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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 03/03/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
II SEZIONE CIVILE così composto: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Germana Maffei Giudice dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice relatore ed est. riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2655 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, (CF , nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
, (CF ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Rosario Fortino;
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione premesso di aver contratto matrimonio concordatario con Parte_1 Controparte_1
il giorno 8.10.1967 nel Comune di Dipignano (CS), dalla cui unione nasceva la figlia
(maggiorenne), chiedeva dichiararsi la separazione giudiziale dal coniuge alle Per_1
conclusioni riportate in atti, deducendo che il rapporto coniugale si era deteriorato tanto da rendere intollerabile la convivenza.
Nelle more del giudizio le parti, a mezzo del medesimo procuratore, formulavano istanza congiunta di separazione alle condizioni economiche concordate e riportate in ricorso.
All'udienza del 10.1.2025 il Giudice tratteneva la causa a sentenza sulle conclusioni rassegnate a verbale.
************ La volontà delle parti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, confermata dall'adesione del resistente alla domanda di separazione che, pertanto, deve essere accolta.
Quanto ai provvedimenti conseguenziali di natura economica, il Collegio prende atto di quanto concordato dalle parti e riportato nel ricorso congiunto depositato l'8.1.2025, ove le stesse hanno previsto l'impegno a carico del sig. del versamento in favore della CP_1 sig.ra di un assegno mensile di € 200,00 (importo da rivalutarsi annualmente Parte_1
secondo indici ISTAT) a titolo di mantenimento.
Atteso l'accordo raggiunto si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e alle Parte_1 Controparte_1
condizioni concordate;
- dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di
Dipignano per quanto di sua competenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Cosenza, 26/02/2025
Il giudice est.
Dott. Antonio Giovanni Provazza
Il Presidente
Dott. Andrea Palma
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
II SEZIONE CIVILE così composto: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Germana Maffei Giudice dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice relatore ed est. riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2655 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, (CF , nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
, (CF ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Rosario Fortino;
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione premesso di aver contratto matrimonio concordatario con Parte_1 Controparte_1
il giorno 8.10.1967 nel Comune di Dipignano (CS), dalla cui unione nasceva la figlia
(maggiorenne), chiedeva dichiararsi la separazione giudiziale dal coniuge alle Per_1
conclusioni riportate in atti, deducendo che il rapporto coniugale si era deteriorato tanto da rendere intollerabile la convivenza.
Nelle more del giudizio le parti, a mezzo del medesimo procuratore, formulavano istanza congiunta di separazione alle condizioni economiche concordate e riportate in ricorso.
All'udienza del 10.1.2025 il Giudice tratteneva la causa a sentenza sulle conclusioni rassegnate a verbale.
************ La volontà delle parti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, confermata dall'adesione del resistente alla domanda di separazione che, pertanto, deve essere accolta.
Quanto ai provvedimenti conseguenziali di natura economica, il Collegio prende atto di quanto concordato dalle parti e riportato nel ricorso congiunto depositato l'8.1.2025, ove le stesse hanno previsto l'impegno a carico del sig. del versamento in favore della CP_1 sig.ra di un assegno mensile di € 200,00 (importo da rivalutarsi annualmente Parte_1
secondo indici ISTAT) a titolo di mantenimento.
Atteso l'accordo raggiunto si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e alle Parte_1 Controparte_1
condizioni concordate;
- dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di
Dipignano per quanto di sua competenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Cosenza, 26/02/2025
Il giudice est.
Dott. Antonio Giovanni Provazza
Il Presidente
Dott. Andrea Palma