Sentenza 17 marzo 2005
Massime • 2
In tema di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiute a mezzo apparecchiature di controllo (autovelox), ai sensi dell'art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada, qualora dette apparecchiature consentano la rilevazione dell'illecito solo in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo sia già a distanza dal posto di accertamento, l'indicazione a verbale dell'utilizzazione di apparecchiature di tali caratteristiche esenta dalla necessità di ulteriori precisazioni circa la impossibilità della contestazione immediata, in quanto siffatta indicazione, ancorché di stile, dà comunque conto dell'accadimento e giustifica le ragioni della mancata contestazione immediata.
In tema di violazioni delle norme sui limiti di velocità, ove non si sia proceduto a contestazione immediata dell'illecito, rilevato a mezzo apparecchiatura autovelox, il giudice dell'opposizione non può sindacare l'organizzazione del servizio di vigilanza, e in particolare ritenere sussistente un obbligo per gli agenti accertatori di rendersi visibili agli automobilisti, né le modalità organizzative del servizio di rilevamento delle infrazioni da parte della P.A..
Commentario • 1
- 1. Opposizione a sanzioni amministrative: le novità normative e giurisprudenzialiAccesso limitatoRenato Amoroso · https://www.altalex.com/ · 20 ottobre 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/03/2005, n. 5861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5861 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. CAPPUCCIO Giammarco - Consigliere -
Dott. ADAMO Mario - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PREFETTURA DI TERNI, in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
IPEC DI PUNTURI PIETRO S.A.S.;
- intimata -
avverso la sentenza n. 131/01 del Giudice di pace di NARNI, depositata il 15/05/01;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 03/02/2005 dal Consigliere Dott. Vittorio RAGONESI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ipec sas proponeva opposizione avanti al giudice di pace di Narni avverso l'ordinanza ingiunzione 2000/5338 emessa dal prefetto di Terni in data 18.12.00 per violazione dell'art. 142 cod. str. Il giudice di pace, con sentenza del 9.4.01, accoglieva l'opposizione in ragione della mancata contestazione immediata dell'infrazione. Avverso tale provvedimento ricorre per Cassazione l'amministrazione dell'interno sulla base di un unico motivo cui non resiste la IPEC sas.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Amministrazione dell'Interno deduce con l'unico motivo che erroneamente il giudice di pace ha ritenuto la insufficienza della motivazione circa l'impossibilità di procedere a contestazione immediata mentre deve escludersi che possa sindacarsi il comportamento degli agenti operatori in particolare con riferimento alla predisposizione dei controlli e dei posti di blocco. Il ricorso è fondato.
Invero l'articolo 201 del codice della strada espressamente prevede che " qualora la contestazione immediata dell'infrazione non sia possibile" deve essere notificato entro un certo termine il verbale di contestazione contenente, oltre agli estremi della violazione, le ragioni per cui la contestazione immediata non è stata possibile. Tale norma trova applicazione anche in riferimento alle violazioni per eccesso di velocità accertate tramite autovelox. Questa Corte ha già avuto occasione di affermare che in materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiute a mezzo apparecchiature di controllo (autovelox), nell'ipotesi in cui esse consentono la rilevazione dell'illecito solo in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo sia già a distanza dal posto di accertamento, è possibile effettuare la contestazione tramite verbale notificato al trasgressore in data successiva alla violazione.
Tale ipotesi è espressamente prevista dall'art. 384 reg. cod. strada, che stabilisce che in caso di impossibilità della contestazione immediata per essere stato comunque il veicolo nell'impossibilità' di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari, ovvero per l'impossibilità di raggiungerlo per essere lanciato a eccessiva velocità, in cui è inquadratole l'accertamento della violazione a mezzo di apparecchiature autovelox in esame, la contestazione può pur sempre essere effettuata successivamente, pur essendo necessario in tal caso che siano indicate a verbale le ragioni per le quali non sia stata possibile la contestazione immediata (Cass. 3836/01; Cass. 12330/99). Questa Corte ha, a questo proposito, già avuto occasione di affermare che, ove non si sia proceduto a contestazione immediata dell'illecito, il giudice dell'opposizione ad ordinanza -ingiunzione legittimamente dispone l'annullamento del provvedimento sanzionatorio emesso dal prefetto allorché il verbale di accertamento notificato difetti della indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata o sia corredato da una motivazione meramente apparente.
Tuttavia, nel caso di specie appare del tutto adeguata la motivazione fornita dall'autorità amministrativa che ha dato esattamente conto della sussistenza delle condizioni previste dalla legge per non dar luogo alla contestazione immediata e cioè, che l'apparecchio consentiva la rilevazione solo dopo che il veicolo era transitato ovvero era già a distanza dalla pattuglia accertatrice. A tale proposito a nulla rileva che la clausola utilizzata sia una clausola di stile dal momento che la stessa da comunque esattamente conto dell'accadimento e giustifica quindi le ragioni della mancata contestazione immediata. La sentenza impugnata è dunque incorsa in errore laddove ha ritenuto inadeguata la motivazione dell'ordinanza - ingiunzione per il solo fatto di essere espressa con formule generiche a ciclostile.
Appare quindi fondata la prima censura avanzata dal prefetto di Terni. Lo stesso deve dirsi per la seconda.
Non esiste, infatti un obbligo per gli agenti operanti di rendersi visibili durante l'espletamento delle operazioni ne' il comportamento delle pattuglie può essere sindacabile in sede di ricorso avanti al giudice ordinario, non essendo quest'ultimo abilitato a censurare l'organizzazione del servizio di vigilanza ne' a sindacare le modalità organizzative del servizio di rilevamento delle infrazioni da parte della pubblica amministrazione. (Cass. 7103/01). Nel caso di specie - come correttamente rilevato dall'amministrazione ricorrente - il giudice di pace ha effettuato un sindacato non consentito in ordine alle modalità organizzative del servizio di rilevamento invadendo così una sfera di competenza esclusiva dell'amministrazione non soggetta a sindacato giurisdizionale. Il ricorso va, pertanto, accolto.
La sentenza impugnata va di conseguenza cassata e, sussistendo i presupposti di cui all'art. 384 c.p.c. può procedersi alla decisione nel merito rigettando l'opposizione. Il PE va condannato alle spese del giudizio liquidate in euro 400,00 per onorari oltre spese prenotate a debito.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l'opposizione. Condanna il resistente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 400,00 per onorari oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2005