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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/04/2025, n. 2029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2029 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9511/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9511/2020
Oggi 11 aprile 2025 ad ore 10:45 innanzi al dott. Alessandro Rizzo, sono comparsi: l'avv. Marino e l'avv. Basile.
Il Giudice invita i procuratori delle parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
L'avv. Marino precisa le conclusioni come da atto di appello;
l'avv. Basile precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta.
Il verbale, redatto dall'Assistente dell'Ufficio del Processo dott. Gabriele Gulletta sotto la direzione del suindicato magistrato, viene riletto ai procuratori presenti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. come da provvedimento di seguito pubblicato.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, nella causa civile iscritta al r.g. n. 9511/2020 promossa da:
) rappresentato, difeso ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso l'avv. SEBASTIANO MARINO in VIA ZAPPALÀ 13, Parte_2
contro
) rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato Controparte_1 P.IVA_1 presso l'avv. CLAUDIO BASILE in VIA ASILO SANT'AGATA 74, CATANIA
Controparte_2
- contumace
[...]
A seguito della discussione orale all'udienza odierna il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
1. L'appello proposto da avverso la sentenza n. 262 emessa dall'Ufficio del Parte_1
Giudice di Pace di in data 25 settembre 2019 è infondato per le motivazioni di seguito Parte_2
esposte.
L'appellante deduce l'erroneità della superiore sentenza formulando due motivi di gravame meglio specificati a pagg.
9-11 della citazione agli atti del processo.
Tali doglianze non meritano accoglimento.
Da un punto di vista generale, in relazione alla cartella esattoriale o all'avviso di mora emessi per riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie sono possibili le seguenti azioni: 1) l'opposizione a sanzioni amministrative ex art. 23 della l. 24 novembre 1981, n. 689 (ora artt. 6 e 7 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150), esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale, mediante preventiva iscrizione al ruolo, è emessa senza essere preceduta dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di pagina 2 di 5 accertamento, onde consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori - ciò avviene, in particolare, allorché l'opponente contesti il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della notifica della cartella;
2) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., allorquando si contesti la legittimità della iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo;
con la conseguenza che se il rimedio è esperito prima dell'inizio dell'esecuzione, giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall'art. 615, co. I c.p.c., quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicato dalla legge come competente per l'opposizione al provvedimento sanzionatorio;
c)
l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., che deve essere attivata nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora (Cass. 6170/2007; Cass. 15149/2005).
Nel caso in esame, la ha dedotto di aver recuperato il mezzo di tutela avverso il provvedimento Pt_1
amministrativo (pacificamente irrogante sanzioni per violazioni di carattere amministrativo) presupposto dalla cartella esattoriale n. 293 2005 0018082138000 mediante la rituale notifica della relativa citazione in opposizione, inizialmente proposta innanzi al Tribunale di Catania con atto notificato in data 17 maggio 2016 – azione rispetto alla quale detto Tribunale si sarebbe poi dichiarato incompetente con sentenza n. 3523 pubblicata in data 6 settembre 2018 (cfr. doc. 8 di parte appellante di cui al fascicolo di primo grado). Da qui, la successiva notifica, in data 18-22 febbraio 2019,
d'identica opposizione alle odierne parti appellate, convenute innanzi al giudice dichiarato competente dal Tribunale di Catania – vale a dire, l'Ufficio del Giudice di Pace di -, notifica alla quale Parte_2
sarebbe seguita poi la sentenza in questa sede impugnata dalla . Pt_1
Ora, a prescindere dal rispetto o meno, da parte della , del termine di cui all'art. 6, co. VI del Pt_1
d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 nella formulazione della doglianza attinente alla presunta omessa notifica del provvedimento amministrativo presupposto, osserva il Tribunale che la signora non ha, in realtà, svolto alcun motivo specificamente volto a contestare, nel merito, la pretesa sanzionatoria dell'ente prefettizio, sicché la deduzione dell'omessa preventiva notifica di tale atto potrà rilevare, al pagina 3 di 5 più, limitatamente al merito dell'eccezione di prescrizione parimenti svolta dall'appellante ai sensi dell'art. 28 della l. 24 novembre 1981, n. 689.
Senonché, tale eccezione è infondata.
La ricostruzione della sequenza di atti interruttivi della prescrizione, come operata nella sentenza impugnata, è del tutto condivisibile.
Infatti, ferma la datazione delle violazioni amministrative per cui è causa all'anno 2003 (cfr. doc. 1 di parte appellante di cui al fascicolo di primo grado), risulta che la cartella esattoriale n. 293 2005
0018082138000 è stata notificata (entro il successivo quinquennio ex cit. art. 28) all'appellante personalmente in data 27 maggio 2005 (cfr. doc. 2 di di cui al fascicolo di Controparte_1
primo grado) e così, a seguire, il preavviso di fermo di beni mobili registrati n.
29320070001942354/000 (in data 16 giugno 2007 e presso la residenza dell'appellante, come da relativo atto depositato da nel fascicolo di primo grado – ergo, entro il Controparte_1
successivo quinquennio ex cit. art. 28), la comunicazione d avvenuta iscrizione ipotecaria (in data 16 novembre 2007, personalmente presso la residenza della signora, come da relativo atto depositato da nel fascicolo di primo grado – ergo, entro il successivo quinquennio ex cit. Controparte_1
art. 28), l'ulteriore preavviso n. 29320119086426712000 (in data 2 novembre 2011, sempre presso la residenza della signora, come da relativo atto depositato da nel fascicolo di Controparte_1
primo grado – ergo, entro il successivo quinquennio ex cit. art. 28) e, infine, l'intimazione di pagamento impugnata in questa sede (pacificamente notificata in data 18 aprile 2016 e, ancora una volta, entro il successivo quinquennio ex cit. art. 28).
A fronte della genericità delle eccezioni sollevate dalla circa la riconducibilità delle relative Pt_1
sottoscrizioni dei vari avvisi di ricevimento a famigliari conviventi della stessa – si noti, peraltro, che tutti questi atti sono sempre stati ricevuti presso il recapito di residenza dell'appellante di via Dante
Maiorana 15 in Gravina di Catania -, non è pertinente quanto lamentato dalla signora circa la notificazione della cartella di pagamento, atteso che la stessa, per quanto evincibile dalla relata di notifica prodotta agli atti del processo, è stata notificata personalmente all'appellante.
Il gravame è pertanto respinto.
pagina 4 di 5 2. Le spese di lite tra le parti costituite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, secondo i parametri medi per fasi di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, definitivamente pronunciando nella contumacia del Controparte_2
, ogni diversa istanza, eccezione e domanda, anche riconvenzionale,
[...]
disattesa,
1. rigetta l'appello;
2. condanna al pagamento in favore di delle Pt_1 Parte_1 Controparte_1
spese di lite, che si liquidano in € 5.810,00 per compenso, oltre rimborso forfetario, I.V.A. e
C.P.A.;
3. dichiara la sussistenza in capo a parte appellante dei presupposti dell'obbligo di cui all'art. 13, co. Iquater del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale il giorno 11 aprile 2025.
Il Giudice
Dott. Alessandro Rizzo
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9511/2020
Oggi 11 aprile 2025 ad ore 10:45 innanzi al dott. Alessandro Rizzo, sono comparsi: l'avv. Marino e l'avv. Basile.
Il Giudice invita i procuratori delle parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
L'avv. Marino precisa le conclusioni come da atto di appello;
l'avv. Basile precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta.
Il verbale, redatto dall'Assistente dell'Ufficio del Processo dott. Gabriele Gulletta sotto la direzione del suindicato magistrato, viene riletto ai procuratori presenti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. come da provvedimento di seguito pubblicato.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, nella causa civile iscritta al r.g. n. 9511/2020 promossa da:
) rappresentato, difeso ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso l'avv. SEBASTIANO MARINO in VIA ZAPPALÀ 13, Parte_2
contro
) rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato Controparte_1 P.IVA_1 presso l'avv. CLAUDIO BASILE in VIA ASILO SANT'AGATA 74, CATANIA
Controparte_2
- contumace
[...]
A seguito della discussione orale all'udienza odierna il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
1. L'appello proposto da avverso la sentenza n. 262 emessa dall'Ufficio del Parte_1
Giudice di Pace di in data 25 settembre 2019 è infondato per le motivazioni di seguito Parte_2
esposte.
L'appellante deduce l'erroneità della superiore sentenza formulando due motivi di gravame meglio specificati a pagg.
9-11 della citazione agli atti del processo.
Tali doglianze non meritano accoglimento.
Da un punto di vista generale, in relazione alla cartella esattoriale o all'avviso di mora emessi per riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie sono possibili le seguenti azioni: 1) l'opposizione a sanzioni amministrative ex art. 23 della l. 24 novembre 1981, n. 689 (ora artt. 6 e 7 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150), esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale, mediante preventiva iscrizione al ruolo, è emessa senza essere preceduta dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di pagina 2 di 5 accertamento, onde consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori - ciò avviene, in particolare, allorché l'opponente contesti il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della notifica della cartella;
2) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., allorquando si contesti la legittimità della iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo;
con la conseguenza che se il rimedio è esperito prima dell'inizio dell'esecuzione, giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall'art. 615, co. I c.p.c., quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicato dalla legge come competente per l'opposizione al provvedimento sanzionatorio;
c)
l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., che deve essere attivata nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora (Cass. 6170/2007; Cass. 15149/2005).
Nel caso in esame, la ha dedotto di aver recuperato il mezzo di tutela avverso il provvedimento Pt_1
amministrativo (pacificamente irrogante sanzioni per violazioni di carattere amministrativo) presupposto dalla cartella esattoriale n. 293 2005 0018082138000 mediante la rituale notifica della relativa citazione in opposizione, inizialmente proposta innanzi al Tribunale di Catania con atto notificato in data 17 maggio 2016 – azione rispetto alla quale detto Tribunale si sarebbe poi dichiarato incompetente con sentenza n. 3523 pubblicata in data 6 settembre 2018 (cfr. doc. 8 di parte appellante di cui al fascicolo di primo grado). Da qui, la successiva notifica, in data 18-22 febbraio 2019,
d'identica opposizione alle odierne parti appellate, convenute innanzi al giudice dichiarato competente dal Tribunale di Catania – vale a dire, l'Ufficio del Giudice di Pace di -, notifica alla quale Parte_2
sarebbe seguita poi la sentenza in questa sede impugnata dalla . Pt_1
Ora, a prescindere dal rispetto o meno, da parte della , del termine di cui all'art. 6, co. VI del Pt_1
d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 nella formulazione della doglianza attinente alla presunta omessa notifica del provvedimento amministrativo presupposto, osserva il Tribunale che la signora non ha, in realtà, svolto alcun motivo specificamente volto a contestare, nel merito, la pretesa sanzionatoria dell'ente prefettizio, sicché la deduzione dell'omessa preventiva notifica di tale atto potrà rilevare, al pagina 3 di 5 più, limitatamente al merito dell'eccezione di prescrizione parimenti svolta dall'appellante ai sensi dell'art. 28 della l. 24 novembre 1981, n. 689.
Senonché, tale eccezione è infondata.
La ricostruzione della sequenza di atti interruttivi della prescrizione, come operata nella sentenza impugnata, è del tutto condivisibile.
Infatti, ferma la datazione delle violazioni amministrative per cui è causa all'anno 2003 (cfr. doc. 1 di parte appellante di cui al fascicolo di primo grado), risulta che la cartella esattoriale n. 293 2005
0018082138000 è stata notificata (entro il successivo quinquennio ex cit. art. 28) all'appellante personalmente in data 27 maggio 2005 (cfr. doc. 2 di di cui al fascicolo di Controparte_1
primo grado) e così, a seguire, il preavviso di fermo di beni mobili registrati n.
29320070001942354/000 (in data 16 giugno 2007 e presso la residenza dell'appellante, come da relativo atto depositato da nel fascicolo di primo grado – ergo, entro il Controparte_1
successivo quinquennio ex cit. art. 28), la comunicazione d avvenuta iscrizione ipotecaria (in data 16 novembre 2007, personalmente presso la residenza della signora, come da relativo atto depositato da nel fascicolo di primo grado – ergo, entro il successivo quinquennio ex cit. Controparte_1
art. 28), l'ulteriore preavviso n. 29320119086426712000 (in data 2 novembre 2011, sempre presso la residenza della signora, come da relativo atto depositato da nel fascicolo di Controparte_1
primo grado – ergo, entro il successivo quinquennio ex cit. art. 28) e, infine, l'intimazione di pagamento impugnata in questa sede (pacificamente notificata in data 18 aprile 2016 e, ancora una volta, entro il successivo quinquennio ex cit. art. 28).
A fronte della genericità delle eccezioni sollevate dalla circa la riconducibilità delle relative Pt_1
sottoscrizioni dei vari avvisi di ricevimento a famigliari conviventi della stessa – si noti, peraltro, che tutti questi atti sono sempre stati ricevuti presso il recapito di residenza dell'appellante di via Dante
Maiorana 15 in Gravina di Catania -, non è pertinente quanto lamentato dalla signora circa la notificazione della cartella di pagamento, atteso che la stessa, per quanto evincibile dalla relata di notifica prodotta agli atti del processo, è stata notificata personalmente all'appellante.
Il gravame è pertanto respinto.
pagina 4 di 5 2. Le spese di lite tra le parti costituite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, secondo i parametri medi per fasi di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, definitivamente pronunciando nella contumacia del Controparte_2
, ogni diversa istanza, eccezione e domanda, anche riconvenzionale,
[...]
disattesa,
1. rigetta l'appello;
2. condanna al pagamento in favore di delle Pt_1 Parte_1 Controparte_1
spese di lite, che si liquidano in € 5.810,00 per compenso, oltre rimborso forfetario, I.V.A. e
C.P.A.;
3. dichiara la sussistenza in capo a parte appellante dei presupposti dell'obbligo di cui all'art. 13, co. Iquater del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale il giorno 11 aprile 2025.
Il Giudice
Dott. Alessandro Rizzo
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