Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 03/04/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 977/2021
Il Giudice, dott. Pierpaolo Vincelli, all'esito dell'udienza del 18.3.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Chiara Parte_1 C.F._1
Barbieri e Luca Nocco, presso il cui studio sito in Pisa, Borgo Stretto n. 46, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Mariani, presso il cui studio sito in Pisa, via G.B. Cottolengo
n. 8, elettivamente domicilia
RESISTENTE
OGGETTO: mansioni superiori e differenze retributive.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 18.3.2025
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso, depositato in data 19.10.2021, ha chiesto al Giudice del Lavoro del Parte_1
Tribunale di Pisa di “accertare e dichiarare il diritto del Sig. ad essere inquadrato, a Parte_1 far data dal 1.2.2017, ovvero dalla diversa data giudizialmente accertata, nell'Area professionale 2°
- Area operativa esercizio: sezione automobilistico, filoviario e tranviario e nel profilo di Addetto all'esercizio, ovvero in subordine nell'Area operativa: amministrazione e servizi e nel profilo di
Specialista tecnico/amministrativo e comunque all'attribuzione del parametro retributivo 193, nonché accertare e dichiarare il diritto del medesimo alla corresponsione delle differenze retributive tra il trattamento economico erogato e quello spettante ai lavoratori inquadrati nel parametro retributivo 193 a decorrere dal 1.8.2016 ovvero dalla diversa data giudizialmente accertata;
per l'effetto condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_1 corresponsione delle differenze tra il trattamento retributivo erogato e quanto allo stesso spettante, nella misura che risulterà in corso di causa, previa espletanda CTU. Il tutto oltre interessi legali e
1.1. Più in particolare, per quanto di interesse, ha dedotto che:
a) a seguito di un grave infortunio veniva assegnato presso la sede di Pontedera con l'attribuzione del parametro 151 (Area professionale 3°- Area Operativa: servizi ausiliari per la mobilità - profilo di operatore qualificato della mobilità);
b) dopo il pensionamento di il ricorrente aveva coperto il posto rimasto vacante, Persona_1
svolgendo in autonomia tutte le attività in precedenza eseguite dal collega;
c) a partire da agosto 2016, dunque, aveva provveduto in maniera continuativa a svolgere le mansioni di cui al parametro 193 (Area professionale 2° - Area operativa esercizio: sezione automobilistico, filoviario e tranviario – profilo di addetto all'esercizio, oppure, Area professionale 2° - Area operativa: amministrazione e servizi – profilo Specialista tecnico/amministrativo);
d) a decorrere da ottobre 2020, erano state riattribuite al ricorrente le stesse mansioni precedentemente svolte, poiché le mansioni inquadrate nel parametro 193 venivano assegnate al collega , appena trasferito a Pontedera;
Per_2
e) essendo decorsi più di sei mesi di adibizione alle relative mansioni previsti dall'art. 18 del R.D.
148/1931, spettava al ricorrente il diritto al superiore inquadramento nel parametro 193;
f) dovevano essere corrisposte anche le differenze retributive dovute per lo svolgimento delle mansioni superiori.
2. Con memoria depositata il 16.10.2024 si è costituita la chiedendo il rigetto del Controparte_1 ricorso, poiché il ricorrente in realtà non aveva mai svolto le attività del parametro 193. Il resistente ha affermato che era soltanto il collettore tra i colleghi e i terzi con i propri responsabili, Parte_1 nonché aveva eseguito verifiche e sopralluoghi demandategli dai propri superiori, che erano mansioni previste al parametro 151, nel cui ambito rientravano le mansioni assegnate.
3. Ciò premesso, il ricorso è meritevole di accoglimento, nei limiti di seguito esposti.
In primo luogo, il ricorrente ha affermato di essere contrattualmente inquadrato nel parametro 151, ma di avere diritto al riconoscimento di una delle qualifiche superiore di cui al parametro 193, per averne svolto le funzioni da agosto 2016 a ottobre 2020.
Appartengono al parametro 151 (profilo di operatore qualificato della mobilità) i lavoratori che “in possesso di conoscenze tecniche e/o gestionali, tali da assicurare un'autonomia operativa nell'ambito delle direttive ricevute, svolgono compiti anche ispettivi. Svolgono, inoltre, le seguenti attività che, in relazione all'organizzazione dell'impresa, potranno essere anche accessorie a quelle considerate principali a livello di singola impresa e fra loro complementari: - attività di cui ai commi 132 e 133 dell'articolo17 della legge n. 127/97; - competenza a disporre la rimozione forzata dei veicoli (lettere b), c) e d) - comma 2 dell'articolo 158 del D.lgs. n. 285/92 - nonché all'effettuazione di tutte le attività connesse;
- verifica dei titoli di viaggio;
- vendita dei titoli di sosta, di trasporto ed integrati;
- informazioni al pubblico;
- funzioni di concetto svolte con margini di autonomia, richiedenti la conoscenza di specifiche procedure amministrative e/o tecniche anche complesse;
- altre attività di contenuto equivalente a quelle di cui sopra anche se non espressamente indicate”.
Rientrano invece nel profilo 193 (dell'Area professionale 2° - Area operativa esercizio: sezione automobilistico, filoviario e tranviario addetto all'esercizio) quelli che “in possesso di adeguata competenza comunque acquisita nei settori del movimento automobilistico e/o in quello filotranviario, svolgono attività di coordinamento degli operatori, di controllo sulla regolarità dell'esercizio, sul personale viaggiante, e, all'occorrenza, sull'utenza e, ove richiesto, anche compiti di polizia amministrativa, quali quelli ex articolo 17, commi 132 e 133 e successive modifiche della legge 127/97 e di supporto alla clientela”. Da ultimo, attengono al profilo 193 (specialista tecnico/amministrativo) i lavoratori che “in possesso di adeguate competenze tecniche e/o amministrative svolgono, con autonomia operativa e in via continuativa, compiti di notevole contenuto professionale nell'ambito di direttive di massima”.
Dal confronto fra le figure professionali richiamate emerge che il profilo di addetto all'esercizio si caratterizza per lo svolgimento di funzioni di coordinamento e controllo, mentre quello di specialista tecnico/amministrativo per l'autonomia operativa della figura.
Precisato l'inquadramento delle figure professionali di cui si discute, bisogna vagliare in concreto quale tipo di attività abbia effettivamente svolto il ricorrente e in quale profilo professionale debba rientrare.
Il teste ha riferito, in particolare, che: “a seguito del pensionamento del Testimone_1 Per_1 avvenuto nell'agosto 2016, e della sua mancata sostituzione, il Sig. ha coperto il posto rimasto Pt_1 vacante svolgendo in autonomia tutte le attività in precedenza eseguite dal riferendo Per_1 direttamente al nella sua qualità di coordinatore di esercizio (parametro 210) in Parte_2 materia di qualità”; “dal 2016, è stato delegato ed ha effettivamente provveduto in maniera continuativa a gestire i rapporti con le istituzioni scolastiche che necessitavano di trasporto scolastico per l'effettuazione delle uscite didattiche”; “la problematica della mancanza di punti vendita di biglietti per la zona di San Miniato è stata gestita dal ”; “ ha svolto il ruolo di Pt_1 Pt_1
punto di riferimento per il responsabile comunicazione e branding della per la questione CP_1 dell'affissione sui bus delle insegne”; “ inviava i nuovi orari al che li stampava ed in Pt_2 Pt_1 seguito organizzava il lavoro delle squadre che dovevano affiggere i medesimi presso tutte le fermate.
Ricevute dal le istruzioni, le squadre operative addette alla sostituzione degli orari si Pt_1 rivolgevano al ricorrente per ogni eventuale necessità. Ho visto personalmente fare ciò”; “ Pt_1
era competente a gestire le comunicazioni obbligatorie in caso d sciopero”; “ho visto Pt_1 Pt_1 provvede re in autonomia, avendone i privilegi necessari, ad accedere alla cartella dei turni degli autisti presente sul sito intranet aziendale e, in occasione dei periodi cambi di turno, stampava e distribuiva i medesimi a tutte le residenze facenti capo al nucleo di Pontedera”; “durante il periodo dall'inizio della pandemia fino a giugno 2020, , ha gestito l'emergenza sanitaria consegnando Pt_1
i kit di emergenza agli autisti e provvedendo all'affissione delle regole anti-contagio nei locali aziendali”.
Il testimone le cui dichiarazioni sono in linea con quelle del teste ha Tes_2 Tes_1 rappresentato: “ mi ha riferito che dopo il pensionamento di si appoggiava a Pt_2 Per_1 Pt_1 per qualsiasi problema della Valdera”; “io ero accanto all'ufficio di e quando c'era Pt_2 ordinanza del sindaco che non riguardasse Pisa i Comuni della Valdera era” compito del in Pt_1 caso di deviazione dei percorsi occuparsi di ciò; “si occupava della deviazione di conseguenza si occupava di tutto quanto si riferisse alla deviazione : avviso utenza, avviso agli autisti, affissione avvisi”; “ ero quello che conosceva le linee della Valdera e i percorsi alternativi venivano Pt_1 elaborati da ”; “ mi ha riferito che in caso di reclami chiedeva a di effettuare le Pt_1 Tes_3 Pt_1 opportune verifiche e di relazionargli”; “ mi ha riferito che chiedeva a di effettuare Tes_3 Pt_1 tutte le verifiche che si rendevano necessarie relativamente al servizio fornito, alle corse, agli orari, ai disservizi, alle segnalazioni”; “in occasione delle modifiche periodiche o straordinarie degli orari dei bus, inviava i nuovi orari al che li stampava ed in seguito organizzava il lavoro Pt_2 Pt_1 delle squadre che dovevano affiggere i medesimi presso tutte le fermate” “Posso confermare che durante il periodo dall'inizio della pandemia fino a giugno 2020, su incarico di ha Pt_2 Pt_1 gestito l'emergenza sanitaria consegnando i kit di emergenza agli autisti e provvedendo all'affissione delle regole anti-contagio nei locali aziendali”.
Anche il teste ha confermato le circostanze indicate dal ricorrente e nello specifico Testimone_4 ha dichiarato: “ho visto personalmente fare al ordini di servizio e mansioni che
Pt_1 Per_1 delegava”; “da quando è andato in pensione il ricorrente svolge il suo lavoro”; “ Per_1 Pt_1 provvedeva a sistemare le variazioni di percorso. Io chiamavo per le variazione in quanto
Pt_1 sapevo che era lo stesso che gestiva le variazioni”; “ veniva mandato per fare i controlli a
Pt_1 seguito di reclami”; “ricevute dal le istruzioni, le squadre operative addette alla sostituzione
Pt_1 degli orari si rivolgevano al ricorrente per ogni eventuale necessità”; “stampava gli orari e sistemava gli stessi”; ha gestito l'emergenza sanitaria consegnando i kit di emergenza agli
Pt_1 autisti e provvedendo all'affissione delle regole anti-contagio nei locali aziendali”; “ si Pt_2 confrontava con pe le ferie. Mi sono trovato personalmente a sentire ciò in ufficio cioè in
Pt_1 biglietteria”.
Il teste ha poi aggiunto, in particolare, che: “posso confermare che il caso di reclami Testimone_5 il coordinatore chiedeva a di effettuare le opportune verifiche e di relazionargli. Ricordo che Pt_1
veniva a chiedere anche a me in caso di reclami che cosa fosse successo”; “in occasione delle Pt_1 modifiche periodiche o straordinarie degli orari dei bus, inviava i nuovi orari al che li Pt_2 Pt_1 stampava ed in seguito organizzava il lavoro delle squadre che dovevano affiggere i medesimi presso tutte le fermate”; “Posso confermare che era competente a gestire le comunicazioni Pt_1 obbligatorie in caso di sciopero;
egli stampava le comunicazioni e le inviava alle varie residenze, affiggeva o faceva affiggere le comunicazioni alle fermate degli autobus ed effettuava via fax le comunicazioni alle scuole. Solo faceva questo lavoro”; “al ricorrente sono stati riconosciuti i Pt_1 privilegi per accedere alla casella di posta elettronica “AMT Pontedera” e gli sono state altresì consegnate le chiavi per accedere all'ufficio AE. Organizzava con tale casella gli ordini di servizio.
Lo aveva tale servizio prima che io arrivassi.”; a , a decorrere da ottobre 2020, sono state Per_2 attribuite le stesse mansioni in precedenza svolte dal ricorrente”.
Si evidenzia, infine, che pure gli altri testi sentiti hanno avvalorato la tesi sostenuta del ricorrente, per quanto sono stati in grado di dichiarare in base alle loro conoscenze.
Ciò posto, i fatti riferiti dai testi possono ritenersi veritieri, in ragione della concordanza e non contraddittorietà di tutte le plurime dichiarazioni rese dai soggetti ascoltati, della cui attendibilità non
è dato dubitare.
Alla luce dell'istruttoria svolta risulta quindi provato che ha effettivamente svolto Parte_1 attività di coordinamento degli operatori e di controllo sulla regolarità del servizio, da agosto 2016 a ottobre 2020, che sono compiti rientranti nel profilo 193 di addetto all'esercizio.
Di conseguenza, ha diritto all'inquadramento nelle mansioni superiori richieste e alle relative retribuzioni, come stabilito dal comma 7 dell'art. 2103 c.c., in forza del quale “nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi” e dall'articolo 18 del Regio Decreto
n. 148/1931, secondo cui “Il direttore, dell'azienda può adibire temporaneamente gli agenti stabili a funzioni di grado superiore a quello di cui sono provvisti, ma è tenuto, dopo trascorsi sei mesi di reggenza in un anno, a deliberare la promozione effettiva, sempre che vi sia la vacanza del posto.
Durante la reggenza è dovuta un'indennità pari alla differenza tra la paga o stipendio inerente alla qualifica del grado superiore e la paga o stipendio effettivamente percepito dall'agente”.
4. Al fine di quantificare le differenze retributive dovute per lo svolgimento di funzioni superiori, è stata disposta una CTU alle cui conclusioni questo Tribunale ritiene di aderire, in quanto adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici. Nello specifico, l'ausiliario ha rappresentato che il ricorrente, qualora inquadrato nel parametro 193, “avrebbe dovuto percepire in più e maggiorazione sugli straordinari € 11.894,12 lordi di retribuzione ordinaria, € 818,66 relativi alle differenze retributive sugli straordinari e €880,24 lordi di TFR. Pertanto, le somme spettanti al lavoratore ammontano ad € 13.593,02 lordi”.
In conclusione, viste le risultanze della CTU, parte resistente deve esser condannata al pagamento di
€ 13.593,02 lordi, a titolo di differenze retributive, dovute per aver svolto le mansioni superiori previste dall'inquadramento nel profilo 193, da agosto 2016 a ottobre 2020.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenendo conto dei parametri per la determinazione dei compensi per la professione forense di cui al decreto ministeriale D.M. n.
147 del 13/08/2022; ed in particolare, dei valori medi, ulteriormente ridotti in considerazione della complessità della causa, previsti per lo scaglione di riferimento, individuato in quello compreso tra €
5.200,01 sino a € 26.000,00.
6. Per le medesime ragioni, le spese della CTU sono poste definitivamente a carico di Controparte_1
P.Q.M.
accerta e dichiara il diritto di al superiore inquadramento nell'Area Parte_1
professionale 2° - Area operativa esercizio: sezione automobilistico, filoviario e tranviario e nel profilo di addetto all'esercizio a far data dal 1.2.2017; condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in Controparte_1 favore di della somma di € 13.593,02 lordi, oltre rivalutazione ed interessi dalla Parte_1 data di maturazione al saldo, a titolo di differenze retributive per lo svolgimento di funzioni inerenti al superiore inquadramento;
condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione in Controparte_1 favore di delle spese di lite, quantificate in € 3.500,00, oltre 15% spese generali, Parte_1 iva e cpa come per legge;
pone le spese di CTU definitivamente in capo a in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli