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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 31/03/2025, n. 1558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1558 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO in persona della dr.ssa Claudia Gemelli, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 11579/2021 avente ad oggetto: sinistro stradale – risarcimento dei danni promossa da:
, (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Parte_1 CodiceFiscale_1
DEBERNARDI
ATTORE contro
(p. iva ), rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Sartori Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA
e contro
, (c.f. ) e (c.f. ) CP_2 CodiceFiscale_2 CP_3 CodiceFiscale_3
CONVENUTI CONTUMACI
e con l'intervento volontario di
, c.f. ) ed (c.f. ), CP CodiceFiscale_4 CP_5 CodiceFiscale_5 rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro Debernardi
***
Conclusioni: per parte attrice: “Dato atto che la ha versato dopo l'introduzione della Controparte_1 causa, ed in particolare in data 22/7/2021, la somma di €. 130.000 (centotrentamila), trattenuta dall'attore in acconto sul maggior danno subito nel sinistro, = Dichiarare tenuti e condannare, in solido tra loro, la signora , il signor e la in CP_2 CP_3 Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, nella rispettiva veste di proprietaria, conducente e compagnia assicurativa per la RCA dell'autovettura Peugeot 207 targata EX781EZ, a risarcire al concludente tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali (comprese le spese legali stragiudiziali) subiti in conseguenze del sinistro accaduto in LO (To) in data 4/7/2018, con rivalutazione monetaria ed interessi legali, da conteggiarsi ai sensi del I° comma dell'art. 1284 c.c. dal fatto alla domanda e nella misura prevista dai IV° comma dello stesso articolo dalla domanda al soddisfo, con deduzione dell'acconto ricevuto medio tempore = Col favore delle spese di giudizio, ivi comprese
pagina 1 di 12 quelle successive alla sentenza, C.p.a., I.v.a. e rimborso spese generali, da distrarre a favore del difensore ex art. 93 Cpc che le ha anticipate”; per parte convenuta: “Dato atto che l'odierna convenuta, senza nulla riconoscere, fatte salve tutte le sopra estese osservazioni, ha già trasmesso all'attore offerta per l'importo di € 130.000, NEL MERITO: In ogni caso dato atto dell'offerta reale intercorsa, da detrarsi da ogni eventuale e denegato onere unitamente agli eventuali importi di pertinenza dell'INPS, dell'INAIL e/o di altri enti previdenziali o sociali, rigettare ogni non comprovata domanda. Con il pieno favore delle spese, diritti ed onorari di lite, oltre ad IVA, CPA, spese di CTU e CTP e successive, occorrende tutte, con rimborso in via forfettaria nella misura del 15%”; per i terzi intervenuti: “Dichiarare tenuti e condannare, in solido tra loro, la signora , il CP_2 signor e la in persona del suo legale rappresentante pro- CP_3 Controparte_1 tempore, nella rispettiva veste di proprietaria, conducente e compagnia assicurativa per la RCA dell'autovettura Peugeot 207 targata EX781EZ, a risarcire ai concludenti tutti i danni riflessi o di rimbalzo subiti in conseguenze del sinistro accaduto in LO (To), in data 4/7/2018 così come analiticamente descritti negli atti di causa, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal fatto alla domanda al tasso previsto dall'art. 1284/1 C.c., e dalla domanda al soddisfo nella misura fissata dal IV° comma dello stesso articolo = Col favore delle spese di giudizio da distrarre a favore del difensore ex art. 93 Cpc che le ha anticipate”.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con citazione regolarmente notificata l'attore ha convenuto in giudizio CP_2 CP_3
e la nelle loro rispettive qualità di proprietaria, conducente e
[...] Controparte_1 assicuratore del veicolo Peugeot 207 tg. EX781EZ col quale l'attore, alla guida del motoveicolo
Kawasaky Z tg. EL29212 di proprietà della madre, ebbe un sinistro il 4.7.2018 alle h. 00:50 circa. In particolare, ha allegato l'attore che egli, nell'occasione, si trovava a percorrere la Stradale Fenestrelle in LO allorquando, giunto all'intersezione con via dei Mille, collideva contro il veicolo condotto dal , il quale, proveniente dall'opposta direzione di marcia e a fari spenti, svoltava a sinistra CP_3 in via dei Mille senza previo azionamento dell'indicatore di direzione sinistro e senza dare precedenza ad egli attore. Seguiva quindi l'impatto tra la parte anteriore della moto e la parte posteriore destra del veicolo, che causò il disarcionamento dalla moto con forte impatto al suolo. L'attore ha ancora allegato di essere stato condotto in elisoccorso al presidio CTO di Torino dove venne sottoposto a complessivi 5 interventi chirurgici al femore e polso destri;
l'ultimo dei quali il 25.11.2019. Ha altresì evidenziato come, a causa delle gravi lesioni riportate dal sinistro, non gli venne rinnovato il contratto di lavoro come operaio, rimanendo così privo di occupazione e di redditi dal giorno del sinistro, tanto da non poter completare il lungo percorso di fisioterapia a causa della carenza di risorse economiche. In forza di tali complessivi elementi, l'attore ha quindi domandato il risarcimento del danno non patrimoniale subito a causa delle lesioni riportate nonché il risarcimento dei danni patrimoniali connessi alle spese mediche e di cura sostenute nonché alla perdita dell'attività lavorativa. Con particolare riguardo a tale profilo, l'attore ha domandato il risarcimento delle retribuzioni andate perdute dal sinistro alla liquidazione del danno nonché del minor reddito che in futuro egli potrebbe ricevere a causa di una capacità lavorativa specifica ridotta del 25%, come attestato dal consulente di parte. In via preliminare l'attore ha domandato riconoscersi in suo favore una provvisionale di € 100.000.
Con comparsa depositata il 5.10.2021 sono intervenuti i genitori dell'attore, ed CP [...]
, chiedendo il risarcimento dei danni riflessi, patrimoniali e non, conseguenti al grave sinistro CP_5 subito dal figlio, con liquidazione equitativa in € 100.000.
pagina 2 di 12 Con comparsa depositata l'8.10.2021 si è costituita la convenuta contestando la ricostruzione del sinistro fatta dall'attore, in particolare negando che il veicolo condotto dal procedesse a CP_3 fari spenti e rilevando quindi come lo stesso fosse assolutamente visibile all' , tanto più che il CP punto d'impatto (nella parte posteriore destra del veicolo) dimostra come l'auto fosse ormai nella fase terminale della svolta a sinistra e dunque completamente nel campo di visibilità dell'attore. Elementi che, in tesi, non consentirebbero di ritenere superata la prova del pari concorso di responsabilità di cui all'art. 2054 co. 2 c.c. La convenuta ha poi contestato il quantum dei danni domandati dall'attore e si opposta alla concessione della provvisionale argomentando l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 5 l. 102/2006. Ha rilevato di aver, peraltro, corrisposto all'attore la somma di € 130.000 che l' ha trattenuto a titolo di acconto. CP
All'udienza 2.11.2021 l'attore, tenuto conto di detto acconto versato a causa iniziata, ha rinunciato alla domanda di concessione della provvisionale e il G.I. ha concesso i termini della trattazione. Depositate le memorie, con ordinanze 2.3.2022 e 7.3.2022 è stata dichiarata la contumacia dei convenuti e e sono stati ammessi i mezzi istruttori. Alle udienze 21.6.2022, 15.11.2022 e CP_3 CP_2 21.3.2023 sono stati escussi i testi. Con ordinanza 29.3.2023 è stata disposta l'acquisizione del fascicolo dei C.C. relativo al sinistro oggetto di causa ed è stata disposta ctu medico-legale, poi depositata il 10.9.2023 e integrata il 25.3.2024. Con ordinanza 5.6.2024 è stata respinta l'istanza di parte convenuta di chiamata a chiarimenti del CTU e la causa è stata ritenuta matura per la decisione.
Con ordinanza 3.12.2024 la causa è stata quindi trattenuta a decisione sulle conclusioni in epigrafe, con assegnazione dei termini per gli scritti conclusivi. CP 2. Gli elementi in atti, e segnatamente la perizia di parte (doc. 4 convenuta) cui ha sostanzialmente aderito l'attore e l'ulteriore documentazione prodotta ed acquisita in giudizio, consentono di ritenere dimostrata la dinamica del sinistro occorso il 4.7.2018 alle h. 00:50 nei seguenti termini: l'attore, alla guida della moto Kawasaky Z300 tg. EL29212, percorreva la stradale Fenestrelle del Comune di LO diretto verso il centro città; nell'approssimarsi all'incrocio di detta strada con la via dei Mille vedeva il semaforo che, dapprima rosso, diventava verde, sicché, senza fermarsi, attraversava l'incrocio andando a scontrarsi con la parte posteriore destra del veicolo Peugeot 207 tg. EX781EZ condotto dal , il quale, provenendo dalla direzione opposta dell'attore, stava effettuando la CP_3 svolta a sinistra per immettersi nella predetta via dei Mille.
Al momento dell'impatto la moto dell'attore andava ad una velocità superiore al limite consentito (50km/h): secondo l'attore a 60km/h circa, secondo il perito della convenuta a 70 km/h. L'auto del
, invece, al momento dell'impatto stava procedendo ad una velocità di 23 km/h (cfr. perizia CP_3 CP
cit.).
L'attore ha allegato che la Peugeot proveniva a luci spente e che non avrebbe inserito l'indicatore di svolta a sinistra. Tale dato, tuttavia, è rimasto privo di prova, posto che né si evince dalle foto dei mezzi post sinistro prodotto o acquisite in causa, né è emerso dall'escussione del teste , Tes_1 brigadiere intervenuto sul luogo del sinistro, il quale ha riferito di non ricordarsi come fossero le luci dei mezzi, se accese o spente (“non ricordo se al nostro arrivo la motocicletta condotta dal sig. CP avesse i fari accesi, anche perché era distrutta e non si poteva accertare. … anche in questo caso
[ossia con riguardo alla Peugeot] non possiamo dire che fosse a luci spente in quanto abbiano rinvenuto l'auto nella posizione statica post incidente”: cfr. verbale udienza 15.11.2022).
Quanto alle condizioni dei luoghi al momento del sinistro, dalla relazione dei Carabinieri intervenuti si evince che “al suolo, asciutto, non erano visibili tracce di frenata interessanti gli pneumatici dei veicoli coinvolti” (doc. 2 attore).
Ora, è del tutto pacifico il principio, riportato anche da entrambe le difese, secondo cui “in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia pagina 3 di 12 accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, cod. civ., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta" (Cass. n. 3572/2025 che richiama numerosi precedenti conformi).
In altre parole, il giudice è tenuto a vagliare le condotte di entrambi i conducenti, al fine di verificare se e, eventualmente, in che termini può ritenersi superata la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 c.c.
Gli elementi in atti portano a ritenere superata detta presunzione, dovendosi attribuire un maggior grado di responsabilità al , conducente della Peugeot. CP_3
Invero, quest'ultimo, dovendosi immettere su via posta a sinistra, era evidentemente tenuto a dare precedenza ai veicoli provenienti da destra, ossia dall'asse stradale percorso dell'attore. Trattasi di principio base della disciplina inerente la circolazione stradale: “quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stanno comunque per intersecarsi, si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione” (art. 145 co. 2 cds).
Il tale precedenza non l'ha data, essendo transitato proprio nel momento in cui CP_3 sopraggiungeva la moto dell'attore. Né vi era un problema di scarsa visibilità che avrebbe potuto incidere sulla scelta del convenuto di fare la manovra proprio mentre sopravveniva la moto: al di là del rilievo che tale allegazione non è stata offerta in giudizio, al contrario, la visibilità, anche a distanza, nel punto in cui si trovava il convenuto era assolutamente buona poiché la zona era ben illuminata (cfr. descrizione nel verbale dei CC e foto prodotte/acquisite). In tale quadro, tenuto conto che la moto può ritenersi non si trovasse a grande distanza dall'incrocio al momento in cui il convenuto ha iniziato la manovra (posto che l'impatto si è verificato a pochi secondi dall'inizio della manovra, come è dato CP anche evincersi dalla ricostruzione offerta dal perito ), il era nella condizione di CP_3 verificare la sopravvenienza della moto sulla strada favorita dalla precedenza. Ciò che il CP_3 non ha fatto, posto che l'avvenuta collisione fornisce di per sé la prova dell'errore di valutazione delle circostanze di tempo e di luogo che consentivano di effettuare la manovra senza pericolo, in assenza di prove per ritenersi diversamente, non fornite.
Venendo ad analizzare ora la condotta di guida dell'attore - in applicazione del principio di diritto sopra riportato - egli, come visto, procedeva ad una velocità superiore al limite consentito, peraltro in zona (un incrocio con attraversamenti pedonali sito nel centro cittadino) nella quale l'onere di prudenza è certamente maggiorato, anche in orario notturno: “1. È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ….
3. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni … nelle ore notturne … nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.
4. Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali …” (art. 141 c.d.s.).
A tali prescrizioni l'attore non si è evidentemente attenuto, e il dato assume ancor più rilevanza considerando che l' aveva sicuramente visto l'auto del convenuto vicina all'incrocio CP CP_3
(a prescindere dai fari accesi, considerata la buona illuminazione), ossia in zona in cui le traiettorie dei mezzi possono intersecarsi. Situazione nella quale l'attore avrebbe quindi dovuto prevedere l'imprudenza altrui riducendo la velocità della moto, e non procedere come se l'incrocio non ci fosse confidando, come l'attore evidentemente ha fatto, nella propria precedenza di diritto (cfr. Cass. n.
pagina 4 di 12 19053/2003 che conferma la conclusione del Tribunale per cui “il veicolo favorito [dalla precedenza] ha l'onere, per andare esente da responsabilità, di eseguire a sua volta l'attraversamento [dell'incrocio] con la stretta osservanza di tutte le regole di prudenza e di diligenza, ed è tenuto pertanto ad assicurarsi di poter affrontare il crocevia con ragionevole sicurezza, prevedendo anche l'altrui imprudenza”).
Nella determinazione delle percentuali di colpa all'attore e al convenuto , a giudizio della CP_3 scrivente assume rilevanza anche un altro elemento, ossia la circostanza, sopra riportata, che in terra non siano stati rinvenuti segni di frenata lasciati da nessuno dei mezzi. Trattasi di accertamento contenuto nel verbale dei C.C. interventi che, sul punto, fa prova fino a querela di falso.
Ora, posto che, come detto, la moto ha certamente visto l'auto del provenire dalla CP_3 direzione opposta e fermo che l'ha colpita nella parte posteriore destra, ossia a manovra di immissione a sinistra quasi terminata, allora l'assenza di segni di frenata da parte della moto non può che voler dire che la svolta dell'auto è stata improvvisa, atteso che – diversamente – un naturale istinto di sopravvivenza avrebbe indotto l' a tentare di frenare, proprio perché l'auto l'aveva vista. Se ciò CP non ha fatto è perché non ne ha avuto il tempo, trovandosi di fronte l'auto. Ricostruzione in linea, oltre che con l'assenza di tracce di frenata da parte della moto, anche con l'avvenuto impatto frontale della moto sull'auto, a dimostrazione di come l'attore non abbia avuto il tempo di deviare l'impatto.
L'eccessiva velocità della moto, nei termini sopra riportati, ha aggravato tale impossibilità dell' CP di apprestare manovre volte ad evitare/attutire l'impatto.
La difesa dell'attore sostiene che la condotta di guida del proprio assistito non avrebbe influito sul nesso causale col sinistro “poiché l'incidente si sarebbe comunque verificato anche alla velocità di 50 km/h” (p. 12 comparsa conclusionale).
Trattasi di conclusione che muove dall'erronea considerazione che la velocità all'incrocio dovesse essere di 50 km/h. Come visto, l'art. 141 c.d.s. impone ai conducenti di regolare la velocità (ossia di ridurla rispetto al limite vigente) nelle intersezioni stradali, negli attraversamenti pedonali e durante l'orario notturno. L , sussistendo tutte e tre tali condizioni, avrebbe quindi dovuto impegnare CP l'incrocio non a 50 km/h, ma a velocità ancora ridotta.
Condizione nella quale può presumersi che egli sarebbe stato nella condizione di frenare (e magari deviare, scansando l'auto) anche a fronte della svolta improvvisa del . CP_3
In forza di tali complessive considerazioni, ritiene la scrivente che la responsabilità del sinistro sia da ravvisarsi per il 70% a carico del e per il 30% a carico dell'attore: il primo ha gravemente CP_3 violato il dovere di precedenza;
il secondo ha tenuto una condotta di guida a velocità eccessiva che gli ha impedito di porre in essere manovre di emergenza atte ad evitare/attutire la collisione.
3. Venendo alle domande risarcitorie e muovendo da quelle dell'attore, è fondata la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale.
Nulla questio sulla riconducibilità delle lesioni lamentate dall'attore al sinistro oggetto di causa: la circostanza è incontestata.
La CTU medico-legale esperita in corso di causa ha concluso nei seguenti termini: “All'esame obiettivo peritale si è osservata una severa limitazione articolare della mano destra, in giovane ragazzo destrimane, e un importante deficit funzionale dell'arto inferiore destro (accorciato rispetto al controlaterale e con limitazione in flessione).
2. sono derivati postumi di natura permanente quale danno biologico valutabili in misura del 24% (venticinque percento). Trattasi di valutazione omnicomprensiva dell'incidenza sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico–relazionali; l'inabilità temporanea biologica derivata è delimitabile in giorni 575 (cinquecentosettantacinque) di cui giorni 60 (sessanta) a totale al 100%, giorni 140 (centoquaranta) parziale al 75%, giorni 330
pagina 5 di 12 (trecentotrenta) a parziale al 50% e i restanti giorni 45 (quarantacinque) a parziale al 25%” (p. 14 ctu).
Trattasi di conclusione cui la consulente è giunta all'esito della visita del periziando e della compiuta disamina della documentazione in atti sicché da detta conclusione non v'è ragione per discostarsi.
Gli elementi in atti consentono di riconoscere all'attore, oltre alla componente morale del danno non patrimoniale (prevista nelle tabelle milanesi di liquidazione del danno, ma il cui riconoscimento deve passare per un accertamento giudiziale, anche mediante l'uso di presunzioni: Cass. n. 15733/2022), anche una personalizzazione del medesimo danno, potendosi ritenere che l'attore abbia subito conseguenze peculiari dal sinistro, che lo differenziano da quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire.
Gli elementi che rilevano in tal senso, e dunque sia ai fini del riconoscimento del danno morale sia della personalizzazione, sono i seguenti:
a) l'attore, per effetto delle lesioni patite al femore e polso destri, ha subito cinque interventi chirurgici (quattro alla gamba e uno al polso), l'ultimo dei quali nel novembre 2019, ossia ad oltre un anno dal sinistro (cfr. CTU); l'ultima visita risale al 12.4.2021 (cfr. ctu, p. 10), a quasi tre anni dal sinistro;
b) l'attore, per effetto delle lesioni patite e delle cure di cui sopra, ha perso due anni scolastici della scuola serale per geometra: l'a.s. 2018/2019 (ossia quello che è iniziato a settembre 2018, due mesi dopo il sinistro) e l'a.s. 2019/2020. Ha invece poi superato l'a.s. 2021/2022 diplomandosi;
c) l'attore, per effetto delle lesioni patite, non ha visto rinnovato il proprio contratto di lavoro;
invero, il teste , operaio presso la stessa cooperativa ove lavorava l'attore all'epoca del sinistro, Testimone_2 ha riferito che l' , il cui contratto di lavoro era appena scaduto al momento del sinistro, era tra i CP soggetti che avrebbero dovuto essere richiamati per un lavoro di almeno due settimane (cfr. verbale udienza 15.11.2022);
d) l'attore, per effetto delle lesioni patite, ha smesso di giocare a calcio, che praticava nella squadra del in terza categoria: tanto è stato confermato da tutti i testi che sono stati escussi sul punto PE (cfr. teste : “è vero, ogni tanto lo portavo io al campo sportivo;
giocava a calcio da Testimone_3 quando era piccolo, da quando aveva circa 8 anni. So che giocava in una squadra ma non me ne intendo tanto, faceva anche dei campionati;
adesso non gioca più”; teste : Testimone_4
“vero, lo so perché ho visto qualche sua partita;
anch'io gioco a calcio ma non nella stessa squadra, io giocavo nel tempo libero mentre lui giocava proprio nella squadra del con il ruolo di PE attaccante e centrocampista;
faceva un campionato di terza categoria. Quando è avvenuto il sinistro giocava ancora a calcio in questa squadra del ; teste “sì è vero, PE Testimone_5 sapevo che giocava a calcio, faceva gli allenamenti ed anche le partite. Se non sbaglio giocava nella squadra che mi pare si chiamasse ADR: ricordo che giocava a calcio da quando era PE piccolino ed ha giocato fino a quando ha avuto l'incidente. Dall'incidente non ha più potuto giocare. ADR: non ricordo esattamente quante volte andasse a giocare perché è passato molto tempo. Se non ricordo meno gli allenamenti era tre volte a settimana e poi c'erano le partite al sabato ed alla domenica”).
A fronte di tali elementi, ritenuto che particolarmente elevata sia stata la sofferenza interiore dell'attore durante tutto il periodo di cura, per la durata dello stesso e le privazioni che ne sono conseguite (cfr. p.ti a-b-c di cui sopra), si ritiene di poter liquidare il danno non patrimoniale da invalidità temporanea applicando i valori delle tabelle milanesi ed. 2024 con la personalizzazione massima (50%) sul valore della sofferenza interiore, pervenendosi così all'importo di € 44.534,05, muovendo da una liquidazione pro die di € 130,50 (€ 84 per componente biologico/dinamico relazionale + € 46,50 per componente di sofferenza soggettiva personalizzata).
pagina 6 di 12 Quanto al danno da invalidità permanente, l'elemento riportato supra sub d) consente di applicare una personalizzazione del 20% sulla componente dinamico relazionale prevista nelle citate tabelle (come da domanda): in ragione dell'accertata invalidità (24%) e dell'età dell'attore al momento del sinistro (19), si perviene all'importo di € 149.864, di cui € 112.398 per componente biologico/dinamico relazionale (€ 93.665 da tabelle oltre personalizzazione del 20%) ed € 37.466 per sofferenza soggettiva.
Si perviene così all'importo complessivo di € 194.398,05 (€ 149.864 + € 44.534,05). Tenuto conto della quota di responsabilità del sinistro da attribuirsi all'attore (30%), alla stesso spetta la somma di € 136.078,63, pari al 70%.
Il calcolo di interessi e rivalutazione deve tener conto che l'attore, dopo la notifica della citazione, e precisamente il 22.7.2021 (data incontestata dalla convenuta), ha ricevuto dalla compagnia la somma di € 130.000, trattenuta a titolo di acconto. Va quindi applicato il principio enunciato dalla Suprema Corte, secondo cui “la liquidazione del danno da ritardato adempimento d'una obbligazione di valore, nel caso in cui il debitore abbia pagato un acconto prima della liquidazione definitiva, deve avvenire:
(a) devalutando l'acconto e il credito alla data dell'illecito; (b) detraendo l'acconto dal credito;
(c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto; sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata anno per anno, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva” (in termini, Cass. n. 9950/17). Si perviene così all'importo di € 10.804,20 che spetta all'attore a titolo di residuo danno non patrimoniale.
La CTU ha poi ritenuto “congrue e risarcibili le spese documentate relative all'acquisto di farmaci, a ticket ospedalieri, all'acquisto e/o noleggio di ausili e dispositivi medici, a visite specialistiche e sedute di FKT per un totale di euro 5000,70” (p. 16 ctu). Su detta somma spettano gli interessi legali, convenzionalmente calcolati dal sinistro ad oggi, pervenendosi così all'importo di € 5.505,20.
La CTU ha poi indicato la necessità di spese future per il “prevedibile periodico acquisto di nuovi plantari ortopedici (durata media stimata di circa 24-36 mesi, costo euro 160 al paio” (p. 16 ctu). Quanto a quest'ultimi, tenuto conto che il loro uso è collegato all'accorciamento dell'arto inferiore destro derivato all'attore sicché quest'ultima dovrà verosimilmente utilizzarli per tutta la vita, valutata la durata di vita media di un uomo in 82 anni, valutato che l'attore ha comprato un paio di plantari nel 2021 (doc. 25, già calcolati nella somma di € 5000 di cui sopra) sicché da allora dovrà far acquisto di plantari per i prossimi 60 anni (nel 2021 l'attore aveva 22 anni), considerato l'utilizzo di circa tre paia di scarpe all'anno e quindi di tre paia di plantari da cambiarsi ogni tre anni (come da ctu), spetta all'attore per tale voce di danno la somma di € 9.600 (€ 160 costo plantari x 3 = € 480 x 20 anni = € 9.600).
Le spese mediche presenti e future gravanti sull'attore ammontano quindi ad € 15.105,20. Tenuto conto della quota di responsabilità del sinistro riconosciuta all'attore (30%), gli va riconosciuto il 70% di detta somma, e dunque € 10.573,64.
L'attore ha domandato altresì il risarcimento del danno patrimoniale connesso alla perdita dei redditi lavorativi.
Dagli atti di causa è emerso che al momento del sinistro l' lavorava come operaio presso CP un'impresa metalmeccanica (spa DN Salvadori Spinotti) e la sera studiava alla scuola serale da geometra, di cui aveva appena terminato il primo dei tre anni di studio. Tale ultima circostanza ha trovato riscontro in sede testimoniale (teste : “è vero, andava in fabbrica e poi Testimone_4 la sera andava a scuola”; teste : “confermo, il turno del mattino era dalle 6 alle 14 e so Testimone_2 che frequentava la scuola serale tanto che gli facevo fare il turno di mattina proprio per consentirgli pagina 7 di 12 di andare a scuola. Poi capitava che di sabato, quando non andava a scuola, faceva anche il turno di pomeriggio o di notte. So che frequentava la scuola serale in quanto me lo riferì lui stesso”; cfr. CP verbali udienze 21.6 e 15.11.2022).
In particolare, quanto al rapporto di lavoro, l'attore lavorava in forza di contratti a tempo determinato che gli erano stati costantemente rinnovati dal luglio 2017 in poi (cfr. docc. 13-18 attore). Al momento del sinistro (4.7.2018) era appena cessato l'ultimo contratto (scaduto il 30.6.2018) e il teste
[...]
operaio insieme all' con mansioni anche di organizzazione del personale, ha Tes_2 CP confermato che era intenzione della società rinnovare all'attore il contratto di lavoro “sicuramente … per ulteriori due settimane” altresì rilevando che “se non fosse successo niente penso che Parte_1 sarebbe andato avanti perché era anche magro e veloce, era una scheggia come ragazzo” (cfr. verbale udienza 15.11.2022).
Da tali elementi può quindi ricavarsi che la cessazione di fatto del rapporto di lavoro avvenne per effetto del sinistro (la circostanza, invero, non è nemmeno stata contestata) e che, ove non vi fosse stato il sinistro, l'attore avrebbe continuato la medesima attività lavorativa.
La CTU svolta in corso di causa ha confermato che la capacità lavorativa specifica dell'attore era del tutto azzerata in quasi tutto il periodo di invalidità temporanea, ossia per 530 giorni (“il complesso lesivo residuato all'arto superiore destro (in soggetto destrimane) e all'arto inferiore destro, comporterà maggior disagio ed usura in attività che richiedono movimenti ripetitivi e prolungati di entrambe le mani, sollevamento di carichi, stazionamento in posizione eretta obbligata o deambulazione prolungati, accovacciamenti ripetuti;
tali attività sono proprie della professione di operaio metalmeccanico. … Durante il periodo di temporanea assoluta, temporanea parziale al 75% e temporanea al 50% [ossia per un totale, appunto, di 530 giorni] era abolita la capacità lavorativa specifica di operaio”: pp. 15,18 ctu e p. 1 ctu integrativa).
Oggi l'attore non ha ripreso a lavorare: si è diplomato come geometra e studia all'università ove ha intrapreso un corso di studi in ambito bancario-assicurativo.
In sede di comparsa conclusionale, la difesa attorea ha quindi domandato quantificarsi il danno da mancato guadagno sulla base della presunzione che “l'Enea avrebbe proseguito nello svolgere l'attività lavorativa manuale durante tutto il percorso di studi quindi 2 anni che gli mancavano prima di concludere le serali di geometra e il ciclo universitario di 5-6 anni), per garantirsi da vivere, mantenersi negli studi ed aiutare i genitori, per poi trovare un impiego conforme alle competenze acquisite nel corso del ciclo di studi universitario” (p. 25 comparsa conclusionale attore).
Tale ragionamento non può essere del tutto seguito. Gli elementi in atti consentono di presumere solo che l'attore avrebbe lavorato per i due anni che ancora gli mancavano per conseguire il diploma da geometra. Infatti, la scelta dell'attore di portare avanti studio e lavoro da operaio porta a ritenere che egli desiderasse svolgere un'occupazione lavorativa di tipo intellettuale (qual è quella del geometra) diversa dal lavoro manuale svolto, da cui l'ulteriore presunzione che l' , diplomatosi, avrebbe CP quindi cercato una diversa occupazione affine al titolo conseguito e rispetto alla quale l'invalidità specifica a svolgere la previa professione di operaio sarebbe stata del tutto irrilevante. Mai prima che in comparsa conclusionale l'attore ha allegato che suo desiderio fosse quello di proseguire negli studi in università, sicché la domanda di ancorare la presumibile attività lavorativa che l'attore avrebbe potuto svolgere alla durata degli studi universitari non può trovare accoglimento. Inoltre, come rilevato, il CTU ha riscontrato una totale perdita della capacità lavorativa specifica solo per 530 giorni dal sinistro, ossia per un anno e mezzo circa, riferendo che in seguito l'attore avrebbe subito solo un
“maggior disagio ed usura” in relazione ad attività fisicamente impegnative quale quella in precedenza svolta, ma non ha escluso lo svolgimento di altre attività lavorative, che dunque avrebbero potuto essere cercate ed esercitate dall'attore.
pagina 8 di 12 In definitiva, ritiene la scrivente che il danno da mancato guadagno possa essere parametrato solo ai due anni successivi al sinistro che mancavano all'attore per conseguire il diploma, durante i quali può ragionevolmente presumersi che egli avrebbe continuato a lavorare come operaio mentre studiava e avrebbe invece cessato detta occupazione come operaio una volta diplomato.
Pertanto - tenuto conto del reddito medio netto percepito dall'attore nel 2018 (cfr. buste paga sub doc. 19) per € 1100/mese ed € 14.300/annui (inclusa la tredicesima mensilità), tenuto conto che il CTU, come visto, ha indicato come totale l'incapacità lavorativa dell'attore per circa un anno e mezzo (530 giorni e dunque da luglio 2018 a gennaio 2020 circa), altresì considerati i periodi di lock down da marzo 2020 in poi con le forti ricadute che ebbero anche sulle realtà aziendali;
circostanza che inevitabilmente incide sulla presunzione di continuità dell'attività lavorativa svolta dall'attore - si ritiene che il danno da perdita di reddito possa essere, sulla base di una valutazione anche equitativa, determinato in € 20.900, pari ai redditi che dal lavoro come operaio l'attore avrebbe conseguito dal luglio 2018 al gennaio 2020 (19 mesi).
Su detto importo spettano rivalutazione e interessi da febbraio 2020 ad oggi, pervenendosi così all'importo di € 26.907,27. Tenuto conto della quota di responsabilità del sinistro riconosciuta all'attore (30%), gli va riconosciuto il 70% di detta somma, e dunque € 18.835.
Può essere riconosciuto all'attore anche il danno connesso alle spese legali stragiudiziali, anche se trattasi di attività svolta da legale antistatario (Cass. 15265/2023), poiché attività che nel caso di specie ha assunto una specifica consistenza e durata: dal 2018 al 2020 con l'invio di 6 lettere all'assicurazione convenuta (docc. 27,28,29,31,32,33 attore). Ai fini della liquidazione può farsi applicazione dei valori del d.m. 55/2014 in ragione del valore della domanda, atteso che il pagamento dell'acconto da parte dell'assicurazione, che ha portato ad un decisum di molto inferiore rispetto alla domanda, è avvenuto solo in corso di causa. L'attività in questione può quindi essere liquidata in € 6000. Tenuto conto della quota di responsabilità del sinistro riconosciuta all'attore (30%), gli va riconosciuto il 70% di detta somma, e dunque € 3500.
In definitiva, va riconosciuta all'attore, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale, la complessiva somma di € 43.712,84 (€ 10.804,20 + € 10.573,64 + € 18.835 + 3500) oltre interessi legali dalla sentenza al saldo ex art. 1282 c.c.
Non può essere accolta la domanda attorea di applicazione, a partire dalla domanda, dei cd. super interessi ex d.lgs. 231/2002. Domanda che l'attore fonda sul disposto dell'art. 1284 co. 4 c.c. Sul punto la scrivente condivide l'orientamento (Cass. n. 19063/2023) secondo cui detta norma non trova applicazione in materia di obbligazione risarcitoria (quale quella oggetto di causa), atteso che l'art. 1 del d.lgs. 231/2002 precisa che le disposizioni “non trovano applicazione per [i] pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno” e ciò in linea col rilievo per cui nelle obbligazioni risarcitorie gli interessi compensativi costituiscono una componente del danno da liquidarsi a norma dell'art. 1223,1226 c.c., sicché ove il danneggiato intenda ottenere interessi compensativi (dalla domanda) maggiori a quelli riconosciuti al tasso legale ha l'onere di provare la spettanza di un diverso saggio degli interessi compensativi più adeguato all'entità effettiva del danno subito a seguito della ritardata liquidazione del risarcimento rispetto al momento della verificazione dell'evento dannoso. Prova non offerta nel caso di specie.
3. Quanto alla domanda dei terzi intervenuti ed genitori dell'attore, CP CP_5 di risarcimento dei danni cd. riflessi da essi subiti per effetto delle lesioni patite dal figlio, si rileva quanto segue.
Costituisce principio consolidato quello per cui il risarcimento del danno non patrimoniale può spettare anche ai prossimi congiunti della vittima di lesioni personali invalidanti, «non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 cod. civ., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta pagina 9 di 12 nel fatto dannoso (Cass., S.U. n. 9556/2002). In particolare, il danno subito dai congiunti della vittima comprende tanto l'aspetto interiore del danno sofferto quanto quello dinamico-relazionale, quest'ultimo coincidente con la modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto (cfr. Cass. nn. 11212/2019 e 2788/2019), ed è determinato non in ragione della misura delle lesioni subite dal congiunto ma in forza della prova dell'esistenza di un pregiudizio risarcibile che può essere provato anche a mezzo di presunzioni (Cass. nn. 1752/2023 e 13540/2023).
La questione è quindi di prova: il parente, secondo i principi generali - e dunque anche per via presuntiva - ha l'onere di dimostrare che è stato leso dalla condizione del congiunto, per cui ha subito un danno non patrimoniale.
Nel caso di specie sono risultati provati i seguenti elementi:
- la sofferenza interiore dei genitori per le lesioni del figlio: trattasi di elemento da ritenersi presunto nell'esistenza stessa del rapporto di filiazione e quindi nel fortissimo legame affettivo, da cui l'inevitabile sofferenza del genitore per le lesioni subite dal figlio diciannovenne vittima di sinistro stradale, in assenza di prova contraria (non offerta) per ritenere diversamente.
Sofferenza che nel caso di specie risulta maggiormente delineata in ragione: 1) del lungo percorso di cura cui l' è stato sottoposto, fatto di cinque interventi chirurgici e di una CP lunga riabilitazione;
lo comprova l'elevato periodo di invalidità temporanea indicato dal ctu in 575 giorni;
2) delle conseguenze che il sinistro ebbe sull'ordinaria vita del figlio, avendo l'attore, come visto, perduto anni di scuola e il lavoro;
- il sinistro ha avuto - fortunatamente - limitate conseguenze pratiche nell'organizzazione di vita delle parti intervenute: i testi hanno riferito che quest'ultime sono state sempre in ospedale col figlio nei 23 giorni di ricovero (teste : “è vero, sono stati sempre lì, anche di Testimone_3 notte, uscivano solo per fare una doccia e tornare indietro”), che hanno sempre accompagnato il figlio ai controlli e visite successivi alle dimissioni (teste : “è vero, lo so Testimone_3 perché io e mia sorella lavoriamo nello stesso posto di lavoro e quando lei doveva accompagnare il figlio per le visite la sostituivo io”), che si sono fatti carico – per un anno – di portare il figlio in braccio dal piano terra al primo piano del condominio in cui vivono poiché la carrozzella in uso all'attore non entrava in ascensore (teste : “è Testimone_4 vero, anch'io davo una mano e mi è capitato di dover trasportare lui e la carrozzella dal piano terra al primo piano e viceversa”).
Elementi che consentono di ritenere provato che i sigg.ri e hanno subito, per CP CP_5 effetto delle lesioni riportate dal figlio, un danno nella propria sfera personale, che, per quanto attiene alla componente soggettiva di sofferenza morale connessa alle lunghe cure cui il figlio è stato sottoposto, assume i caratteri di gravità e serietà che ne consentono il ristoro in questa sede.
Quanto alla liquidazione, ritiene la scrivente che non possa farsi applicazione dei valori previsti nelle tabelle milanesi per i casi di perdita del rapporto parentale: né si verte in ipotesi di congiunto macroleso, né è stata provata una seria incidenza delle lesioni dell'attore sull'ambito dinamico- relazionale dei sigg.ri e e una rilevante compromissione del rapporto CP CP_5 parentale.
Atteso che il danno apprezzabile subito da quest'ultimi attiene, in definitiva, come detto, alla componente soggettiva di sofferenza interiore connessa alle cure e a tutta la fase che ha preceduto la stabilizzazione delle condizioni del figlio, ritiene la scrivente che risponda ad un criterio di equità utilizzare come parametro di riferimento il valore di liquidazione previsto nelle già citate tabelle milanesi ed. 2024 per la componente soggettiva del danno da invalidità temporanea (€ 31/die). Valore che, tuttavia, deve essere applicato tenendo conto dell'esigenza di differenziare la sofferenza morale dei genitori da quella del soggettamente concretamente leso, al contempo, però, valorizzando il dolore pagina 10 di 12 intimo che i genitori non possono che aver provato per quanto subito dal proprio figlio di giovane età (19), sia per i danni fisici dello stesso sia per le perdite che ne seguite (lavoro e anni di scuola).
Elementi che portano ad utilizzare – in via equitativa, alla luce degli elementi in atti – quale criterio di liquidazione la somma di € 25/die da rapportarsi ai giorni di invalidità temporanea dell'attore (575 giorni: cfr. supra). Se è vero che la sofferenza morale delle parti intervenute sarà stata certamente maggiore nel primo periodo post sinistro – circostanza, che, in teoria, potrebbe legittimare il riconoscimento di un importo pro die maggiorato – è anche vero che minore sarà stata invece la sofferenza soggettiva nei periodi che seguirono, in cui l'invalidità temporanea del figlio è scesa sotto il
50%, sicché risponde ad un criterio di equità applicare il valore unitario di liquidazione sopra indicato, che porta alla quantificazione di € 14.375 (25 x 575). Somma di cui occorre calcolare il 70% da riconoscersi a ciascuno degli intervenuti, quale quota da imputarsi alla responsabilità dei convenuti. Si perviene così all'importo di € 10.063 per ciascuna delle parti intervenute. Somma già liquidate all'attualità, sulla quale decorrono gli interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo ex art. 1282 c.c.
3. La decisione sulle spese di lite segue la soccombenza ex art. 91 cpc, sicché esse vengono poste a carico dei convenuti e liquidate come in dispositivo in applicazione del d.m. 55/2014, tenuto conto dell'attività difensiva svolta (negoziazione, studio, introduttiva, istruttoria, decisoria;
con la precisazione che la fase di negoziazione viene riconosciuta solo per la posizione dell'attore, non essendo stata svolta nell'interesse dei terzi intervenuti: doc. 36 attore), del valore di causa dato dal decisum (€ 43.712,84 per la posizione dell'attore; € 20.126 per la posizione dei terzi intervenuti) e della complessità della causa che giustifica l'applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento quanto alla posizione dell'attore e di una riduzione su detti valori in relazione alla posizione dei terzi intervenuti, la cui difesa, nella parte afferente la ricostruzione fattuale della vicenda, era identica a quella dell'attore.
Occorre poi dar rilievo alla circostanza che la convenuta ha omesso di rispondere e di partecipare alla procedura di negoziazione assistita (la circostanza è incontestata), salvo poi effettuare il pagamento di € 130.000 appena ricevuta la notifica della citazione e a poco più di tre mesi dal ricevimento dell'invito per la negoziazione (la ricezione della somma da parte dell'attore è del 22.7.2021; l'invio alla negoziazione è stato ricevuto dalla compagnia il 9.4.2021: doc. 36 attore).
L'art. 4 d.l. 132/2024 (anche nella versione vigente ratione temporis) prevede espressamente che la mancata risposta all'invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita possa essere valutata dal giudice anche “ai fini delle spese di giudizio”.
Di tale previsione si ritiene quindi di poter fare applicazione nel caso di specie, atteso che l'omessa risposta all'invito da parte della convenuta ha del tutto frustrato la finalità deflattiva del contenzioso giudiziario insita nella procedura introdotta dal d.l. 132/2014. Ne consegue, per l'effetto, che le spese di lite vengono liquidate come in dispositivo, con un aumento del 10% sui valori di cui sopra si è detto.
Nulla osta alla distrazione delle spese a favore dell'avv. Debernardi dichiaratosi antistatario.
La regola della soccombenza governa anche la spesa di CTU, già liquidata in corso di causa, sicché anch'essa viene posta a carico dei convenuti
PQM
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta:
ND e in solido tra loro, a Controparte_1 CP_2 CP_3 corrispondere a la somma di € 43.712,84 a titolo di risarcimento del danno Parte_1 patrimoniale e non patrimoniale, oltre interessi legali dal passaggio in giudicato della sentenza al saldo;
pagina 11 di 12 ND e in solido tra loro, a Controparte_1 CP_2 CP_3 corrispondere a e a la somma di € 10.063 ciascuno oltre interessi CP CP_5 legali dal passaggio in giudicato della sentenza al saldo;
ND e a rimborsare a Controparte_1 CP_2 CP_3 [...]
le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 1266,88 per esborsi (c.u. + CP_6 marca + spese di notifica) e in € 8.376 per compensi (€ 1871 per fase studio, € 1324 per fase introduttiva, € 1986 per fase istruttoria, € 3195 per fase decisoria) oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa, da distrarsi a favore dell'avv. Alessandro Debernardi;
ND e a rimborsare a Controparte_1 CP_2 CP_3 [...]
e a le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € CP CP_5 4510 (€ 990 fase studio, € 770 per fase introduttiva, € 1320 per fase istruttoria, € 1430 per fase decisoria) oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa, da distrarsi a favore dell'avv. Alessandro
Debernardi;
PONE la spesa di CTU, già liquidata in corso di causa, definitivamente a carico di
[...]
e CP_1 CP_2 CP_3
Così deciso in Torino, il 27/3/2025
Il Giudice
Claudia Gemelli
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO in persona della dr.ssa Claudia Gemelli, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 11579/2021 avente ad oggetto: sinistro stradale – risarcimento dei danni promossa da:
, (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Parte_1 CodiceFiscale_1
DEBERNARDI
ATTORE contro
(p. iva ), rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Sartori Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA
e contro
, (c.f. ) e (c.f. ) CP_2 CodiceFiscale_2 CP_3 CodiceFiscale_3
CONVENUTI CONTUMACI
e con l'intervento volontario di
, c.f. ) ed (c.f. ), CP CodiceFiscale_4 CP_5 CodiceFiscale_5 rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro Debernardi
***
Conclusioni: per parte attrice: “Dato atto che la ha versato dopo l'introduzione della Controparte_1 causa, ed in particolare in data 22/7/2021, la somma di €. 130.000 (centotrentamila), trattenuta dall'attore in acconto sul maggior danno subito nel sinistro, = Dichiarare tenuti e condannare, in solido tra loro, la signora , il signor e la in CP_2 CP_3 Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, nella rispettiva veste di proprietaria, conducente e compagnia assicurativa per la RCA dell'autovettura Peugeot 207 targata EX781EZ, a risarcire al concludente tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali (comprese le spese legali stragiudiziali) subiti in conseguenze del sinistro accaduto in LO (To) in data 4/7/2018, con rivalutazione monetaria ed interessi legali, da conteggiarsi ai sensi del I° comma dell'art. 1284 c.c. dal fatto alla domanda e nella misura prevista dai IV° comma dello stesso articolo dalla domanda al soddisfo, con deduzione dell'acconto ricevuto medio tempore = Col favore delle spese di giudizio, ivi comprese
pagina 1 di 12 quelle successive alla sentenza, C.p.a., I.v.a. e rimborso spese generali, da distrarre a favore del difensore ex art. 93 Cpc che le ha anticipate”; per parte convenuta: “Dato atto che l'odierna convenuta, senza nulla riconoscere, fatte salve tutte le sopra estese osservazioni, ha già trasmesso all'attore offerta per l'importo di € 130.000, NEL MERITO: In ogni caso dato atto dell'offerta reale intercorsa, da detrarsi da ogni eventuale e denegato onere unitamente agli eventuali importi di pertinenza dell'INPS, dell'INAIL e/o di altri enti previdenziali o sociali, rigettare ogni non comprovata domanda. Con il pieno favore delle spese, diritti ed onorari di lite, oltre ad IVA, CPA, spese di CTU e CTP e successive, occorrende tutte, con rimborso in via forfettaria nella misura del 15%”; per i terzi intervenuti: “Dichiarare tenuti e condannare, in solido tra loro, la signora , il CP_2 signor e la in persona del suo legale rappresentante pro- CP_3 Controparte_1 tempore, nella rispettiva veste di proprietaria, conducente e compagnia assicurativa per la RCA dell'autovettura Peugeot 207 targata EX781EZ, a risarcire ai concludenti tutti i danni riflessi o di rimbalzo subiti in conseguenze del sinistro accaduto in LO (To), in data 4/7/2018 così come analiticamente descritti negli atti di causa, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal fatto alla domanda al tasso previsto dall'art. 1284/1 C.c., e dalla domanda al soddisfo nella misura fissata dal IV° comma dello stesso articolo = Col favore delle spese di giudizio da distrarre a favore del difensore ex art. 93 Cpc che le ha anticipate”.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con citazione regolarmente notificata l'attore ha convenuto in giudizio CP_2 CP_3
e la nelle loro rispettive qualità di proprietaria, conducente e
[...] Controparte_1 assicuratore del veicolo Peugeot 207 tg. EX781EZ col quale l'attore, alla guida del motoveicolo
Kawasaky Z tg. EL29212 di proprietà della madre, ebbe un sinistro il 4.7.2018 alle h. 00:50 circa. In particolare, ha allegato l'attore che egli, nell'occasione, si trovava a percorrere la Stradale Fenestrelle in LO allorquando, giunto all'intersezione con via dei Mille, collideva contro il veicolo condotto dal , il quale, proveniente dall'opposta direzione di marcia e a fari spenti, svoltava a sinistra CP_3 in via dei Mille senza previo azionamento dell'indicatore di direzione sinistro e senza dare precedenza ad egli attore. Seguiva quindi l'impatto tra la parte anteriore della moto e la parte posteriore destra del veicolo, che causò il disarcionamento dalla moto con forte impatto al suolo. L'attore ha ancora allegato di essere stato condotto in elisoccorso al presidio CTO di Torino dove venne sottoposto a complessivi 5 interventi chirurgici al femore e polso destri;
l'ultimo dei quali il 25.11.2019. Ha altresì evidenziato come, a causa delle gravi lesioni riportate dal sinistro, non gli venne rinnovato il contratto di lavoro come operaio, rimanendo così privo di occupazione e di redditi dal giorno del sinistro, tanto da non poter completare il lungo percorso di fisioterapia a causa della carenza di risorse economiche. In forza di tali complessivi elementi, l'attore ha quindi domandato il risarcimento del danno non patrimoniale subito a causa delle lesioni riportate nonché il risarcimento dei danni patrimoniali connessi alle spese mediche e di cura sostenute nonché alla perdita dell'attività lavorativa. Con particolare riguardo a tale profilo, l'attore ha domandato il risarcimento delle retribuzioni andate perdute dal sinistro alla liquidazione del danno nonché del minor reddito che in futuro egli potrebbe ricevere a causa di una capacità lavorativa specifica ridotta del 25%, come attestato dal consulente di parte. In via preliminare l'attore ha domandato riconoscersi in suo favore una provvisionale di € 100.000.
Con comparsa depositata il 5.10.2021 sono intervenuti i genitori dell'attore, ed CP [...]
, chiedendo il risarcimento dei danni riflessi, patrimoniali e non, conseguenti al grave sinistro CP_5 subito dal figlio, con liquidazione equitativa in € 100.000.
pagina 2 di 12 Con comparsa depositata l'8.10.2021 si è costituita la convenuta contestando la ricostruzione del sinistro fatta dall'attore, in particolare negando che il veicolo condotto dal procedesse a CP_3 fari spenti e rilevando quindi come lo stesso fosse assolutamente visibile all' , tanto più che il CP punto d'impatto (nella parte posteriore destra del veicolo) dimostra come l'auto fosse ormai nella fase terminale della svolta a sinistra e dunque completamente nel campo di visibilità dell'attore. Elementi che, in tesi, non consentirebbero di ritenere superata la prova del pari concorso di responsabilità di cui all'art. 2054 co. 2 c.c. La convenuta ha poi contestato il quantum dei danni domandati dall'attore e si opposta alla concessione della provvisionale argomentando l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 5 l. 102/2006. Ha rilevato di aver, peraltro, corrisposto all'attore la somma di € 130.000 che l' ha trattenuto a titolo di acconto. CP
All'udienza 2.11.2021 l'attore, tenuto conto di detto acconto versato a causa iniziata, ha rinunciato alla domanda di concessione della provvisionale e il G.I. ha concesso i termini della trattazione. Depositate le memorie, con ordinanze 2.3.2022 e 7.3.2022 è stata dichiarata la contumacia dei convenuti e e sono stati ammessi i mezzi istruttori. Alle udienze 21.6.2022, 15.11.2022 e CP_3 CP_2 21.3.2023 sono stati escussi i testi. Con ordinanza 29.3.2023 è stata disposta l'acquisizione del fascicolo dei C.C. relativo al sinistro oggetto di causa ed è stata disposta ctu medico-legale, poi depositata il 10.9.2023 e integrata il 25.3.2024. Con ordinanza 5.6.2024 è stata respinta l'istanza di parte convenuta di chiamata a chiarimenti del CTU e la causa è stata ritenuta matura per la decisione.
Con ordinanza 3.12.2024 la causa è stata quindi trattenuta a decisione sulle conclusioni in epigrafe, con assegnazione dei termini per gli scritti conclusivi. CP 2. Gli elementi in atti, e segnatamente la perizia di parte (doc. 4 convenuta) cui ha sostanzialmente aderito l'attore e l'ulteriore documentazione prodotta ed acquisita in giudizio, consentono di ritenere dimostrata la dinamica del sinistro occorso il 4.7.2018 alle h. 00:50 nei seguenti termini: l'attore, alla guida della moto Kawasaky Z300 tg. EL29212, percorreva la stradale Fenestrelle del Comune di LO diretto verso il centro città; nell'approssimarsi all'incrocio di detta strada con la via dei Mille vedeva il semaforo che, dapprima rosso, diventava verde, sicché, senza fermarsi, attraversava l'incrocio andando a scontrarsi con la parte posteriore destra del veicolo Peugeot 207 tg. EX781EZ condotto dal , il quale, provenendo dalla direzione opposta dell'attore, stava effettuando la CP_3 svolta a sinistra per immettersi nella predetta via dei Mille.
Al momento dell'impatto la moto dell'attore andava ad una velocità superiore al limite consentito (50km/h): secondo l'attore a 60km/h circa, secondo il perito della convenuta a 70 km/h. L'auto del
, invece, al momento dell'impatto stava procedendo ad una velocità di 23 km/h (cfr. perizia CP_3 CP
cit.).
L'attore ha allegato che la Peugeot proveniva a luci spente e che non avrebbe inserito l'indicatore di svolta a sinistra. Tale dato, tuttavia, è rimasto privo di prova, posto che né si evince dalle foto dei mezzi post sinistro prodotto o acquisite in causa, né è emerso dall'escussione del teste , Tes_1 brigadiere intervenuto sul luogo del sinistro, il quale ha riferito di non ricordarsi come fossero le luci dei mezzi, se accese o spente (“non ricordo se al nostro arrivo la motocicletta condotta dal sig. CP avesse i fari accesi, anche perché era distrutta e non si poteva accertare. … anche in questo caso
[ossia con riguardo alla Peugeot] non possiamo dire che fosse a luci spente in quanto abbiano rinvenuto l'auto nella posizione statica post incidente”: cfr. verbale udienza 15.11.2022).
Quanto alle condizioni dei luoghi al momento del sinistro, dalla relazione dei Carabinieri intervenuti si evince che “al suolo, asciutto, non erano visibili tracce di frenata interessanti gli pneumatici dei veicoli coinvolti” (doc. 2 attore).
Ora, è del tutto pacifico il principio, riportato anche da entrambe le difese, secondo cui “in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia pagina 3 di 12 accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, cod. civ., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta" (Cass. n. 3572/2025 che richiama numerosi precedenti conformi).
In altre parole, il giudice è tenuto a vagliare le condotte di entrambi i conducenti, al fine di verificare se e, eventualmente, in che termini può ritenersi superata la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 c.c.
Gli elementi in atti portano a ritenere superata detta presunzione, dovendosi attribuire un maggior grado di responsabilità al , conducente della Peugeot. CP_3
Invero, quest'ultimo, dovendosi immettere su via posta a sinistra, era evidentemente tenuto a dare precedenza ai veicoli provenienti da destra, ossia dall'asse stradale percorso dell'attore. Trattasi di principio base della disciplina inerente la circolazione stradale: “quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stanno comunque per intersecarsi, si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione” (art. 145 co. 2 cds).
Il tale precedenza non l'ha data, essendo transitato proprio nel momento in cui CP_3 sopraggiungeva la moto dell'attore. Né vi era un problema di scarsa visibilità che avrebbe potuto incidere sulla scelta del convenuto di fare la manovra proprio mentre sopravveniva la moto: al di là del rilievo che tale allegazione non è stata offerta in giudizio, al contrario, la visibilità, anche a distanza, nel punto in cui si trovava il convenuto era assolutamente buona poiché la zona era ben illuminata (cfr. descrizione nel verbale dei CC e foto prodotte/acquisite). In tale quadro, tenuto conto che la moto può ritenersi non si trovasse a grande distanza dall'incrocio al momento in cui il convenuto ha iniziato la manovra (posto che l'impatto si è verificato a pochi secondi dall'inizio della manovra, come è dato CP anche evincersi dalla ricostruzione offerta dal perito ), il era nella condizione di CP_3 verificare la sopravvenienza della moto sulla strada favorita dalla precedenza. Ciò che il CP_3 non ha fatto, posto che l'avvenuta collisione fornisce di per sé la prova dell'errore di valutazione delle circostanze di tempo e di luogo che consentivano di effettuare la manovra senza pericolo, in assenza di prove per ritenersi diversamente, non fornite.
Venendo ad analizzare ora la condotta di guida dell'attore - in applicazione del principio di diritto sopra riportato - egli, come visto, procedeva ad una velocità superiore al limite consentito, peraltro in zona (un incrocio con attraversamenti pedonali sito nel centro cittadino) nella quale l'onere di prudenza è certamente maggiorato, anche in orario notturno: “1. È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ….
3. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni … nelle ore notturne … nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.
4. Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali …” (art. 141 c.d.s.).
A tali prescrizioni l'attore non si è evidentemente attenuto, e il dato assume ancor più rilevanza considerando che l' aveva sicuramente visto l'auto del convenuto vicina all'incrocio CP CP_3
(a prescindere dai fari accesi, considerata la buona illuminazione), ossia in zona in cui le traiettorie dei mezzi possono intersecarsi. Situazione nella quale l'attore avrebbe quindi dovuto prevedere l'imprudenza altrui riducendo la velocità della moto, e non procedere come se l'incrocio non ci fosse confidando, come l'attore evidentemente ha fatto, nella propria precedenza di diritto (cfr. Cass. n.
pagina 4 di 12 19053/2003 che conferma la conclusione del Tribunale per cui “il veicolo favorito [dalla precedenza] ha l'onere, per andare esente da responsabilità, di eseguire a sua volta l'attraversamento [dell'incrocio] con la stretta osservanza di tutte le regole di prudenza e di diligenza, ed è tenuto pertanto ad assicurarsi di poter affrontare il crocevia con ragionevole sicurezza, prevedendo anche l'altrui imprudenza”).
Nella determinazione delle percentuali di colpa all'attore e al convenuto , a giudizio della CP_3 scrivente assume rilevanza anche un altro elemento, ossia la circostanza, sopra riportata, che in terra non siano stati rinvenuti segni di frenata lasciati da nessuno dei mezzi. Trattasi di accertamento contenuto nel verbale dei C.C. interventi che, sul punto, fa prova fino a querela di falso.
Ora, posto che, come detto, la moto ha certamente visto l'auto del provenire dalla CP_3 direzione opposta e fermo che l'ha colpita nella parte posteriore destra, ossia a manovra di immissione a sinistra quasi terminata, allora l'assenza di segni di frenata da parte della moto non può che voler dire che la svolta dell'auto è stata improvvisa, atteso che – diversamente – un naturale istinto di sopravvivenza avrebbe indotto l' a tentare di frenare, proprio perché l'auto l'aveva vista. Se ciò CP non ha fatto è perché non ne ha avuto il tempo, trovandosi di fronte l'auto. Ricostruzione in linea, oltre che con l'assenza di tracce di frenata da parte della moto, anche con l'avvenuto impatto frontale della moto sull'auto, a dimostrazione di come l'attore non abbia avuto il tempo di deviare l'impatto.
L'eccessiva velocità della moto, nei termini sopra riportati, ha aggravato tale impossibilità dell' CP di apprestare manovre volte ad evitare/attutire l'impatto.
La difesa dell'attore sostiene che la condotta di guida del proprio assistito non avrebbe influito sul nesso causale col sinistro “poiché l'incidente si sarebbe comunque verificato anche alla velocità di 50 km/h” (p. 12 comparsa conclusionale).
Trattasi di conclusione che muove dall'erronea considerazione che la velocità all'incrocio dovesse essere di 50 km/h. Come visto, l'art. 141 c.d.s. impone ai conducenti di regolare la velocità (ossia di ridurla rispetto al limite vigente) nelle intersezioni stradali, negli attraversamenti pedonali e durante l'orario notturno. L , sussistendo tutte e tre tali condizioni, avrebbe quindi dovuto impegnare CP l'incrocio non a 50 km/h, ma a velocità ancora ridotta.
Condizione nella quale può presumersi che egli sarebbe stato nella condizione di frenare (e magari deviare, scansando l'auto) anche a fronte della svolta improvvisa del . CP_3
In forza di tali complessive considerazioni, ritiene la scrivente che la responsabilità del sinistro sia da ravvisarsi per il 70% a carico del e per il 30% a carico dell'attore: il primo ha gravemente CP_3 violato il dovere di precedenza;
il secondo ha tenuto una condotta di guida a velocità eccessiva che gli ha impedito di porre in essere manovre di emergenza atte ad evitare/attutire la collisione.
3. Venendo alle domande risarcitorie e muovendo da quelle dell'attore, è fondata la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale.
Nulla questio sulla riconducibilità delle lesioni lamentate dall'attore al sinistro oggetto di causa: la circostanza è incontestata.
La CTU medico-legale esperita in corso di causa ha concluso nei seguenti termini: “All'esame obiettivo peritale si è osservata una severa limitazione articolare della mano destra, in giovane ragazzo destrimane, e un importante deficit funzionale dell'arto inferiore destro (accorciato rispetto al controlaterale e con limitazione in flessione).
2. sono derivati postumi di natura permanente quale danno biologico valutabili in misura del 24% (venticinque percento). Trattasi di valutazione omnicomprensiva dell'incidenza sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico–relazionali; l'inabilità temporanea biologica derivata è delimitabile in giorni 575 (cinquecentosettantacinque) di cui giorni 60 (sessanta) a totale al 100%, giorni 140 (centoquaranta) parziale al 75%, giorni 330
pagina 5 di 12 (trecentotrenta) a parziale al 50% e i restanti giorni 45 (quarantacinque) a parziale al 25%” (p. 14 ctu).
Trattasi di conclusione cui la consulente è giunta all'esito della visita del periziando e della compiuta disamina della documentazione in atti sicché da detta conclusione non v'è ragione per discostarsi.
Gli elementi in atti consentono di riconoscere all'attore, oltre alla componente morale del danno non patrimoniale (prevista nelle tabelle milanesi di liquidazione del danno, ma il cui riconoscimento deve passare per un accertamento giudiziale, anche mediante l'uso di presunzioni: Cass. n. 15733/2022), anche una personalizzazione del medesimo danno, potendosi ritenere che l'attore abbia subito conseguenze peculiari dal sinistro, che lo differenziano da quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire.
Gli elementi che rilevano in tal senso, e dunque sia ai fini del riconoscimento del danno morale sia della personalizzazione, sono i seguenti:
a) l'attore, per effetto delle lesioni patite al femore e polso destri, ha subito cinque interventi chirurgici (quattro alla gamba e uno al polso), l'ultimo dei quali nel novembre 2019, ossia ad oltre un anno dal sinistro (cfr. CTU); l'ultima visita risale al 12.4.2021 (cfr. ctu, p. 10), a quasi tre anni dal sinistro;
b) l'attore, per effetto delle lesioni patite e delle cure di cui sopra, ha perso due anni scolastici della scuola serale per geometra: l'a.s. 2018/2019 (ossia quello che è iniziato a settembre 2018, due mesi dopo il sinistro) e l'a.s. 2019/2020. Ha invece poi superato l'a.s. 2021/2022 diplomandosi;
c) l'attore, per effetto delle lesioni patite, non ha visto rinnovato il proprio contratto di lavoro;
invero, il teste , operaio presso la stessa cooperativa ove lavorava l'attore all'epoca del sinistro, Testimone_2 ha riferito che l' , il cui contratto di lavoro era appena scaduto al momento del sinistro, era tra i CP soggetti che avrebbero dovuto essere richiamati per un lavoro di almeno due settimane (cfr. verbale udienza 15.11.2022);
d) l'attore, per effetto delle lesioni patite, ha smesso di giocare a calcio, che praticava nella squadra del in terza categoria: tanto è stato confermato da tutti i testi che sono stati escussi sul punto PE (cfr. teste : “è vero, ogni tanto lo portavo io al campo sportivo;
giocava a calcio da Testimone_3 quando era piccolo, da quando aveva circa 8 anni. So che giocava in una squadra ma non me ne intendo tanto, faceva anche dei campionati;
adesso non gioca più”; teste : Testimone_4
“vero, lo so perché ho visto qualche sua partita;
anch'io gioco a calcio ma non nella stessa squadra, io giocavo nel tempo libero mentre lui giocava proprio nella squadra del con il ruolo di PE attaccante e centrocampista;
faceva un campionato di terza categoria. Quando è avvenuto il sinistro giocava ancora a calcio in questa squadra del ; teste “sì è vero, PE Testimone_5 sapevo che giocava a calcio, faceva gli allenamenti ed anche le partite. Se non sbaglio giocava nella squadra che mi pare si chiamasse ADR: ricordo che giocava a calcio da quando era PE piccolino ed ha giocato fino a quando ha avuto l'incidente. Dall'incidente non ha più potuto giocare. ADR: non ricordo esattamente quante volte andasse a giocare perché è passato molto tempo. Se non ricordo meno gli allenamenti era tre volte a settimana e poi c'erano le partite al sabato ed alla domenica”).
A fronte di tali elementi, ritenuto che particolarmente elevata sia stata la sofferenza interiore dell'attore durante tutto il periodo di cura, per la durata dello stesso e le privazioni che ne sono conseguite (cfr. p.ti a-b-c di cui sopra), si ritiene di poter liquidare il danno non patrimoniale da invalidità temporanea applicando i valori delle tabelle milanesi ed. 2024 con la personalizzazione massima (50%) sul valore della sofferenza interiore, pervenendosi così all'importo di € 44.534,05, muovendo da una liquidazione pro die di € 130,50 (€ 84 per componente biologico/dinamico relazionale + € 46,50 per componente di sofferenza soggettiva personalizzata).
pagina 6 di 12 Quanto al danno da invalidità permanente, l'elemento riportato supra sub d) consente di applicare una personalizzazione del 20% sulla componente dinamico relazionale prevista nelle citate tabelle (come da domanda): in ragione dell'accertata invalidità (24%) e dell'età dell'attore al momento del sinistro (19), si perviene all'importo di € 149.864, di cui € 112.398 per componente biologico/dinamico relazionale (€ 93.665 da tabelle oltre personalizzazione del 20%) ed € 37.466 per sofferenza soggettiva.
Si perviene così all'importo complessivo di € 194.398,05 (€ 149.864 + € 44.534,05). Tenuto conto della quota di responsabilità del sinistro da attribuirsi all'attore (30%), alla stesso spetta la somma di € 136.078,63, pari al 70%.
Il calcolo di interessi e rivalutazione deve tener conto che l'attore, dopo la notifica della citazione, e precisamente il 22.7.2021 (data incontestata dalla convenuta), ha ricevuto dalla compagnia la somma di € 130.000, trattenuta a titolo di acconto. Va quindi applicato il principio enunciato dalla Suprema Corte, secondo cui “la liquidazione del danno da ritardato adempimento d'una obbligazione di valore, nel caso in cui il debitore abbia pagato un acconto prima della liquidazione definitiva, deve avvenire:
(a) devalutando l'acconto e il credito alla data dell'illecito; (b) detraendo l'acconto dal credito;
(c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto; sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata anno per anno, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva” (in termini, Cass. n. 9950/17). Si perviene così all'importo di € 10.804,20 che spetta all'attore a titolo di residuo danno non patrimoniale.
La CTU ha poi ritenuto “congrue e risarcibili le spese documentate relative all'acquisto di farmaci, a ticket ospedalieri, all'acquisto e/o noleggio di ausili e dispositivi medici, a visite specialistiche e sedute di FKT per un totale di euro 5000,70” (p. 16 ctu). Su detta somma spettano gli interessi legali, convenzionalmente calcolati dal sinistro ad oggi, pervenendosi così all'importo di € 5.505,20.
La CTU ha poi indicato la necessità di spese future per il “prevedibile periodico acquisto di nuovi plantari ortopedici (durata media stimata di circa 24-36 mesi, costo euro 160 al paio” (p. 16 ctu). Quanto a quest'ultimi, tenuto conto che il loro uso è collegato all'accorciamento dell'arto inferiore destro derivato all'attore sicché quest'ultima dovrà verosimilmente utilizzarli per tutta la vita, valutata la durata di vita media di un uomo in 82 anni, valutato che l'attore ha comprato un paio di plantari nel 2021 (doc. 25, già calcolati nella somma di € 5000 di cui sopra) sicché da allora dovrà far acquisto di plantari per i prossimi 60 anni (nel 2021 l'attore aveva 22 anni), considerato l'utilizzo di circa tre paia di scarpe all'anno e quindi di tre paia di plantari da cambiarsi ogni tre anni (come da ctu), spetta all'attore per tale voce di danno la somma di € 9.600 (€ 160 costo plantari x 3 = € 480 x 20 anni = € 9.600).
Le spese mediche presenti e future gravanti sull'attore ammontano quindi ad € 15.105,20. Tenuto conto della quota di responsabilità del sinistro riconosciuta all'attore (30%), gli va riconosciuto il 70% di detta somma, e dunque € 10.573,64.
L'attore ha domandato altresì il risarcimento del danno patrimoniale connesso alla perdita dei redditi lavorativi.
Dagli atti di causa è emerso che al momento del sinistro l' lavorava come operaio presso CP un'impresa metalmeccanica (spa DN Salvadori Spinotti) e la sera studiava alla scuola serale da geometra, di cui aveva appena terminato il primo dei tre anni di studio. Tale ultima circostanza ha trovato riscontro in sede testimoniale (teste : “è vero, andava in fabbrica e poi Testimone_4 la sera andava a scuola”; teste : “confermo, il turno del mattino era dalle 6 alle 14 e so Testimone_2 che frequentava la scuola serale tanto che gli facevo fare il turno di mattina proprio per consentirgli pagina 7 di 12 di andare a scuola. Poi capitava che di sabato, quando non andava a scuola, faceva anche il turno di pomeriggio o di notte. So che frequentava la scuola serale in quanto me lo riferì lui stesso”; cfr. CP verbali udienze 21.6 e 15.11.2022).
In particolare, quanto al rapporto di lavoro, l'attore lavorava in forza di contratti a tempo determinato che gli erano stati costantemente rinnovati dal luglio 2017 in poi (cfr. docc. 13-18 attore). Al momento del sinistro (4.7.2018) era appena cessato l'ultimo contratto (scaduto il 30.6.2018) e il teste
[...]
operaio insieme all' con mansioni anche di organizzazione del personale, ha Tes_2 CP confermato che era intenzione della società rinnovare all'attore il contratto di lavoro “sicuramente … per ulteriori due settimane” altresì rilevando che “se non fosse successo niente penso che Parte_1 sarebbe andato avanti perché era anche magro e veloce, era una scheggia come ragazzo” (cfr. verbale udienza 15.11.2022).
Da tali elementi può quindi ricavarsi che la cessazione di fatto del rapporto di lavoro avvenne per effetto del sinistro (la circostanza, invero, non è nemmeno stata contestata) e che, ove non vi fosse stato il sinistro, l'attore avrebbe continuato la medesima attività lavorativa.
La CTU svolta in corso di causa ha confermato che la capacità lavorativa specifica dell'attore era del tutto azzerata in quasi tutto il periodo di invalidità temporanea, ossia per 530 giorni (“il complesso lesivo residuato all'arto superiore destro (in soggetto destrimane) e all'arto inferiore destro, comporterà maggior disagio ed usura in attività che richiedono movimenti ripetitivi e prolungati di entrambe le mani, sollevamento di carichi, stazionamento in posizione eretta obbligata o deambulazione prolungati, accovacciamenti ripetuti;
tali attività sono proprie della professione di operaio metalmeccanico. … Durante il periodo di temporanea assoluta, temporanea parziale al 75% e temporanea al 50% [ossia per un totale, appunto, di 530 giorni] era abolita la capacità lavorativa specifica di operaio”: pp. 15,18 ctu e p. 1 ctu integrativa).
Oggi l'attore non ha ripreso a lavorare: si è diplomato come geometra e studia all'università ove ha intrapreso un corso di studi in ambito bancario-assicurativo.
In sede di comparsa conclusionale, la difesa attorea ha quindi domandato quantificarsi il danno da mancato guadagno sulla base della presunzione che “l'Enea avrebbe proseguito nello svolgere l'attività lavorativa manuale durante tutto il percorso di studi quindi 2 anni che gli mancavano prima di concludere le serali di geometra e il ciclo universitario di 5-6 anni), per garantirsi da vivere, mantenersi negli studi ed aiutare i genitori, per poi trovare un impiego conforme alle competenze acquisite nel corso del ciclo di studi universitario” (p. 25 comparsa conclusionale attore).
Tale ragionamento non può essere del tutto seguito. Gli elementi in atti consentono di presumere solo che l'attore avrebbe lavorato per i due anni che ancora gli mancavano per conseguire il diploma da geometra. Infatti, la scelta dell'attore di portare avanti studio e lavoro da operaio porta a ritenere che egli desiderasse svolgere un'occupazione lavorativa di tipo intellettuale (qual è quella del geometra) diversa dal lavoro manuale svolto, da cui l'ulteriore presunzione che l' , diplomatosi, avrebbe CP quindi cercato una diversa occupazione affine al titolo conseguito e rispetto alla quale l'invalidità specifica a svolgere la previa professione di operaio sarebbe stata del tutto irrilevante. Mai prima che in comparsa conclusionale l'attore ha allegato che suo desiderio fosse quello di proseguire negli studi in università, sicché la domanda di ancorare la presumibile attività lavorativa che l'attore avrebbe potuto svolgere alla durata degli studi universitari non può trovare accoglimento. Inoltre, come rilevato, il CTU ha riscontrato una totale perdita della capacità lavorativa specifica solo per 530 giorni dal sinistro, ossia per un anno e mezzo circa, riferendo che in seguito l'attore avrebbe subito solo un
“maggior disagio ed usura” in relazione ad attività fisicamente impegnative quale quella in precedenza svolta, ma non ha escluso lo svolgimento di altre attività lavorative, che dunque avrebbero potuto essere cercate ed esercitate dall'attore.
pagina 8 di 12 In definitiva, ritiene la scrivente che il danno da mancato guadagno possa essere parametrato solo ai due anni successivi al sinistro che mancavano all'attore per conseguire il diploma, durante i quali può ragionevolmente presumersi che egli avrebbe continuato a lavorare come operaio mentre studiava e avrebbe invece cessato detta occupazione come operaio una volta diplomato.
Pertanto - tenuto conto del reddito medio netto percepito dall'attore nel 2018 (cfr. buste paga sub doc. 19) per € 1100/mese ed € 14.300/annui (inclusa la tredicesima mensilità), tenuto conto che il CTU, come visto, ha indicato come totale l'incapacità lavorativa dell'attore per circa un anno e mezzo (530 giorni e dunque da luglio 2018 a gennaio 2020 circa), altresì considerati i periodi di lock down da marzo 2020 in poi con le forti ricadute che ebbero anche sulle realtà aziendali;
circostanza che inevitabilmente incide sulla presunzione di continuità dell'attività lavorativa svolta dall'attore - si ritiene che il danno da perdita di reddito possa essere, sulla base di una valutazione anche equitativa, determinato in € 20.900, pari ai redditi che dal lavoro come operaio l'attore avrebbe conseguito dal luglio 2018 al gennaio 2020 (19 mesi).
Su detto importo spettano rivalutazione e interessi da febbraio 2020 ad oggi, pervenendosi così all'importo di € 26.907,27. Tenuto conto della quota di responsabilità del sinistro riconosciuta all'attore (30%), gli va riconosciuto il 70% di detta somma, e dunque € 18.835.
Può essere riconosciuto all'attore anche il danno connesso alle spese legali stragiudiziali, anche se trattasi di attività svolta da legale antistatario (Cass. 15265/2023), poiché attività che nel caso di specie ha assunto una specifica consistenza e durata: dal 2018 al 2020 con l'invio di 6 lettere all'assicurazione convenuta (docc. 27,28,29,31,32,33 attore). Ai fini della liquidazione può farsi applicazione dei valori del d.m. 55/2014 in ragione del valore della domanda, atteso che il pagamento dell'acconto da parte dell'assicurazione, che ha portato ad un decisum di molto inferiore rispetto alla domanda, è avvenuto solo in corso di causa. L'attività in questione può quindi essere liquidata in € 6000. Tenuto conto della quota di responsabilità del sinistro riconosciuta all'attore (30%), gli va riconosciuto il 70% di detta somma, e dunque € 3500.
In definitiva, va riconosciuta all'attore, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale, la complessiva somma di € 43.712,84 (€ 10.804,20 + € 10.573,64 + € 18.835 + 3500) oltre interessi legali dalla sentenza al saldo ex art. 1282 c.c.
Non può essere accolta la domanda attorea di applicazione, a partire dalla domanda, dei cd. super interessi ex d.lgs. 231/2002. Domanda che l'attore fonda sul disposto dell'art. 1284 co. 4 c.c. Sul punto la scrivente condivide l'orientamento (Cass. n. 19063/2023) secondo cui detta norma non trova applicazione in materia di obbligazione risarcitoria (quale quella oggetto di causa), atteso che l'art. 1 del d.lgs. 231/2002 precisa che le disposizioni “non trovano applicazione per [i] pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno” e ciò in linea col rilievo per cui nelle obbligazioni risarcitorie gli interessi compensativi costituiscono una componente del danno da liquidarsi a norma dell'art. 1223,1226 c.c., sicché ove il danneggiato intenda ottenere interessi compensativi (dalla domanda) maggiori a quelli riconosciuti al tasso legale ha l'onere di provare la spettanza di un diverso saggio degli interessi compensativi più adeguato all'entità effettiva del danno subito a seguito della ritardata liquidazione del risarcimento rispetto al momento della verificazione dell'evento dannoso. Prova non offerta nel caso di specie.
3. Quanto alla domanda dei terzi intervenuti ed genitori dell'attore, CP CP_5 di risarcimento dei danni cd. riflessi da essi subiti per effetto delle lesioni patite dal figlio, si rileva quanto segue.
Costituisce principio consolidato quello per cui il risarcimento del danno non patrimoniale può spettare anche ai prossimi congiunti della vittima di lesioni personali invalidanti, «non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 cod. civ., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta pagina 9 di 12 nel fatto dannoso (Cass., S.U. n. 9556/2002). In particolare, il danno subito dai congiunti della vittima comprende tanto l'aspetto interiore del danno sofferto quanto quello dinamico-relazionale, quest'ultimo coincidente con la modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto (cfr. Cass. nn. 11212/2019 e 2788/2019), ed è determinato non in ragione della misura delle lesioni subite dal congiunto ma in forza della prova dell'esistenza di un pregiudizio risarcibile che può essere provato anche a mezzo di presunzioni (Cass. nn. 1752/2023 e 13540/2023).
La questione è quindi di prova: il parente, secondo i principi generali - e dunque anche per via presuntiva - ha l'onere di dimostrare che è stato leso dalla condizione del congiunto, per cui ha subito un danno non patrimoniale.
Nel caso di specie sono risultati provati i seguenti elementi:
- la sofferenza interiore dei genitori per le lesioni del figlio: trattasi di elemento da ritenersi presunto nell'esistenza stessa del rapporto di filiazione e quindi nel fortissimo legame affettivo, da cui l'inevitabile sofferenza del genitore per le lesioni subite dal figlio diciannovenne vittima di sinistro stradale, in assenza di prova contraria (non offerta) per ritenere diversamente.
Sofferenza che nel caso di specie risulta maggiormente delineata in ragione: 1) del lungo percorso di cura cui l' è stato sottoposto, fatto di cinque interventi chirurgici e di una CP lunga riabilitazione;
lo comprova l'elevato periodo di invalidità temporanea indicato dal ctu in 575 giorni;
2) delle conseguenze che il sinistro ebbe sull'ordinaria vita del figlio, avendo l'attore, come visto, perduto anni di scuola e il lavoro;
- il sinistro ha avuto - fortunatamente - limitate conseguenze pratiche nell'organizzazione di vita delle parti intervenute: i testi hanno riferito che quest'ultime sono state sempre in ospedale col figlio nei 23 giorni di ricovero (teste : “è vero, sono stati sempre lì, anche di Testimone_3 notte, uscivano solo per fare una doccia e tornare indietro”), che hanno sempre accompagnato il figlio ai controlli e visite successivi alle dimissioni (teste : “è vero, lo so Testimone_3 perché io e mia sorella lavoriamo nello stesso posto di lavoro e quando lei doveva accompagnare il figlio per le visite la sostituivo io”), che si sono fatti carico – per un anno – di portare il figlio in braccio dal piano terra al primo piano del condominio in cui vivono poiché la carrozzella in uso all'attore non entrava in ascensore (teste : “è Testimone_4 vero, anch'io davo una mano e mi è capitato di dover trasportare lui e la carrozzella dal piano terra al primo piano e viceversa”).
Elementi che consentono di ritenere provato che i sigg.ri e hanno subito, per CP CP_5 effetto delle lesioni riportate dal figlio, un danno nella propria sfera personale, che, per quanto attiene alla componente soggettiva di sofferenza morale connessa alle lunghe cure cui il figlio è stato sottoposto, assume i caratteri di gravità e serietà che ne consentono il ristoro in questa sede.
Quanto alla liquidazione, ritiene la scrivente che non possa farsi applicazione dei valori previsti nelle tabelle milanesi per i casi di perdita del rapporto parentale: né si verte in ipotesi di congiunto macroleso, né è stata provata una seria incidenza delle lesioni dell'attore sull'ambito dinamico- relazionale dei sigg.ri e e una rilevante compromissione del rapporto CP CP_5 parentale.
Atteso che il danno apprezzabile subito da quest'ultimi attiene, in definitiva, come detto, alla componente soggettiva di sofferenza interiore connessa alle cure e a tutta la fase che ha preceduto la stabilizzazione delle condizioni del figlio, ritiene la scrivente che risponda ad un criterio di equità utilizzare come parametro di riferimento il valore di liquidazione previsto nelle già citate tabelle milanesi ed. 2024 per la componente soggettiva del danno da invalidità temporanea (€ 31/die). Valore che, tuttavia, deve essere applicato tenendo conto dell'esigenza di differenziare la sofferenza morale dei genitori da quella del soggettamente concretamente leso, al contempo, però, valorizzando il dolore pagina 10 di 12 intimo che i genitori non possono che aver provato per quanto subito dal proprio figlio di giovane età (19), sia per i danni fisici dello stesso sia per le perdite che ne seguite (lavoro e anni di scuola).
Elementi che portano ad utilizzare – in via equitativa, alla luce degli elementi in atti – quale criterio di liquidazione la somma di € 25/die da rapportarsi ai giorni di invalidità temporanea dell'attore (575 giorni: cfr. supra). Se è vero che la sofferenza morale delle parti intervenute sarà stata certamente maggiore nel primo periodo post sinistro – circostanza, che, in teoria, potrebbe legittimare il riconoscimento di un importo pro die maggiorato – è anche vero che minore sarà stata invece la sofferenza soggettiva nei periodi che seguirono, in cui l'invalidità temporanea del figlio è scesa sotto il
50%, sicché risponde ad un criterio di equità applicare il valore unitario di liquidazione sopra indicato, che porta alla quantificazione di € 14.375 (25 x 575). Somma di cui occorre calcolare il 70% da riconoscersi a ciascuno degli intervenuti, quale quota da imputarsi alla responsabilità dei convenuti. Si perviene così all'importo di € 10.063 per ciascuna delle parti intervenute. Somma già liquidate all'attualità, sulla quale decorrono gli interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo ex art. 1282 c.c.
3. La decisione sulle spese di lite segue la soccombenza ex art. 91 cpc, sicché esse vengono poste a carico dei convenuti e liquidate come in dispositivo in applicazione del d.m. 55/2014, tenuto conto dell'attività difensiva svolta (negoziazione, studio, introduttiva, istruttoria, decisoria;
con la precisazione che la fase di negoziazione viene riconosciuta solo per la posizione dell'attore, non essendo stata svolta nell'interesse dei terzi intervenuti: doc. 36 attore), del valore di causa dato dal decisum (€ 43.712,84 per la posizione dell'attore; € 20.126 per la posizione dei terzi intervenuti) e della complessità della causa che giustifica l'applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento quanto alla posizione dell'attore e di una riduzione su detti valori in relazione alla posizione dei terzi intervenuti, la cui difesa, nella parte afferente la ricostruzione fattuale della vicenda, era identica a quella dell'attore.
Occorre poi dar rilievo alla circostanza che la convenuta ha omesso di rispondere e di partecipare alla procedura di negoziazione assistita (la circostanza è incontestata), salvo poi effettuare il pagamento di € 130.000 appena ricevuta la notifica della citazione e a poco più di tre mesi dal ricevimento dell'invito per la negoziazione (la ricezione della somma da parte dell'attore è del 22.7.2021; l'invio alla negoziazione è stato ricevuto dalla compagnia il 9.4.2021: doc. 36 attore).
L'art. 4 d.l. 132/2024 (anche nella versione vigente ratione temporis) prevede espressamente che la mancata risposta all'invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita possa essere valutata dal giudice anche “ai fini delle spese di giudizio”.
Di tale previsione si ritiene quindi di poter fare applicazione nel caso di specie, atteso che l'omessa risposta all'invito da parte della convenuta ha del tutto frustrato la finalità deflattiva del contenzioso giudiziario insita nella procedura introdotta dal d.l. 132/2014. Ne consegue, per l'effetto, che le spese di lite vengono liquidate come in dispositivo, con un aumento del 10% sui valori di cui sopra si è detto.
Nulla osta alla distrazione delle spese a favore dell'avv. Debernardi dichiaratosi antistatario.
La regola della soccombenza governa anche la spesa di CTU, già liquidata in corso di causa, sicché anch'essa viene posta a carico dei convenuti
PQM
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta:
ND e in solido tra loro, a Controparte_1 CP_2 CP_3 corrispondere a la somma di € 43.712,84 a titolo di risarcimento del danno Parte_1 patrimoniale e non patrimoniale, oltre interessi legali dal passaggio in giudicato della sentenza al saldo;
pagina 11 di 12 ND e in solido tra loro, a Controparte_1 CP_2 CP_3 corrispondere a e a la somma di € 10.063 ciascuno oltre interessi CP CP_5 legali dal passaggio in giudicato della sentenza al saldo;
ND e a rimborsare a Controparte_1 CP_2 CP_3 [...]
le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 1266,88 per esborsi (c.u. + CP_6 marca + spese di notifica) e in € 8.376 per compensi (€ 1871 per fase studio, € 1324 per fase introduttiva, € 1986 per fase istruttoria, € 3195 per fase decisoria) oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa, da distrarsi a favore dell'avv. Alessandro Debernardi;
ND e a rimborsare a Controparte_1 CP_2 CP_3 [...]
e a le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € CP CP_5 4510 (€ 990 fase studio, € 770 per fase introduttiva, € 1320 per fase istruttoria, € 1430 per fase decisoria) oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa, da distrarsi a favore dell'avv. Alessandro
Debernardi;
PONE la spesa di CTU, già liquidata in corso di causa, definitivamente a carico di
[...]
e CP_1 CP_2 CP_3
Così deciso in Torino, il 27/3/2025
Il Giudice
Claudia Gemelli
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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