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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/09/2025, n. 3825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3825 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 24/09/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Carmela Fachile, chiamato il procedimento iscritto al n. 17312/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
FAMIGLIA +1
[...]
alle ore 9.53 sono presenti l'avv. Lizio Giada in sostituzione dell'avv. la Venuta Gaetano per parte ricorrente nonché l'avv. Francesca Lubrano in sostituzione degli avv.ti Antinori e Reina Cont nell'interesse dell'avvocatura di stato di Palermo per l
Alle ore 9.53 nessuno è presente per l'Assessorato convenuto
L'avv. Lizio si riporta alle osservazioni già sollevate alla CTU e chiede il rinnovo della consulenza per aggravamento della patologia.
L'avv. Lubrano contesta la richiesta di rinnovo della ctu atteso che il consulente ha già risposto alle osservazioni critiche con la relazione depositata. Pertanto, si riporta ai propri atti anche in ordine alla richiesta di aggravamento e chiede che la causa venga decisa con rigetto del ricorso.
Il Giudice Onorario
Ritenuta la causa matura per la decisione si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 16.15, all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott.ssa Carmela Fachile ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 17312 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1
residente nella Via Giuseppe Garibaldi n.96, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano La Venuta per mandato in atti.
- Ricorrente-
C O N T R O
c.f. in persona del suo Controparte_3 P.IVA_1
rappresentante legale pro-tempore, con sede in Palermo, via G. Cusmano n.24, rappresentata e difesa dagli avv.ti Daniela Antinoro e Chiara Reina, per mandato in atti.
E NEI CONFRONTI DI
in persona Controparte_1
dell'Assessore pro tempore (C.F. , organicamente patrocinato dall'Avvocatura P.IVA_2
Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, siti in Palermo, Via Mariano Stabile n. 182,
domicilia ex lege;
- Resistenti conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 24/09/2025
DISPOSITIVO
Definitivamente pronunciando:
- Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'assessorato resistente;
-- Rigetta il ricorso;
- Dichiara che il ricorrente non è tenuto al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u., Controparte_3
come liquidate con separato decreto di pagamento;
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.11.2024, parte ricorrente conveniva in giudizio l' Controparte_3
e l'
[...] Controparte_1
, chiedendo il riconoscimento della condizione di disabilità gravissima di cui all'art.3, comma
[...]
2 del del Decreto Interministeriale del 26.09.2016 a far data dalla presentazione della domanda amministrativa, con condanna dei resistenti alla erogazione dei benefici economici di cui alla L.R.
n.4 del 01.03.2017 e D.P.R.S. 589/2018.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' chiedendo il CP
rigetto del ricorso, e preliminarmente eccependo il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo.
L' Controparte_1
si costituiva con memoria del24.2.2025, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
Espletata c.t.u. medico-legale, la causa, all'odierna udienza è stata decisa.
Deve, in primo luogo disattendersi, l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall' CP
.
[...]
L'art. 1, comma 1, L.R. n° 4/2017 ha previsto che” al fine di garantire l'attuazione dei livelli di
assistenza domiciliare con riguardo ai soggetti con disabilità gravissima di cui all'art. 3 D.M. 26/09/2016 di riparto del nazionale per la non autosufficienza è istituito il regionale CP_4 CP_4
per la disabilità da destinare agli aventi diritto, nei limiti dello stanziamento di bilancio mediante
trasferimenti monetari diretti per ciascun soggetto in relazione al piano individuale di assistenza e
da erogarsi mensilmente.”
Con D.P. n 532/17 è stato prevista l'erogazione di un trasferimento monetario Controparte_1
diretto individuale quale assegno di cura per le prestazioni a carattere sociosanitario, al fine di consentire a ciascun beneficiario di far fronte, con carattere di urgenza, ai bisogni di assistenza, che,
a seguito delle modifiche di tale decreto introdotte con il D.P. n° 545/17, è stato determinato in misura pari ad euro 1.500,00 mensili, per tutti gli aventi diritto.
Alla luce della normativa regionale richiamata, il c.d. assegno di cura può qualificarsi come una prestazione assistenziale, che consegue all'accertamento di natura tecnica di un requisito sanitario previsto dalla legge, come tale rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario e nella competenza funzionale del giudice del lavoro. Ed infatti, la legge determina le condizioni sanitarie che vanno qualificate come di disabilità gravissima, richiamando l'art. 3 D.M. 26/09/2016, e vi riconnette l'erogazione di una prestazione economica predeterminata dalla fonte secondaria (D.P. n° 545/17) in un importo uguale per tutti i soggetti affetti da siffatta disabilità.
Cont L'accertamento sanitario demandato all' quindi, rappresenta esplicazione di mera discrezionalità
tecnica e non di discrezionalità amministrativa, dovendo così la prestazione assistenziale prevista dalla legge essere qualificata come diritto soggettivo perfetto.
In tal senso, si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità, in ordine a prestazioni economiche aventi connotati simili, quali quelle derivanti dallo status di vittima del dovere ( cfr. tra le tante, Cass.,
Sez. Un. 23300/2016, 23390/16, Cassazione Civile, Sez. Lav., 13 febbraio 2019, n. 4238), affermando che” in relazione ai benefici di cui all'art. 1, comma 565, della 1. n. 266 del 2005 in favore delle
vittime del dovere, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, in
quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui al comma 563 dell'art. 1 di quella legge, o i
loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di una P.A. priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che alla misura di
esse. Tale diritto ha natura prevalentemente assistenziale, sicché la competenza a conoscerne è
regolata dall'art. 442 cod. proc. civ. e la giurisdizione è del giudice ordinario, quale giudice del
lavoro dell'assistenza sociale.».
Va dunque affermata la giurisdizione del giudice ordinario.
Deve invece ritenersi fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
atteso che lo stesso è estraneo al Controparte_1
procedimento di riconoscimento dello status di disabile gravissimo la cui valutazione è demandata ad
Cont una commissione dell' limitandosi l'Assessorato a provvedere al finanziamento della chiesta provvidenza.
Ciò posto, nel merito il ricorso è infondato
Il c.t.u. dott sulla base di accurate indagini medico-legali, ha negato la sussistenza Persona_1
dei requisiti sanitari per il beneficio richiesto, anche a seguito alle osservazioni di aggravamento sollevate da parte ricorrente, così concludendo, “La valutazione del grado di disabilità viene
effettuata applicando specifiche scale valutative che nello specifico caso della ricorrente, affetta da
patologia neuro-muscolare, sono. La scala del Medical Research Council (MRC). Expanded
Disability Status Scale (EDSS). La valutazione effettuata, in base alla scala MRC (Medical Research
Council), per la valutazione del bilancio muscolare complessivo, per il movimento degli arti superiori
è di 4/5 e di 1/5 – 0/5 per gli arti inferiori. La valutazione espletata in base alla EDSS (Expanded
Disability Status Scale) conduce ad un punteggio di 8,5 ossia paziente essenzialmente obbligata a
letto. Mantiene alcune funzioni di autoassistenza, con l'uso abbastanza buono di una o entrambe le
braccia. Le valutazioni effettuate possono fare affermare che l'attuale stato della ricorrente non può
essere classificato come disabilità gravissima (DM 26/09/2016).” E alle osservazioni sollevate da
parte ricorrente…” e in riscontro alle osservazioni “ Premesso che la patologia che affligge la
ricorrente non ha nel suo percorso evolutivo l'estensione dei deficit motori agli arti superiori, che la
limitazione rilevata al momento della visita peritale era fondamentalmente causata da dolore alle articolazioni scapolo-omerali e non a deficit motorio, che la collaborazione della ricorrente alla
visita è stata minima essendo la stessa stata sedata poco prima di sottoporsi alla visita e in ultimo il
trofismo e il tono muscolare degli arti superiori appariva ben conservato nonché la capacità di
opposizione indice-pollice. Per quanto sopra espresso non si ritiene di dover modificare le
conclusioni a cui si è giunti.”
Invero la consulenza tecnica individua con chiarezza, ed in maniera perfettamente coerente con le risultanze documentali e l'obiettività clinica riscontrabile in atti, i criteri che hanno indotto il
CTU ad esprimere un giudizio negativo circa la sussistenza del requisito sanitario in contestazione e le relative considerazioni appaiono condivisibili, ritenendo che le osservazioni sollevate da parte ricorrente non sono tali da inficiare le risultanze della ctu stessa.
Pertanto, la domanda va rigettata, nulla statuendosi sulle spese ex art. 152 att. c.p.c. rimanendo definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate come da separato decreto. Controparte_3
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, 24.9.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile