Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 14/04/2025, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1964/2024 RGAC TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. MAURO CORDASCO Parte_1
ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dagli avv. UMBERTO FERRATO e MARCELLO CARNOVALE
resistente Oggetto: ricostituzione trattamento pensionistico FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 20.05.2024 il sig. ha dedotto di Parte_1 essere stato titolare di impresa artigiana dal 01.07.1979 al 31.12.2019 e di aver versato i contributi dovuti in qualità di iscritto alla Gestione Artigiani. Ha rappresentato che, raggiunta l'anzianità anagrafica e contributiva, dal 2020 è diventato titolare di pensione di vecchiaia cat. VO/ART certificato n. 33025048, ma che l con riferimento all'anno 1997, ha riconosciuto CP_1 soltanto 3 delle 12 mensilità, nonostante egli avesse invece versato tutti i contributi dovuti. Ha allegato al ricorso, a sostegno della propria tesi, i bollettini postali di pagamento quietanzati nonché una missiva dell' del 25.06.2001 con cui CP_1 gli è stato comunicato che non vi erano irregolarità nei pagamenti dovuti per le nove mensilità dell'anno 1997. Ha dedotto di aver presentato in data 06.02.2021 domanda amministrativa di ricostituzione della pensione per motivi contributivi e che, ottenuto un 1
di condannare l' alla ricostituzione CP_1 della pensione di cui è titolare, maggiorata degli importi derivanti dall'integrazione dei contributi suddetti, oltre alle somme dovute quale incremento dei ratei di pensione già riscossi dal gennaio 2020 sino all'effettivo soddisfo;
di condannare l'ente previdenziale al risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Si è costituto in giudizio l' e ha dedotto in punto di fatto che l'atto CP_1 introduttivo è diretto a contestare “la mancata ricostituzione e/o riliquidazione, di trattamento pensionistico in godimento, in ragione della mancata valorizzazione di accredito contributivo, con riferimento al periodo II, III e IV trimestre 1997”. Ha eccepito quindi, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda in ragione dell'esistenza di un precedente giudizio dinanzi all'intestato Tribunale, n. 1654/2020 R.G., che ha avuto ad oggetto la medesima domanda tra le stesse parti e che è stato definito con la sentenza n. 1874/2023 passata in giudicato. Ancora, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità e l'improcedibilità del ricorso per non essere decorso il termine di novanta giorni tra il deposito del ricorso amministrativo, avvenuto in data 11.05.2024, e il deposito del ricorso giudiziale, avvenuto in data 20.05.2024. Ha altresì eccepito la carenza di interesse ad agire, sul rilievo che il ricorrente non ha provato l'esistenza della base contributiva suscettibile di incidere sul trattamento pensionistico, determinandone l'incremento, con la conseguenza che la domanda sarebbe generica. Nel merito ha eccepito l'infondatezza della domanda, in quanto non vi sarebbe alcun credito contributivo residuo in favore del ricorrente;
ha dedotto, infine, l'inutilizzabilità dei bollettini postali ai fini probatori, nonché la prescrizione. La causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 07.04.2025 e sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte.
2 Le parti hanno depositato tempestivamente le proprie rispettive note scritte in sostituzione dell'udienza.
Con riferimento alle eccezioni preliminari sollevate dall' si osserva CP_1 quanto segue. Ritiene il Tribunale che nel caso di specie non sussista l'eccepita inammissibilità per intervenuto giudicato della sentenza n. 1874/2023 di questo Tribunale. Tanto si afferma in applicazione del noto insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui “una sentenza con cui il giudice di merito dichiari inammissibile la domanda per genericità, è di contenuto meramente processuale e non è idonea alla formazione del giudicato sul diritto soggettivo sostanziale asserito in giudizio, mentre il successivo riferimento, in essa contenuto, al difetto di prova del diritto non ha alcun valore decisorio poiché non può parlarsi di prova, sussistente o insussistente, con riguardo ad una pretesa indefinita” (Cass., 13 gennaio 2015, n. 341). Ebbene, la sentenza n. 1874/2023 ha la stessa natura della sentenza oggetto della riportata pronuncia di legittimità. Il Tribunale di Cosenza, infatti, si è così pronunciato: “La domanda mostra margini di incertezza non superabili, mancando la prova della domanda amministrativa (in merito, nelle note scritte depositate il 25.1.2021, la parte ricorrente non deduce nulla di specifico, chiedendo solo la concessione di un termine in riferimento all'eccezione di improcedibilità formulata dall , CP_1 rilevandosi poi che, in riferimento agli aspetti di maggior evidenza, la parte ricorrente afferma l'avvenuto pagamento tramite bollettini che, di fatto, non hanno valenza probatoria ai fini dell'accoglimento della domanda e formula una domanda di risarcimento del danno senza indicazione del danno e con richiamo unicamente ad una valutazione equitativa alla quale non può farsi ricorso, atteso che la disciplina dell'art. 1226 c.c. presuppone la dimostrazione dell'esistenza del danno (nel caso in esame non allegato) quale presupposto per l'esercizio del potere discrezionale del Giudice di procedere alla detta valutazione equitativa quando non sia possibile o riesca difficoltosa la sua precisa determinazione (tra le altre, in merito, Cass. 4310/2018). La domanda va dunque dichiarata inammissibile in ragione dei profili di incertezza indicati.”.
3 La valutazione relativa ai rilevati “margini di incertezza non superabili” è chiaramente ancorata alla ritenuta genericità della domanda giudiziale proposta nel procedimento n. 1654/2020, di tal ché “il successivo riferimento, in essa (sentenza) contenuto, al difetto di prova del diritto non ha alcun valore decisorio poiché non può parlarsi di prova, sussistente o insussistente, con riguardo ad una pretesa indefinita”. Rileva, inoltre il Tribunale, che nella sentenza n. 1874/2023 si fa espresso riferimento alla mancanza di prova di una previa domanda amministrativa, con la conseguenza che la statuizione di inammissibilità può essere anche qualificata, con interpretazione alternativa, come declaratoria di improponibilità. Il Tribunale osserva inoltre che la domanda amministrativa di ricostituzione della pensione per la valorizzazione dei contributi versati nell'anno 1997 è stata presentata il 06.02.2021, ossia nelle more di definizione del giudizio n. 1654/2020. Ne consegue che la sentenza che ha statuito l'inammissibilità, “rectius” improponibilità del ricorso, sebbene successiva alla domanda amministrativa di ricostituzione della pensione del 06.02.2021, non ha avuto alcun effetto su di essa e, pertanto, detta domanda può essere assunta a presupposto di proponibilità della domanda giudiziale che occupa. Dalla validità ed efficacia della domanda amministrativa del 06.02.2021 discende, altresì, la sussistenza dell'interesse ad agire. Si rileva, inoltre, che la richiesta di accreditamento della contribuzione versata per ulteriori nove mesi nell'anno 1997 e non calcolata a fini pensionistici, è sorretta da un sicuro interesse ad agire, posto che il richiesto accreditamento nella suddetta misura comporterebbe certamente un incremento della prestazione previdenziale in godimento.
Infondata è anche l'eccezione di improcedibilità della domanda giudiziale, atteso che la presentazione, comunque, del ricorso amministrativo non consente la sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 443 c.p.c. comma II.
Tanto premesso, deve ritenersi fondata, nei seguenti termini, l'eccezione di decadenza sollevata dall CP_1
4 E' ormai consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “In riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza triennale di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 111 del 2011, si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale” (Sez. L. n. 17430 del 17.06.2021). Si legge nella citata sentenza: “…L'applicazione della decadenza della domanda di riliquidazione ai soli ratei pregressi ultratriennali e non all'intera pretesa del privato attua del resto un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l'obiettivo decorso del tempo assicurato dalla decadenza mobile, che comunque sanziona il pensionato in modo significativo con la perdita dell'integrazione dei ratei ultratriennali rispetto alla domanda giudiziale. Per converso alcun bilanciamento tra gli opposti interessi sarebbe assicurato dall'accoglimento della tesi opposta, che produrrebbe una pensione decurtata per sempre in modo contra legem, con effetto completamente ablativo del diritto alle differenze (a fronte di una situazione di ignoranza del pensionato all'esatto importo della prestazione, che potrebbe protrarsi per anni) e con incidenza normale rilevante su una situazione soggettiva costituzionalmente protetta...”. In applicazione del citato principio di diritto, anche più di recente affermato (Sez. L. n. 123/22) l'eccepita decadenza deve essere dichiarata limitatamente al triennio precedente il deposito del ricorso avvenuto in data 20.05.2024. Con riferimento all'eccezione di prescrizione, si osserva che “Quanto sopra rilevato in relazione alla decadenza è assorbente rispetto alla eccepita prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 47 bis, D.P.R. 639/1970 (“si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni'). A seguito della maturata decadenza ex art. 47 ult.co. d.P.R. 639/1970 risultano estinte le (eventualmente dovute) differenze sui ratei maturati fino al 20/03/2017 (la domanda giudiziale, che rappresenta il solo atto idoneo a impedire la maturazione della decadenza – ex multis Cass. 4858/2022 cit.; Cass. 17430/2021
5 cit; Cass. 14.12.2020, 28418; – è stata proposta con ricorso depositato il 20/03/2020). Quindi risultano interessati dalla prescrizione quinquennale ex art. 47 bis d.P.R. 639/1970 le (eventualmente dovute) differenze sui ratei maturati prima del triennio, vale a dire i (presunti) crediti già estinti per maturata decadenza” (così il Tribunale di Torre Annunziata nella sentenza n. 1122/22). Pertanto, nel caso di specie la questione della prescrizione è assorbita dall'accertata decadenza triennale dei ratei maturati fino alla data del 20.05.2021.
Nel merito la domanda di ricostituzione e riliquidazione del trattamento pensionistico è fondata nei termini che seguono. Va premesso che è pacifico che l'oggetto del giudizio che occupa, come osservato anche dall' nella memoria di costituzione, è “la mancata CP_1 ricostituzione e/o riliquidazione, di trattamento pensionistico in godimento, in ragione della mancata valorizzazione di accredito contributivo, con riferimento al periodo II, III e IV trimestre 1997”. Il ricorrente ha riscontrato l'avvenuto pagamento all' delle rate II, III e CP_1
IV dei contributi dovuti alla gestione artigiani per l'anno 1997 mediante il deposito dei bollettini postali quietanzati (cfr. all. 2 al ricorso), non specificamente contestati dall' se non con un richiamo alla sentenza n. CP_1
1874/2023. Da essi si evince la causale “contributi fissi artigiani” nonché le rate di pagamento. In particolare, le rate II, III e IV sono state pagate rispettivamente in data 21.07.1997, 20.10.1997, 20.01.1998. Si osserva, inoltre, che la missiva dell' in data 25.06.2001 prodotta dal CP_1 ricorrente (cfr. all. 3 al ricorso) non è stata in alcun modo contestata da parte dell'ente di previdenza e deve, pertanto, ritenersi pacificamente acquisita al processo la circostanza che da essa si desume ossia l'avvenuto sgravio della richiesta di pagamento dei contributi fissi o entro il minimale con riferimento alle rate II, III e IV dell'anno 1997, perché evidentemente già versati. In definitiva, risulta provato il pagamento dei contributi alla gestione artigiani da parte del ricorrente con riferimento a tutto l'anno 1997, e
6 conseguentemente deve essere valorizzata l'intera annualità ai fini pensionistici.
Non merita, per contro accoglimento, la domanda di risarcimento del danno, non è stata fornita prova del pregiudizio (genericamente dedotto) che sarebbe conseguito al mancato accreditamento di contributi.
Le spese di lite seguono la parziale soccombenza, come di norma, e si liquidano come da dispositivo in base al valore dichiarato della controversia.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, accerta l'avvenuto pagamento dei contributi con riferimento alle rate II, III e IV relativamente all'anno 1997 e condanna l' alla ricostituzione della pensione e alla riliquidazione dei CP_1 ratei di cui il ricorrente è titolare, oltre interessi o rivalutazione monetaria, con decorrenza dal 20.05.2021. Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che, già compensate al CP_1
20% liquida in euro 1.049,60 euro, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, con distrazione. Cosenza, 14/04/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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