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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 11/06/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 615/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 615/2023 promossa da:
e rappresentati e difesi, nel presente giudizio, Parte_1 Parte_2 dall'avv. Davide Grisi e dall'avv. Fabio Pezzano, elettivamente domiciliati agli indirizzi pec: e Email_1 Email_2
ATTORI contro
, rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dall'avv. Stefanina Losi e Controparte_1 dall'avv. Andrea Marchi, elettivamente domiciliata in Piacenza, vicolo Buffalari n. 2, presso lo studio del suddetto difensore;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, che qui si intendono integralmente ritrascritti.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno convenuto Parte_1 Parte_2
in giudizio la sorella deducendo: Controparte_1
- di essere gli unici figli, nati in costanza di matrimonio, di e di Persona_1 Persona_2
- che, in data 12.03.2020, in ET (CR), decedeva ab intestato Persona_1
- che, medio tempore, in via autonoma e stante il decadimento psico/fisico del Controparte_1
padre, decideva di ricoverare lo stesso dapprima, in data 20.02.2020, presso la Persona_2
RSA “Fondazione La Pace” sita in Cremona e, successivamente, a far data dal 20.04.2020 e sino alla data del decesso, intervenuto il 30.07.2022, presso la RSA “Pio Istituto Archieri ZI” sita in IC d'NA (PC);
- che anche decedeva senza lasciare disposizioni testamentarie;
Persona_2
- che a seguito del decesso del padre, rappresentava loro che il decuius era Controparte_1
titolare unicamente di un libretto di risparmio postale n. 50946856, acceso presso Poste Italia
s.p.a., la cui consistenza, al momento del decesso, era pari ad € 4.737,50;
- che, volendo ricostruire il patrimonio mobiliare paterno, provvedevano a richiedere al CP_2
, filiale di ET, gli estratti conto corrente intestato a e ad
[...] Persona_2 [...] dall'anno 2020 e sino alla data del 15.01.2021 allorquando veniva estinto;
Per_1
- che, a seguito della predetta richiesta, emergeva che: sul suddetto conto corrente, i cointestatari avevano conferito delega ad operare a a far data dal 26.06.2015; in data Controparte_1
06.02.2020, veniva emesso assegno bancario n. 0163908987-08, intestato a pari Controparte_1 ad € 36.600,00, e, in data 22.05.2020, veniva emesso altro assegno bancario n. 0183805432-05, sempre intestato a pari ad € 3.000,00; Controparte_1
- di aver appreso, inoltre, che, in data 30.12.2020, la convenuta provvedeva ad accendere un nuovo conto corrente con , filiale di IC d'NA, avente n. CP_2
02981/000000290861, cointestato tra la stessa ed il padre;
- che il suddetto conto corrente, estinto in data 25.01.2022, era alimentato solo dalle sostanze economiche di posto che in quel periodo, era priva di Persona_2 Controparte_1
occupazione lavorativa e di reddito;
- che, dall'estratto del conto corrente relativo al periodo 30.12.2020 – 25.01.2022, risultavano: prelievi di ingenti somme, per un totale complessivo di € 5.100,00; l'emissione, in data
10.02.2021, dell'assegno bancario n. 0163721233-00, intestato a pari ad € Controparte_1
2 6.000,00; bonifici per un totale complessivo di € 7.400,00;
- che, in data 22.12.2021, – a mezzo del proprio procuratore speciale geom. Persona_2
–, per atto a ministero Notaio dott.ssa alienava l'unico Controparte_3 Persona_3
immobile di sua proprietà, sito in ET (CR), a fronte del pagamento del prezzo dichiarato di € 170.000,00;
- che, in data 23.12.2021, la suddetta somma era presente sul conto corrente , filiale CP_2 di IC d'NA, cointestato a e ma, in data 24.12.2021, Persona_2 Controparte_1 quest'ultima eseguiva un bonifico di € 173.000,00 su un conto corrente solo alla stessa intestato;
- che la convenuta, in data 09.10.2020, apriva, presso anche il libretto di Controparte_4
risparmio n. 50946856, intestato a e sul quale era accreditata la pensione;
Persona_2
- che, nei giorni immediatamente successivi all'accredito, la provvista veniva prelevata integralmente e per contanti da Controparte_1
- che, il totale delle somme prelevate dal suddetto libretto di risparmio, era pari ad € 30.725,17;
- che ogni tentativo di composizione bonaria della controversia, compreso il procedimento di mediazione obbligatoria, dava esito negativo.
Ciò premesso, gli attori chiedevano, in primo luogo, di accertare e dichiarare: che gli stessi, insieme a erano eredi di che aveva percepito, dal Controparte_1 Persona_2 Controparte_1 patrimonio paterno, per il tramite di plurime operazioni bancarie/postali, l'importo complessivo di € 261.825,17, senza alcuna causa riconducibile a beneficio del decuius; che detta somma configurava un credito dell'asse ereditario di da devolversi agli eredi secondo le Persona_2 norme della successione legittima ex art. 566 c.c.; per l'effetto, di condannare la convenuta a corrispondere loro la somma di € 87.275,00 ciascuno, pari ad 1/3 di € 261.825,17, oltre interessi legali.
1.1) Si costituiva in giudizio chiedendo l'integrale rigetto delle domande attoree Controparte_1
in quanto infondate in fatto e in diritto. Parte convenuta, in particolare, sosteneva:
- che, a differenza di quanto dedotto da parte attrice, con testamento olografo Persona_1 dell'11.04.2019, pubblicato a ministero Notaio dott.ssa in data 28.04.2023, Persona_3
nominava sua erede universale la figlia Controparte_1
- che, allo stesso modo, con testamento olografo del 23.12.2021, pubblicato a Persona_2
ministero Notaio dott.ssa in data 28.04.2023, disponeva che le somme ricavate Persona_3
dalla vendita della casa di sua proprietà fossero devolute alla figlia;
3 - che gli attori, nella loro ricostruzione, non avevano tenuto conto degli importi corrisposti per soddisfare le necessità materne e paterne, quali, ad esempio, il pagamento delle rette della casa di riposto in cui era stato ricoverato;
Persona_2
- che, prima della vendita dell'immobile di cui il decuius era proprietario, questi otteneva in prestito da la somma di € 15.000,00 per provvedere al pagamento delle Persona_4
rette arretrate della struttura che lo ospitava, somma che lei provvedeva a restituire dopo l'avvenuta alienazione.
1.2) Con sentenza non definitiva depositata in data 08.04.2024, il Tribunale di Piacenza così decideva: “Il Tribunale, NON definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta e dichiara che l'atto prodotto quale documento n. 2 di parte convenuta non è qualificabile come testamento di 2. dispone la Controparte_1 Persona_2 rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza;
3. spese al definitivo” e, con separata ordinanza, disponeva la rimessione della causa sul ruolo e disponeva consulenza tecnica d'ufficio, nominando, quale CTU, la dott.ssa la quale assumeva l'incarico, Persona_5 prestando giuramento di rito, all'udienza del 07.05.2024 e depositava il proprio elaborato definitivo in data 05.11.2024. Con ordinanza del 21.11.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.11.2024, il G.I., ritenutane l'opportunità, fissava, per il giorno
28.11.2024, udienza di comparizione del CTU innanzi a sé per rendere chiarimenti in merito alla perizia redatta. All'esito, fissava udienza di comparizione personale delle parti innanzi a sé, onde interrogarle liberamente e tentarne la conciliazione. Con ordinanza del 15.01.2025, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.01.2025, dato atto del mancato raggiungimento di un accordo e ritenuto che la causa fosse matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni. Alla successiva udienza del 25.02.2025 (trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190
c.p.c. e tratteneva la causa in decisione.
2) In via del tutto preliminare, giova evidenziare la procedibilità della domanda che, in quanto attratta alla materia delle successioni ereditarie, è sottoposta al preventivo procedimento di mediazione obbligatoria, ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, del d.lgs. n. 28/2010, risultato ritualmente esperito nel caso di specie (cfr. doc. 6 fascicolo parte attrice).
2.1) Procedendo oltre, va preliminarmente qualificata la domanda attraverso cui l'erede agisce per la restituzione di somme di denaro di allegata proprietà del decuius che, in quanto tali,
4 sarebbero dovute ricadere nell'asse ereditario ma che non sono state rinvenute in esso al momento dell'apertura della successione stante l'asserita condotta appropriativa del coerede, anche cointestatario del conto corrente sul quale quelle somme erano state accreditate.
Costituisce principio di diritto consolidato in seno alla giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione quello per cui, nell'esercizio del potere-dovere d'interpretazione e qualificazione della domanda giudiziale, il giudice del merito non è vincolato alle espressioni letterali utilizzate o alla qualificazione giuridica dei fatti allegata dalle parti, ma deve indagare il contenuto sostanziale della pretesa, come desumibile dalla situazione giuridica dedotta in giudizio e dallo scopo pratico perseguito, nonché dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del medesimo e, ovviamente, dal provvedimento in concreto richiesto, senza altro limite che quello di rispettare il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non potendo arrivare a sostituire d'ufficio l'azione promossa con una radicalmente diversa per petitum e causa petendi (per tutte, Cass., Sez. Un., n.
3041/2007; prec. conf. Cass., Sez. Un., n. 27/2000; Cass., n. 2908/2001; Cass., n. 16783/2006; succ. conf. Cass., n. 13602/2019; Cass., n. 20552/2021; Cass., n. 25492/2021).
In difetto di espressa qualificazione, va sicuramente escluso che gli attori abbiano inteso promuovere, in qualità di eredi legittimari, un'azione di riduzione per lesione di legittima, dal che ne consegue l'infondatezza dell'eccezione sollevata da parte convenuta con riguardo all'inammissibilità, ovvero all'improcedibilità della domanda. A riguardo, nel caso di specie, giova considerare quanto segue:
- con sentenza non definitiva depositata in questo procedimento in data 08.04.2024, il Tribunale ha già accertato che: da un lato, la successione di “non è e non può far parte Persona_1 dell'odierno giudizio in quanto non è stata formulata al riguardo, da parte di Controparte_1 alcuna domanda riconvenzionale avente ad oggetto l'accertamento della consistenza dell'asse ereditario lasciato dalla madre” […], laddove “l'oggetto del presente contenzioso, come delineato dalle domande svolte dagli attori (domande rispetto alle quali la convenuta si è limitata a chiedere il rigetto), circoscritto all'accertamento dell'entità del patrimonio relitto da
; dall'altro, che l'atto riconducibile a e datato 23.12.2021 (il Persona_2 Persona_2 quale testualmente recita: “Io sottocrito … dichiaro quanto segue: che il ricavato della vendita degli immobili di mia proprietà sito in ET è stato da me autorizzato per essere depositato sul conto corrente di mia figlia che resterà per sempre nela sua Controparte_1
disponibilità. In fede …”) non può qualificarsi quale atto mortis causa, al pari di un testamento
5 olografo, “perché il decuius ha disposto della suddetta somma [di € 170.000,00], attribuendola nella disponibilità della figlia , attualmente, di fatto ratificando, con efficacia CP_1 immediata, il bonifico di € 173.000,00 che quest'ultima aveva disposto, il medesimo giorno, dal conto corrente del padre al proprio”;
- è pacifico come gli attori non abbiano considerato (anzi, hanno espressamente avversato) le
“uscite” dai conti correnti paterni (anche da quelli cointestati con la figlia ) quali CP_1
donazioni erosive del relictum e, come tali, in assenza di testamento, le uniche soggette a riduzione (art. 553 c.c.), al fine di reintegrare – previa determinazione della porzione disponibile
(cfr. Cass., n. 14193/2022) – la quota di legittima a loro spettante (vedi, per il caso inverso, Cass.,
n. 24169/2021); la qualificazione degli atti di disposizione del patrimonio dei genitori alla stregua, almeno in parte, di donazioni remuneratorie è stata, piuttosto, eccepita dalla convenuta in sede di comparsa di costituzione e risposta ed appartiene al giudizio sotto forma di eccezione riconvenzionale che, come è noto, pur allargando la cognizione del Giudice a fatti nuovi o diversi da quelli sottesi alla domanda principale, non stimola un accertamento con efficacia di giudicato sull'esistenza delle donazioni, a differenza della domanda riconvenzionale (art. 36 c.p.c.), ma ha il solo fine di “paralizzare” la pretesa restitutoria avversaria per condurla al rigetto.
Com'è noto, la petitio hereditatis è un'azione di condanna avente un contenuto prettamente recuperatorio in quanto attraverso la stessa colui che agisce in giudizio mira ad ottenere, previo accertamento della qualità di erede, la restituzione, in tutto o in parte, dei beni ereditari nei confronti di chiunque li possegga, a titolo di erede o senza titolo (art. 533, comma 1, c.c.).
A differenza dell'azione di accertamento dello status di erede (essenzialmente dichiarativa), nella petizione d'eredità, il riconoscimento della qualità di erede non è fine a sé stesso, ma è strumentale all'ottenimento dei beni ereditari (cfr. Cass., n. 2148/2014).
Tra l'altro, si ammette che la petizione d'eredità possa mirare anche al recupero di somme di denaro, non solo e semplicemente per la restituzione del valore del credito vantato dal decuius nei confronti di un futuro erede, ma per la reintegrazione delle quote lese proprio dall'attività di sottrazione alla massa del medesimo condividente (cfr. Cass., n. 22005/2016).
Inoltre, la petitio hereditatis si differenzia dall'azione di rivendicazione (art. 948 c.c.), malgrado l'affinità del petitum, in quanto si fonda sull'allegazione dello stato di erede e ha per oggetto beni riguardati elementi costitutivi dell'universum ius o di una quota parte di esso, anche quando considerati come beni determinati (cfr. Cass., n. 15217/2022). Il carattere di universalità
6 dell'azione è riposto, quindi, nel riconoscimento della qualità di erede, presupposto essenziale per la condanna del possessore dell'eredità.
Peraltro, la non contestazione della qualità di erede da parte del convenuto costituito, che si limiti a negare l'appartenenza del bene all'asse ereditario, non trasforma la hereditatis petitio in un'azione di rivendica, ma produce effetti soltanto sul piano probatorio (cfr. Cass., n. 2211/1979;
Cass., n. 13785/2004; Cass., n. 1074/2009; da ult., Cass., n. 7871/2021), esonerando chi agisce della prova di detta sua qualità, fermo restando in capo a quest'ultimo l'onere di dimostrare che i beni, al tempo dell'apertura della successione, fossero ricompresi nell'asse ereditario.
Al riguardo, va osservato che le somme di denaro prelevate o fuoriuscite dal patrimonio del decuius prima della sua morte, senza un'apparente causa giustificativa, non concorrono immediatamente a determinare il relictum, sicché, mancando quest'ultimo, non può nemmeno essersi innestata una comunione ereditaria tra i coeredi, suscettibile di scioglimento.
Quantomeno, non prima del fruttuoso esperimento dell'azione recuperatoria. Ne consegue che, prima della reintegrazione dell'asse ereditario, non avrebbe luogo nemmeno la collazione, tra gli eredi legittimari, di quanto ricevuto in vita a titolo di donazione (salvo dispensa), attesa l'intrinseca inerenza dell'istituto della collazione allo svolgimento delle operazioni divisionali
(cfr. Cass., n. 6145/2022).
Orbene, nel caso di specie, la qualità di eredi degli attori risulta provata sia dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà datata 15.10.2022 (doc. 4 fascicolo attoreo), sia dalla non contestazione di siffatta qualità da parte della convenuta costituita (art. 115 c.p.c.).
Nessun dubbio vi è, poi, in ordine alla volontà di e di accettare Parte_1 Parte_2
l'eredità del padre, deceduto (come accertato con la sentenza non definitiva resa nel presente giudizio in data 08.04.2024) senza lasciare testamento, considerato che l'esperimento di un'azione qual è quella in oggetto sottende un'accettazione tacita di eredità (art. 476 c.c.).
Anche la prova dell'esistenza della ragione di credito facente capo al dante causa e la sua appartenenza all'attivo dell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione va soddisfatta nei limiti della difesa di controparte e tenuto conto dell'atteggiamento da questa assunto e delle argomentazioni spese in atti per contestare l'altrui allegazione.
Nello specifico, che i soldi presenti sul conto corrente n. 2980/124273, acceso presso la filiale del di ET (CR), sul quale aveva la delega ad operare dal 2015, CP_2 Controparte_1
sul conto corrente n. 02981/000000290861, aperto presso la filiale del di IC CP_2
7 d'NA (PC), cointestato a e a e sul libretto di risparmio Persona_2 Controparte_1
postale n. 50946856, intestato a rinvenissero dai soli ratei della pensione del Persona_2
padre delle parti in causa e da alcuni finanziamenti dallo stesso posta in essere è circostanza comprovata dalle seguenti circostanze: in primo luogo, la stessa non è stata in alcun modo contestata dalla convenuta nella comparsa di costituzione e risposta e nelle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. depositate;
in secondo luogo, è stata confermata dal CTU, dott.ssa Per_5
in occasione del disposto accertamento tecnico-contabile (“Il sig. è
[...] Parte_3
risultato essere titolare di un conto corrente n. 2980/124273, cointestato con il coniuge sig.ra
aperto presso la filiale di ET della , poi Persona_1 Controparte_5
divenuta . Sul conto corrente era delegata ad operare dal 2015 la sig.ra CP_2 CP_1
[…] Il conto corrente 2980/124273, sul quale confluivano le pensioni di entrambi i coniugi,
[...]
dopo il decesso del coniuge avvenuto il 12/3/2020, ha continuato ad essere movimentato sino alla data del 15/01/2021. Dal 1/1/2020 alla data del decesso del de cuius, non risultano versamenti a credito effettuati sul conto 2980/124273 dalla sig.ra e/o dal sig. Controparte_1
Successivamente al decesso della sig.ra il conto corrente Persona_4 Per_1
2980/124273, ha continuato a ricevere gli accrediti della pensione del sig. ma, Parte_3
tra gli altri, anche addebiti di utenze, oneri bancari, prelievi ed assegni bancari. Solo alla data del 15/1/2021 risulta chiuso, con accredito delle rispettive quote del saldo del conto ( Parte_3
2/3 e 1/3) sul nuovo conto 290861 del cointestato tra il de
[...] Controparte_1 CP_2
cuius e la figlia […] In data 30/6/2020 risulta aperto presso il filiale di IC CP_2
d'NA (PC), il conto corrente di corrispondenza n. 02981/000000290861 (All. 7) intestato al sig. ed alla sig.ra In tale conto corrente confluisce la pensione Parte_3 Controparte_1
del sig. Si rilevano due accrediti il cui beneficiario risulta essere la sig.ra Parte_3
In particolare, si tratta di: 20/11/2020 “incasso pensione” a favore di Controparte_1 [...]
per euro 14,19; 15/01/2021 “bonifico da a favore di ” CP_1 CP_2 Controparte_1
successione per euro 1.650,13. Si riscontrano altresì dei versamenti in contanti, sul Persona_1
suddetto conto, in particolare: 12/2/2021 Versamento contanti per euro 6.000,00; 8/7/21
Versamento contanti per euro 4.400,00; 14/10/2021 Versamento contanti per euro 5.000,00;
23/12/2021 Versamento contanti per euro 5.700,00. Il totale dei suddetti versamenti in contanti ammonta ad euro 21.100,00. Tali versamenti effettuati sul conto corrente cointestato tra il de cuius e la sig.ra non parrebbero rivendicati da alcuna delle parti in causa. Controparte_1
8 Considerato che la sig.ra risulterebbe non svolgere alcuna attività lavorativa, Controparte_1
come emerge dal fascicolo di causa, si attribuisce imputa tale denaro esclusivamente al sig.
[…] Risulta dal fascicolo di causa, l'esistenza di un libretto di risparmio Parte_3
postale n. 50946856 intestato al sig. , con allegato il dettaglio dei movimenti Persona_2
avvenuti dal 9/10/2020 al 29/08/2022 (All. 10). I depositi effettuati su tale libretto, principalmente si riferiscono alla pensione del sig. , che da ottobre 2020 risulta Parte_3 accreditata non più sul conto corrente del , ma solo sul suddetto libretto. L'unica CP_2 eccezione è rappresentata dal versamento di un assegno dell'importo di euro 4.736,87, proprio in corrispondenza del periodo di cessazione del rapporto di conto corrente di corrispondenza
290861 presso . Visto che l'estratto del conto corrente 290861 alla data del CP_2
25/01/2022 evidenzia un saldo di euro 4.741,37, si suppone che il suddetto saldo, ridotto di euro
4,50 per commissioni, sia stato oggetto di deposito in data 2/2/2022 sul libretto di risparmio. Dal
9/10/2020 alla data del decesso del de cuius, non risultano versamenti a credito effettuati dalla sig.ra e/o dal sig. su tale libretto di risparmio”); in terzo Controparte_1 Persona_4
luogo, specie per quanto riguarda i versamenti in contanti effettuati sul conto corrente cointestato tra e al di là del dato pacifico che quest'ultima non ha addotto Persona_2 Controparte_1
alcuna circostanza dalla quale poter desumere che tali somme fossero di sua esclusiva spettanza,
l'Ausiliare del Giudice ha accertato che la stessa disponeva di ben due conti correnti, accesi presso Banca Generali, di cui uno in contitolarità con il marito, per cui risulta ragionevole presupporre che il patrimonio riferibile a lei transitasse esclusivamente su detti rapporti e non su quelli paterni.
Al riguardo, giova ricordare che la giurisprudenza della Suprema Corte ha costantemente evidenziato che: “nel conto corrente bancario intestato a più persone, i rapporti interni tra correntisti, anche aventi facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, sono regolati non dall'art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dall'art. 1298, comma 2, c.c., in virtù del quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente (con applicabilità, eventualmente, anche di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti), con la conseguenza che, ove il saldo attivo risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, si deve escludere che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare diritti sul saldo medesimo” (cfr. Cass., n. 29324/2021; tra le altre, ad es., Cass., n. 4066/2009; Cass., n. 4496/2010; Cass. n. 18777/2015; Cass., n. 77/2018).
9 Nel caso di specie, ne consegue, quindi, che non può avanzare alcuna pretesa sulle Controparte_1
somme che hanno alimentato, nel corso degli anni, il conto corrente cointestato n.
02981/000000290861, risultando superata la presunzione di parità delle quote, posto che le stesse rinvenivano da emolumenti e benefici facenti capo esclusivamente al di lei genitore.
Risulta, altresì, accertato dall'Ausiliare del Giudice che:
- quanto al conto corrente n. 2980/124273, acceso presso la filiale del di CP_2
ET (CR), “nel periodo assunto in esame, emerge che in data 10/2/2020 viene staccato un assegno di euro 36.600,00. Detto assegno intestato alla sig.ra (doc. 9 Controparte_1
fascicolo attori) risulta versato sul conto corrente CC8500662829 aperto presso Banca Generali
e cointestato tra i sig.ri e In aggiunta a tale bonifico il cui Controparte_1 Persona_4
beneficiario risulta precisato, sussistono prelievi effettuati tramite bancomat, che si suppongono non effettuati dal sig. stante il ricovero dello stesso nel Pio Istituto Archieri Parte_3
ZI NI PU (di seguito “RSA Archieri” o “RSA”) di IC d'NA. In particolare, si evidenziano i seguenti prelievi elencati in ordine di data contabile: 18/5/2020 euro
1.500,00; 25/5/2020 euro 3.000,00. Poiché il sig. era ricoverato presso la RSA, ed il CP_1
coniuge ormai defunto, la sola persona autorizzata ad operare sul conto corrente era la sig.ra
Pertanto, i sopra elencati prelievi si ritengono attribuibili alla sig.ra Controparte_1 CP_1 ed ammontano ad euro 4.500,00”;
[...]
- quanto al conto corrente n. 02981/000000290861, aperto presso la filiale del di CP_2
IC d'NA (PC), “Tra i movimenti a debito del suddetto conto corrente appaiono i seguenti addebiti, elencati in ordine di data contabile: bonifico 25/11/2020 di euro 28.000,00 a favore di (conto corrente beneficiato Banca Generali 865552); bonifico Controparte_1
24/12/2020 di euro 2.000,00 a favore di (conto corrente beneficiato Banca Controparte_1
Generali 865552); bonifico 11/2/2021 di euro 6.000,00 a favore di (conto Controparte_1
corrente beneficiato Banca Generali 865552); bonifico 9/7/2021 di euro 4.400,00 a favore di
(conto corrente beneficiato Banca Generali 865552); bonifico 15/10/2021 di Controparte_1
euro 3.000,00 a favore di (conto corrente beneficiato Banca Generali 865552); Controparte_1
bonifico 27/12/2021 di euro 173.000,00 a favore di (conto corrente beneficiato Controparte_1
Banca Generali 865552). Il totale dei bonifici effettuati dal conto corrente 02981/000000290861 intestato al sig. ed alla sig.ra a favore del conto corrente Parte_3 Controparte_1
intestato alla sola ammonta dunque ad euro 216.400,00, comprensivi dei Controparte_1
10 170.000,00 derivanti dalla vendita dell'immobile sito in ET, Via Formigara n. 13, ed oggetto di disposizione da parte del sig. , datata 23/12/2021, pubblicata a Parte_3
ministero dott.ssa in data 28/4/2023, in fascicolo di causa. A tali bonifici il cui Persona_3
beneficiario risulta precisato, sussistono prelievi effettuati tramite bancomat, che si suppongono non effettuati dal sig. stante nel periodo il ricovero dello stesso nella RSA […] Parte_3
Visto che nel periodo il sig. era ricoverato presso la RSA, e che la provvista del conto CP_1
corrente proveniva unicamente dallo stesso, con la sola eccezione di due accrediti pari ad euro
14,19 ed euro 1.650,13 riferiti sig.ra si presumono dalla stessa prelevati euro Controparte_1
5.935,68. I bonifici sopra elencati, trovano tutti riscontro sull'estratto del conto corrente 865552
(All. 8) aperto dalla sig.ra presso Banca Generali […] dall'analisi dell'estratto Controparte_1
del conto corrente oltre ad emergere i sopra indicati bonifici, appaiono anche pagamenti effettuati dalla sig.ra per rette della RSA Archieri ove era ricoverato il sig. Controparte_1 CP_1
[…] Pertanto la sig.ra risulta aver beneficiato nel periodo 25/11/2020- Controparte_1
27/12/2021 di bonifici effettuati dal conto corrente n. 02981/000000290861 CP_2
cointestato con il padre sig. ma alimentato sostanzialmente con somme riferite Parte_3
alle disponibilità del padre, per euro 216.400,00, comprensivi dei 170.000,00 derivanti dalla cessione dell'immobile, a fronte di pagamenti effettuati dalla stessa a favore della RSA in cui si trovava ricoverato il de cuius, ammontanti ad euro 36.953,50”;
- quanto al libretto di risparmio postale n. 50946856, “Dalle movimentazioni del suddetto libretto, emerge chiaramente il sistematico prelievo delle somme riferite alla pensione del de cuius, prelievi che venivano effettuati direttamente tramite POS, proprio mentre il sig. Parte_3
si trovava ricoverato presso la RSA. Il libretto di risparmio, alla data del decesso del sig.
evidenziava un saldo a credito di euro 4.737,50. Poiché il sig. era Parte_3 CP_1
ricoverato presso la RSA, ed il coniuge ormai defunto, la sola persona che poteva operare sul libretto era la sig.ra Pertanto, i sopra elencati prelievi, effettuati dal 9/10/2020 Controparte_1
al 4/07/2022, si ritengono attribuibili alla sig.ra ed ammontano ad euro Controparte_1
27.428,18”.
A fronte di tale prova positiva dei movimenti di denaro e del titolo degli accrediti e versamenti, la convenuta si è difesa sostenendo che i prelievi, in parte, sono stati effettuati al fine di far fronte alle esigenze personali del genitore e, per altra parte, sono stati il frutto di una libera disposizione di quest'ultimo in favore suo e del di lei marito al fine di remunerarli per l'assistenza materiale e
11 spirituale ricevuta.
Orbene, con riferimento alla seconda eccezione, va preliminarmente evidenziato che essa non integra una mera difesa, quanto piuttosto un'eccezione riconvenzionale in quanto parte convenuta oppone l'esistenza di un titolo diverso (donazione) volto a giustificare lo spostamento patrimoniale e a conferirle il diritto di permanere nel godimento delle somme accreditate sul conto di sua esclusiva pertinenza, ovvero da lei prelevante in contanti, al solo fine di paralizzare la pretesa avversaria. Poiché attraverso l'eccezione riconvenzionale, che deve essere tempestivamente opposta (art. 167 c.p.c.) viene esteso il thema decidendum sull'esistenza e validità di un atto di liberalità impeditivo dell'altrui diritto, sia pure in via meramente incidentale e senza efficacia di giudicato, il convenuto assume su di esso il relativo onere della prova ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c. (Cass., n. 4233/2012; Cass., n. 19833/2019).
Ebbene, nel caso di specie, l'eccezione in questione deve ritenersi infondata in quanto, all'esito dell'istruttoria espletata, a parte le somme che il CTU ha ricostruito essere state effettivamente corrisposte per il pagamento delle rette della RSA dove era ricoverato e Persona_2 dell'IMU, ovvero per l'acquisto di farmaci o di capi d'abbigliamento, non può dirsi provato che le somme prelevate da siano state utilizzate per far fronte ai bisogni primari del Controparte_1
genitore o siano state altrimenti oggetto di donazione in suo favore, ovvero in favore del di lei marito.
Innanzitutto, i capitoli di prova orale formulati da parte convenuta nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. non sono stati ammessi in quanto relativi a circostanze generiche e valutative.
Ancora, avendo riguardo alle caratteristiche dei prelievi e dei bonifici, ci si avvede del fatto che gli stessi non potevano essere posti in essere per soddisfare l'acquisto di beni primari per il genitore, ciò evincendosi in particolare dai seguenti dati:
- importo dei prelievi e dei bonifici sproporzionato rispetto alle somme comunemente necessarie per far fronte all'acquisto di beni di prima necessità per una persona pensionata;
- cadenza irregolare dei prelievi, i quali non intervenivano tutti i mesi con la medesima periodicità (come sarebbe dovuto avvenire in ipotesi di pagamento di utenze, acquisto beni primari, etc…)
- considerato il ricovero di nella casa di cura a partire da aprile dell'anno 2020, lo Persona_2
stesso già godeva, in forza di tale degenza, di cibo, alloggio, medicinali e prestazioni
12 sociosanitarie, dal che ne consegue che la figlia nulla, al di fuori della retta, doveva pagare per vitto ed utenze.
I vari trasferimenti di denaro dedotti da parte attrice ed accertati dal CTU sono rimasti, quindi, all'esito dell'istruttoria, privi di causale descrittiva e non possono dirsi rivolti ad appannaggio esclusivo di invero, anche a voler credere che la figlia pagasse le utenze, il vitto, Persona_2
i medicinali, l'abbigliamento per il genitore, i prelievi/bonifici di importi così elevati e rilevanti non trovano una valida giustificazione.
Gli unici prelievi che, per vero, risultano giustificati sono quelli relativi a: a) pagamento delle rette della casa di riposo dal conto corrente n. 865552, aperto da presso Banca Controparte_1
Generali, pari ad € 36.953,50; b) pagamento delle rette della casa di riposo dal conto corrente n.
8500662829, cointestato a ed a presso Banca Generali, pari Controparte_1 Persona_4 ad € 14.061,50; c) spese varie documentate, pari ad € 3.439,51; d) somma forfettaria di € 550,00, riconosciuta per l'acquisto di vestiario.
Con riferimento, poi, all'asserita donazione della somma di € 170.000,00, derivante dall'alienazione, da parte di del bene immobile di ET (CR), va Persona_2
osservato che, oltre a difettare la prova di tale donazione (cfr. testimonianze sopra richiamate), difetta anche la forma solenne prescritta per la donazione (diretta) di denaro dall'art. 782 c,c, e dall'art. 48 della L. n. 89/1913 (c.d. Legge notarile), a pena di nullità.
La convenuta ha, invero, giustificato gli spostamenti patrimoniali nei seguenti termini: “Le controparti, infatti, prima di procedere a citare la sorella avrebbero dovuto accertarsi del fatto che i genitori consapevoli degli sforzi profusi dalla figlia per la loro cura, assistenza e sostentamento, avevano provveduto a disporre per testamento del proprio patrimonio a favore di quest'ultima”.
Escluse, in ogni caso, la rilevanza (nel caso del testamento di e la validità (nel caso Persona_1 dell'atto di del 23.12.2021), giova evidenziare che le tre diverse ipotesi Persona_2 ricondotte alla donazione rimuneratoria di cui all'art. 770, comma 1, c.c., vale a dire la donazione per “riconoscenza” (o gratitudine), la donazione per “meriti” del donatario e la donazione per
“speciale remunerazione” – tra loro diverse quanto al motivo dell'attribuzione – si distinguono tutte sia dalla liberalità d'uso in occasione di servizi resi (art. 770, comma 2, c.c.), sia dall'adempimento di obblighi morali o sociali, ricondotti alla diversa disciplina delle obbligazioni naturali (art. 2034 c,c,).
13 Per autorevole dottrina, la distinzione tra la donazione rimuneratoria e l'adempimento di un'obbligazione naturale risiede principalmente nell'intensità del “dovere morale e sociale” e nel carattere spiccatamente individuale dell'animus donandi rispetto a quello generalizzato e diffuso nella collettività per l'obbligazione naturale. La giurisprudenza, invece, sottolinea l'incompatibilità tra l'una e l'altra fattispecie, in quanto la spontaneità dell'adempimento di una obbligazione naturale non è accompagnata dalla volontà disinteressata di arricchire il beneficiario con depauperamento del disponente e, viceversa, nella donazione per motivo remuneratorio, la spontaneità dell'attribuzione dev'essere accompagnata dalla consapevolezza del donante di non dover adempiere alcun obbligo giuridico, morale o sociale (v. Cass., n. 10262/2016; Cass., n.
5119/2009).
Per come prospettata nell'eccezione, la convenuta ha richiamato gli elementi della donazione per riconoscenza e/o speciale remunerazione del donatario e ciò in considerazione sia del richiamo allo spirito di liberalità per il particolare sentimento di gratitudine che il genitore avevano asseritamente maturato verso la figlia per fatti e/o servizi (accudimento, affetto e sostegno morale e materiale).
Si tratta, come detto, di mere asserzioni – contestate dalla controparte, quanto al motivo dell'attribuzione - che non hanno trovato effettivo riscontro in sede istruttoria
Altra ragione per cui l'eccezione risulta incapace di bloccare la pretesa avversaria concerne il mancato rispetto della forma prevista per le donazioni di denaro.
Premesso che la donazione remuneratoria è una donazione “vera e propria” (cfr., Cass., n.
11873/1993; Cass., n. 20387/2008; Cass., n. 41480/2021), il contratto, per essere valido, deve rispettare la forma prescritta dall'art. 782 c.c. a pena di nullità (cfr., Cass., n. 10262/2016) e ciò vale anche quando l'arricchimento è realizzato a mezzo di bonifico bancario.
Come chiarito dal recente intervento nomofilattico della Cassazione a Sezioni Unite, l'operazione triangolare che si instaura tra il cliente/beneficiante, la banca e il terzo/beneficiario nel dare esecuzione ad un ordine di trasferimento di titoli o valori mobiliari, non può essere assimilata alle varie ed eterogenee ipotesi in cui, per mezzo di una pregnante intermediazione "giuridica", viene a realizzarsi lo scopo liberale in modo indiretto ex art. 809 c.c. (es. contratto a favore di terzo, delegazione, intestazione di beni in nome altrui, negotium mixtum cum donatione, ecc.). Ciò in quanto la banca esegue l'ordine impartito dal disponente in ragione del mandato gestorio derivante dal rapporto sottostante, sicché non rileva che, per effetto del deposito, il denaro sia di
14 proprietà della banca e il cliente vanti una semplice ragione di credito, essendo comunque - quello eseguito - un trasferimento diretto tra disponente e beneficiario, intermediato
(necessariamente) a mezzo banca. In tale fattispecie, non viene meno la configurazione di donazione tipica e diretta di denaro, come tale soggetta alle disposizioni formali di cui agli artt.
769 e 782 c.c., efficacemente descritta come donazione diretta ad esecuzione indiretta (cfr. Cass.,
Sez. Un., n. 18725/2017).
Risulta evidente, quindi, che anche laddove si accedesse alla tesi difensiva di parte convenuta, il mancato rispetto della forma solenne prevista dalla legge per le donazioni dirette di denaro escluderebbe la sussistenza di un valido titolo a giustificazione dello spostamento patrimoniale.
Infine, e per completezza, anche laddove si voglia ricondurre l'eccezione alla liberalità d'uso in occasione di servizi resi (art. 770, comma 2, c.c.) – che donazione non è - occorre pur sempre che l'attribuzione venga effettuata in funzione di corrispettivo o in adempimento di un'obbligazione derivante dalla legge o in osservanza di un dovere nascente dalle comuni norme morali e sociali e che “sussista una qual certa equivalenza economica fra il suo valore e quello dei servizi ricevuti dal disponente;
nei casi in cui l'elargizione da parte del donante sia diretta anche al soddisfacimento di prestazioni ricevute, l'intero rapporto è regolato in base al criterio della prevalenza, ricercando quale dei due cennati intenti si sia voluto principalmente perseguire”
(cfr. Cass. n. 2452/1976).
Elementi, questi, del tutto avulsi dall'eccezione di parte convenuta, la quale ben avrebbe fatto, nel costituirsi, a rendere il conto della gestione, al fine di contestare con efficacia la pretesa avversaria.
In definitiva, deve ritenersi che appartenga all'asse ereditario, in mancanza di un valido titolo di disposizione patrimoniale da parte del dante causa, il valore di € 244.586,36 (già sottratte, dal totale dei prelievi correttamente quantificati dal CTU in € 51.015,00, le somme prelevate aventi la loro ragion d'essere nel pagamento della retta della casa di riposo del padre, degli altri esborsi documentati in favore di quest'ultimo e del vestiario), di cui ha indebitamente Controparte_1
disposto in danno dei fratelli futuri coeredi, con la conseguenza, quindi, che la convenuta va condannato alla restituzione alla massa, ai fini della reintegrazione della quota degli altri coeredi.
Dal momento che gli attori hanno accompagnato l'azione di petizione a quella di divisione ereditaria, si deve procedere alle operazioni divisionali secondo le regole della successione legittima (art. 556 c.c.): pertanto, l'importo di € 244.586,36 va suddiviso tra le
15 parti in causa (titolari ciascuna di una quota ereditaria pari ad 1/3), con conseguente condanna della convenuta a restituire agli attori coeredi l'importo complessivo di € 81.528,79 ciascuno.
Trattandosi di un credito di valore (cfr. Cass., n. 22005/2016; Cass., n. 20024/2020), sul relativo importo deve essere riconosciuta la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi, questi ultimi da liquidare applicando al capitale, devalutato alla data di apertura della successione e rivalutato anno per anno secondo le variazioni ISTAT FO, relative al costo della vita.
Sull'importo così liquidato spettano, inoltre, gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.
3) Le spese di lite e di CTU seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.; la liquidazione delle spese di lite avviene come in dispositivo, secondo i parametri dettati dal D.M. n. 55/2014, per come modificato dal D.M. n. 147/2022 (scaglione di valore da € 52.001,00 ad € 260.000,00 in base al decisum; valori medi per fase introduttiva e valori minimi per ulteriori fasi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta e dichiara che e sono gli unici eredi Controparte_1 Parte_1 Parte_2
legittimi di deceduto in data 30.07.2022, con conseguente apertura Persona_2
della successione ab intestato del predetto in favore delle odierne parti in causa;
2. accerta e dichiara che tutte le somme transitate sul conto corrente n. 02981/000000290861, aperto presso la filiale del di IC d'NA (PC), erano di esclusiva spettanza CP_2
di Persona_2
3. accerta come dovuta alla massa ereditaria la somma di € 244.586,36 (al netto dei prelievi causalmente giustificati), indebitamente prelevata da dal c/c anzidetto e dagli altri Controparte_1
rapporti intestati in via esclusiva a Persona_2
4. scioglie la comunione ereditaria tra e e, per Controparte_1 Parte_1 Parte_2
l'effetto, condanna alla restituzione, in favore di e Controparte_1 Parte_1 Parte_2 della somma di € 81.528,79 ciascuno, da devalutare alla data di apertura della successione e da rivalutare con interessi, anno per anno, secondo le variazioni ISTAT FO relative al costo della vita, oltre interessi legali, sull'importo così ottenuto, dalla data di pubblicazione della sentenza fino al soddisfo;
5. condanna parte convenuta al rimborso, in favore di parte attrice, delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 8.328,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, I.V.A. e
16 C.P.A. come per legge;
6. pone definitivamente, nei rapporti interni tra le parti, le spese di CTU, per come liquidate in corso di causa, in capo a parte convenuta, ferma restando la solidarietà passiva nei confronti dell'ausiliario;
7. ordina ai conservatori dei RR.II. competenti la trascrizione della presente sentenza e/o l'annotazione a margine della trascrizione della domanda, con onere a carico delle parti.
Piacenza, 11.06.2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 615/2023 promossa da:
e rappresentati e difesi, nel presente giudizio, Parte_1 Parte_2 dall'avv. Davide Grisi e dall'avv. Fabio Pezzano, elettivamente domiciliati agli indirizzi pec: e Email_1 Email_2
ATTORI contro
, rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dall'avv. Stefanina Losi e Controparte_1 dall'avv. Andrea Marchi, elettivamente domiciliata in Piacenza, vicolo Buffalari n. 2, presso lo studio del suddetto difensore;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, che qui si intendono integralmente ritrascritti.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno convenuto Parte_1 Parte_2
in giudizio la sorella deducendo: Controparte_1
- di essere gli unici figli, nati in costanza di matrimonio, di e di Persona_1 Persona_2
- che, in data 12.03.2020, in ET (CR), decedeva ab intestato Persona_1
- che, medio tempore, in via autonoma e stante il decadimento psico/fisico del Controparte_1
padre, decideva di ricoverare lo stesso dapprima, in data 20.02.2020, presso la Persona_2
RSA “Fondazione La Pace” sita in Cremona e, successivamente, a far data dal 20.04.2020 e sino alla data del decesso, intervenuto il 30.07.2022, presso la RSA “Pio Istituto Archieri ZI” sita in IC d'NA (PC);
- che anche decedeva senza lasciare disposizioni testamentarie;
Persona_2
- che a seguito del decesso del padre, rappresentava loro che il decuius era Controparte_1
titolare unicamente di un libretto di risparmio postale n. 50946856, acceso presso Poste Italia
s.p.a., la cui consistenza, al momento del decesso, era pari ad € 4.737,50;
- che, volendo ricostruire il patrimonio mobiliare paterno, provvedevano a richiedere al CP_2
, filiale di ET, gli estratti conto corrente intestato a e ad
[...] Persona_2 [...] dall'anno 2020 e sino alla data del 15.01.2021 allorquando veniva estinto;
Per_1
- che, a seguito della predetta richiesta, emergeva che: sul suddetto conto corrente, i cointestatari avevano conferito delega ad operare a a far data dal 26.06.2015; in data Controparte_1
06.02.2020, veniva emesso assegno bancario n. 0163908987-08, intestato a pari Controparte_1 ad € 36.600,00, e, in data 22.05.2020, veniva emesso altro assegno bancario n. 0183805432-05, sempre intestato a pari ad € 3.000,00; Controparte_1
- di aver appreso, inoltre, che, in data 30.12.2020, la convenuta provvedeva ad accendere un nuovo conto corrente con , filiale di IC d'NA, avente n. CP_2
02981/000000290861, cointestato tra la stessa ed il padre;
- che il suddetto conto corrente, estinto in data 25.01.2022, era alimentato solo dalle sostanze economiche di posto che in quel periodo, era priva di Persona_2 Controparte_1
occupazione lavorativa e di reddito;
- che, dall'estratto del conto corrente relativo al periodo 30.12.2020 – 25.01.2022, risultavano: prelievi di ingenti somme, per un totale complessivo di € 5.100,00; l'emissione, in data
10.02.2021, dell'assegno bancario n. 0163721233-00, intestato a pari ad € Controparte_1
2 6.000,00; bonifici per un totale complessivo di € 7.400,00;
- che, in data 22.12.2021, – a mezzo del proprio procuratore speciale geom. Persona_2
–, per atto a ministero Notaio dott.ssa alienava l'unico Controparte_3 Persona_3
immobile di sua proprietà, sito in ET (CR), a fronte del pagamento del prezzo dichiarato di € 170.000,00;
- che, in data 23.12.2021, la suddetta somma era presente sul conto corrente , filiale CP_2 di IC d'NA, cointestato a e ma, in data 24.12.2021, Persona_2 Controparte_1 quest'ultima eseguiva un bonifico di € 173.000,00 su un conto corrente solo alla stessa intestato;
- che la convenuta, in data 09.10.2020, apriva, presso anche il libretto di Controparte_4
risparmio n. 50946856, intestato a e sul quale era accreditata la pensione;
Persona_2
- che, nei giorni immediatamente successivi all'accredito, la provvista veniva prelevata integralmente e per contanti da Controparte_1
- che, il totale delle somme prelevate dal suddetto libretto di risparmio, era pari ad € 30.725,17;
- che ogni tentativo di composizione bonaria della controversia, compreso il procedimento di mediazione obbligatoria, dava esito negativo.
Ciò premesso, gli attori chiedevano, in primo luogo, di accertare e dichiarare: che gli stessi, insieme a erano eredi di che aveva percepito, dal Controparte_1 Persona_2 Controparte_1 patrimonio paterno, per il tramite di plurime operazioni bancarie/postali, l'importo complessivo di € 261.825,17, senza alcuna causa riconducibile a beneficio del decuius; che detta somma configurava un credito dell'asse ereditario di da devolversi agli eredi secondo le Persona_2 norme della successione legittima ex art. 566 c.c.; per l'effetto, di condannare la convenuta a corrispondere loro la somma di € 87.275,00 ciascuno, pari ad 1/3 di € 261.825,17, oltre interessi legali.
1.1) Si costituiva in giudizio chiedendo l'integrale rigetto delle domande attoree Controparte_1
in quanto infondate in fatto e in diritto. Parte convenuta, in particolare, sosteneva:
- che, a differenza di quanto dedotto da parte attrice, con testamento olografo Persona_1 dell'11.04.2019, pubblicato a ministero Notaio dott.ssa in data 28.04.2023, Persona_3
nominava sua erede universale la figlia Controparte_1
- che, allo stesso modo, con testamento olografo del 23.12.2021, pubblicato a Persona_2
ministero Notaio dott.ssa in data 28.04.2023, disponeva che le somme ricavate Persona_3
dalla vendita della casa di sua proprietà fossero devolute alla figlia;
3 - che gli attori, nella loro ricostruzione, non avevano tenuto conto degli importi corrisposti per soddisfare le necessità materne e paterne, quali, ad esempio, il pagamento delle rette della casa di riposto in cui era stato ricoverato;
Persona_2
- che, prima della vendita dell'immobile di cui il decuius era proprietario, questi otteneva in prestito da la somma di € 15.000,00 per provvedere al pagamento delle Persona_4
rette arretrate della struttura che lo ospitava, somma che lei provvedeva a restituire dopo l'avvenuta alienazione.
1.2) Con sentenza non definitiva depositata in data 08.04.2024, il Tribunale di Piacenza così decideva: “Il Tribunale, NON definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta e dichiara che l'atto prodotto quale documento n. 2 di parte convenuta non è qualificabile come testamento di 2. dispone la Controparte_1 Persona_2 rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza;
3. spese al definitivo” e, con separata ordinanza, disponeva la rimessione della causa sul ruolo e disponeva consulenza tecnica d'ufficio, nominando, quale CTU, la dott.ssa la quale assumeva l'incarico, Persona_5 prestando giuramento di rito, all'udienza del 07.05.2024 e depositava il proprio elaborato definitivo in data 05.11.2024. Con ordinanza del 21.11.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.11.2024, il G.I., ritenutane l'opportunità, fissava, per il giorno
28.11.2024, udienza di comparizione del CTU innanzi a sé per rendere chiarimenti in merito alla perizia redatta. All'esito, fissava udienza di comparizione personale delle parti innanzi a sé, onde interrogarle liberamente e tentarne la conciliazione. Con ordinanza del 15.01.2025, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.01.2025, dato atto del mancato raggiungimento di un accordo e ritenuto che la causa fosse matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni. Alla successiva udienza del 25.02.2025 (trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190
c.p.c. e tratteneva la causa in decisione.
2) In via del tutto preliminare, giova evidenziare la procedibilità della domanda che, in quanto attratta alla materia delle successioni ereditarie, è sottoposta al preventivo procedimento di mediazione obbligatoria, ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, del d.lgs. n. 28/2010, risultato ritualmente esperito nel caso di specie (cfr. doc. 6 fascicolo parte attrice).
2.1) Procedendo oltre, va preliminarmente qualificata la domanda attraverso cui l'erede agisce per la restituzione di somme di denaro di allegata proprietà del decuius che, in quanto tali,
4 sarebbero dovute ricadere nell'asse ereditario ma che non sono state rinvenute in esso al momento dell'apertura della successione stante l'asserita condotta appropriativa del coerede, anche cointestatario del conto corrente sul quale quelle somme erano state accreditate.
Costituisce principio di diritto consolidato in seno alla giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione quello per cui, nell'esercizio del potere-dovere d'interpretazione e qualificazione della domanda giudiziale, il giudice del merito non è vincolato alle espressioni letterali utilizzate o alla qualificazione giuridica dei fatti allegata dalle parti, ma deve indagare il contenuto sostanziale della pretesa, come desumibile dalla situazione giuridica dedotta in giudizio e dallo scopo pratico perseguito, nonché dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del medesimo e, ovviamente, dal provvedimento in concreto richiesto, senza altro limite che quello di rispettare il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non potendo arrivare a sostituire d'ufficio l'azione promossa con una radicalmente diversa per petitum e causa petendi (per tutte, Cass., Sez. Un., n.
3041/2007; prec. conf. Cass., Sez. Un., n. 27/2000; Cass., n. 2908/2001; Cass., n. 16783/2006; succ. conf. Cass., n. 13602/2019; Cass., n. 20552/2021; Cass., n. 25492/2021).
In difetto di espressa qualificazione, va sicuramente escluso che gli attori abbiano inteso promuovere, in qualità di eredi legittimari, un'azione di riduzione per lesione di legittima, dal che ne consegue l'infondatezza dell'eccezione sollevata da parte convenuta con riguardo all'inammissibilità, ovvero all'improcedibilità della domanda. A riguardo, nel caso di specie, giova considerare quanto segue:
- con sentenza non definitiva depositata in questo procedimento in data 08.04.2024, il Tribunale ha già accertato che: da un lato, la successione di “non è e non può far parte Persona_1 dell'odierno giudizio in quanto non è stata formulata al riguardo, da parte di Controparte_1 alcuna domanda riconvenzionale avente ad oggetto l'accertamento della consistenza dell'asse ereditario lasciato dalla madre” […], laddove “l'oggetto del presente contenzioso, come delineato dalle domande svolte dagli attori (domande rispetto alle quali la convenuta si è limitata a chiedere il rigetto), circoscritto all'accertamento dell'entità del patrimonio relitto da
; dall'altro, che l'atto riconducibile a e datato 23.12.2021 (il Persona_2 Persona_2 quale testualmente recita: “Io sottocrito … dichiaro quanto segue: che il ricavato della vendita degli immobili di mia proprietà sito in ET è stato da me autorizzato per essere depositato sul conto corrente di mia figlia che resterà per sempre nela sua Controparte_1
disponibilità. In fede …”) non può qualificarsi quale atto mortis causa, al pari di un testamento
5 olografo, “perché il decuius ha disposto della suddetta somma [di € 170.000,00], attribuendola nella disponibilità della figlia , attualmente, di fatto ratificando, con efficacia CP_1 immediata, il bonifico di € 173.000,00 che quest'ultima aveva disposto, il medesimo giorno, dal conto corrente del padre al proprio”;
- è pacifico come gli attori non abbiano considerato (anzi, hanno espressamente avversato) le
“uscite” dai conti correnti paterni (anche da quelli cointestati con la figlia ) quali CP_1
donazioni erosive del relictum e, come tali, in assenza di testamento, le uniche soggette a riduzione (art. 553 c.c.), al fine di reintegrare – previa determinazione della porzione disponibile
(cfr. Cass., n. 14193/2022) – la quota di legittima a loro spettante (vedi, per il caso inverso, Cass.,
n. 24169/2021); la qualificazione degli atti di disposizione del patrimonio dei genitori alla stregua, almeno in parte, di donazioni remuneratorie è stata, piuttosto, eccepita dalla convenuta in sede di comparsa di costituzione e risposta ed appartiene al giudizio sotto forma di eccezione riconvenzionale che, come è noto, pur allargando la cognizione del Giudice a fatti nuovi o diversi da quelli sottesi alla domanda principale, non stimola un accertamento con efficacia di giudicato sull'esistenza delle donazioni, a differenza della domanda riconvenzionale (art. 36 c.p.c.), ma ha il solo fine di “paralizzare” la pretesa restitutoria avversaria per condurla al rigetto.
Com'è noto, la petitio hereditatis è un'azione di condanna avente un contenuto prettamente recuperatorio in quanto attraverso la stessa colui che agisce in giudizio mira ad ottenere, previo accertamento della qualità di erede, la restituzione, in tutto o in parte, dei beni ereditari nei confronti di chiunque li possegga, a titolo di erede o senza titolo (art. 533, comma 1, c.c.).
A differenza dell'azione di accertamento dello status di erede (essenzialmente dichiarativa), nella petizione d'eredità, il riconoscimento della qualità di erede non è fine a sé stesso, ma è strumentale all'ottenimento dei beni ereditari (cfr. Cass., n. 2148/2014).
Tra l'altro, si ammette che la petizione d'eredità possa mirare anche al recupero di somme di denaro, non solo e semplicemente per la restituzione del valore del credito vantato dal decuius nei confronti di un futuro erede, ma per la reintegrazione delle quote lese proprio dall'attività di sottrazione alla massa del medesimo condividente (cfr. Cass., n. 22005/2016).
Inoltre, la petitio hereditatis si differenzia dall'azione di rivendicazione (art. 948 c.c.), malgrado l'affinità del petitum, in quanto si fonda sull'allegazione dello stato di erede e ha per oggetto beni riguardati elementi costitutivi dell'universum ius o di una quota parte di esso, anche quando considerati come beni determinati (cfr. Cass., n. 15217/2022). Il carattere di universalità
6 dell'azione è riposto, quindi, nel riconoscimento della qualità di erede, presupposto essenziale per la condanna del possessore dell'eredità.
Peraltro, la non contestazione della qualità di erede da parte del convenuto costituito, che si limiti a negare l'appartenenza del bene all'asse ereditario, non trasforma la hereditatis petitio in un'azione di rivendica, ma produce effetti soltanto sul piano probatorio (cfr. Cass., n. 2211/1979;
Cass., n. 13785/2004; Cass., n. 1074/2009; da ult., Cass., n. 7871/2021), esonerando chi agisce della prova di detta sua qualità, fermo restando in capo a quest'ultimo l'onere di dimostrare che i beni, al tempo dell'apertura della successione, fossero ricompresi nell'asse ereditario.
Al riguardo, va osservato che le somme di denaro prelevate o fuoriuscite dal patrimonio del decuius prima della sua morte, senza un'apparente causa giustificativa, non concorrono immediatamente a determinare il relictum, sicché, mancando quest'ultimo, non può nemmeno essersi innestata una comunione ereditaria tra i coeredi, suscettibile di scioglimento.
Quantomeno, non prima del fruttuoso esperimento dell'azione recuperatoria. Ne consegue che, prima della reintegrazione dell'asse ereditario, non avrebbe luogo nemmeno la collazione, tra gli eredi legittimari, di quanto ricevuto in vita a titolo di donazione (salvo dispensa), attesa l'intrinseca inerenza dell'istituto della collazione allo svolgimento delle operazioni divisionali
(cfr. Cass., n. 6145/2022).
Orbene, nel caso di specie, la qualità di eredi degli attori risulta provata sia dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà datata 15.10.2022 (doc. 4 fascicolo attoreo), sia dalla non contestazione di siffatta qualità da parte della convenuta costituita (art. 115 c.p.c.).
Nessun dubbio vi è, poi, in ordine alla volontà di e di accettare Parte_1 Parte_2
l'eredità del padre, deceduto (come accertato con la sentenza non definitiva resa nel presente giudizio in data 08.04.2024) senza lasciare testamento, considerato che l'esperimento di un'azione qual è quella in oggetto sottende un'accettazione tacita di eredità (art. 476 c.c.).
Anche la prova dell'esistenza della ragione di credito facente capo al dante causa e la sua appartenenza all'attivo dell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione va soddisfatta nei limiti della difesa di controparte e tenuto conto dell'atteggiamento da questa assunto e delle argomentazioni spese in atti per contestare l'altrui allegazione.
Nello specifico, che i soldi presenti sul conto corrente n. 2980/124273, acceso presso la filiale del di ET (CR), sul quale aveva la delega ad operare dal 2015, CP_2 Controparte_1
sul conto corrente n. 02981/000000290861, aperto presso la filiale del di IC CP_2
7 d'NA (PC), cointestato a e a e sul libretto di risparmio Persona_2 Controparte_1
postale n. 50946856, intestato a rinvenissero dai soli ratei della pensione del Persona_2
padre delle parti in causa e da alcuni finanziamenti dallo stesso posta in essere è circostanza comprovata dalle seguenti circostanze: in primo luogo, la stessa non è stata in alcun modo contestata dalla convenuta nella comparsa di costituzione e risposta e nelle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. depositate;
in secondo luogo, è stata confermata dal CTU, dott.ssa Per_5
in occasione del disposto accertamento tecnico-contabile (“Il sig. è
[...] Parte_3
risultato essere titolare di un conto corrente n. 2980/124273, cointestato con il coniuge sig.ra
aperto presso la filiale di ET della , poi Persona_1 Controparte_5
divenuta . Sul conto corrente era delegata ad operare dal 2015 la sig.ra CP_2 CP_1
[…] Il conto corrente 2980/124273, sul quale confluivano le pensioni di entrambi i coniugi,
[...]
dopo il decesso del coniuge avvenuto il 12/3/2020, ha continuato ad essere movimentato sino alla data del 15/01/2021. Dal 1/1/2020 alla data del decesso del de cuius, non risultano versamenti a credito effettuati sul conto 2980/124273 dalla sig.ra e/o dal sig. Controparte_1
Successivamente al decesso della sig.ra il conto corrente Persona_4 Per_1
2980/124273, ha continuato a ricevere gli accrediti della pensione del sig. ma, Parte_3
tra gli altri, anche addebiti di utenze, oneri bancari, prelievi ed assegni bancari. Solo alla data del 15/1/2021 risulta chiuso, con accredito delle rispettive quote del saldo del conto ( Parte_3
2/3 e 1/3) sul nuovo conto 290861 del cointestato tra il de
[...] Controparte_1 CP_2
cuius e la figlia […] In data 30/6/2020 risulta aperto presso il filiale di IC CP_2
d'NA (PC), il conto corrente di corrispondenza n. 02981/000000290861 (All. 7) intestato al sig. ed alla sig.ra In tale conto corrente confluisce la pensione Parte_3 Controparte_1
del sig. Si rilevano due accrediti il cui beneficiario risulta essere la sig.ra Parte_3
In particolare, si tratta di: 20/11/2020 “incasso pensione” a favore di Controparte_1 [...]
per euro 14,19; 15/01/2021 “bonifico da a favore di ” CP_1 CP_2 Controparte_1
successione per euro 1.650,13. Si riscontrano altresì dei versamenti in contanti, sul Persona_1
suddetto conto, in particolare: 12/2/2021 Versamento contanti per euro 6.000,00; 8/7/21
Versamento contanti per euro 4.400,00; 14/10/2021 Versamento contanti per euro 5.000,00;
23/12/2021 Versamento contanti per euro 5.700,00. Il totale dei suddetti versamenti in contanti ammonta ad euro 21.100,00. Tali versamenti effettuati sul conto corrente cointestato tra il de cuius e la sig.ra non parrebbero rivendicati da alcuna delle parti in causa. Controparte_1
8 Considerato che la sig.ra risulterebbe non svolgere alcuna attività lavorativa, Controparte_1
come emerge dal fascicolo di causa, si attribuisce imputa tale denaro esclusivamente al sig.
[…] Risulta dal fascicolo di causa, l'esistenza di un libretto di risparmio Parte_3
postale n. 50946856 intestato al sig. , con allegato il dettaglio dei movimenti Persona_2
avvenuti dal 9/10/2020 al 29/08/2022 (All. 10). I depositi effettuati su tale libretto, principalmente si riferiscono alla pensione del sig. , che da ottobre 2020 risulta Parte_3 accreditata non più sul conto corrente del , ma solo sul suddetto libretto. L'unica CP_2 eccezione è rappresentata dal versamento di un assegno dell'importo di euro 4.736,87, proprio in corrispondenza del periodo di cessazione del rapporto di conto corrente di corrispondenza
290861 presso . Visto che l'estratto del conto corrente 290861 alla data del CP_2
25/01/2022 evidenzia un saldo di euro 4.741,37, si suppone che il suddetto saldo, ridotto di euro
4,50 per commissioni, sia stato oggetto di deposito in data 2/2/2022 sul libretto di risparmio. Dal
9/10/2020 alla data del decesso del de cuius, non risultano versamenti a credito effettuati dalla sig.ra e/o dal sig. su tale libretto di risparmio”); in terzo Controparte_1 Persona_4
luogo, specie per quanto riguarda i versamenti in contanti effettuati sul conto corrente cointestato tra e al di là del dato pacifico che quest'ultima non ha addotto Persona_2 Controparte_1
alcuna circostanza dalla quale poter desumere che tali somme fossero di sua esclusiva spettanza,
l'Ausiliare del Giudice ha accertato che la stessa disponeva di ben due conti correnti, accesi presso Banca Generali, di cui uno in contitolarità con il marito, per cui risulta ragionevole presupporre che il patrimonio riferibile a lei transitasse esclusivamente su detti rapporti e non su quelli paterni.
Al riguardo, giova ricordare che la giurisprudenza della Suprema Corte ha costantemente evidenziato che: “nel conto corrente bancario intestato a più persone, i rapporti interni tra correntisti, anche aventi facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, sono regolati non dall'art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dall'art. 1298, comma 2, c.c., in virtù del quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente (con applicabilità, eventualmente, anche di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti), con la conseguenza che, ove il saldo attivo risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, si deve escludere che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare diritti sul saldo medesimo” (cfr. Cass., n. 29324/2021; tra le altre, ad es., Cass., n. 4066/2009; Cass., n. 4496/2010; Cass. n. 18777/2015; Cass., n. 77/2018).
9 Nel caso di specie, ne consegue, quindi, che non può avanzare alcuna pretesa sulle Controparte_1
somme che hanno alimentato, nel corso degli anni, il conto corrente cointestato n.
02981/000000290861, risultando superata la presunzione di parità delle quote, posto che le stesse rinvenivano da emolumenti e benefici facenti capo esclusivamente al di lei genitore.
Risulta, altresì, accertato dall'Ausiliare del Giudice che:
- quanto al conto corrente n. 2980/124273, acceso presso la filiale del di CP_2
ET (CR), “nel periodo assunto in esame, emerge che in data 10/2/2020 viene staccato un assegno di euro 36.600,00. Detto assegno intestato alla sig.ra (doc. 9 Controparte_1
fascicolo attori) risulta versato sul conto corrente CC8500662829 aperto presso Banca Generali
e cointestato tra i sig.ri e In aggiunta a tale bonifico il cui Controparte_1 Persona_4
beneficiario risulta precisato, sussistono prelievi effettuati tramite bancomat, che si suppongono non effettuati dal sig. stante il ricovero dello stesso nel Pio Istituto Archieri Parte_3
ZI NI PU (di seguito “RSA Archieri” o “RSA”) di IC d'NA. In particolare, si evidenziano i seguenti prelievi elencati in ordine di data contabile: 18/5/2020 euro
1.500,00; 25/5/2020 euro 3.000,00. Poiché il sig. era ricoverato presso la RSA, ed il CP_1
coniuge ormai defunto, la sola persona autorizzata ad operare sul conto corrente era la sig.ra
Pertanto, i sopra elencati prelievi si ritengono attribuibili alla sig.ra Controparte_1 CP_1 ed ammontano ad euro 4.500,00”;
[...]
- quanto al conto corrente n. 02981/000000290861, aperto presso la filiale del di CP_2
IC d'NA (PC), “Tra i movimenti a debito del suddetto conto corrente appaiono i seguenti addebiti, elencati in ordine di data contabile: bonifico 25/11/2020 di euro 28.000,00 a favore di (conto corrente beneficiato Banca Generali 865552); bonifico Controparte_1
24/12/2020 di euro 2.000,00 a favore di (conto corrente beneficiato Banca Controparte_1
Generali 865552); bonifico 11/2/2021 di euro 6.000,00 a favore di (conto Controparte_1
corrente beneficiato Banca Generali 865552); bonifico 9/7/2021 di euro 4.400,00 a favore di
(conto corrente beneficiato Banca Generali 865552); bonifico 15/10/2021 di Controparte_1
euro 3.000,00 a favore di (conto corrente beneficiato Banca Generali 865552); Controparte_1
bonifico 27/12/2021 di euro 173.000,00 a favore di (conto corrente beneficiato Controparte_1
Banca Generali 865552). Il totale dei bonifici effettuati dal conto corrente 02981/000000290861 intestato al sig. ed alla sig.ra a favore del conto corrente Parte_3 Controparte_1
intestato alla sola ammonta dunque ad euro 216.400,00, comprensivi dei Controparte_1
10 170.000,00 derivanti dalla vendita dell'immobile sito in ET, Via Formigara n. 13, ed oggetto di disposizione da parte del sig. , datata 23/12/2021, pubblicata a Parte_3
ministero dott.ssa in data 28/4/2023, in fascicolo di causa. A tali bonifici il cui Persona_3
beneficiario risulta precisato, sussistono prelievi effettuati tramite bancomat, che si suppongono non effettuati dal sig. stante nel periodo il ricovero dello stesso nella RSA […] Parte_3
Visto che nel periodo il sig. era ricoverato presso la RSA, e che la provvista del conto CP_1
corrente proveniva unicamente dallo stesso, con la sola eccezione di due accrediti pari ad euro
14,19 ed euro 1.650,13 riferiti sig.ra si presumono dalla stessa prelevati euro Controparte_1
5.935,68. I bonifici sopra elencati, trovano tutti riscontro sull'estratto del conto corrente 865552
(All. 8) aperto dalla sig.ra presso Banca Generali […] dall'analisi dell'estratto Controparte_1
del conto corrente oltre ad emergere i sopra indicati bonifici, appaiono anche pagamenti effettuati dalla sig.ra per rette della RSA Archieri ove era ricoverato il sig. Controparte_1 CP_1
[…] Pertanto la sig.ra risulta aver beneficiato nel periodo 25/11/2020- Controparte_1
27/12/2021 di bonifici effettuati dal conto corrente n. 02981/000000290861 CP_2
cointestato con il padre sig. ma alimentato sostanzialmente con somme riferite Parte_3
alle disponibilità del padre, per euro 216.400,00, comprensivi dei 170.000,00 derivanti dalla cessione dell'immobile, a fronte di pagamenti effettuati dalla stessa a favore della RSA in cui si trovava ricoverato il de cuius, ammontanti ad euro 36.953,50”;
- quanto al libretto di risparmio postale n. 50946856, “Dalle movimentazioni del suddetto libretto, emerge chiaramente il sistematico prelievo delle somme riferite alla pensione del de cuius, prelievi che venivano effettuati direttamente tramite POS, proprio mentre il sig. Parte_3
si trovava ricoverato presso la RSA. Il libretto di risparmio, alla data del decesso del sig.
evidenziava un saldo a credito di euro 4.737,50. Poiché il sig. era Parte_3 CP_1
ricoverato presso la RSA, ed il coniuge ormai defunto, la sola persona che poteva operare sul libretto era la sig.ra Pertanto, i sopra elencati prelievi, effettuati dal 9/10/2020 Controparte_1
al 4/07/2022, si ritengono attribuibili alla sig.ra ed ammontano ad euro Controparte_1
27.428,18”.
A fronte di tale prova positiva dei movimenti di denaro e del titolo degli accrediti e versamenti, la convenuta si è difesa sostenendo che i prelievi, in parte, sono stati effettuati al fine di far fronte alle esigenze personali del genitore e, per altra parte, sono stati il frutto di una libera disposizione di quest'ultimo in favore suo e del di lei marito al fine di remunerarli per l'assistenza materiale e
11 spirituale ricevuta.
Orbene, con riferimento alla seconda eccezione, va preliminarmente evidenziato che essa non integra una mera difesa, quanto piuttosto un'eccezione riconvenzionale in quanto parte convenuta oppone l'esistenza di un titolo diverso (donazione) volto a giustificare lo spostamento patrimoniale e a conferirle il diritto di permanere nel godimento delle somme accreditate sul conto di sua esclusiva pertinenza, ovvero da lei prelevante in contanti, al solo fine di paralizzare la pretesa avversaria. Poiché attraverso l'eccezione riconvenzionale, che deve essere tempestivamente opposta (art. 167 c.p.c.) viene esteso il thema decidendum sull'esistenza e validità di un atto di liberalità impeditivo dell'altrui diritto, sia pure in via meramente incidentale e senza efficacia di giudicato, il convenuto assume su di esso il relativo onere della prova ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c. (Cass., n. 4233/2012; Cass., n. 19833/2019).
Ebbene, nel caso di specie, l'eccezione in questione deve ritenersi infondata in quanto, all'esito dell'istruttoria espletata, a parte le somme che il CTU ha ricostruito essere state effettivamente corrisposte per il pagamento delle rette della RSA dove era ricoverato e Persona_2 dell'IMU, ovvero per l'acquisto di farmaci o di capi d'abbigliamento, non può dirsi provato che le somme prelevate da siano state utilizzate per far fronte ai bisogni primari del Controparte_1
genitore o siano state altrimenti oggetto di donazione in suo favore, ovvero in favore del di lei marito.
Innanzitutto, i capitoli di prova orale formulati da parte convenuta nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. non sono stati ammessi in quanto relativi a circostanze generiche e valutative.
Ancora, avendo riguardo alle caratteristiche dei prelievi e dei bonifici, ci si avvede del fatto che gli stessi non potevano essere posti in essere per soddisfare l'acquisto di beni primari per il genitore, ciò evincendosi in particolare dai seguenti dati:
- importo dei prelievi e dei bonifici sproporzionato rispetto alle somme comunemente necessarie per far fronte all'acquisto di beni di prima necessità per una persona pensionata;
- cadenza irregolare dei prelievi, i quali non intervenivano tutti i mesi con la medesima periodicità (come sarebbe dovuto avvenire in ipotesi di pagamento di utenze, acquisto beni primari, etc…)
- considerato il ricovero di nella casa di cura a partire da aprile dell'anno 2020, lo Persona_2
stesso già godeva, in forza di tale degenza, di cibo, alloggio, medicinali e prestazioni
12 sociosanitarie, dal che ne consegue che la figlia nulla, al di fuori della retta, doveva pagare per vitto ed utenze.
I vari trasferimenti di denaro dedotti da parte attrice ed accertati dal CTU sono rimasti, quindi, all'esito dell'istruttoria, privi di causale descrittiva e non possono dirsi rivolti ad appannaggio esclusivo di invero, anche a voler credere che la figlia pagasse le utenze, il vitto, Persona_2
i medicinali, l'abbigliamento per il genitore, i prelievi/bonifici di importi così elevati e rilevanti non trovano una valida giustificazione.
Gli unici prelievi che, per vero, risultano giustificati sono quelli relativi a: a) pagamento delle rette della casa di riposo dal conto corrente n. 865552, aperto da presso Banca Controparte_1
Generali, pari ad € 36.953,50; b) pagamento delle rette della casa di riposo dal conto corrente n.
8500662829, cointestato a ed a presso Banca Generali, pari Controparte_1 Persona_4 ad € 14.061,50; c) spese varie documentate, pari ad € 3.439,51; d) somma forfettaria di € 550,00, riconosciuta per l'acquisto di vestiario.
Con riferimento, poi, all'asserita donazione della somma di € 170.000,00, derivante dall'alienazione, da parte di del bene immobile di ET (CR), va Persona_2
osservato che, oltre a difettare la prova di tale donazione (cfr. testimonianze sopra richiamate), difetta anche la forma solenne prescritta per la donazione (diretta) di denaro dall'art. 782 c,c, e dall'art. 48 della L. n. 89/1913 (c.d. Legge notarile), a pena di nullità.
La convenuta ha, invero, giustificato gli spostamenti patrimoniali nei seguenti termini: “Le controparti, infatti, prima di procedere a citare la sorella avrebbero dovuto accertarsi del fatto che i genitori consapevoli degli sforzi profusi dalla figlia per la loro cura, assistenza e sostentamento, avevano provveduto a disporre per testamento del proprio patrimonio a favore di quest'ultima”.
Escluse, in ogni caso, la rilevanza (nel caso del testamento di e la validità (nel caso Persona_1 dell'atto di del 23.12.2021), giova evidenziare che le tre diverse ipotesi Persona_2 ricondotte alla donazione rimuneratoria di cui all'art. 770, comma 1, c.c., vale a dire la donazione per “riconoscenza” (o gratitudine), la donazione per “meriti” del donatario e la donazione per
“speciale remunerazione” – tra loro diverse quanto al motivo dell'attribuzione – si distinguono tutte sia dalla liberalità d'uso in occasione di servizi resi (art. 770, comma 2, c.c.), sia dall'adempimento di obblighi morali o sociali, ricondotti alla diversa disciplina delle obbligazioni naturali (art. 2034 c,c,).
13 Per autorevole dottrina, la distinzione tra la donazione rimuneratoria e l'adempimento di un'obbligazione naturale risiede principalmente nell'intensità del “dovere morale e sociale” e nel carattere spiccatamente individuale dell'animus donandi rispetto a quello generalizzato e diffuso nella collettività per l'obbligazione naturale. La giurisprudenza, invece, sottolinea l'incompatibilità tra l'una e l'altra fattispecie, in quanto la spontaneità dell'adempimento di una obbligazione naturale non è accompagnata dalla volontà disinteressata di arricchire il beneficiario con depauperamento del disponente e, viceversa, nella donazione per motivo remuneratorio, la spontaneità dell'attribuzione dev'essere accompagnata dalla consapevolezza del donante di non dover adempiere alcun obbligo giuridico, morale o sociale (v. Cass., n. 10262/2016; Cass., n.
5119/2009).
Per come prospettata nell'eccezione, la convenuta ha richiamato gli elementi della donazione per riconoscenza e/o speciale remunerazione del donatario e ciò in considerazione sia del richiamo allo spirito di liberalità per il particolare sentimento di gratitudine che il genitore avevano asseritamente maturato verso la figlia per fatti e/o servizi (accudimento, affetto e sostegno morale e materiale).
Si tratta, come detto, di mere asserzioni – contestate dalla controparte, quanto al motivo dell'attribuzione - che non hanno trovato effettivo riscontro in sede istruttoria
Altra ragione per cui l'eccezione risulta incapace di bloccare la pretesa avversaria concerne il mancato rispetto della forma prevista per le donazioni di denaro.
Premesso che la donazione remuneratoria è una donazione “vera e propria” (cfr., Cass., n.
11873/1993; Cass., n. 20387/2008; Cass., n. 41480/2021), il contratto, per essere valido, deve rispettare la forma prescritta dall'art. 782 c.c. a pena di nullità (cfr., Cass., n. 10262/2016) e ciò vale anche quando l'arricchimento è realizzato a mezzo di bonifico bancario.
Come chiarito dal recente intervento nomofilattico della Cassazione a Sezioni Unite, l'operazione triangolare che si instaura tra il cliente/beneficiante, la banca e il terzo/beneficiario nel dare esecuzione ad un ordine di trasferimento di titoli o valori mobiliari, non può essere assimilata alle varie ed eterogenee ipotesi in cui, per mezzo di una pregnante intermediazione "giuridica", viene a realizzarsi lo scopo liberale in modo indiretto ex art. 809 c.c. (es. contratto a favore di terzo, delegazione, intestazione di beni in nome altrui, negotium mixtum cum donatione, ecc.). Ciò in quanto la banca esegue l'ordine impartito dal disponente in ragione del mandato gestorio derivante dal rapporto sottostante, sicché non rileva che, per effetto del deposito, il denaro sia di
14 proprietà della banca e il cliente vanti una semplice ragione di credito, essendo comunque - quello eseguito - un trasferimento diretto tra disponente e beneficiario, intermediato
(necessariamente) a mezzo banca. In tale fattispecie, non viene meno la configurazione di donazione tipica e diretta di denaro, come tale soggetta alle disposizioni formali di cui agli artt.
769 e 782 c.c., efficacemente descritta come donazione diretta ad esecuzione indiretta (cfr. Cass.,
Sez. Un., n. 18725/2017).
Risulta evidente, quindi, che anche laddove si accedesse alla tesi difensiva di parte convenuta, il mancato rispetto della forma solenne prevista dalla legge per le donazioni dirette di denaro escluderebbe la sussistenza di un valido titolo a giustificazione dello spostamento patrimoniale.
Infine, e per completezza, anche laddove si voglia ricondurre l'eccezione alla liberalità d'uso in occasione di servizi resi (art. 770, comma 2, c.c.) – che donazione non è - occorre pur sempre che l'attribuzione venga effettuata in funzione di corrispettivo o in adempimento di un'obbligazione derivante dalla legge o in osservanza di un dovere nascente dalle comuni norme morali e sociali e che “sussista una qual certa equivalenza economica fra il suo valore e quello dei servizi ricevuti dal disponente;
nei casi in cui l'elargizione da parte del donante sia diretta anche al soddisfacimento di prestazioni ricevute, l'intero rapporto è regolato in base al criterio della prevalenza, ricercando quale dei due cennati intenti si sia voluto principalmente perseguire”
(cfr. Cass. n. 2452/1976).
Elementi, questi, del tutto avulsi dall'eccezione di parte convenuta, la quale ben avrebbe fatto, nel costituirsi, a rendere il conto della gestione, al fine di contestare con efficacia la pretesa avversaria.
In definitiva, deve ritenersi che appartenga all'asse ereditario, in mancanza di un valido titolo di disposizione patrimoniale da parte del dante causa, il valore di € 244.586,36 (già sottratte, dal totale dei prelievi correttamente quantificati dal CTU in € 51.015,00, le somme prelevate aventi la loro ragion d'essere nel pagamento della retta della casa di riposo del padre, degli altri esborsi documentati in favore di quest'ultimo e del vestiario), di cui ha indebitamente Controparte_1
disposto in danno dei fratelli futuri coeredi, con la conseguenza, quindi, che la convenuta va condannato alla restituzione alla massa, ai fini della reintegrazione della quota degli altri coeredi.
Dal momento che gli attori hanno accompagnato l'azione di petizione a quella di divisione ereditaria, si deve procedere alle operazioni divisionali secondo le regole della successione legittima (art. 556 c.c.): pertanto, l'importo di € 244.586,36 va suddiviso tra le
15 parti in causa (titolari ciascuna di una quota ereditaria pari ad 1/3), con conseguente condanna della convenuta a restituire agli attori coeredi l'importo complessivo di € 81.528,79 ciascuno.
Trattandosi di un credito di valore (cfr. Cass., n. 22005/2016; Cass., n. 20024/2020), sul relativo importo deve essere riconosciuta la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi, questi ultimi da liquidare applicando al capitale, devalutato alla data di apertura della successione e rivalutato anno per anno secondo le variazioni ISTAT FO, relative al costo della vita.
Sull'importo così liquidato spettano, inoltre, gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.
3) Le spese di lite e di CTU seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.; la liquidazione delle spese di lite avviene come in dispositivo, secondo i parametri dettati dal D.M. n. 55/2014, per come modificato dal D.M. n. 147/2022 (scaglione di valore da € 52.001,00 ad € 260.000,00 in base al decisum; valori medi per fase introduttiva e valori minimi per ulteriori fasi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta e dichiara che e sono gli unici eredi Controparte_1 Parte_1 Parte_2
legittimi di deceduto in data 30.07.2022, con conseguente apertura Persona_2
della successione ab intestato del predetto in favore delle odierne parti in causa;
2. accerta e dichiara che tutte le somme transitate sul conto corrente n. 02981/000000290861, aperto presso la filiale del di IC d'NA (PC), erano di esclusiva spettanza CP_2
di Persona_2
3. accerta come dovuta alla massa ereditaria la somma di € 244.586,36 (al netto dei prelievi causalmente giustificati), indebitamente prelevata da dal c/c anzidetto e dagli altri Controparte_1
rapporti intestati in via esclusiva a Persona_2
4. scioglie la comunione ereditaria tra e e, per Controparte_1 Parte_1 Parte_2
l'effetto, condanna alla restituzione, in favore di e Controparte_1 Parte_1 Parte_2 della somma di € 81.528,79 ciascuno, da devalutare alla data di apertura della successione e da rivalutare con interessi, anno per anno, secondo le variazioni ISTAT FO relative al costo della vita, oltre interessi legali, sull'importo così ottenuto, dalla data di pubblicazione della sentenza fino al soddisfo;
5. condanna parte convenuta al rimborso, in favore di parte attrice, delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 8.328,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, I.V.A. e
16 C.P.A. come per legge;
6. pone definitivamente, nei rapporti interni tra le parti, le spese di CTU, per come liquidate in corso di causa, in capo a parte convenuta, ferma restando la solidarietà passiva nei confronti dell'ausiliario;
7. ordina ai conservatori dei RR.II. competenti la trascrizione della presente sentenza e/o l'annotazione a margine della trascrizione della domanda, con onere a carico delle parti.
Piacenza, 11.06.2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
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