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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 09/04/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. n. 925/2025
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente
dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice rel. ed est.
dott.ssa Cristina Bandiera Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ., promosso con ricorso congiunto depositato in data 17/02/2025,
da e con il patrocinio dell'avv. GENOVESE Parte_1 Parte_2
ENRICO
ricorrenti
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente per oggetto: Separazione consensuale.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno adito l'intestato Tribunale per ottenere la pronuncia di separazione personale, alle condizioni stabilite congiuntamente ed indicate nel ricorso. I ricorrenti, con note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127
ter cod. proc. civ., depositate in data 17.03.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando che non sussistono possibilità di riconciliazione e di prestare acquiescenza all'emananda sentenza di separazione.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 925/2025:
Pa
- dichiara la separazione personale tra i coniugi ( : Parte_1
, n. in ALBANIA il 14/03/1981, e (CF: C.F._1 Parte_2
, n. in ALBANIA il 29/03/1981, che hanno contratto C.F._2
matrimonio il 07.09.2000 a GRAMSH (ALBANIA), atto trascritto al n.
83, parte II, Serie C, Ufficio 1, anno 2022, del registro degli atti di matrimonio del Comune di MONTEBELLUNA (TV); alle seguenti condizioni:
- affida la figlia minore in modo condiviso ad entrambi i genitori,
con collocamento e residenza presso la madre;
le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della figlia siano assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle inclinazioni, capacità ed ispirazioni della figlia stessa, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità̀̀̀̀ genitoriale potrà essere esercitata separatamente;
- la figlia, una volta che il padre avrà trovato idoneo alloggio e trasferito la propria residenza, trascorrerà i week end in modo alterno con la madre ed il padre ed inoltre, durante i giorni infrasettimanali (da lunedì a venerdì), il tempo di permanenza della minore con i genitori sarà diviso in modo paritetico e concordato tra questi di volta in volta;
- fermo restando che entrambi i genitori hanno il diritto/dovere di presenziare ai momenti significativi per la minore, quali compleanni, festività, anche religiose, tutti i periodi di vacanza scolastica saranno equamente ripartiti: padre e madre avranno diritto/dovere di tenere con sé la figlia, ad anni alterni nei periodi “ponte” connessi alle ulteriori festività infrasettimanali
(il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, il 15 agosto, il 1°
novembre, l'8 dicembre) saranno di anno in anno suddivisi in via equanime;
- durante le vacanze estive il tempo che la figlia trascorrerà con il padre e la madre sarà diviso in modo paritario, tenendo conto anche di eventuali periodi di vacanza. Nel periodo estivo potranno essere previsti periodi di permanenza continuativa differenti rispetto a quelli sopra stabiliti per il periodo scolastico;
le vacanze saranno in ogni caso concordate secondo le esigenze di entrambi i coniugi entro il 10 giugno di ogni anno;
- gli odierni ricorrenti manterranno in forma diretta la minore durante il tempo che la figlia trascorrerà con ognuno dei due genitori;
- i genitori contribuiranno nella misura del 50% alle spese di natura straordinaria seguendo il “Protocollo per il processo di famiglia presso il Tribunale di Treviso del 01.12.2016” (doc. 13) da intendersi qui richiamato integralmente. Ciascun coniuge potrà
detrarre – in sede di dichiarazione dei redditi – il 50% delle spese straordinarie versate detraibili;
- l'Assegno Unico Universale sarà percepito interamente dalla madre;
- entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi assegno di mantenimento, attestando con la disgiunta sottoscrizione del ricorso di aver definito prima d'ora ogni e qualsiasi questione economica tra loro, essendo e dichiarandosi pertanto economicamente autosufficienti;
- entrambi i coniugi si danno fin d'ora reciproco assenso per il rilascio ed il rinnovo del passaporto proprio e della figlia;
- dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
- ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di MONTEBELLUNA
(TV) di procedere all'annotazione della sentenza;
- spese di lite interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso, nella Camera di Consiglio del 08/04/2025.
Il presidente Il giudice relatore
Dott.ssa Daniela Ronzani dott.ssa Susanna Menegazzi