Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 03/06/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 751/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 6.10.2022 da domiciliato presso l'Avvocatura Parte_1
distrettuale dello Stato di Venezia che lo rappresenta e difende ex lege
-appellante- contro lettivamente domiciliato presso l'avv. Denis Controparte_1
Rosa che lo rappresenta e difende con gli avv.ti Maria Maniscalco,
Fabio Ganci e Walter Miceli per mandato depositato telematicamente
- appellato-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 252/22 del Tribunale di Venezia
In punto: decurtazione punteggio graduatorie docenti III fascia
Causa trattata all'udienza dell'8.05.2025
Conclusioni per parte appellante: “In riforma dell'appellata sentenza
n. 252/2022, pronunciata sub r.g. n. 1254/2021, depositata il giorno
6/04/2022 del Tribunale di Venezia – Sezione Lavoro, accertare e dichiarare la legittimità del provvedimento dell'Amministrazione scolastica nella parte in cui ha decurtato il punteggio di servizio maturato dal signor negli anni scolastici 2017/2018, CP_1
2018/2019. Spese e competenze legali di ambedue i gradi rifuse.”
Conclusioni per parte appellata: “- in via preliminare: per i motivi esposti in parte narrativa al punto a) dichiararsi l'improcedibilità dell'appello svolto dal (ora Parte_1 [...]
) avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_2
Venezia n. 252/2022 pubblicata in data 06 aprile 2022 (mai notificata) per sopravvenuta carenza di interesse e/o la cessazione della materia del contendere;
- sempre in via preliminare: per i motivi esposti in parte narrativa al punto b) dichiararsi dichiararsi
l'inammissibilità dell'appello svolto dal (ora Parte_1
) avverso la sentenza del Controparte_2
Tribunale di Venezia n. 252/2022 pubblicata in data 06 aprile 2022
(mai notificata) per manifesta infondatezza ai sensi e per gli effetti dell'art. 436 bis c.p.c.; - nel merito: per i motivi tutti esposti in parte narrativa al punto c) rigettarsi l'appello svolto dal
[...]
(ora ) avverso la Parte_1 Controparte_2
sentenza del Tribunale di Venezia n. 252/2022 pubblicata in data 06 aprile 2022 (mai notificata) e, per l'effetto, confermarsi la sentenza impugnata e quindi accogliersi le domande proposte nel ricorso di primo grado dal signor ovvero previo accertamento Controparte_1
dell'illegittimità del provvedimento di decurtazione del punteggio di servizio maturato negli anni scolastici 2017/2018, 2018/19, ordinarsi
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al convenuto di ripristinare il maggior punteggio nelle Parte_1
graduatorie provinciali per le supplenze, pari a un incremento di punti 22 nella classe di concorso B003 e 11 nella classe di concorso
B016, per il periodo di servizio illegittimamente negato intercorrente tra l'anno scolastico 2017/2018 e l'anno scolastico 2018/2019;
Riservata ogni ulteriore deduzione, eccezione, contestazione, deduzione e richiesta, nel merito ed istruttoria, negli eventuali concedendi termini di rito. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizi da da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 6.10.2022 il
[...]
ha proposto appello avverso la sentenza indicata in Parte_1
epigrafe con cui il Tribunale di Venezia, in accoglimento del ricorso proposto da – insegnate tecnico pratico all'epoca Controparte_1
non ancora immesso in ruolo – ha ordinato il ripristino del punteggio nelle graduatorie provinciali delle supplenze (con incremento di 22 punti nella classe di concorso B003 e 11 nella classe di concorso
B016) in relazione ai periodi di servizio svolti negli anni scolastici
2017/18 e 2018/19. Il Giudice di prime cure ha rilevato che il ricorrente – già inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia – era stato inserito in II fascia nell'a.s. 2017/18 ad iniziativa dell'amministrazione scolastica sulla base di quanto previsto nella nota ministeriale (rectius, parere dell'Avvocatura generale dello Stato) del 14.08.2017 in via cautelativa, nella pendenza di un giudizio, promosso anche dal insieme ad altri docenti tecnico pratici, CP_1
Contr dinanzi al Lazio, finalizzato ad ottenere l'inserimento nella II
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fascia delle graduatorie di circolo e di istituto. Dopo l'emissione da parte del TAR di sentenza favorevole nel gennaio 2018, il Consiglio di Stato aveva dapprima sospeso in via cautelare tale pronuncia e quindi accolto l'appello rigettando le pretese originariamente azionate.
Il , già dopo la sospensiva del febbraio 2019, aveva Parte_1
provveduto a depennare il ricorrente dalla II fascia e risolto il contratto di lavoro in essere. Il Tribunale, sulla base di tali premesse, ritenendo che l'immissione in II fascia era avvenuto ad iniziativa dell'amministrazione; che, in ogni caso, anche laddove fosse rimasto in III fascia, avrebbe verosimilmente ottenuto incarichi di insegnamento (tenuto conto che anche dopo la retrocessione in III fascia aveva ottenuto supplenze presso lo stesso Istituto scolastico dove aveva insegnato mentre era inserito in II fascia) e che negli anni scolastici in contestazione il ricorrente aveva svolto attività lavorativa per la quale possedeva i necessari requisiti (titolo di studio idoneo all'insegnamento), l'Amministrazione avrebbe dovuto considerare i servizi svolti negli a.s. 2017/18 e 2018/19 come utili ai fini della maturazione del punteggio da assegnargli nelle graduatorie di III fascia.
Il ha proposto appello sulla base di due motivi: a) con il Parte_1
primo censura la sentenza per non aver considerato la circostanza che l'inserimento in II fascia del ricorrente era avvenuto non per volontà dell'amministrazione, ma per dare esecuzione alla sentenza del TAR
Lazio n. 4686/18 che aveva interessato anche il sentenza poi CP_1
riformata dal Consiglio di Stato;
b) con il secondo motivo censura la sentenza per aver ritenuto che il ricorrente avrebbe comunque ottenuto incarichi di insegnamento negli anni in contestazione anche senza essere inserito in II fascia, non potendosi desumere tale asserzione
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dalla mera circostanza che dopo il ritorno in III fascia lo stesso abbia comunque potuto stipulare dei contratti di insegnamento.
Si è costituito in giudizio l'originario ricorrente sostenendo la carenza di interesse all'appello in capo all'Amministrazione atteso che nelle more era intervenuta l'immissione in ruolo e, conseguentemente, neppure era più iscritto nelle graduatorie per le supplenze. Ha eccepito anche l'inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza e ha contestato nel merito gli argomenti svolti da controparte.
La causa, dopo due rinvii d'ufficio e un ulteriore rinvio richiesto nel corso della prima udienza da parte dell'Amministrazione appellante, è stata discussa e decisa all'udienza dell'8.05.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - In via preliminare deve escludersi che l'intervenuta immissione in ruolo dell'appellato determini di per sé la carenza di interesse all'appello da parte dell'amministrazione scolastica. Anche senza voler considerare il possibile rilievo indiretto della sentenza di primo grado sull'incidenza dei servizi resi negli a.s. 2017/18 e 2018/19 ai fini della ricostruzione di carriera successiva all'immissione in ruolo, permane, infatti, un interesse immediato e diretto ad ottenere la riforma della decisione di prime cure quanto meno in relazione al capo che ha disposto la condanna al pagamento delle spese di lite.
2 - Sempre in via preliminare, si deve rilevare come nel ricorso in appello, sia pur in modo sintetico, vengono individuate le ragioni poste a base della sentenza di primo grado che l'amministrazione intende censurare e vengono esposte le ragioni a sostegno della critica avanzata rispetto alle quali non si ravvisano gli estremi di manifesta infondatezza ai fini della pronuncia di inammissibilità art. 348bis
c.p.c.
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3 - I due motivi d'appello, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi, sono comunque infondati.
La questione di causa attiene alla legittimità o meno della mancata assegnazione al ricorrente del punteggio derivante dal servizio prestato negli aa.ss. 2017/18 e 2018/19 in virtù dell'inserimento - poi appurato come indebito - in II fascia.
Tale inserimento in II fascia, come correttamente affermato dal giudice di prime cure, risulta avvenuto su iniziativa dell'Amministrazione che, a fronte dei precedenti a quest'ultima sfavorevoli emessi dal TAR Lazio ha ritenuto, cautelativamente, di inserire anche il ricorrente in detta fascia. Il Ministero appellante sembra rappresentare che tale inserimento sarebbe avvenuto solo a seguito della sentenza favorevole ottenuta dal ricorrente. In realtà ciò non è, perché la sentenza del Tar Lazio in questione è stata deliberata nel gennaio 2018, mentre il ricorrente aveva già stipulato il contratto di insegnamento per l'a.s. 2017/18 (con decorrenza ottobre 2017 – doc. 2 ric.) in forza del disposto inserimento in II fascia (la circostanza, pur non emergendo dalla lettura del contratto, deve darsi per pacifica tra le parti atteso che il ha visto decurtato il CP_1
punteggio riferibile anche all'a.s. 2017/18 sul presupposto che il contratto era stato stipulato proprio in ragione del suo inserimento – in via cautelativa – in seconda fascia, poi accertato come non spettante).
Tale inserimento è, dunque, avvenuto ad iniziativa unilaterale dell'Amministrazione, in coerenza con la nota dell'Avvocatura generale dello Stato sub doc. B ric., risalente all'agosto 2017, in cui si invitavano gli Uffici scolastici regionali a conformarsi alla sentenza sfavorevole del TAR Lazio (che non vedeva il tra i ricorrenti) CP_1
inserendo i diplomati ITP che avevano un ricorso pendente nella seconda fascia. Ne deriva che l'inserimento in seconda fascia non è
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dipeso da un errore determinato o provocato dalla condotta del ricorrente, ma da una precisa scelta dell'Amministrazione che ha provvisoriamente e spontaneamente legittimato sin dall'inizio dell'a.s.
2017/18 – e pur in assenza, almeno sino al gennaio 2018, di un obbligo di conformazione ad una statuizione giudiziale resa in favore del – la sua collocazione in seconda fascia. Proprio in virtù di CP_1
tale collocamento sono stati stipulati i due contratti a tempo determinato.
Inoltre, appare opportuno rilevare che il ricorrente negli anni scolastici in contestazione ha svolto un'attività di insegnamento per la quale comunque possedeva i necessari requisiti, anche se non avrebbe potuto essere inserito in seconda fascia (come accertato dal giudice amministrativo). La stessa Amministrazione, infatti, ammette che il ricorrente, essendo già inserito (del tutto legittimamente) in III fascia, possedeva un titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento
(pur non avendo una specifica abilitazione). Sotto altro profilo, non è contestato che il ricorrente anche dopo il depennamento dalla II fascia
(dopo il triennio in contestazione) ha ottenuto analogo incarico di insegnamento, peraltro presso lo stesso istituto ove già stava lavorando.
3.1 – Tanto premesso, si deve escludere che i contratti di insegnamento per gli a.s. 2017/18 e 2018/19 siano nulli per causa illecita, come sostenuto dal . Come condivisibilmente Parte_1
affermato da Corte App. Bari, sez. lav., n. 250 del 7.02.2019, “la giurisprudenza di legittimità aderisce alla nozione di “causa concreta” del contratto. Secondo questo indirizzo la causa del contratto costituisce la sintesi dei contrapposti interessi reali che le parti intendono realizzare con la specifica negoziazione, indipendentemente dall'astratto modello utilizzato (v. Cass. 8100/13).
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Causa del contratto è dunque lo scopo pratico del negozio, la sintesi, cioè, degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare
(c.d. causa concreta), quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione (v. Cass. 23941/09).
In quest'ottica si ritiene che il contratto nullo per illiceità della causa ex artt. 1343 e 1418 c.c. comporta una compressione dell'interesse, pubblico ed essenziale, assicurato dalle norme imperative. Ciò accade quando il contratto, nel suo contenuto intrinseco, è volto ad un risultato pratico contrario alle disposizioni preposte alla tutela di situazioni indisponibili, senza che abbiano rilievo, allo scopo di escludere tale invalidità, la possibilità di ricorrere eventualmente a rimedi di carattere amministrativo, né la tipicità dello schema negoziale utilizzato o la buona fede soggettiva dei contraenti in ordine all'antigiuridicità dell'operazione economica compiuta (v. Cass.
21398/13, che ha ritenuto nulla per illiceità della causa la permuta di cosa presente contro cosa futura per l'utilizzazione edificatoria di terreno costiero;
così anche Cass. 24769/08, che ha reputato nullo perché illecito un contratto di locazione per uso deposito di materiali edili di un terreno avente destinazione urbanistica a verde agricolo e bosco)”. D'altro canto, anche la Corte costituzionale ha avuto modo di chiarire che “l'illiceità che, ai sensi dell'art. 2126, primo comma, cod. civ., priva il lavoro prestato della tutela collegata al rapporto di lavoro “non può ravvisarsi nella violazione della mera ristretta legalità, ma nel contrasto con norme fondamentali e generali o con principi basilari pubblicistici dell'ordinamento” (cfr. Cass., sez. un.,
n. 1609 del 1976). Deve trattarsi, cioè, dell'illiceità in senso forte
(illiceità della causa) prevista dall'art. 1343 cod. civ., non semplicemente dell'illegalità che invalida il negozio o l'atto
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costitutivo del rapporto a norma dell'art. 1418, primo comma, cod. civ.” (Corte cost. sent. n. 296 del 1990).
3.2 - In applicazione dei riferiti principi interpretativi, deve quindi ritenersi, quanto al caso in esame, che l'attività lavorativa di fatto resa dall'appellato in forza di contratti di lavoro nulli - perché stipulati sull'erroneo presupposto della correttezza dell'inserimento in seconda fascia, peraltro disposto spontaneamente dalla stessa amministrazione
- ma non aventi causa illecita (anche in ragione del fatto che il CP_1
era munito di titolo che consentiva l'accesso all'insegnamento), dia diritto non solo al trattamento retributivo e previdenziale spettante, ma anche al riconoscimento del relativo punteggio, che discende dalla valutazione del servizio effettivamente prestato. L'art. 2126 c.c., infatti, si limita ad affermare che l'invalidità del contratto non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, senza distinguere tra effetti di natura squisitamente patrimoniale ed altri di natura diversa (cfr. la già citata Corte App. Bari, sez. lav., n. 250 del
7.02.2019 secondo cui “l'art. 2126 non fa distinzione sul piano della natura degli effetti della prestazione resa in virtù di contratto nullo.
Non si vede per quale ragione, dunque, l'insegnante avrebbe diritto alla retribuzione ed al trattamento previdenziale (sul punto il CP_4
non solleva contesta-zioni di sorta), ma non alla valutazione del servizio prestato”).
4 – In conclusione, l'appello va respinto. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base di valori minimi di scaglione tenuto conto dell'esiguo numero delle questioni trattate, oggetto del giudizio d'appello.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di
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contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− Rigetta l'appello;
− Condanna il appellante al pagamento delle spese di Parte_1
lite che si liquidano in complessivi Euro 3.473 oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dei difensori dell'appellato dichiaratisi antistatari;
− Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 8.05.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Filippo Giordan Gianluca Alessio
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