. In proposito ha evidenziato:
“Preciso che tutta l'uva di questo tendone di circa 8 ettari posto al fianco dell'Antica Masseria l'anno scorso l'ho venduta in blocco ad ottobre 2017 ad una società di Turi, gestita da due fratelli napoletani, che si chiama Invece nel 2016 CP_3 tutta l'uva di questo tendone che sta qua di otto ettari la vendetti in blocco ad un commerciante di San Ferdinando di Puglia.
6 Nei tre anni ancora precedenti tutta quest'uva l'ho venduta in blocco ad altri commercianti di cui non ricordo il nome”.
Alla luce di quanto dichiarato dal datore di lavoro, il lavoro di taglio dell'uva non poteva essere stato svolto dai braccianti.
Deve darsi, atto, poi della genericità delle dichiarazioni rese dai testi che non hanno riferito ragguagli sulle ragioni della conoscenza dei fatti di causa, ad esempio, specificando se lavorassero nella stessa squadra della ricorrente, nello stesso gruppo di lavoro, se lavorassero nelle stesse giornate e a stretto contatto con la stessa.
Con riferimento al ciliegeto- di cui si sarebbe occupata la ricorrente- deve evidenziarsi che la verifica ispettiva ha escluso qualunque lavorazione delle ciliegie ed in particolare la loro raccolta era affidata, in tutti gli anni in contesa, al personale dipendente dagli effettivi conduttori dei terreni confinanti con il vigneto condotto dall'azienda agricola e situati Parte_2 nei pressi del ristorante “Antica Masseria”.
Tra l'altro questa circostanza è corroborata dalle dichiarazioni rese in sede ispettiva, nonché in corso di causa dai testi
[...]
, che non hanno fatto riferimento alcuno Tes_3 Testimone_4 al lavoro bracciantile nel ciligeto. Ed ancora, in sede ispettiva ha indicato agli ispettori tutti gli operai che Testimone_4 hanno lavorato negli anni in questione con l'azienda Parte_2 non riferendo il nome della ricorrente.
Non può darsi rilievo decisivo alle produzioni documentali offerte dalla stessa parte ricorrente tenuto conto della portata meramente indiziaria delle stesse.
Laddove, le comunicazioni di assunzione, le buste-paga e le denunce DMAG provengono da un terzo, il presunto datore di lavoro, che è portatore di un interesse specifico, del tutto coincidente con quello della parte ricorrente, a far emergere la regolare e valida instaurazione ed esecuzione del rapporto lavorativo in agricoltura in esame negli anni in contesa.
Per tutte queste ragioni, la domanda attorea deve essere rigettata.
Le spese processuali- liquidate come da infrascritto dispositivo secondo i valori medi- seguono la soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese processuali che liquida in complessivi €
2.695,50 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4
D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022 oltre Iva, Cpa
e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale.
Bari, 5 marzo 2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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