Art. 23.
Il secondo comma dell'art. 39 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203 , e' abrogato e sostituito dai seguenti:
"Per l'espressione del voto da parte degli elettori fisicamente impediti valgono le norme di cui ai commi secondo e seguenti dell'art. 39 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto Presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26 .
"I certificati medici possono essere rilasciati dal medico provinciale, dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto.
"Detti certificati debbono essere rilasciati gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche".
Il secondo comma dell'art. 39 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203 , e' abrogato e sostituito dai seguenti:
"Per l'espressione del voto da parte degli elettori fisicamente impediti valgono le norme di cui ai commi secondo e seguenti dell'art. 39 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto Presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26 .
"I certificati medici possono essere rilasciati dal medico provinciale, dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto.
"Detti certificati debbono essere rilasciati gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche".