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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 14/10/2025, n. 1799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1799 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MONZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Nella persona del Dott. EA AN nel procedimento iscritto al n. 1800/2022 R.G. all'esito dell'udienza tenuta in data 14 Ottobre 2025 con le modalità cartolari di cui all'art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020 e successive modifiche;
lette le note di udienza;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1800/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra:
- , Controparte_1 Controparte_2
, , CP_3 Controparte_4 Controparte_5
, , Controparte_6 Controparte_7 CP_8
ed tutti con gli Avv.ti Controparte_9 CP_10
NI NO e RI DO;
- attori;
e
- in persona Controparte_11
dell'amministratore pro tempore con l'Avv. Alfredo Adolfini;
- convenuto;
MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti attrici, condomine del convenuto, hanno impugnato due delibere CP_11
assembleari (datate rispettivamente 16 Luglio 2014 e 04 Settembre 2017) prospettando l'invalidità della prima per mancata costituzione del fondo previsto ex art. 1135 n. 4 cc. e, quanto alla seconda, facendo valere sia la mancanza di causa che l'esistenza di aspetti di confusione contabile.
Si costituiva il eccependo la tardività dell'azione di annullamento e CP_11
l'insussistenza dei motivi di nullità addotti.
Quanto alle ragioni di annullabilità le stesse non possono essere prese in considerazione dal Giudicante non risultando le delibere oggetto di causa essere state impugnate entro il termine perentorio previsto ex art. 1137 cc.; sul punto, diversamente dalla prospettazione attorea, occorre sottolineare come la mancata costituzione del fondo speciale ex art. 1135 n. 4 cc. non integri ipotesi di nullità non trattandosi di aspetto incidente sull'esistenza degli elementi costitutivi essenziali dell'atto impugnato bensì esclusivamente della violazione di una norma di legge che disciplina le modalità di gestione del (circa la residualità delle ipotesi di CP_11
nullità di delibera assembleare condominiale rispetto alla più generale categoria dell'annullabilità cfr. Cass. SS.UU. 9839/2021).
Relativamente invece alla mancanza di causa che, a detta di parte attrice, determinerebbe la nullità della seconda delibera impugnata, va sottolineato come, dalla CTU espletata in corso di giudizio, è emerso come le rate per lavori straordinari deliberate il 04 Settembre 2017, ancorché per un ammontare superiore al debito a quella data residuo per questi ultimi, erano comunque necessarie affinché il potesse far fronte alla gestione ordinaria ai cui fondi si era in precedenza CP_11
erroneamente attinto proprio per sostenere gli esborsi riconducibili a tali lavori straordinari. Se quindi è dimostrato che le modalità di gestione dei suddetti lavori non siano state corrette ed abbiano determinato una confusione contabile tra gestione ordinaria e gestione straordinaria, non è tuttavia possibile affermare che la delibera in oggetto sia concretamente priva di una causa essendo le rate in essa deliberate comunque indispensabili per far fronte all'amministrazione CP_12 Le spese di lite possono essere integralmente compensate avendo l'istruttoria in ogni caso evidenziato profili di non corretta gestione condominiale. Per le stesse ragioni le spese di CTU vanno poste a carico di entrambe le parti in uguale misura.
P.Q.M.
1) Respinge la domanda.
2) Dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
3) Pone le spese di CTU a carico delle parti attrici e del convenuto in CP_11
uguale misura.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 14 Ottobre 2025.
Il Giudice
EA AN
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Nella persona del Dott. EA AN nel procedimento iscritto al n. 1800/2022 R.G. all'esito dell'udienza tenuta in data 14 Ottobre 2025 con le modalità cartolari di cui all'art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020 e successive modifiche;
lette le note di udienza;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1800/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra:
- , Controparte_1 Controparte_2
, , CP_3 Controparte_4 Controparte_5
, , Controparte_6 Controparte_7 CP_8
ed tutti con gli Avv.ti Controparte_9 CP_10
NI NO e RI DO;
- attori;
e
- in persona Controparte_11
dell'amministratore pro tempore con l'Avv. Alfredo Adolfini;
- convenuto;
MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti attrici, condomine del convenuto, hanno impugnato due delibere CP_11
assembleari (datate rispettivamente 16 Luglio 2014 e 04 Settembre 2017) prospettando l'invalidità della prima per mancata costituzione del fondo previsto ex art. 1135 n. 4 cc. e, quanto alla seconda, facendo valere sia la mancanza di causa che l'esistenza di aspetti di confusione contabile.
Si costituiva il eccependo la tardività dell'azione di annullamento e CP_11
l'insussistenza dei motivi di nullità addotti.
Quanto alle ragioni di annullabilità le stesse non possono essere prese in considerazione dal Giudicante non risultando le delibere oggetto di causa essere state impugnate entro il termine perentorio previsto ex art. 1137 cc.; sul punto, diversamente dalla prospettazione attorea, occorre sottolineare come la mancata costituzione del fondo speciale ex art. 1135 n. 4 cc. non integri ipotesi di nullità non trattandosi di aspetto incidente sull'esistenza degli elementi costitutivi essenziali dell'atto impugnato bensì esclusivamente della violazione di una norma di legge che disciplina le modalità di gestione del (circa la residualità delle ipotesi di CP_11
nullità di delibera assembleare condominiale rispetto alla più generale categoria dell'annullabilità cfr. Cass. SS.UU. 9839/2021).
Relativamente invece alla mancanza di causa che, a detta di parte attrice, determinerebbe la nullità della seconda delibera impugnata, va sottolineato come, dalla CTU espletata in corso di giudizio, è emerso come le rate per lavori straordinari deliberate il 04 Settembre 2017, ancorché per un ammontare superiore al debito a quella data residuo per questi ultimi, erano comunque necessarie affinché il potesse far fronte alla gestione ordinaria ai cui fondi si era in precedenza CP_11
erroneamente attinto proprio per sostenere gli esborsi riconducibili a tali lavori straordinari. Se quindi è dimostrato che le modalità di gestione dei suddetti lavori non siano state corrette ed abbiano determinato una confusione contabile tra gestione ordinaria e gestione straordinaria, non è tuttavia possibile affermare che la delibera in oggetto sia concretamente priva di una causa essendo le rate in essa deliberate comunque indispensabili per far fronte all'amministrazione CP_12 Le spese di lite possono essere integralmente compensate avendo l'istruttoria in ogni caso evidenziato profili di non corretta gestione condominiale. Per le stesse ragioni le spese di CTU vanno poste a carico di entrambe le parti in uguale misura.
P.Q.M.
1) Respinge la domanda.
2) Dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
3) Pone le spese di CTU a carico delle parti attrici e del convenuto in CP_11
uguale misura.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 14 Ottobre 2025.
Il Giudice
EA AN