CGT2
Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 20/01/2026, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 555/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
20/05/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
AL RA IN, RE
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 20/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5665/2022 depositato il 27/10/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ricorrente_1 - Via Toscana N. 20 90144 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1062/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale AL sez. 2 e pubblicata il 01/04/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301P40913-2019 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301P40913-2019 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301P40913-2019 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301P40913-2019 IVA-ALTRO 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Chiede l'accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: Contesta il gravame e ne chiede il rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La C.T.P. di Palermo, sez.2, con sentenza resa l'1.2.2022 ha accolto il ricorso del signor AC GI avverso avviso di accertamento per IRPEF, IVA, IRAP anno di imposta 2014 notificatogli il 14.10.2019 dall'Agenzia delle Entrate di Palermo, che aveva accertato maggiori compensi, ex art.39 lett.d) del DPR
600/73 relativi alla sua attività di consulente del lavoro, in ordine alla trasmissione telematica di n.299 dichiarazioni, escludendo la gratuità dell'attività posta in essere per conto dell'amico Nominativo_1
Quest'ultimo in sede di contraddittorio aveva dichiarato la gratuità della prestazione, stante la sua impossibilità
a trasmettere per via telematica le dichiarazioni dei propri assistiti.
La Commissione adita ha rilevato l'illegittimità dell'atto impositivo in quanto sfornito di prova, non avendo l'amministrazione accertato che le dichiarazioni non riguardassero i clienti del Nominativo_1
L'Agenzia ha appellato la sentenza de qua e ne ha chiesto la sua riforma perché errata, con conferma dell'avviso di accertamento impugnato.
L'appellato ha controdedotto e contestato il gravame del quale ha chiesto il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza pubblica del 20.5.2025 il difensore dell'appellato ha chiesto la cessazione della materia del contendere in quanto il suo assistito si era avvalso, nelle more del giudizio, della c.d. “rottamazione”.
L'Agenzia appellante non si è opposta alla suddetta richiesta.
La Corte, preso atto delle richieste avanzate dalle parti dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
In riforma della sentenza impugnata dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Palermo, 20.5.2025
Ricorrente_1 Nominativo_2
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
20/05/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
AL RA IN, RE
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 20/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5665/2022 depositato il 27/10/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ricorrente_1 - Via Toscana N. 20 90144 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1062/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale AL sez. 2 e pubblicata il 01/04/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301P40913-2019 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301P40913-2019 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301P40913-2019 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301P40913-2019 IVA-ALTRO 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Chiede l'accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: Contesta il gravame e ne chiede il rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La C.T.P. di Palermo, sez.2, con sentenza resa l'1.2.2022 ha accolto il ricorso del signor AC GI avverso avviso di accertamento per IRPEF, IVA, IRAP anno di imposta 2014 notificatogli il 14.10.2019 dall'Agenzia delle Entrate di Palermo, che aveva accertato maggiori compensi, ex art.39 lett.d) del DPR
600/73 relativi alla sua attività di consulente del lavoro, in ordine alla trasmissione telematica di n.299 dichiarazioni, escludendo la gratuità dell'attività posta in essere per conto dell'amico Nominativo_1
Quest'ultimo in sede di contraddittorio aveva dichiarato la gratuità della prestazione, stante la sua impossibilità
a trasmettere per via telematica le dichiarazioni dei propri assistiti.
La Commissione adita ha rilevato l'illegittimità dell'atto impositivo in quanto sfornito di prova, non avendo l'amministrazione accertato che le dichiarazioni non riguardassero i clienti del Nominativo_1
L'Agenzia ha appellato la sentenza de qua e ne ha chiesto la sua riforma perché errata, con conferma dell'avviso di accertamento impugnato.
L'appellato ha controdedotto e contestato il gravame del quale ha chiesto il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza pubblica del 20.5.2025 il difensore dell'appellato ha chiesto la cessazione della materia del contendere in quanto il suo assistito si era avvalso, nelle more del giudizio, della c.d. “rottamazione”.
L'Agenzia appellante non si è opposta alla suddetta richiesta.
La Corte, preso atto delle richieste avanzate dalle parti dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
In riforma della sentenza impugnata dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Palermo, 20.5.2025
Ricorrente_1 Nominativo_2