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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/01/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1809/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Salvatore Barberi ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1809/19 R.G avente ad oggetto: atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo promossa da
, residente in [...], cod. fisc. Parte_1
, nella qualità di titolare della ditta individuale LL C.F._1
MA, p. IVA , elettivamente domiciliato in Catania via G. Vagliasindi P.IVA_1
n.9 presso lo studio dell'Avv. Francesco Leonardi che lo rappresenta e difende per procura in atti;
- Opponente-
Contro
pagina 1 di 6 con sede legale in MI, Foro Buonaparte n.31, c.f e numero di Controparte_1
iscrizione presso il registro delle imprese di MI , in persona del legale P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa nel presente giudizio, giusta procura in atti, dall'Avv. Matteo Rimondi del foro di Bologna e domiciliata presso lo studio dell'avv. Eugenio Marano, in Catania, Via Francesco Crispi 225;
-opposta-
-- -- --
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 11 settembre 2024.
-- -- --
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato nella qualità di titolare Parte_1
della ditta individuale LL MA proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.6690/16 emesso dal Tribunale Civile di Catania in data 07.12.2018, con il quale veniva ingiunto di pagare alla la complessiva somma di € Controparte_1
51.158,19, oltre agli interessi e alle spese processuali.
Al riguardo si esponeva che nella sua qualità di titolare dell'imprese Parte_1
individuale CA Mania corrente in Gravina di Catania via Gramsci 56, stipulava in data 18.09.2009 contratto per la fornitura di energia elettrica con la Controparte_1
attivata nel mese di dicembre del 2009. Successivamente in data 05.11.2010
[...]
pagina 2 di 6 stipulava nuovo contratto per la fornitura di energia elettrica con la Sorgenia s.p.a. Tale
ultima fornitura veniva attivata nel marzo del 2011 e veniva interrotta nel dicembre
2011, data in cui veniva avanzata nuova richiesta di fornitura energia elettrica ad
[...]
fino al gennaio 2014 data in cui il contatore è stato dismesso. CP_1
Successivamente ha emesso una serie di fatture di cui al decreto Controparte_1
ingiuntivo opposto.
Si costituiva la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
Veniva espletata CTU.
Preliminarmente, va rigettata l'ulteriore richiesta di richiamo del CTU formulata da parte opposta in comparsa conclusionale;
infatti, le risultanze peritali risultano pienamente esaustive, attendibili e puntuali.
Nel merito, si osserva che la fattispecie concreta trae origine da un accertamento effettuato in data del 25 gennaio 2014 dai tecnici di E-Distribuzione che rinvenivano un dispositivo magnetico (circostanza pacifica in atti) che avrebbe determinato nel contatore di misura dell'energia erogata un errore di lettura del - 98 %. In conseguenza di ciò, si è preceduto alla ricostruzione dei pretesi consumi illegittimi, e sulla scorta della predetta ricostruzione sono state emesse delle fatture da parte di Controparte_1
successivamente azionate in via monitoria ed oggetto del presente giudizio.
Contrariamente a quanto dedotto da parte opposta anche in seno alla comparsa conclusionale, il valore probatorio delle fatture è limitato alla fase monitoria del pagina 3 di 6 procedimento, mentre nel giudizio di opposizione essa non costituisce prova piena,
poiché è un documento unilaterale senza il riconoscimento esplicito del debitore. In caso di contestazione sull'an e sul quantum del credito azionato in giudizio, così come nel caso di specie, tale circostanza non comporta nemmeno l'inversione dell'onere della prova, che continua ad incombere sull'opposto. Pertanto, la fattura, in quanto atto unilaterale, non è sufficiente a dimostrare né l'esistenza né l'importo del credito e non può sostituirsi ad una prova contrattuale. In particolare, nei casi di opposizione a decreto ingiuntivo, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ., la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che deve fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa (vd. Cass. civ. 13240/2019).
Ciò premesso, si osserva che il CTU ha evidenziato diverse incongruenze e incertezze nella ricostruzione di consumi effettuata dal distributore. In particolare, è emerso che la percentuale di errore applicata nella ricostruzione non è costante e non corrisponde ai dati verificati e non vi sono elementi certi per stabilire quando o come la manomissione del contatore sia avvenuta. Inoltre, secondo il c.t.u., non è possibile affermare con certezza se la manomissione sia stata continua o sporadica e comunque la ricostruzione del distributore appare eccessiva e va sicuramente ridotta.
Circa la misura in cui effettuare tale riduzione, questo decidente, viste anche le risultanze finali della c.t.u. e considerata la gravissima condotta fraudolenta posta in pagina 4 di 6 essere dall'opponente, ritiene che la somma richiesta di € 51.158,19 vada ridimensionata del 50%.
In definitiva, va revocato il decreto ingiuntivo opposto e va disposta la condanna dell'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di euro 25.579,09 oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Tenuto conto dell'esito dell'intero giudizio e della soccombenza reciproca (vd.
Cassazione n.3438/16), ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per compensare per intero le spese processuali del presente giudizio (complessivamente inteso, iniziato con il ricorso ingiuntivo); le spese di c.t.u. vanno poste a carico solidale di parte opponente e parte opposta.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1809/19
RG, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così statuisce:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna l'opponente al pagamento in favore di parte opposta della somma di euro 25.579,09 oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo;
3) compensa per intero le spese processuali;
pone le spese di c.t.u. a carico solidale di parte opponente e parte opposta.
Così deciso in Catania, il 11 gennaio 2025
pagina 5 di 6 Il GIUDICE
dott. Salvatore Barberi
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Salvatore Barberi ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1809/19 R.G avente ad oggetto: atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo promossa da
, residente in [...], cod. fisc. Parte_1
, nella qualità di titolare della ditta individuale LL C.F._1
MA, p. IVA , elettivamente domiciliato in Catania via G. Vagliasindi P.IVA_1
n.9 presso lo studio dell'Avv. Francesco Leonardi che lo rappresenta e difende per procura in atti;
- Opponente-
Contro
pagina 1 di 6 con sede legale in MI, Foro Buonaparte n.31, c.f e numero di Controparte_1
iscrizione presso il registro delle imprese di MI , in persona del legale P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa nel presente giudizio, giusta procura in atti, dall'Avv. Matteo Rimondi del foro di Bologna e domiciliata presso lo studio dell'avv. Eugenio Marano, in Catania, Via Francesco Crispi 225;
-opposta-
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Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 11 settembre 2024.
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In fatto ed in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato nella qualità di titolare Parte_1
della ditta individuale LL MA proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.6690/16 emesso dal Tribunale Civile di Catania in data 07.12.2018, con il quale veniva ingiunto di pagare alla la complessiva somma di € Controparte_1
51.158,19, oltre agli interessi e alle spese processuali.
Al riguardo si esponeva che nella sua qualità di titolare dell'imprese Parte_1
individuale CA Mania corrente in Gravina di Catania via Gramsci 56, stipulava in data 18.09.2009 contratto per la fornitura di energia elettrica con la Controparte_1
attivata nel mese di dicembre del 2009. Successivamente in data 05.11.2010
[...]
pagina 2 di 6 stipulava nuovo contratto per la fornitura di energia elettrica con la Sorgenia s.p.a. Tale
ultima fornitura veniva attivata nel marzo del 2011 e veniva interrotta nel dicembre
2011, data in cui veniva avanzata nuova richiesta di fornitura energia elettrica ad
[...]
fino al gennaio 2014 data in cui il contatore è stato dismesso. CP_1
Successivamente ha emesso una serie di fatture di cui al decreto Controparte_1
ingiuntivo opposto.
Si costituiva la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
Veniva espletata CTU.
Preliminarmente, va rigettata l'ulteriore richiesta di richiamo del CTU formulata da parte opposta in comparsa conclusionale;
infatti, le risultanze peritali risultano pienamente esaustive, attendibili e puntuali.
Nel merito, si osserva che la fattispecie concreta trae origine da un accertamento effettuato in data del 25 gennaio 2014 dai tecnici di E-Distribuzione che rinvenivano un dispositivo magnetico (circostanza pacifica in atti) che avrebbe determinato nel contatore di misura dell'energia erogata un errore di lettura del - 98 %. In conseguenza di ciò, si è preceduto alla ricostruzione dei pretesi consumi illegittimi, e sulla scorta della predetta ricostruzione sono state emesse delle fatture da parte di Controparte_1
successivamente azionate in via monitoria ed oggetto del presente giudizio.
Contrariamente a quanto dedotto da parte opposta anche in seno alla comparsa conclusionale, il valore probatorio delle fatture è limitato alla fase monitoria del pagina 3 di 6 procedimento, mentre nel giudizio di opposizione essa non costituisce prova piena,
poiché è un documento unilaterale senza il riconoscimento esplicito del debitore. In caso di contestazione sull'an e sul quantum del credito azionato in giudizio, così come nel caso di specie, tale circostanza non comporta nemmeno l'inversione dell'onere della prova, che continua ad incombere sull'opposto. Pertanto, la fattura, in quanto atto unilaterale, non è sufficiente a dimostrare né l'esistenza né l'importo del credito e non può sostituirsi ad una prova contrattuale. In particolare, nei casi di opposizione a decreto ingiuntivo, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ., la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che deve fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa (vd. Cass. civ. 13240/2019).
Ciò premesso, si osserva che il CTU ha evidenziato diverse incongruenze e incertezze nella ricostruzione di consumi effettuata dal distributore. In particolare, è emerso che la percentuale di errore applicata nella ricostruzione non è costante e non corrisponde ai dati verificati e non vi sono elementi certi per stabilire quando o come la manomissione del contatore sia avvenuta. Inoltre, secondo il c.t.u., non è possibile affermare con certezza se la manomissione sia stata continua o sporadica e comunque la ricostruzione del distributore appare eccessiva e va sicuramente ridotta.
Circa la misura in cui effettuare tale riduzione, questo decidente, viste anche le risultanze finali della c.t.u. e considerata la gravissima condotta fraudolenta posta in pagina 4 di 6 essere dall'opponente, ritiene che la somma richiesta di € 51.158,19 vada ridimensionata del 50%.
In definitiva, va revocato il decreto ingiuntivo opposto e va disposta la condanna dell'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di euro 25.579,09 oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Tenuto conto dell'esito dell'intero giudizio e della soccombenza reciproca (vd.
Cassazione n.3438/16), ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per compensare per intero le spese processuali del presente giudizio (complessivamente inteso, iniziato con il ricorso ingiuntivo); le spese di c.t.u. vanno poste a carico solidale di parte opponente e parte opposta.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1809/19
RG, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così statuisce:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna l'opponente al pagamento in favore di parte opposta della somma di euro 25.579,09 oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo;
3) compensa per intero le spese processuali;
pone le spese di c.t.u. a carico solidale di parte opponente e parte opposta.
Così deciso in Catania, il 11 gennaio 2025
pagina 5 di 6 Il GIUDICE
dott. Salvatore Barberi
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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