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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/05/2025, n. 3904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3904 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. 43102/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 03/12/2024 da
1) Parte_1 nata in [...] il [...] cittadina: brasiliana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Michela Canti presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Luana Morabito presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano in data 28.10.2008 (anno 2008 atto n. 1991 reg. parte I) in separazione dei beni R_ con i seguenti figli: nato a [...] in data [...] e nata a Milano in [...] R_1
01.02.2007, entrambi cittadini italiani
FATTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 03.12.2024, la Sig.ra ha chiesto a Parte_1 questo Tribunale di dichiarare la separazione personale dal Sig. , alle Parte_2 condizioni ivi previste.
Con atto depositato in data 28.02.2025 si è costituito in giudizio il resistente.
All'udienza del 10.04.2025, celebrata dinanzi al GOT, le parti hanno chiesto procedersi ex art. 473- bis.51 c.p.c. ed il recepimento del seguente accordo:
1 i coniugi vivranno separati con il mutuo e reciproco rispetto e, trascorsi i termini di legge, chiedono al Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio intervenuto fra le parti nell'anno 2008;
R_ 2 la FI viene collocata presso la madre, con facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé ogni qualvolta costei lo desideri;
3 tenuto conto della capacità economica delle parti, con decorrenza dal mese di maggio
2025, il sig. corrisponderà alla signora l'importo di euro 400,00 a Parte_2 Parte_1 titolo di contributo per il mantenimento del figlio , maggiorenne non ancora R_1 economicamente indipendente, ed euro 600,00 a titolo di contributo al mantenimento della R_ FI , anch'essa maggiorenne non economicamente indipendente, entro il giorno 5 di ogni mese, importo soggetto a rivalutazione ISTAT (prima rivalutazione aprile 2026).
Quando diventerà economicamente autosufficiente e uscirà di casa il padre R_1 corrisponderà alla madre l'importo di euro 700 mensile quale mantenimento ordinario per R_ ;
4 il sig. corrisponderà alla signora un assegno di mantenimento di Parte_2 Parte_1 euro 400 mensili, che muterà in assegno divorzile del medesimo importo a far data dalla pronuncia di divorzio, entro il 5 di ogni mese. Importo soggetto a rivalutazione ISTAT annuale (aprile 2026);
5 il sig. si farà carico del 100% delle spese straordinarie per entrambi i figli Parte_2 come da Linee Guida adottate dal Tribunale di Milano;
6 il sig. si farà carico integralmente delle spese condominiali dell'abitazione Parte_2 familiare sita in Milano, via dei Ciclamini n. 6; 7 Venuti meno i presupposti per l'assegnazione della casa familiare situata in via dei
Ciclamini n. 6, Milano, il sig. si obbliga a costituire in favore della signora Parte_2 [...]
, che si obbliga ad accettare, il diritto di usufrutto vitalizio, gratuito, dell'immobile Pt_1 situato in Milano, via dei Tulipani n. 3, Foglio 510, Particella 131, Sub 3, Piano S1-T, Cat.
A/3, Classe 1, Rendita 330,53, delle cui spese condominiali si farà integralmente carico.
Vertendosi in tema di regolamentazione dei reciproci rapporti economico-patrimoniali dei coniugi, si precisa -sin da ora- che ciò costituirà attuazione ed adempimento degli obblighi in questa sede assunti e che quindi trova la propria causa negoziale nel presente accordo di separazione-divorzio;
8 il sig. conferisce in proprietà alla sig.ra , che accetta, le pietre Parte_2 Parte_1 preziose presenti nella cassetta di sicurezza presso Banca Intesa intestata al sig. Parte_2
(zaffiro, smeraldo e pietra dura di colore giallo), ad eccezione dei due diamanti già R_ consegnati ad in dono per il suo 18° compleanno.
9 Spese legali interamente compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con decreto del 17.04.2025 il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando un termine alle parti per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio civile in Milano, in data 28.10.2008. Parte_2
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura.
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 07.05.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 03/12/2024 da
1) Parte_1 nata in [...] il [...] cittadina: brasiliana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Michela Canti presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Luana Morabito presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano in data 28.10.2008 (anno 2008 atto n. 1991 reg. parte I) in separazione dei beni R_ con i seguenti figli: nato a [...] in data [...] e nata a Milano in [...] R_1
01.02.2007, entrambi cittadini italiani
FATTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 03.12.2024, la Sig.ra ha chiesto a Parte_1 questo Tribunale di dichiarare la separazione personale dal Sig. , alle Parte_2 condizioni ivi previste.
Con atto depositato in data 28.02.2025 si è costituito in giudizio il resistente.
All'udienza del 10.04.2025, celebrata dinanzi al GOT, le parti hanno chiesto procedersi ex art. 473- bis.51 c.p.c. ed il recepimento del seguente accordo:
1 i coniugi vivranno separati con il mutuo e reciproco rispetto e, trascorsi i termini di legge, chiedono al Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio intervenuto fra le parti nell'anno 2008;
R_ 2 la FI viene collocata presso la madre, con facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé ogni qualvolta costei lo desideri;
3 tenuto conto della capacità economica delle parti, con decorrenza dal mese di maggio
2025, il sig. corrisponderà alla signora l'importo di euro 400,00 a Parte_2 Parte_1 titolo di contributo per il mantenimento del figlio , maggiorenne non ancora R_1 economicamente indipendente, ed euro 600,00 a titolo di contributo al mantenimento della R_ FI , anch'essa maggiorenne non economicamente indipendente, entro il giorno 5 di ogni mese, importo soggetto a rivalutazione ISTAT (prima rivalutazione aprile 2026).
Quando diventerà economicamente autosufficiente e uscirà di casa il padre R_1 corrisponderà alla madre l'importo di euro 700 mensile quale mantenimento ordinario per R_ ;
4 il sig. corrisponderà alla signora un assegno di mantenimento di Parte_2 Parte_1 euro 400 mensili, che muterà in assegno divorzile del medesimo importo a far data dalla pronuncia di divorzio, entro il 5 di ogni mese. Importo soggetto a rivalutazione ISTAT annuale (aprile 2026);
5 il sig. si farà carico del 100% delle spese straordinarie per entrambi i figli Parte_2 come da Linee Guida adottate dal Tribunale di Milano;
6 il sig. si farà carico integralmente delle spese condominiali dell'abitazione Parte_2 familiare sita in Milano, via dei Ciclamini n. 6; 7 Venuti meno i presupposti per l'assegnazione della casa familiare situata in via dei
Ciclamini n. 6, Milano, il sig. si obbliga a costituire in favore della signora Parte_2 [...]
, che si obbliga ad accettare, il diritto di usufrutto vitalizio, gratuito, dell'immobile Pt_1 situato in Milano, via dei Tulipani n. 3, Foglio 510, Particella 131, Sub 3, Piano S1-T, Cat.
A/3, Classe 1, Rendita 330,53, delle cui spese condominiali si farà integralmente carico.
Vertendosi in tema di regolamentazione dei reciproci rapporti economico-patrimoniali dei coniugi, si precisa -sin da ora- che ciò costituirà attuazione ed adempimento degli obblighi in questa sede assunti e che quindi trova la propria causa negoziale nel presente accordo di separazione-divorzio;
8 il sig. conferisce in proprietà alla sig.ra , che accetta, le pietre Parte_2 Parte_1 preziose presenti nella cassetta di sicurezza presso Banca Intesa intestata al sig. Parte_2
(zaffiro, smeraldo e pietra dura di colore giallo), ad eccezione dei due diamanti già R_ consegnati ad in dono per il suo 18° compleanno.
9 Spese legali interamente compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con decreto del 17.04.2025 il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando un termine alle parti per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio civile in Milano, in data 28.10.2008. Parte_2
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura.
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 07.05.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG