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Articolo 36 della Legge 5 luglio 1961, n. 635
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Legge 5 luglio 1961, n. 635
Articolo 36 della Legge 5 luglio 1961, n. 635
Versione
12 agosto 1961
Art. 36.
Il fondo di garanzia di cui all' articolo 15 della legge 22 dicembre 1953, n. 955 , e' aumentato di lire 1 miliardo.
Entrata in vigore il 12 agosto 1961
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