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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 17/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, nella persona dei signori:
- dott. Michele Videtta Presidente
- dott. Alessandra D'Alessandro Consigliere
- dott.ssa Mariadomenica Marchese Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 549/2018 R.G.A.C.
tra
(P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1
Iin persona del suo presidente e legale rappresentante pro tempore Dott.
[...]
, con sede legale in Bari, nella qualità di editore del quotidiano Parte_2 [...]
”, nonché del Dott. articolista del Controparte_1 Controparte_2 quotidiano, rappresentati e difesi giusta procura a margine dell'atto di appello, dall'avv.to Giovanni Notaristefano ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Bari, in Via F. Crispi n.6
appellante
e
(C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_3 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Donatello Cimadomo e Mariantonietta Carnevale in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Potenza, alla Via IV Novembre n.46
appellato
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 08.03.2011, il Dott. Via CP_3
conveniva in primo grado dinnanzi al Tribunale di Potenza la
[...] [...] per sentirla condannare al risarcimento dei Parte_3 danni sofferti in conseguenza dell'asserita diffamazione a mezzo stampa, con condanna della convenuta alla refusione delle spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Si costituiva la società convenuta chiedendo il rigetto della domanda.
Con ordinanza del 13.02.2018 il Tribunale di Potenza accoglieva parzialmente la domanda compensando le spese di lite.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_3 roponeva impugnazione avverso la suddetta sentenza chiedendone
[...] la riforma.
Si costituiva il convenuto chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria delle spese di lite per il doppio grado di giudizio.
Il collegio, in data 02.07.2024, rilevato che il difensore dell'appellante con note scritte d'udienza chiedeva l'interruzione del giudizio attesa la sopravvenuta dichiarazione di fallimento dell'appellante dichiarava l'interruzione del Parte_3 giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Successivamente il processo non è stato proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi, applicabile ratione temporis al caso di specie, previsto dall'art.305 c.p.c. e decorrente dalla dichiarazione di interruzione, ed è tuttora in stato di quiescenza.
Nell'ottica della pronta definizione dei giudizi da lunga data pendenti, come previsto dal programma di gestione invalso presso la Corte, il Presidente della Sezione Civile con decreto emesso in data 19.11.2024 ha sollecitato le parti alla riassunzione del processo.
Sennonché le parti costituite, a cui risulta regolarmente comunicato il predetto provvedimento presidenziale, sono rimaste inattive, dimostrando inequivocabilmente il loro disinteresse al prosieguo del giudizio di impugnazione.
Essendo definitivamente perento il termine per l'utile prosecuzione o riassunzione del processo, è configurabile la fattispecie di estinzione del processo prevista dall'art. 307 co.3 c.p.c., estinzione che opera di diritto, sicché si impone in questa sede la pronuncia di estinzione del giudizio di impugnazione, pronuncia da adottarsi con sentenza in quanto assunta dal collegio.
A norma dell'art.310 ult. co. c.p.c., le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe trascritta, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1. dichiara l'estinzione del giudizio;
2. dispone che le spese rimangano a carico delle parti che le hanno anticipate. Così deciso nella camera di consiglio del 30 dicembre 2024 tenutasi mediante collegamento da remoto.
IL CONSIGLIERE est.
Mariadomenica Marchese
IL PRESIDENTE
Michele Videtta
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, nella persona dei signori:
- dott. Michele Videtta Presidente
- dott. Alessandra D'Alessandro Consigliere
- dott.ssa Mariadomenica Marchese Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 549/2018 R.G.A.C.
tra
(P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1
Iin persona del suo presidente e legale rappresentante pro tempore Dott.
[...]
, con sede legale in Bari, nella qualità di editore del quotidiano Parte_2 [...]
”, nonché del Dott. articolista del Controparte_1 Controparte_2 quotidiano, rappresentati e difesi giusta procura a margine dell'atto di appello, dall'avv.to Giovanni Notaristefano ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Bari, in Via F. Crispi n.6
appellante
e
(C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_3 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Donatello Cimadomo e Mariantonietta Carnevale in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Potenza, alla Via IV Novembre n.46
appellato
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 08.03.2011, il Dott. Via CP_3
conveniva in primo grado dinnanzi al Tribunale di Potenza la
[...] [...] per sentirla condannare al risarcimento dei Parte_3 danni sofferti in conseguenza dell'asserita diffamazione a mezzo stampa, con condanna della convenuta alla refusione delle spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Si costituiva la società convenuta chiedendo il rigetto della domanda.
Con ordinanza del 13.02.2018 il Tribunale di Potenza accoglieva parzialmente la domanda compensando le spese di lite.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_3 roponeva impugnazione avverso la suddetta sentenza chiedendone
[...] la riforma.
Si costituiva il convenuto chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria delle spese di lite per il doppio grado di giudizio.
Il collegio, in data 02.07.2024, rilevato che il difensore dell'appellante con note scritte d'udienza chiedeva l'interruzione del giudizio attesa la sopravvenuta dichiarazione di fallimento dell'appellante dichiarava l'interruzione del Parte_3 giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Successivamente il processo non è stato proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi, applicabile ratione temporis al caso di specie, previsto dall'art.305 c.p.c. e decorrente dalla dichiarazione di interruzione, ed è tuttora in stato di quiescenza.
Nell'ottica della pronta definizione dei giudizi da lunga data pendenti, come previsto dal programma di gestione invalso presso la Corte, il Presidente della Sezione Civile con decreto emesso in data 19.11.2024 ha sollecitato le parti alla riassunzione del processo.
Sennonché le parti costituite, a cui risulta regolarmente comunicato il predetto provvedimento presidenziale, sono rimaste inattive, dimostrando inequivocabilmente il loro disinteresse al prosieguo del giudizio di impugnazione.
Essendo definitivamente perento il termine per l'utile prosecuzione o riassunzione del processo, è configurabile la fattispecie di estinzione del processo prevista dall'art. 307 co.3 c.p.c., estinzione che opera di diritto, sicché si impone in questa sede la pronuncia di estinzione del giudizio di impugnazione, pronuncia da adottarsi con sentenza in quanto assunta dal collegio.
A norma dell'art.310 ult. co. c.p.c., le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe trascritta, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1. dichiara l'estinzione del giudizio;
2. dispone che le spese rimangano a carico delle parti che le hanno anticipate. Così deciso nella camera di consiglio del 30 dicembre 2024 tenutasi mediante collegamento da remoto.
IL CONSIGLIERE est.
Mariadomenica Marchese
IL PRESIDENTE
Michele Videtta