TRIB
Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 22/03/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 3136/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti presidente dott. Claudio Maggioni giudice dott. Antonio Pianoforte giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 3136/2019, pendente tra:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. GRANATA ANNA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. SOLARINO Controparte_1 C.F._2
GIUSEPPE
RESISTENTE
Conclusioni
Per parte ricorrente: “[v]oglia il Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza e richiesta, - pronunciare la separazione dei coniugi e con addebito della Parte_1 Controparte_1 responsabilità al marito;
- assegnare la casa coniugale di Ispica via Sauro nr.17, alla sig.ra , Pt_1 proprietaria esclusiva, la quale in essa continuerà ad abitare con la figlia , maggiorenne ma R_ non economicamente autosufficiente;
- disporre a carico del sig. un assegno mensile per il CP_1 concorso nel mantenimento della figlia , per un importo non inferiore ad €. 350,00; - Persona_2 determinare, proporzionalmente alle rispettive capacità reddituali, la misura in cui ciascun genitore è tenuto a contribuire alle spese straordinarie, mediche, sportive, ricreative per la figlia;
Con vittoria di spese e compensi”.
pagina 1 di 9 Per parte resistente: “precisa le conclusioni riportandosi a quelle di cui alla comparsa di costituzione e risposta, alle successive integrazioni e a tutti i propri atti difensivi che qui devono intendersi tutti riportati e trascritti. Si chiede il rigetto della domanda di addebito della responsabilità della separazione per colpa del sig. in quanto infondata e comunque i coniugi erano in crisi coniugale già da CP_1 molti anni. Revocare l'assegno di mantenimento per la figlia ormai 22 enne che ormai lavora da due anni”.
Il P.M. in sede, cui sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 12/7/2019, conveniva in giudizio con il Parte_1 Controparte_1 quale aveva contratto matrimonio con rito civile il 31/1/2002 ad Ispica, dopo una lunga convivenza durante la quale erano nati i figli (Ragusa, 16/5/1986) e (Ragusa, 19/4/1990) e, dopo il Per_3 Per_4 matrimonio, la figlia (Ragusa, 16/07/2002), chiedendo la pronuncia della separazione Persona_2 con addebito al marito, l'affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori, il suo collocamento presso la madre e l'assegnazione a quest'ultima della casa familiare, di sua esclusiva proprietà sita ad
Ispica nella via n. Sauro n. 17, la regolamentazione del diritto di visita del padre in considerazione dell'età della figlia e l'obbligo a carico di di corrisponderle un assegno mensile di euro Controparte_1
350,00 al mese a titolo di contributo al mantenimento per la figlia, oltre alla percentuale di spese straordinarie determinata tenendo conto delle capacità reddituali di entrambi i genitori.
La ricorrente esponeva che:
- la crisi coniugale è stata determinata dalla ripetuta violazione del dovere di fedeltà da parte del nonché da gravi episodi di violenza fisica sulla moglie, aggredita e picchiata dal marito anche CP_1 durante la gravidanza, oltre a quotidiane violenze verbali, attraverso critiche e umiliazioni nei confronti della moglie per il suo aspetto fisico tanto da indurla a subire un intervento per perdere peso, e, successivamente, con un atteggiamento di gelosia morbosa, accusandola di inesistenti relazioni extraconiugali;
- nel 2009 aveva chiesto la separazione, ma, nel corso del giudizio, per amore della figlia che aveva manifestato disturbi dell'alimentazione e attacchi di panico, si era riconciliata con il marito;
- nel 2016, a seguito dell'ennesimo episodio di violenza posto in essere dal marito, insieme al figlio maggiore, la ricorrente aveva lasciato la casa familiare, per rifugiarsi dal fratello a Ragusa, ma ancora una volta, su insistente richiesta della figlia era ritornata nella casa familiare;
R_
- la prosecuzione della convivenza era definitivamente diventata intollerabile a causa dell'alta conflittualità tra i coniugi, il disinteresse di nei confronti della moglie e della figlia, le minacce CP_1
e la mancanza di sostegno economico da parte del marito, per cui la ricorrente era stata costretta a pagina 2 di 9 provvedere al mantenimento suo, della figlia e della casa attraverso le proprie risorse economiche, derivanti dal lavoro a tempo determinato di bracciante agricola.
Concludeva, dunque, come sopra sintetizzato.
Con comparsa di risposta del 31/10/2019 si costituiva in giudizio il quale aderiva Controparte_1 alle domande di separazione, di affidamento condiviso della figlia , di collocamento Persona_2 della minore presso la madre e di assegnazione a quest'ultima della casa familiare (rilevando che l'immobile non è di proprietà esclusiva della ricorrente, riservandosi di darne prova in corso di giudizio), ma chiedeva di imputare a la crisi coniugale, a causa della ripetuta violazione del dovere Parte_1 di fedeltà da parte di quest'ultima e delle violenze nei confronti della figlia minore, contestando la domanda di addebito nei suoi confronti e chiedendo di porre a suo carico la somma di euro 200,00 al mese a titolo di contributo al mantenimento per la figlia e di regolamentarne il diritto di visita.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante le prove testimoniali ammesse e, all'udienza del
12/09/2024, il giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione, concedendo i termini ex art. 190
c.p.c.
Nel merito
Innanzitutto, la domanda principale di separazione va senz'altro accolta, in quanto la natura delle doglianze esposte, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, l'adesione di alla Controparte_1 domanda di separazione promossa da costituiscono elementi idonei a dare prova Parte_1 dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Le parti hanno avanzato reciproca richiesta di addebito della separazione: ha imputato al Parte_1 marito la ripetuta violazione del dovere di fedeltà, nonché i maltrattamenti, le condotte ingiuriose e le vessazioni subite dallo stesso durante il matrimonio;
ha chiesto l'addebito della Controparte_1 disgregazione del consorzio coniugale alla moglie per aver intrattenuto varie relazioni extraconiugali durante il matrimonio e di aver abbandonato la casa familiare nel 2016, oltre che di aver maltrattato la figlia . Persona_2
Alla luce della consolidata giurisprudenza in materia, il giudice di merito, ai fini dell'esame della domanda di addebito della separazione, deve procedere ad una valutazione globale e comparativa del contegno di ciascuno dei coniugi, indagando sulla sussistenza del nesso di causalità tra i comportamenti in violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o di entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. In caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito (Cass. 18 marzo pagina 3 di 9 1999, n. 2444; Cass. 12 gennaio 2000, n. 279; Cass. 14 novembre 2001, n. 14162; Cass. 6 dicembre
2004, n. 22786; Cass. 10 giugno 2005, n. 12373, Cass, . n. 11929/2017).
Orbene, nel caso di specie, è emerso che è stato sottoposto alla misura cautelare Controparte_1 del divieto di avvicinamento ai luoghi di abitazione e di lavoro frequentati da con Parte_1 provvedimento del g.i.p. di Ragusa nel procedimento n. 2853/2019 R.G.N.R., sussistendone i presupposti, ed è stato condannato con sentenza del tribunale di Ragusa del 28/01/2022, confermata in appello, per i maltrattamenti nei confronti della moglie ai sensi dell'art. 572 e 61, n. 11, c.p. per le condotte del marito dal 2017 al 2019.
Dalla sentenza suddetta risulta che, nel corso del giudizio penale, è stato ritenuto provato che “il nucleo di condotte ascritte al nel periodo racchiudo dal capo di imputazione (maggio 2017-ottobre CP_1
2019), costituito da gravi e ripetuti oltraggi ed umiliazioni rivolti alla parte lesa (tali non potendo che essere qualificati i ricorrenti epiteti “puttana” “troia”, che l'imputato ha in sostanza ammesso in dibattimento, sebbene quali mere ripicche), arricchito da minacce di gravi danni alla persona o di morte, dalla pretesa di controllarne i movimenti e spostamenti, deve considerarsi sufficientemente dimostrato. Ciò, non tanto in base alla sola deposizione della persona offesa (di per sé intrinsecamente coerente, ancorché interessata), ma soprattutto alla luce delle conferme del racconto accusatorio che promanano dalla deposizione della figlia , la quale, di tutta la famiglia, è l'unica che R_ conviveva coi genitori nel periodo in disamina, in gran parte testimone oculare dei fatti, e che rispetto al fratello (che è in lite penale con la madre e la cui indifferenza e neutralità sono senz'altro Per_4 dubbie, a parte le incoerenze e le contraddizioni tra le deposizioni dei due germani) non nutre motivi precisi per piegare intenzionalmente gli eventi in senso favorevole alla madre, a discapito del padre”.
Il giudice monocratico del tribunale di Ragusa in sede penale ha accertato che “il clima di aperta patologia delle reazioni familiari era divenuta tale che la ormai tendeva ad essere a casa solo Pt_1 quando c'era la figlia e che entrambe dormivano insieme la notte in stanza separata da quella dell'imputato, col conforto dell'amica di , che si tratteneva di notte con loro (circostanza di R_ gatto anche quest'ultima confermata dall'imputato), il tutto, evidentemente, nel timore che il CP_1 potesse porre in essere più gravi condotte. Risulta provato, pertanto, un nucleo di condotte oggettivamente integranti il reato abituale di maltrattamenti ex art. 572 c.p.”.
Sotto tale profilo la giurisprudenza ha conformemente ritenuto che “[l]e reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore;
ne consegue che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere pagina 4 di 9 alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (Cassazione civile sez. I, 07/08/2024, n.22294) e, inoltre che “ va accolta la richiesta di addebito qualora risulti che uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento vessatorio, iniziato prima ancora del matrimonio, durante la convivenza e protrattosi per diverso tempo nei confronti della coniuge, tanto da determinare la pronuncia di una condanna penale per
i maltrattamenti perpetrati anche in presenza del figlio. In tema di separazione dei coniugi, va accolta la richiesta di addebito qualora risulti che uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento vessatorio, iniziato prima ancora del matrimonio, durante la convivenza e protrattosi per diverso tempo nei confronti della coniuge, tanto da determinare la pronuncia di una condanna penale per
i maltrattamenti perpetrati anche in presenza del figlio” (Trib. Parma, sez. I, 9/11/2022, n. 1269).
Alla luce di quanto accertato in sede penale, quindi, possono ritenersi provate le condotte di CP_1
contrarie ai doveri matrimoniali.
[...]
E' rimasta, invece, sfornita di prova la domanda del resistente volta ad imputare alla moglie la violazione del dovere di fedeltà, sostenendo che la moglie avesse intrattenuto varie relazioni extraconiugali nel corso del matrimonio, di cui l'ultima con il quale, escusso come teste all'udienza del 16/01/2024, Tes_1 ha negato tale circostanza (“all'epoca avevo una moglie, adesso sono separato”) e di aver conosciuto su un sito di incontri, dichiarando “[o]ggi sono iscritto ma la data in cui ho fatto Parte_1
l'iscrizione non la ricordo. La conoscevo di persona, non aveva senso conoscerla su badoo” e precisando
“[c]onosco più di una , poiché è piena. Se è la moglie di so chi sono Parte_1 Per_5 CP_1 queste persone. Conosco anche diversi anni fa, 8-10 anni hanno partecipato in Controparte_1 alcuni eventi automobilistici organizzati da me come rappresentante di Club Italia”.
Nessun altro elemento è emerso nel corso del giudizio al fine di fornire di supporto probatorio alla domanda di addebito avanzata da Controparte_1
Anche per quanto riguarda l'abbandono della casa familiare nel 2016 da parte di e il Parte_1 conseguente malessere della figlia , che ha imputato alla moglie Persona_2 Controparte_1 quali ulteriori condotte determinanti la crisi coniugale, occorre osservare che, successivamente all'episodio in cui la moglie era andata a vivere con il fratello, i coniugi erano tornati a convivere.
Sul punto la giurisprudenza ha precisato che “[l]a riconciliazione fra i coniugi - ossia il completo ed effettivo ripristino della convivenza, mediante ripresa dei rapporti materiali e spirituali che caratterizzano il vincolo del matrimonio - è fonte non soltanto di effetti processuali, preclusivi del giudizio di separazione in corso, ma altresì di effetti sostanziali, consistenti nel determinare l'inidoneità dei fatti ad essa anteriori - posti in essere durante la convivenza o la separazione di fatto - ad assumere pagina 5 di 9 autonomo valore giustificativo di una pronuncia di separazione personale, emessa su domanda successiva all'evento riconciliativo rimasto privo di esito definitivo, con la conseguenza che, ai fini di tale pronuncia e della valutazione dell'addebito, sono utilizzabili soltanto i fatti successivi all'evento medesimo, mentre quelli anteriori possono essere considerati al solo scopo di lumeggiare il contesto storico nel quale va operato l'apprezzamento in ordine all'intollerabilità della convivenza” (ex multis, trib. Cremona, 15/10/2020, n.435).
Nessun addebito, pertanto, può riconoscersi a in ordine alla insorgenza della crisi familiare Parte_1 ed alla disgregazione del consorzio familiare, per cui la domanda di addebito della separazione avanzata da va rigettata. Controparte_1
Nessuna statuizione va disposta per quanto riguarda i figli, atteso che e sono Per_3 Per_4 maggiorenni ed economicamente autosufficienti ed è divenuta maggiorenne in corso Persona_2 di giudizio, sebbene non sia emersa in corso di giudizio la sua indipendenza economica.
Nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 2/7/2024 e nella comparsa conclusionale depositata, ha chiesto la revoca del contributo al mantenimento per la figlia, sostenendo che Controparte_1 la stessa lavori da due anni e ha opposto la propria ferma contestazione sul punto. Parte_1
In linea generale l'obbligo di mantenimento dei genitori nei confronti dei figli maggiorenni non cessa con il raggiungimento della maggiore età da parte del figlio ma con il raggiungimento dell'autosufficienza economica che può concretizzarsi non solo quando quest'ultimo percepisca redditi adeguati a consentirgli di vivere autonomamente, ma anche quando, pur non essendo autosufficiente economicamente, abbia in passato svolto attività lavorativa o sia emersa la prova di un'adeguata capacità di inserirsi nel mondo del lavoro.
Non essendo emersi in giudizio elementi idonei a provare lo stato lavorativo di , Persona_2 occorre confermare l'obbligo a carico di di corrispondere il contributo al Controparte_1 mantenimento per la figlia maggiorenne nella misura di euro 200,00 al mese, oltre il 50% delle spese straordinarie nell'interesse della stessa, in considerazione anche delle condizioni reddituali delle parti e del tenore di vita emerso dalla documentazione versata in atti.
infatti, ha dichiarato di percepire la pensione di euro 950,00 al mese, con una Controparte_1 integrazione di pensione estera pari ad euro 36,00 circa al mese e di vivere in un immobile di sua proprietà, mentre ha dichiarato di lavorare come bracciante agricolo e non ha chiesto Parte_1 alcun assegno di mantenimento, per cui, sotto tale profilo, si può desumere la sua indipendenza economica.
pagina 6 di 9 Per tali superiori considerazioni la casa familiare sita in Ispica nella via Nazario Sauro n. 17 va assegnata a essendo emerso come incontestato il fatto che la figlia conviva con Parte_1 Persona_2 la madre e non risultando provato il raggiungimento dell'indipendenza economica da parte della stessa.
Non può esser, infine, accolta la domanda subordinata di di corrispondere Controparte_1 direttamente alla figlia l'assegno (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. VI - 1, ord., 16-09-2022, n. 27308:
“[e]d invero alla luce dell'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità il genitore separato
o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo anzichè del genitore istante. Invero, anche a seguito dell'introduzione dell'art. 155 quinquies c.c., ad opera della L. 8 febbraio 2006, n. 54, sia il figlio, in quanto titolare del diritto al mantenimento, sia il genitore con lui convivente, in quanto titolare del diritto a ricevere il contributo dell'altro genitore alle spese necessarie per tale mantenimento, cui materialmente provvede, sono titolari di diritti autonomi, ancorchè concorrenti, sicchè sono entrambi legittimati a percepire l'assegno dall'obbligato (Cass., 24 febbraio 2006, n. 4188;
Cass., 11 novembre 2013, n. 25300; Cass., 31 dicembre 2020, n. 29977). Più di recente, questa Corte ha ribadito il principio che "In tema di mantenimento da parte del genitore separato o divorziato del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, il genitore obbligato, in mancanza della corrispondente domanda del figlio, non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti del genitore istante, poichè, sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi al principio della domanda" (Cass., 12 novembre 2021, n. 34100). In particolare, nella sentenza da ultimo richiamata, questa Corte, nell'escludere che il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, per resistere alla domanda di questo, possa corrispondere direttamente l'assegno al figlio, ha precisato che
"giammai, dunque, potrebbe disporsi il versamento diretto in favore del figlio in mancanza della domanda del medesimo, cioè dell'avente diritto" (Cass., 11/11/2013, n. 25300).
2.3 Va qui, dunque, riaffermato che, sebbene l'art. 337 septies c.c., come già il suo antecedente dell'art. 155 quinquies c.c., riconosca al figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente un diritto concorrente con quello del genitore convivente alla percezione dell'assegno di mantenimento che ne legittima la partecipazione al giudizio sia in via principale sia in via di intervento autonomo, nondimeno l'attribuzione della provvidenza direttamente a mani del figlio ne presuppone la domanda giudiziale e non viene perciò
pagina 7 di 9 meno al principio della domanda di cui all'art. 99 c.p.c., circostanza questa che, nel caso di specie, non
è stata nemmeno allegata”).
Riguardo, infine, alla regolamentazione delle spese processuali, in considerazione dell'accoglimento della domanda di addebito spiegata dalla ricorrente, del rigetto della medesima domanda di CP_1
, dell'accoglimento della domanda di corresponsione di un assegno di mantenimento in favore
[...] della figlia maggiorenne nella misura di euro 200,00 ( ne aveva chiesto l'aumento) e, in Parte_1 generale, della natura e della controversia, le stesse devono essere poste a carico del resistente. Visto il protocollo intervenuto tra il presente tribunale e il consiglio dell'ordine degli avvocati di Ragusa per la liquidazione degli onorari spettanti agli avvocati della parte ammessa al gratuito patrocinio per le cause ad elevato tasso di ripetitività e standardizzazione degli atti, tra cui quelle in materia di famiglia, n.
3414/U del 27/9/2023, con importi determinati in misura dimidiata, e considerato che nel caso di specie la fattispecie riguarda una causa di separazione giudiziale con figli e attività istruttoria, si liquidano in euro 4.700,00, di cui 2.536,00 euro da corrispondersi in favore dell'erario, oltre s.p.a.d,, giusta ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato fino alla revoca a partire dal 1° gennaio
2020, e 2.164,00 euro direttamente in favore della ricorrente.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi e uniti con Parte_1 Controparte_1 matrimonio civile ad Ispica il 31/1/2002, iscritto nel registro dello Stato Civile del predetto Comune n.
1, P. I, dell'anno 2002, in regime di comunione dei beni;
• accoglie la domanda di addebito della separazione spiegata da Parte_1
• assegna la casa familiare sita in Ispica nella via Nazario Sauro n. 17 a Parte_1
• pone a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo di contributo Controparte_1 Parte_1 al mantenimento della figlia , entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, Persona_6 la somma di euro 200,00 (duecento/00), da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai, oltre al
50% delle spese straordinarie;
• rigetta ogni altra domanda;
• condanna, altresì, a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano Controparte_1 Parte_1 in euro 2.536,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, oltre s.p.a.d, da corrispondersi in favore dell'erario, ed in euro 2.164,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, da corrispondersi direttamente in favore di Parte_1 pagina 8 di 9 • dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ispica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Ragusa, camera di consiglio del 12/03/2025
Il giudice relatore Il presidente dott. Antonio Pianoforte dott. Massimo Pulvirenti
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti presidente dott. Claudio Maggioni giudice dott. Antonio Pianoforte giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 3136/2019, pendente tra:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. GRANATA ANNA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. SOLARINO Controparte_1 C.F._2
GIUSEPPE
RESISTENTE
Conclusioni
Per parte ricorrente: “[v]oglia il Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza e richiesta, - pronunciare la separazione dei coniugi e con addebito della Parte_1 Controparte_1 responsabilità al marito;
- assegnare la casa coniugale di Ispica via Sauro nr.17, alla sig.ra , Pt_1 proprietaria esclusiva, la quale in essa continuerà ad abitare con la figlia , maggiorenne ma R_ non economicamente autosufficiente;
- disporre a carico del sig. un assegno mensile per il CP_1 concorso nel mantenimento della figlia , per un importo non inferiore ad €. 350,00; - Persona_2 determinare, proporzionalmente alle rispettive capacità reddituali, la misura in cui ciascun genitore è tenuto a contribuire alle spese straordinarie, mediche, sportive, ricreative per la figlia;
Con vittoria di spese e compensi”.
pagina 1 di 9 Per parte resistente: “precisa le conclusioni riportandosi a quelle di cui alla comparsa di costituzione e risposta, alle successive integrazioni e a tutti i propri atti difensivi che qui devono intendersi tutti riportati e trascritti. Si chiede il rigetto della domanda di addebito della responsabilità della separazione per colpa del sig. in quanto infondata e comunque i coniugi erano in crisi coniugale già da CP_1 molti anni. Revocare l'assegno di mantenimento per la figlia ormai 22 enne che ormai lavora da due anni”.
Il P.M. in sede, cui sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 12/7/2019, conveniva in giudizio con il Parte_1 Controparte_1 quale aveva contratto matrimonio con rito civile il 31/1/2002 ad Ispica, dopo una lunga convivenza durante la quale erano nati i figli (Ragusa, 16/5/1986) e (Ragusa, 19/4/1990) e, dopo il Per_3 Per_4 matrimonio, la figlia (Ragusa, 16/07/2002), chiedendo la pronuncia della separazione Persona_2 con addebito al marito, l'affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori, il suo collocamento presso la madre e l'assegnazione a quest'ultima della casa familiare, di sua esclusiva proprietà sita ad
Ispica nella via n. Sauro n. 17, la regolamentazione del diritto di visita del padre in considerazione dell'età della figlia e l'obbligo a carico di di corrisponderle un assegno mensile di euro Controparte_1
350,00 al mese a titolo di contributo al mantenimento per la figlia, oltre alla percentuale di spese straordinarie determinata tenendo conto delle capacità reddituali di entrambi i genitori.
La ricorrente esponeva che:
- la crisi coniugale è stata determinata dalla ripetuta violazione del dovere di fedeltà da parte del nonché da gravi episodi di violenza fisica sulla moglie, aggredita e picchiata dal marito anche CP_1 durante la gravidanza, oltre a quotidiane violenze verbali, attraverso critiche e umiliazioni nei confronti della moglie per il suo aspetto fisico tanto da indurla a subire un intervento per perdere peso, e, successivamente, con un atteggiamento di gelosia morbosa, accusandola di inesistenti relazioni extraconiugali;
- nel 2009 aveva chiesto la separazione, ma, nel corso del giudizio, per amore della figlia che aveva manifestato disturbi dell'alimentazione e attacchi di panico, si era riconciliata con il marito;
- nel 2016, a seguito dell'ennesimo episodio di violenza posto in essere dal marito, insieme al figlio maggiore, la ricorrente aveva lasciato la casa familiare, per rifugiarsi dal fratello a Ragusa, ma ancora una volta, su insistente richiesta della figlia era ritornata nella casa familiare;
R_
- la prosecuzione della convivenza era definitivamente diventata intollerabile a causa dell'alta conflittualità tra i coniugi, il disinteresse di nei confronti della moglie e della figlia, le minacce CP_1
e la mancanza di sostegno economico da parte del marito, per cui la ricorrente era stata costretta a pagina 2 di 9 provvedere al mantenimento suo, della figlia e della casa attraverso le proprie risorse economiche, derivanti dal lavoro a tempo determinato di bracciante agricola.
Concludeva, dunque, come sopra sintetizzato.
Con comparsa di risposta del 31/10/2019 si costituiva in giudizio il quale aderiva Controparte_1 alle domande di separazione, di affidamento condiviso della figlia , di collocamento Persona_2 della minore presso la madre e di assegnazione a quest'ultima della casa familiare (rilevando che l'immobile non è di proprietà esclusiva della ricorrente, riservandosi di darne prova in corso di giudizio), ma chiedeva di imputare a la crisi coniugale, a causa della ripetuta violazione del dovere Parte_1 di fedeltà da parte di quest'ultima e delle violenze nei confronti della figlia minore, contestando la domanda di addebito nei suoi confronti e chiedendo di porre a suo carico la somma di euro 200,00 al mese a titolo di contributo al mantenimento per la figlia e di regolamentarne il diritto di visita.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante le prove testimoniali ammesse e, all'udienza del
12/09/2024, il giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione, concedendo i termini ex art. 190
c.p.c.
Nel merito
Innanzitutto, la domanda principale di separazione va senz'altro accolta, in quanto la natura delle doglianze esposte, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, l'adesione di alla Controparte_1 domanda di separazione promossa da costituiscono elementi idonei a dare prova Parte_1 dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Le parti hanno avanzato reciproca richiesta di addebito della separazione: ha imputato al Parte_1 marito la ripetuta violazione del dovere di fedeltà, nonché i maltrattamenti, le condotte ingiuriose e le vessazioni subite dallo stesso durante il matrimonio;
ha chiesto l'addebito della Controparte_1 disgregazione del consorzio coniugale alla moglie per aver intrattenuto varie relazioni extraconiugali durante il matrimonio e di aver abbandonato la casa familiare nel 2016, oltre che di aver maltrattato la figlia . Persona_2
Alla luce della consolidata giurisprudenza in materia, il giudice di merito, ai fini dell'esame della domanda di addebito della separazione, deve procedere ad una valutazione globale e comparativa del contegno di ciascuno dei coniugi, indagando sulla sussistenza del nesso di causalità tra i comportamenti in violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o di entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. In caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito (Cass. 18 marzo pagina 3 di 9 1999, n. 2444; Cass. 12 gennaio 2000, n. 279; Cass. 14 novembre 2001, n. 14162; Cass. 6 dicembre
2004, n. 22786; Cass. 10 giugno 2005, n. 12373, Cass, . n. 11929/2017).
Orbene, nel caso di specie, è emerso che è stato sottoposto alla misura cautelare Controparte_1 del divieto di avvicinamento ai luoghi di abitazione e di lavoro frequentati da con Parte_1 provvedimento del g.i.p. di Ragusa nel procedimento n. 2853/2019 R.G.N.R., sussistendone i presupposti, ed è stato condannato con sentenza del tribunale di Ragusa del 28/01/2022, confermata in appello, per i maltrattamenti nei confronti della moglie ai sensi dell'art. 572 e 61, n. 11, c.p. per le condotte del marito dal 2017 al 2019.
Dalla sentenza suddetta risulta che, nel corso del giudizio penale, è stato ritenuto provato che “il nucleo di condotte ascritte al nel periodo racchiudo dal capo di imputazione (maggio 2017-ottobre CP_1
2019), costituito da gravi e ripetuti oltraggi ed umiliazioni rivolti alla parte lesa (tali non potendo che essere qualificati i ricorrenti epiteti “puttana” “troia”, che l'imputato ha in sostanza ammesso in dibattimento, sebbene quali mere ripicche), arricchito da minacce di gravi danni alla persona o di morte, dalla pretesa di controllarne i movimenti e spostamenti, deve considerarsi sufficientemente dimostrato. Ciò, non tanto in base alla sola deposizione della persona offesa (di per sé intrinsecamente coerente, ancorché interessata), ma soprattutto alla luce delle conferme del racconto accusatorio che promanano dalla deposizione della figlia , la quale, di tutta la famiglia, è l'unica che R_ conviveva coi genitori nel periodo in disamina, in gran parte testimone oculare dei fatti, e che rispetto al fratello (che è in lite penale con la madre e la cui indifferenza e neutralità sono senz'altro Per_4 dubbie, a parte le incoerenze e le contraddizioni tra le deposizioni dei due germani) non nutre motivi precisi per piegare intenzionalmente gli eventi in senso favorevole alla madre, a discapito del padre”.
Il giudice monocratico del tribunale di Ragusa in sede penale ha accertato che “il clima di aperta patologia delle reazioni familiari era divenuta tale che la ormai tendeva ad essere a casa solo Pt_1 quando c'era la figlia e che entrambe dormivano insieme la notte in stanza separata da quella dell'imputato, col conforto dell'amica di , che si tratteneva di notte con loro (circostanza di R_ gatto anche quest'ultima confermata dall'imputato), il tutto, evidentemente, nel timore che il CP_1 potesse porre in essere più gravi condotte. Risulta provato, pertanto, un nucleo di condotte oggettivamente integranti il reato abituale di maltrattamenti ex art. 572 c.p.”.
Sotto tale profilo la giurisprudenza ha conformemente ritenuto che “[l]e reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore;
ne consegue che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere pagina 4 di 9 alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (Cassazione civile sez. I, 07/08/2024, n.22294) e, inoltre che “ va accolta la richiesta di addebito qualora risulti che uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento vessatorio, iniziato prima ancora del matrimonio, durante la convivenza e protrattosi per diverso tempo nei confronti della coniuge, tanto da determinare la pronuncia di una condanna penale per
i maltrattamenti perpetrati anche in presenza del figlio. In tema di separazione dei coniugi, va accolta la richiesta di addebito qualora risulti che uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento vessatorio, iniziato prima ancora del matrimonio, durante la convivenza e protrattosi per diverso tempo nei confronti della coniuge, tanto da determinare la pronuncia di una condanna penale per
i maltrattamenti perpetrati anche in presenza del figlio” (Trib. Parma, sez. I, 9/11/2022, n. 1269).
Alla luce di quanto accertato in sede penale, quindi, possono ritenersi provate le condotte di CP_1
contrarie ai doveri matrimoniali.
[...]
E' rimasta, invece, sfornita di prova la domanda del resistente volta ad imputare alla moglie la violazione del dovere di fedeltà, sostenendo che la moglie avesse intrattenuto varie relazioni extraconiugali nel corso del matrimonio, di cui l'ultima con il quale, escusso come teste all'udienza del 16/01/2024, Tes_1 ha negato tale circostanza (“all'epoca avevo una moglie, adesso sono separato”) e di aver conosciuto su un sito di incontri, dichiarando “[o]ggi sono iscritto ma la data in cui ho fatto Parte_1
l'iscrizione non la ricordo. La conoscevo di persona, non aveva senso conoscerla su badoo” e precisando
“[c]onosco più di una , poiché è piena. Se è la moglie di so chi sono Parte_1 Per_5 CP_1 queste persone. Conosco anche diversi anni fa, 8-10 anni hanno partecipato in Controparte_1 alcuni eventi automobilistici organizzati da me come rappresentante di Club Italia”.
Nessun altro elemento è emerso nel corso del giudizio al fine di fornire di supporto probatorio alla domanda di addebito avanzata da Controparte_1
Anche per quanto riguarda l'abbandono della casa familiare nel 2016 da parte di e il Parte_1 conseguente malessere della figlia , che ha imputato alla moglie Persona_2 Controparte_1 quali ulteriori condotte determinanti la crisi coniugale, occorre osservare che, successivamente all'episodio in cui la moglie era andata a vivere con il fratello, i coniugi erano tornati a convivere.
Sul punto la giurisprudenza ha precisato che “[l]a riconciliazione fra i coniugi - ossia il completo ed effettivo ripristino della convivenza, mediante ripresa dei rapporti materiali e spirituali che caratterizzano il vincolo del matrimonio - è fonte non soltanto di effetti processuali, preclusivi del giudizio di separazione in corso, ma altresì di effetti sostanziali, consistenti nel determinare l'inidoneità dei fatti ad essa anteriori - posti in essere durante la convivenza o la separazione di fatto - ad assumere pagina 5 di 9 autonomo valore giustificativo di una pronuncia di separazione personale, emessa su domanda successiva all'evento riconciliativo rimasto privo di esito definitivo, con la conseguenza che, ai fini di tale pronuncia e della valutazione dell'addebito, sono utilizzabili soltanto i fatti successivi all'evento medesimo, mentre quelli anteriori possono essere considerati al solo scopo di lumeggiare il contesto storico nel quale va operato l'apprezzamento in ordine all'intollerabilità della convivenza” (ex multis, trib. Cremona, 15/10/2020, n.435).
Nessun addebito, pertanto, può riconoscersi a in ordine alla insorgenza della crisi familiare Parte_1 ed alla disgregazione del consorzio familiare, per cui la domanda di addebito della separazione avanzata da va rigettata. Controparte_1
Nessuna statuizione va disposta per quanto riguarda i figli, atteso che e sono Per_3 Per_4 maggiorenni ed economicamente autosufficienti ed è divenuta maggiorenne in corso Persona_2 di giudizio, sebbene non sia emersa in corso di giudizio la sua indipendenza economica.
Nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 2/7/2024 e nella comparsa conclusionale depositata, ha chiesto la revoca del contributo al mantenimento per la figlia, sostenendo che Controparte_1 la stessa lavori da due anni e ha opposto la propria ferma contestazione sul punto. Parte_1
In linea generale l'obbligo di mantenimento dei genitori nei confronti dei figli maggiorenni non cessa con il raggiungimento della maggiore età da parte del figlio ma con il raggiungimento dell'autosufficienza economica che può concretizzarsi non solo quando quest'ultimo percepisca redditi adeguati a consentirgli di vivere autonomamente, ma anche quando, pur non essendo autosufficiente economicamente, abbia in passato svolto attività lavorativa o sia emersa la prova di un'adeguata capacità di inserirsi nel mondo del lavoro.
Non essendo emersi in giudizio elementi idonei a provare lo stato lavorativo di , Persona_2 occorre confermare l'obbligo a carico di di corrispondere il contributo al Controparte_1 mantenimento per la figlia maggiorenne nella misura di euro 200,00 al mese, oltre il 50% delle spese straordinarie nell'interesse della stessa, in considerazione anche delle condizioni reddituali delle parti e del tenore di vita emerso dalla documentazione versata in atti.
infatti, ha dichiarato di percepire la pensione di euro 950,00 al mese, con una Controparte_1 integrazione di pensione estera pari ad euro 36,00 circa al mese e di vivere in un immobile di sua proprietà, mentre ha dichiarato di lavorare come bracciante agricolo e non ha chiesto Parte_1 alcun assegno di mantenimento, per cui, sotto tale profilo, si può desumere la sua indipendenza economica.
pagina 6 di 9 Per tali superiori considerazioni la casa familiare sita in Ispica nella via Nazario Sauro n. 17 va assegnata a essendo emerso come incontestato il fatto che la figlia conviva con Parte_1 Persona_2 la madre e non risultando provato il raggiungimento dell'indipendenza economica da parte della stessa.
Non può esser, infine, accolta la domanda subordinata di di corrispondere Controparte_1 direttamente alla figlia l'assegno (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. VI - 1, ord., 16-09-2022, n. 27308:
“[e]d invero alla luce dell'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità il genitore separato
o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo anzichè del genitore istante. Invero, anche a seguito dell'introduzione dell'art. 155 quinquies c.c., ad opera della L. 8 febbraio 2006, n. 54, sia il figlio, in quanto titolare del diritto al mantenimento, sia il genitore con lui convivente, in quanto titolare del diritto a ricevere il contributo dell'altro genitore alle spese necessarie per tale mantenimento, cui materialmente provvede, sono titolari di diritti autonomi, ancorchè concorrenti, sicchè sono entrambi legittimati a percepire l'assegno dall'obbligato (Cass., 24 febbraio 2006, n. 4188;
Cass., 11 novembre 2013, n. 25300; Cass., 31 dicembre 2020, n. 29977). Più di recente, questa Corte ha ribadito il principio che "In tema di mantenimento da parte del genitore separato o divorziato del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, il genitore obbligato, in mancanza della corrispondente domanda del figlio, non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti del genitore istante, poichè, sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi al principio della domanda" (Cass., 12 novembre 2021, n. 34100). In particolare, nella sentenza da ultimo richiamata, questa Corte, nell'escludere che il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, per resistere alla domanda di questo, possa corrispondere direttamente l'assegno al figlio, ha precisato che
"giammai, dunque, potrebbe disporsi il versamento diretto in favore del figlio in mancanza della domanda del medesimo, cioè dell'avente diritto" (Cass., 11/11/2013, n. 25300).
2.3 Va qui, dunque, riaffermato che, sebbene l'art. 337 septies c.c., come già il suo antecedente dell'art. 155 quinquies c.c., riconosca al figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente un diritto concorrente con quello del genitore convivente alla percezione dell'assegno di mantenimento che ne legittima la partecipazione al giudizio sia in via principale sia in via di intervento autonomo, nondimeno l'attribuzione della provvidenza direttamente a mani del figlio ne presuppone la domanda giudiziale e non viene perciò
pagina 7 di 9 meno al principio della domanda di cui all'art. 99 c.p.c., circostanza questa che, nel caso di specie, non
è stata nemmeno allegata”).
Riguardo, infine, alla regolamentazione delle spese processuali, in considerazione dell'accoglimento della domanda di addebito spiegata dalla ricorrente, del rigetto della medesima domanda di CP_1
, dell'accoglimento della domanda di corresponsione di un assegno di mantenimento in favore
[...] della figlia maggiorenne nella misura di euro 200,00 ( ne aveva chiesto l'aumento) e, in Parte_1 generale, della natura e della controversia, le stesse devono essere poste a carico del resistente. Visto il protocollo intervenuto tra il presente tribunale e il consiglio dell'ordine degli avvocati di Ragusa per la liquidazione degli onorari spettanti agli avvocati della parte ammessa al gratuito patrocinio per le cause ad elevato tasso di ripetitività e standardizzazione degli atti, tra cui quelle in materia di famiglia, n.
3414/U del 27/9/2023, con importi determinati in misura dimidiata, e considerato che nel caso di specie la fattispecie riguarda una causa di separazione giudiziale con figli e attività istruttoria, si liquidano in euro 4.700,00, di cui 2.536,00 euro da corrispondersi in favore dell'erario, oltre s.p.a.d,, giusta ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato fino alla revoca a partire dal 1° gennaio
2020, e 2.164,00 euro direttamente in favore della ricorrente.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi e uniti con Parte_1 Controparte_1 matrimonio civile ad Ispica il 31/1/2002, iscritto nel registro dello Stato Civile del predetto Comune n.
1, P. I, dell'anno 2002, in regime di comunione dei beni;
• accoglie la domanda di addebito della separazione spiegata da Parte_1
• assegna la casa familiare sita in Ispica nella via Nazario Sauro n. 17 a Parte_1
• pone a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo di contributo Controparte_1 Parte_1 al mantenimento della figlia , entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, Persona_6 la somma di euro 200,00 (duecento/00), da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai, oltre al
50% delle spese straordinarie;
• rigetta ogni altra domanda;
• condanna, altresì, a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano Controparte_1 Parte_1 in euro 2.536,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, oltre s.p.a.d, da corrispondersi in favore dell'erario, ed in euro 2.164,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, da corrispondersi direttamente in favore di Parte_1 pagina 8 di 9 • dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ispica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Ragusa, camera di consiglio del 12/03/2025
Il giudice relatore Il presidente dott. Antonio Pianoforte dott. Massimo Pulvirenti
pagina 9 di 9