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Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 22/11/2024, n. 1116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1116 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 1527/2024, avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445 bis c.p.c.; introdotta
DA
(c.f.: , rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_1 C.F._1 in atti, dagli avv.ti Mariarosaria Tirino e Alessandra Iadevaia, presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del l. r. p. t., rappresentato e difeso, ex art. 417 bis c.p.c., dalla CP_1 dott.ssa Carmela Altera, con cui è elettivamente domiciliato presso la sede territoriale.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: disporre accertamento tecnico preventivo onde verificare l'invalidità civile in grado del 100% o non inferiore al 74%, nonché la condizione ex art. 3 co. 3 L. 104/1992; con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso;
spese vinte.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 4.5.2024, la sig.ra , premesso di essere stata Parte_1 riconosciuta invalida civile al 67%, esponeva di non essere stata tempestivamente convocata a visita di revisione e di aver, pertanto, proposto due domande amministrative, anche per l'aggravamento.
1 Deduceva che, convocata a visita presso il C.M.L. per il 19.10.2023, all'esito CP_1 veniva stimata una invalidità civile in misura pari al 67%, con riconoscimento della condizione ex art. 3 co. 1 L. 104/1992.
Rivendicava la sussistenza di un'invalidità del 100 o, almeno, non inferiore al 74%.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, formulando le suestese conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio, CP_1 contestando l'ammissibilità e la fondatezza della domanda.
In via preliminare, eccepiva, tra l'altro, l'omessa indicazione specifica della prestazione aspirata, con conseguente difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., nonché
l'assenza di domanda d'aggravamento in ordine alla condizione di disabilità grave.
Deduceva, nel merito, l'infondatezza della domanda.
Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile e tale va dichiarato.
Va segnalato che il presente provvedimento, poiché avente natura definitoria del giudizio, viene adottato in forma di sentenza, più appropriata rispetto all'ordinanza.
Difatti, ove adottato con ordinanza, non v'è dubbio che si tratterebbe di cd. ordinanza- sentenza proprio perché, con il presente atto, si definisce il giudizio con una modalità rituale alternativa rispetto al decreto di omologa ex art. 445 bis co. 4 c.p.c..
Ciò chiarito, deve ravvisarsi la fondatezza delle eccezioni di inammissibilità sollevate dall' . CP_2
Difatti, in ricorso non è stato espressamente indicato il beneficio connesso al requisito sanitario di cui si è chiesto l'accertamento preventivo.
Inoltre, non vi è prova della presentazione delle dedotte domande di aggravamento.
2. Sotto il primo profilo, è necessario che l'individuazione della prestazione o della misura d'assistenza siano oggetto di esplicita dichiarazione nelle conclusioni del ricorso o che, almeno, se ne possa ricavare aliunde l'espressione, ad esempio attraverso il preciso riferimento normativo alla disposizione di legge che prevede e disciplina la singola provvidenza economica rivendicata.
A tal fine, non può ritenersi sufficiente il riferimento, operato in ricorso, alla percentuale d'invalidità.
2 Occorre precisare che, in subiecta materia, la giurisprudenza di legittimità non ammette il mero accertamento del gradiente d'invalidità, reputando sempre necessaria l'espressa indicazione in ricorso della specifica provvidenza economica ad esso collegata (Cassazione civile, sez. VI, 24/11/2021, n. 36382: “… questa Corte di legittimità, da ultimo con Cass. nn. 20417/2020, 26270/2020, 19267/ 2019, ha infatti precisato che con la novella del 2011 il legislatore, intervenendo anche sulla materia regolata dall'art. 147 disp. att. c.p.c., ha introdotto, limitatamente al procedimento per a.t.p.o., un accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie, strumentale e preordinato all'adozione del provvedimento amministrativo dell'ente previdenziale di attribuzione di una prestazione, previdenziale o assistenziale, che dev'essere indicata nel ricorso e non può ritenersi ammissibile la richiesta di un accertamento sanitario genericamente individuato …”; Cassazione civile, sez. lav., 27/04/2015, n. 8533: “Con la novella del 2011 il legislatore ha introdotto un accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie, ma sempre strumentale
e preordinato all'adozione del provvedimento di attribuzione di una prestazione previdenziale o assistenziale che deve essere indicata nel ricorso”).
Di conseguenza, non può essere ammessa alcuna integrazione postuma dell'allegazione in esame, trattandosi di allegazioni che devono essere contenute in ricorso.
Inoltre, non può ritenersi esistente uno status di invalido, rivendicabile in maniera avulsa dall'indicazione di una o più specifiche prestazioni aspirate, e ciò in quanto, a differenza della condizione di disabilità, non può riscontrarsi un unitario e globale complesso di situazioni giuridiche ad esso ricollegate, attesa la diversità dei requisiti extrasanitari prescritti per le varie provvidenze economiche (requisiti tra cui il reddito,
l'assenza di ricovero in strutture pubbliche, l'inoccupazione o la disoccupazione, i versamenti contributivi nei casi di cui alla L. 222/1984, ecc.), provvidenze le quali sono condizionate anche ad elementi estranei alla condizione di salute.
3. Di contro, tale osservazione non può essere estesa al domandato accertamento dello status di persona con disabilità, condizione, invece, com'è ovvio, non richiede l'indicazione di una specifica prestazione economica (Cassazione civile, sez. lav.,
15/09/2021, n. 24953: “In tema di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. , l'interesse ad agire per il riconoscimento della condizione di portatore di handicap grave, di cui all' art. 3, comma 3, della l. n.
104 del 1992 , sussiste indipendentemente dalla specificazione di un determinato beneficio, in quanto la predetta condizione assume un pieno rilievo giuridico, essendo tutelata dall'ordinamento in funzione del successivo riconoscimento di molteplici misure finalizzate a rimuovere le singole situazioni di discriminazione dalla stessa generate”).
Tuttavia, parte ricorrente non ha fornito prova di aver presentato specifica domanda d'aggravamento, munita della corredata certificazione medica, rispetto alla condizione
3 già accertata e confermata all'esito della revisione.
Tale circostanza, specificamente contestata dall' , non è stata dimostrata, non CP_2 essendo stata prodotta la domanda in questione.
A tal uopo, i numeri di posizione indicati nei due verbali del C.M.L. e riportati CP_1 in ricorso (6012960700178 e 6012960700179) non identificano due domande amministrative, ma le c.d. “posizioni virtuali” che vengono avviate dall'Istituto proprio in occasione della visita di revisione, come emerge dalla documentazione in atti (cfr. report delle domande amministrative).
Pertanto, deve ritenersi che la valutazione impugnata dalla ricorrente non consegua ad una nuova domanda amministrativa, per aggravamento delle condizioni sanitarie ovvero per altra prestazione, ma alla revisione periodica dello stato invalidante.
Trattasi di procedimento amministrativo teso alla sola verifica della sussistenza dei presupposti sanitari in precedenza accordati, ossia l'invalidità in gradiente del 67% e la condizione di handicap ex art. 3 co. 1 L. 104/1992, procedimento esitato con la conferma di entrambi i requisiti sanitari, in assenza di prova di una domanda amministrativa diversa da quella originariamente proposta (domanda n.
3930897007292 del 23.7.2021).
Difatti, l' di previdenza ha provato per tabulas (cfr. ancora il documento CP_2 denominato report domande in atti) che l'istante non aveva mai fruito, prima della visita di revisione, delle provvidenze rivendicate in ricorso, e ciò in assenza di prova contraria.
Ebbene, reputa il giudicante che, in sede di revisione, non si possa procedere ad una valutazione degli aggravamenti, a meno che l'invalido non abbia presentato una specifica domanda amministrativa di aggravamento, trasmettendo all' la CP_1 relativa certificazione medica ex art. 11 D. Lgs. 509/1998.
Si ritiene, in altri termini, che la visita di revisione possa esitare esclusivamente nella conferma o nella revoca dei benefici già accordati, mentre non se ne possano attribuire altri, connessi a requisiti sanitari più gravi, se l'invalido non ne abbia fatto richiesta.
In tal senso depone anche la normativa secondaria (art. 1 e ss. D. M. 293/1989), che delimita in maniera espressa l'ambito accertativo della revisione delle condizioni sanitarie, stabilendo che “La verifica di cui al comma 10 dell'art. 3 della legge 26 luglio 1988, n.
291, ha lo scopo di accertare che i requisiti sanitari e giuridico-economici condizione per usufruire della pensione, dell'assegno o dell'indennità previste dalla legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, concernente i sordomuti, dalla legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, concernente i ciechi civili, dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, concernente i
4 mutilati ed invalidi civili e dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, concernente norme in materia di indennità di accompagnamento, riconosciuti in base alle disposizioni legislative all'epoca vigenti, permangono tuttora, qualora ciò sia richiesto per continuare ad avvalersi delle provvidenze accordate” (art. 1 co. 1).
Dunque, posto che il riferimento normativo deve intendersi operato all'art. 3 co. 10 D.
L. 173/1988, conv. da L. 291/1988, si rileva che, nel contesto della visita di revisione,
l'accertamento medico-legale è limitato alla sola verifica delle condizioni già accertate, mentre non possono venire in rilievo eventuali aggravamenti, vieppiù se essi non siano stati oggetto di specifica segnalazione in sede amministrativa da parte dell'invalido.
Tale conclusione risulta corroborata dai primi commi del successivo art. 2 D. M. citato, norma che così dispone: “Art. 2. 1. La sussistenza dei requisiti sanitari è accertata mediante visita diretta dell'interessato da parte di medici diversi da quelli che visitarono per la prima volta il beneficiario della pensione, dell'assegno o dell'indennità.
2. L'accertamento dei suddetti requisiti è espletato con riferimento alle disposizioni di legge e alle tabelle indicative delle percentuali di invalidità vigenti all'epoca della concessione del beneficio.
3. Nel caso in cui le malattie invalidanti e il grado di minorazione a suo tempo accertate e documentate siano valutate nel frattempo aggravate, tale giudizio vale soltanto ai fini della verifica. Pertanto l'interessato, ove lo ritenga, può presentare, secondo la procedura prevista, domanda di aggravamento ai competenti organi per conseguire gli eventuali diversi benefici derivanti dalla legge”.
4. Dunque, risulta chiaro che, in assenza di domanda d'aggravamento, la visita di revisione non può far altro che condurre alla conferma o alla revoca del beneficio già goduto, e giammai approdare, invece, al riconoscimento di un requisito sanitario diverso, anche se più grave, se l'invalido, a monte, non abbia presentato una specifica domanda d'aggravamento.
Né è possibile, per l'invalido, invocare il disposto di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., norma che permette di introdurre nel giudizio elementi di gravità sopravvenuti alla sua proposizione, poiché resta fermo il fondamentale requisito di proponibilità della domanda giudiziaria, costituito dalla domanda amministrativa, la quale, in base alle norme succitate, nella fattispecie non può coincidere con la domanda originaria, ma deve tradursi in una nuova domanda, tesa, per l'appunto, a far valere l'aggravamento e diretta ad un beneficio diverso da quello già accordato.
Inoltre, non può trascurarsi di evidenziare che anche il procedimento ex art. 445 bis
c.p.c. integra un affare contenzioso, e non già volontario, nel senso che esso è sempre introdotto dall'invalido al fine di impugnare una determinazione dell'Istituto di previdenza, il che comporta che non possa ammettersi l'esperibilità della relativa azione non solo quando manchi la domanda amministrativa, ma altresì allorquando
5 non si sia verificata alcuna concreta lesione della sfera giuridica dell'invalido, il quale, nel caso di specie, non ha mai goduto dei benefici indicati in ricorso né ne ha mai subìto il disconoscimento o la revoca.
Pertanto, l'assenza di presentazione in sede amministrativa della necessaria istanza comporta l'improponibilità della domanda giudiziale, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio (Cass. civ., sez. VI, 09/08/2017, n. 19767: “In tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, la preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce condizione di proponibilità della domanda giudiziale, la cui omissione è rilevabile in qualsiasi stato e grado del giudizio, senza che tale difetto possa essere sanato dalla presentazione di domanda amministrativa concernente prestazione previdenziale diversa, ancorché compatibile con quella poi richiesta in giudizio”; conformi: n. 403/2020; n. 11438/2017; n. 14020/2015; n. 6590/2014; n.
504/2010; n. 5149/2004; n. 11765/2004).
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Assorbito ogni altro profilo.
5. In punto di regolamentazione delle spese di lite, la natura e l'oggetto della controversia, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché la natura in mero rito della presente pronuncia, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito di C. Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione integrale.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, 21.11.2024
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 1527/2024, avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445 bis c.p.c.; introdotta
DA
(c.f.: , rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_1 C.F._1 in atti, dagli avv.ti Mariarosaria Tirino e Alessandra Iadevaia, presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del l. r. p. t., rappresentato e difeso, ex art. 417 bis c.p.c., dalla CP_1 dott.ssa Carmela Altera, con cui è elettivamente domiciliato presso la sede territoriale.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: disporre accertamento tecnico preventivo onde verificare l'invalidità civile in grado del 100% o non inferiore al 74%, nonché la condizione ex art. 3 co. 3 L. 104/1992; con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso;
spese vinte.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 4.5.2024, la sig.ra , premesso di essere stata Parte_1 riconosciuta invalida civile al 67%, esponeva di non essere stata tempestivamente convocata a visita di revisione e di aver, pertanto, proposto due domande amministrative, anche per l'aggravamento.
1 Deduceva che, convocata a visita presso il C.M.L. per il 19.10.2023, all'esito CP_1 veniva stimata una invalidità civile in misura pari al 67%, con riconoscimento della condizione ex art. 3 co. 1 L. 104/1992.
Rivendicava la sussistenza di un'invalidità del 100 o, almeno, non inferiore al 74%.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, formulando le suestese conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio, CP_1 contestando l'ammissibilità e la fondatezza della domanda.
In via preliminare, eccepiva, tra l'altro, l'omessa indicazione specifica della prestazione aspirata, con conseguente difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., nonché
l'assenza di domanda d'aggravamento in ordine alla condizione di disabilità grave.
Deduceva, nel merito, l'infondatezza della domanda.
Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile e tale va dichiarato.
Va segnalato che il presente provvedimento, poiché avente natura definitoria del giudizio, viene adottato in forma di sentenza, più appropriata rispetto all'ordinanza.
Difatti, ove adottato con ordinanza, non v'è dubbio che si tratterebbe di cd. ordinanza- sentenza proprio perché, con il presente atto, si definisce il giudizio con una modalità rituale alternativa rispetto al decreto di omologa ex art. 445 bis co. 4 c.p.c..
Ciò chiarito, deve ravvisarsi la fondatezza delle eccezioni di inammissibilità sollevate dall' . CP_2
Difatti, in ricorso non è stato espressamente indicato il beneficio connesso al requisito sanitario di cui si è chiesto l'accertamento preventivo.
Inoltre, non vi è prova della presentazione delle dedotte domande di aggravamento.
2. Sotto il primo profilo, è necessario che l'individuazione della prestazione o della misura d'assistenza siano oggetto di esplicita dichiarazione nelle conclusioni del ricorso o che, almeno, se ne possa ricavare aliunde l'espressione, ad esempio attraverso il preciso riferimento normativo alla disposizione di legge che prevede e disciplina la singola provvidenza economica rivendicata.
A tal fine, non può ritenersi sufficiente il riferimento, operato in ricorso, alla percentuale d'invalidità.
2 Occorre precisare che, in subiecta materia, la giurisprudenza di legittimità non ammette il mero accertamento del gradiente d'invalidità, reputando sempre necessaria l'espressa indicazione in ricorso della specifica provvidenza economica ad esso collegata (Cassazione civile, sez. VI, 24/11/2021, n. 36382: “… questa Corte di legittimità, da ultimo con Cass. nn. 20417/2020, 26270/2020, 19267/ 2019, ha infatti precisato che con la novella del 2011 il legislatore, intervenendo anche sulla materia regolata dall'art. 147 disp. att. c.p.c., ha introdotto, limitatamente al procedimento per a.t.p.o., un accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie, strumentale e preordinato all'adozione del provvedimento amministrativo dell'ente previdenziale di attribuzione di una prestazione, previdenziale o assistenziale, che dev'essere indicata nel ricorso e non può ritenersi ammissibile la richiesta di un accertamento sanitario genericamente individuato …”; Cassazione civile, sez. lav., 27/04/2015, n. 8533: “Con la novella del 2011 il legislatore ha introdotto un accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie, ma sempre strumentale
e preordinato all'adozione del provvedimento di attribuzione di una prestazione previdenziale o assistenziale che deve essere indicata nel ricorso”).
Di conseguenza, non può essere ammessa alcuna integrazione postuma dell'allegazione in esame, trattandosi di allegazioni che devono essere contenute in ricorso.
Inoltre, non può ritenersi esistente uno status di invalido, rivendicabile in maniera avulsa dall'indicazione di una o più specifiche prestazioni aspirate, e ciò in quanto, a differenza della condizione di disabilità, non può riscontrarsi un unitario e globale complesso di situazioni giuridiche ad esso ricollegate, attesa la diversità dei requisiti extrasanitari prescritti per le varie provvidenze economiche (requisiti tra cui il reddito,
l'assenza di ricovero in strutture pubbliche, l'inoccupazione o la disoccupazione, i versamenti contributivi nei casi di cui alla L. 222/1984, ecc.), provvidenze le quali sono condizionate anche ad elementi estranei alla condizione di salute.
3. Di contro, tale osservazione non può essere estesa al domandato accertamento dello status di persona con disabilità, condizione, invece, com'è ovvio, non richiede l'indicazione di una specifica prestazione economica (Cassazione civile, sez. lav.,
15/09/2021, n. 24953: “In tema di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. , l'interesse ad agire per il riconoscimento della condizione di portatore di handicap grave, di cui all' art. 3, comma 3, della l. n.
104 del 1992 , sussiste indipendentemente dalla specificazione di un determinato beneficio, in quanto la predetta condizione assume un pieno rilievo giuridico, essendo tutelata dall'ordinamento in funzione del successivo riconoscimento di molteplici misure finalizzate a rimuovere le singole situazioni di discriminazione dalla stessa generate”).
Tuttavia, parte ricorrente non ha fornito prova di aver presentato specifica domanda d'aggravamento, munita della corredata certificazione medica, rispetto alla condizione
3 già accertata e confermata all'esito della revisione.
Tale circostanza, specificamente contestata dall' , non è stata dimostrata, non CP_2 essendo stata prodotta la domanda in questione.
A tal uopo, i numeri di posizione indicati nei due verbali del C.M.L. e riportati CP_1 in ricorso (6012960700178 e 6012960700179) non identificano due domande amministrative, ma le c.d. “posizioni virtuali” che vengono avviate dall'Istituto proprio in occasione della visita di revisione, come emerge dalla documentazione in atti (cfr. report delle domande amministrative).
Pertanto, deve ritenersi che la valutazione impugnata dalla ricorrente non consegua ad una nuova domanda amministrativa, per aggravamento delle condizioni sanitarie ovvero per altra prestazione, ma alla revisione periodica dello stato invalidante.
Trattasi di procedimento amministrativo teso alla sola verifica della sussistenza dei presupposti sanitari in precedenza accordati, ossia l'invalidità in gradiente del 67% e la condizione di handicap ex art. 3 co. 1 L. 104/1992, procedimento esitato con la conferma di entrambi i requisiti sanitari, in assenza di prova di una domanda amministrativa diversa da quella originariamente proposta (domanda n.
3930897007292 del 23.7.2021).
Difatti, l' di previdenza ha provato per tabulas (cfr. ancora il documento CP_2 denominato report domande in atti) che l'istante non aveva mai fruito, prima della visita di revisione, delle provvidenze rivendicate in ricorso, e ciò in assenza di prova contraria.
Ebbene, reputa il giudicante che, in sede di revisione, non si possa procedere ad una valutazione degli aggravamenti, a meno che l'invalido non abbia presentato una specifica domanda amministrativa di aggravamento, trasmettendo all' la CP_1 relativa certificazione medica ex art. 11 D. Lgs. 509/1998.
Si ritiene, in altri termini, che la visita di revisione possa esitare esclusivamente nella conferma o nella revoca dei benefici già accordati, mentre non se ne possano attribuire altri, connessi a requisiti sanitari più gravi, se l'invalido non ne abbia fatto richiesta.
In tal senso depone anche la normativa secondaria (art. 1 e ss. D. M. 293/1989), che delimita in maniera espressa l'ambito accertativo della revisione delle condizioni sanitarie, stabilendo che “La verifica di cui al comma 10 dell'art. 3 della legge 26 luglio 1988, n.
291, ha lo scopo di accertare che i requisiti sanitari e giuridico-economici condizione per usufruire della pensione, dell'assegno o dell'indennità previste dalla legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, concernente i sordomuti, dalla legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, concernente i ciechi civili, dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, concernente i
4 mutilati ed invalidi civili e dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, concernente norme in materia di indennità di accompagnamento, riconosciuti in base alle disposizioni legislative all'epoca vigenti, permangono tuttora, qualora ciò sia richiesto per continuare ad avvalersi delle provvidenze accordate” (art. 1 co. 1).
Dunque, posto che il riferimento normativo deve intendersi operato all'art. 3 co. 10 D.
L. 173/1988, conv. da L. 291/1988, si rileva che, nel contesto della visita di revisione,
l'accertamento medico-legale è limitato alla sola verifica delle condizioni già accertate, mentre non possono venire in rilievo eventuali aggravamenti, vieppiù se essi non siano stati oggetto di specifica segnalazione in sede amministrativa da parte dell'invalido.
Tale conclusione risulta corroborata dai primi commi del successivo art. 2 D. M. citato, norma che così dispone: “Art. 2. 1. La sussistenza dei requisiti sanitari è accertata mediante visita diretta dell'interessato da parte di medici diversi da quelli che visitarono per la prima volta il beneficiario della pensione, dell'assegno o dell'indennità.
2. L'accertamento dei suddetti requisiti è espletato con riferimento alle disposizioni di legge e alle tabelle indicative delle percentuali di invalidità vigenti all'epoca della concessione del beneficio.
3. Nel caso in cui le malattie invalidanti e il grado di minorazione a suo tempo accertate e documentate siano valutate nel frattempo aggravate, tale giudizio vale soltanto ai fini della verifica. Pertanto l'interessato, ove lo ritenga, può presentare, secondo la procedura prevista, domanda di aggravamento ai competenti organi per conseguire gli eventuali diversi benefici derivanti dalla legge”.
4. Dunque, risulta chiaro che, in assenza di domanda d'aggravamento, la visita di revisione non può far altro che condurre alla conferma o alla revoca del beneficio già goduto, e giammai approdare, invece, al riconoscimento di un requisito sanitario diverso, anche se più grave, se l'invalido, a monte, non abbia presentato una specifica domanda d'aggravamento.
Né è possibile, per l'invalido, invocare il disposto di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., norma che permette di introdurre nel giudizio elementi di gravità sopravvenuti alla sua proposizione, poiché resta fermo il fondamentale requisito di proponibilità della domanda giudiziaria, costituito dalla domanda amministrativa, la quale, in base alle norme succitate, nella fattispecie non può coincidere con la domanda originaria, ma deve tradursi in una nuova domanda, tesa, per l'appunto, a far valere l'aggravamento e diretta ad un beneficio diverso da quello già accordato.
Inoltre, non può trascurarsi di evidenziare che anche il procedimento ex art. 445 bis
c.p.c. integra un affare contenzioso, e non già volontario, nel senso che esso è sempre introdotto dall'invalido al fine di impugnare una determinazione dell'Istituto di previdenza, il che comporta che non possa ammettersi l'esperibilità della relativa azione non solo quando manchi la domanda amministrativa, ma altresì allorquando
5 non si sia verificata alcuna concreta lesione della sfera giuridica dell'invalido, il quale, nel caso di specie, non ha mai goduto dei benefici indicati in ricorso né ne ha mai subìto il disconoscimento o la revoca.
Pertanto, l'assenza di presentazione in sede amministrativa della necessaria istanza comporta l'improponibilità della domanda giudiziale, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio (Cass. civ., sez. VI, 09/08/2017, n. 19767: “In tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, la preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce condizione di proponibilità della domanda giudiziale, la cui omissione è rilevabile in qualsiasi stato e grado del giudizio, senza che tale difetto possa essere sanato dalla presentazione di domanda amministrativa concernente prestazione previdenziale diversa, ancorché compatibile con quella poi richiesta in giudizio”; conformi: n. 403/2020; n. 11438/2017; n. 14020/2015; n. 6590/2014; n.
504/2010; n. 5149/2004; n. 11765/2004).
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Assorbito ogni altro profilo.
5. In punto di regolamentazione delle spese di lite, la natura e l'oggetto della controversia, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché la natura in mero rito della presente pronuncia, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito di C. Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione integrale.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, 21.11.2024
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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