Cass. civ., sez. I, sentenza 02/06/1999, n. 5346
CASS
Sentenza 2 giugno 1999

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In ipotesi di liquidazione coatta amministrativa di cooperativa edilizia, al commissario liquidatore deve essere riconosciuta, in applicazione degli artt. 72 e 201 della legge fallimentare, la facoltà di optare per la risoluzione dei rapporti inerenti alla assegnazione di alloggi in favore dei singoli soci, ove non sia ancora avvenuto l'acquisto della proprietà dell'alloggio in capo all'assegnatario. Acquisto che si verifica, ai sensi dell'art. 229 del T.U. n. 1165 del 1938, con la stipulazione del contratto di mutuo individuale, restando in proposito ininfluente che il socio, prima dell'apertura della procedura concorsuale, abbia ricevuto la consegna dell'unità abitativa o che sia avvenuta l'assegnazione della stessa o che siano state pagate quote del mutuo, prima del frazionamento individuale di quest'ultimo.

Il diritto di ritenzione, previsto dall'art. 1152 cod. civ., attuando una forma di autotutela in deroga alla regola per cui nessuno può farsi giustizia da sè, costituisce un istituto di carattere eccezionale, insuscettibile di applicazione analogica, che non può, quindi, essere invocato dal detentore "nomine alieno" dell'immobile nei confronti del proprietario rivendicante. Ne consegue che l'assegnatario di un alloggio di cooperativa edilizia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, autorizzato al mero ed eccezionale deposito di mobili nell'alloggio stesso, una volta convenuto in giudizio dal commissario per lo scioglimento del rapporto, non può essere considerato possessore in buona fede e, quindi, non ha diritto alla ritenzione dell'immobile fino al pagamento di miglioramenti ed addizioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 02/06/1999, n. 5346
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5346
    Data del deposito : 2 giugno 1999

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