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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 30/10/2025, n. 999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 999 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. IA G. Di CO Presidente
2) dott. ER RE Consigliere rel.
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1343 R.G.A. 2024, promossa in grado di appello D A
rappresentato e difeso dall'Avvocato CAMARDA MARCELLA Parte_1
-Appellante-
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'Avvocato PALMA PAOLO CP_1
-Appellato–
All'udienza del 02.10.2025 i procuratori delle parti concludevano come dai rispettivi atti difensivi. IN FATTO Con sentenza n. 4261/2024 emessa il 25/10/2024 il Tribunale GL di Palermo -istruita la causa mediante prova per testi e consulenza tecnica medica- ha accolto la domanda di (già titolare di indennizzo in capitale per malattia CP_1 professionale dalla quale erano derivati postumi invalidanti nella misura del 12%, successivamente riconosciuti dall' nella misura del 16%) volta ad ottenere il Pt_1 riconoscimento della rendita per “discopatia con voluminosa ernia discale” che asseriva eziologicamente derivata dall'esposizione continuata e quotidiana “…a sollecitazioni e vibrazioni di rollio e beccheggio, quali movimenti ondulatori e sussultori di intensità accentuata nella parte più alta della nave ove è il posto di comando, nonché alle vibrazioni provocate dai motori e dalle eliche delle navi in movimento…” connessa all'attività lavorativa svolta con mansioni dapprima di allievo ufficiale, di ufficiale ed in ultimo di direttore delle macchine, a bordo di navi ed aliscafi presso diverse compagnie.
1 Il G.L. recependo le conclusioni rassegnate dal CTU ha attribuito al danno biologico derivato dalla riferita patologia, ritenuta causalmente collegata alla continua e prolungata esposizione alle sollecitazioni e vibrazioni generate dai natanti sui quali il ricorrente ha prestato attività lavorativa, un'incidenza invalidante pari al 7% (da cumularsi al precedente grado di invalidità riconosciuto nel 16 %), condannando l' al pagamento della correlata rendita. Pt_1
Avverso tale decisione ha proposto appello l' con ricorso depositato Pt_1 in data 26/11/2024, chiedendone la riforma giacché, per la mansione svolta dal i rischi cui quest'ultimo ha dedotto di essere stato esposto, “…non sono CP_1 contemplati nel DVR aziendale o meglio la valutazione del rischio da movimentazione manuale di carichi per gli addetti alla plancia risulta inferiore al minimo…” non comportando, quindi, sovraccarico biomeccanico dorso lombare. Ha, in particolare, dedotto che il CTU non avrebbe tenuto conto del fatto che “…il DVR della Liberty Lines, relativo appunto al rischio vibrazioni corpo intero, non contempla tale rischio…”, nonché dei certificati medici di idoneità al servizio che avrebbero dovuto condurlo ad escludere in termini probabilistici la sussistenza del rischio vibrazioni a corpo intero. Ha resistito in giudizio chiedendone il rigetto. CP_1
Istruita la causa con rinnovazione della CTU medico-legale, all'udienza del 02/10/2025, all'esito della discussione, la causa è stata decisa sulle conclusioni delle parti, come da dispositivo in calce. MOTIVI DELLA DECISIONE Risultato incontestato tra le parti quanto emerso all'esito della prova per testi assunta nel precedente grado del giudizio in ordine alle modalità operative del lavoro svolto dal e sull'ingente quantità di ore in cui era esposto alle CP_1 vibrazioni e sollecitazioni patite dalla zona lombare, alla luce degli esiti della nuova CTU espletata in questo grado del giudizio, deve concludersi per il rigetto dell'appello. Con condivisibili argomentazioni, infatti, il CTU, esaminata la documentazione agli atti e sottoposto a visita il periziando, ha osservato che il CP_1
è stato sottoposto a tre fattori di rischio, ovvero il rumore (da cui è scaturita un'ipoacusia bilaterale già indennizzata dall' nella misura del 16%), la Pt_1 movimentazione manuale da carichi (più brevemente MMC) e le vibrazioni;
ha precisato che “…Per quanto attiene la è palese che la lunga permanenza sulle navi ed in particolare sugli aliscafi, ha comportato la manutenzione ordinaria e straordinaria dei motori con l'assunzione di posture incongrue e sovraccarico funzionale della colonna unitamente al sollevamento mensile di nove fusti di olio [25kg ciascuno] in entrata ed in uscita per il ricambio di
2 quello esausto. Ciò ha chiaramente inciso sulla stabilità del rachide con rischio di possibili erniazioni del disco...”. Ha, altresì, specificato che tali circostanze sono tutte confermate dalle certificazioni del medico competente che annualmente ha segnalato in capo al CP_1 la sottoposizione a tali rischi e che tale segnalazione di rischi è “…frutto di un'attenta analisi del DVR, nonché dal sopralluogo sui natanti e condivisa con le rappresentanze dei lavoratori e del datore di lavoro…”. Relativamente al rischio da vibrazioni il consulente ha affermato che “…è ormai notorio che i marittimi sono esposti nell'arco delle ore lavorative al rischio di vibrazioni oltre che per l'esposizione al moto ondoso, anche per le vibrazioni provenienti dai motori e dai gruppi elettrogeni, nonché a quelle causate dalle operazioni di imbarco e sbarco dei mezzi pesanti, con azioni periodiche e a velocità variabile di compressione e decompressione sulla meccanica dei movimenti del rachide, rendendosi potenzialmente responsabili di discopatie lombo sacrali…”; indi ha ritenuto soddisfatti i criteri medico legali richiesti ai fini del riconoscimento del nesso causale tra la patologia patita e l'attività lavorativa svolta dal 1979 al 2021 dell'assicurato, nel corso dei quali quest'ultimo è stato soggetto a vibrazioni trasmesse a “corpo intero” che hanno avuto un ruolo di “concausa efficiente e determinante” nella comparsa della patologia erniaria del tratto del rachide lombare. Con nota del 15.06.2025 l' a mezzo del proprio consulente di parte, ha Pt_1 mosso dei rilievi in merito alla bozza dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio
“…non riconoscendo “la come causa efficiente e determinante nella Parte_2 comparsa della patologia erniaria del tratto del Rachide lombare”…”; in risposta a dette osservazioni il CTU ha esaurientemente risposto ribadendo che l'anamnesi lavorativa dell'assicurato “…gioca un ruolo fondamentale ai fini del giudizio de quo;
infatti, essa comportava la continua e persistente assunzione di posture incongrue con eccessivo sovraccarico funzionale, fino al sollevamento mensile per la rimozione e il successivo posizionamento di nove fusti di 25 kg. di olio nella sala macchine, pur ricoprendo in quel momento il ruolo di direttore di macchina. A conferma di ciò vale quanto emerso dai giudizi di idoneità di più medici competenti che a seguito di ripetuti sopralluoghi, identificavano come rischi la MMC e le vibrazioni. …”. Di talché, ritenuti soddisfatti tutti i criteri necessari all'identificazione dei rischi predetti come possibile “concausa efficiente e determinante” nel determinismo della patologia denunciata [“a) il criterio di attendibilità scientifica b) il criterio della regolarità causale c) il criterio dell'irrilevanza di cause diverse, d) il criterio della correlazione temporale…”], ha, conseguentemente confermato che “…secondo il criterio del <
3 Venendo alla quantificazione del danno biologico complessivamente patito dal il CTU ha, poi, ritenuto (condividendo le conclusioni rassegnate CP_1 dall'ausiliario del giudizio di primo grado) che, “tenuto conto dell'entità delle menomazioni a carico del rachide e dall'esame obiettivo emerso in sede di operazioni di consulenza, il danno biologico sia quantificabile con riferimento alla voce tabellare 213 del D. L. 38/2000 nella misura del 7% e tenuto conto della preesistenza del precedente danno biologico per la tecnopatia (“ipoacusia bilaterale da rumore”) già valutata nella misura del 16% diviene complessivamente del 21%”. Sulla base di tali puntuali conclusioni, immuni da vizi logici e fondate su attente indagini e valutazioni proprie della scienza medica, che la Corte ritiene di condividere, la sentenza impugnata va pertanto confermata. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dell' . Pt_1
Deve darsi, atto, altresì, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, dpr n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, dpr n. 115/02.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n. 4261/2024 resa il 25.10.2024 dal Giudice del lavoro del Tribunale di Palermo. Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese processuali che liquida per compensi in € 2.906,00, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato Pt_1 decreto. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, dpr n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, dpr n. 115/02. Palermo, 2/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
ER RE IA G. Di CO
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