Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 28/05/2025, n. 1908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1908 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1074 / 2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA
La Corte d'Appello di Venezia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Rita Rigoni Presidente
dott. Barbara Gallo Consigliere
dott. Silvia Franzoso Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di II grado iscritta al n. 1074 2023 r.g. promossa da:
( , rappresentata e difesa, come da mandato in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. GIOVANNI BOTTOLI ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in
Verona (VR), Lungadige Cangrande n. 6
APPELLANTE
contro
(P.I. ), in persona del l.r.p.t.; Controparte_1 P.IVA_1
( ) in qualità di socia illimitatamente responsabile e CP_1 C.F._2
( ) in qualità di socia illimitatamente Controparte_1 C.F._3
responsabile, rappresentati e difesi, come da mandato in atti, dagli Avv.ti GIAMPAOLO TINERVIA,
FRANCESCO DELAINI e ANDREA MASCALZONI ed elettivamente domiciliati presso lo studio di questi ultimi in Verona (VE), via Augusto Navasa n. 13
APPELLATI
1
06.12.2022, nel procedimento di primo grado R.G. 9812/2018.
Conclusioni di parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, respinta ogni contraria domanda, istanza, deduzione, produzione ed eccezione, in accoglimento del gravame proposto da riformare l'impugnata sentenza numero 2207/2022 del Tribunale di Parte_1
Verona, in persona del Giudice Unico dottoressa Giovanna Ciresola, pubblicata il 06.12.2022, non notificata e, per l'effetto, conformemente alle conclusioni tutte, anche istruttorie, così come precisate da nel corso dell'udienza ex art. 189 c.p.c. in data 08.07.2021: Parte_1
Nel merito: rigettare l'opposizione spiegata da (P.I.: Controparte_1
), (C.F.: ) e (C.F.: P.IVA_1 CP_1 CodiceFiscale_4 Controparte_1 [...]
) e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto opposto, n. 3724/2018 D.I. C.F._5
– 8291/2018 R.G. pronunciato in data 10.10.2018 dal Tribunale di Verona, in persona del Giudice
Unico dottoressa Stefania Abbate.
Ancora, nel merito: rigettare, siccome infondata, la domanda riconvenzionale svolta dalle attrici – opponenti per il pagamento di Euro 4.400,54, per le ragioni tutte esposte in narrativa.
Sempre nel merito: rigettare l'eccezione di compensazione formulata dalle parti attrici – opponenti in quanto infondata e/o, comunque, inammissibile.
Sempre nel merito: dichiarare inammissibile ed espungere dal fascicolo di causa il doc. 7 delle parti attrici – opponenti, ottenuto in violazione della privacy in danno di Con riserva di Parte_1
agire per il risarcimento del danno scaturente da tale violazione.
Nel merito ed in via subordinata: previo rigetto delle domande tutte formulate dalle parti attrici – opponenti, condannare (P.I.: ), Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
(C.F.: ) e (C.F.: ),
[...] CodiceFiscale_4 Controparte_1 CodiceFiscale_5 al pagamento a favore di dell'importo di Euro 8.608,02 dovuto per le causali di cui Parte_1
in narrativa, ovvero di quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, comunque, ricompresa nello scaglione di valore in calce indicato.
In via istruttoria: non ammettere i capitoli di prova formulati dalle parti attrici – opponenti per le ragioni esposte in memoria ex art. 183, VI comma, n. 3 c.p.c., alla quale si rinvia. Nella denegata ed
2 inconcessa ipotesi della loro ammissione, si chiede di essere abilitatati alla prova contraria diretta con i medesimi testi indicati per la prova diretta.
Si chiede, inoltre, di essere abilitati alla prova contraria indiretta sulle seguenti circostanze (con numerazione progressiva rispetto a quelli articolati in sede di memoria ex art. 183, VI comma, n. 2
c.p.c.), tutte da intendersi precedute dalla formula di rito “Vero che”:
4) In data 09.11.2016 non era noto l'esatto importo dovuto da ad . Parte_1 CP_2
5) Il pagamento di ad dei propri debiti è stato eseguito nel mese di luglio Parte_1 CP_2
2017. Specifichi il teste il giorno esatto.
6) in data 23.02.2017 ha spedito l'e – mail che si rammostra al teste (DOC. 18 del Testimone_1
fascicolo di . Parte_1
Si indicano quali testimoni in relazione ai capitoli di prova 4), 5) e 6), Testimone_1 [...]
Tes_2 MO
In tutti i casi: vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, con la maggiorazione del rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva se dovuta
Inoltre, con riferimento al presente giudizio
Nel merito: condannare le parti appellate al risarcimento dei danni arrecati a ai sensi Parte_1
e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c., alla luce di quanto esposto alle pagine 11, 12 e 13 dell'atto di citazione d'appello, in ragione dell'omesso adempimento spontaneo all'intimazione di data
23.12.2022 dimessa come DOC. 03 nel fascicolo del giudizio d'appello”.
Conclusioni di parte appellata: “voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis reiectis, eventualmente anche mediante l'accertamento e la dichiarazione della totale infondatezza del credito azionato dalla IG con il decreto ingiuntivo n. 3724/2018 (8291/2018 R.G.) del Parte_1
Tribunale di Verona nei confronti delle convenute appellate (ovvero la società
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, la IG Controparte_1 CP_1
e la IG e, per l'effetto, eventualmente anche mediante la riforma Controparte_1 parziale della sentenza n. 2207/2022 emessa all'esito del procedimento sub R.G. 9812/2018 dal
Tribunale di Verona, nella persona della Dott.ssa Giovanna Ciresola, nella parte in cui ha statuito la fondatezza del suddetto credito azionato dalla IG nei confronti delle convenute Parte_1
appellate:
3 - respingere integralmente l'appello proposto dalla IG e rigettare tutte le domande Parte_1
formulate dalla IG nei confronti delle convenute appellate;
Parte_1
- in ogni caso: con integrale rifusione delle spese di lite.
- In via istruttoria.
La scrivente difesa reitera ed insiste per l'ammissione delle seguenti proprie istanze istruttorie già formulate nel primo grado di giudizio, contestandone il mancato accoglimento da parte del Giudice di Prime ed evidenziando, ai fini dell'ammissibilità e con riferimento alle norme di cui agli artt. Pt_2
2721 c.c. - 2722 c.c. e ss c.c., che i seguenti capitoli di prova testimoniale non riguardano la prova di pagamenti, ma il relativo onere, ovvero quale soggetto avrebbe dovuto provvedere all'esecuzione dei suddetti pagamenti e che i capitoli di prova riferiti al doc. 7 del fascicolo di primo grado di parte appellata, non hanno per oggetto la prova di pagamenti né patti aggiunti o contrari al contenuto del predetto documento.
La scrivente difesa chiede quindi di essere ammessa a prova diretta per testimoni sui seguenti capitoli di prova, eventualmente emendati da giudizi e/o formulazioni negative:
1) Vero che il teste - il giorno 09.11.2016 - ha partecipato alla redazione del doc.7 di parte attrice opponente (che si rammostra al teste) con le signore , e CP_1 Controparte_1 Pt_1
?
[...]
2) Vero che - il giorno 09.11.2016 - la redazione del doc. 7 di parte attrice opponente (che si rammostra al teste) è stata discussa, punto per punto, dalle signore CP_1 CP_1
e e dai propri rispettivi consulenti?
[...] Parte_1
3) Vero che il doc. 7 di parte attrice - opponente (che si rammostra al teste) costituisce - al mese di novembre 2016 - l'elenco dei creditori della IG Parte_1
4) Vero che l'elenco degli importi e dei pagamenti preventivati al doc.7 di parte attrice - opponente
(che si rammostra al teste) è stato approvato dalla IG Parte_1
5) Vero che anteriormente alla sottoscrizione della scrittura privata del 09.11.2016 (doc. 2 di parte attrice opponente che si rammostra al teste) , e CP_1 Controparte_1 Parte_1
concordavano che tutte le successive spese del Notaio sarebbero state a carico della IG Tes_4
? Parte_1
6) Vero che le signore , e , il giorno 24.01.2017, CP_1 Controparte_1 Parte_1 concordavano l'apertura di un conto corrente, poi acceso presso il Banco delle Tre Venezie S.p.a. e
4 intestato alla IG da cui quest'ultima avrebbe attinto la provvista per eseguire i Parte_1
pagamenti di cui al doc. 7 di parte opponente (che si rammostra al teste)?
7) Vero che le fatture emesse dal Notaio n. 145 del 24.02.2017 dell'importo di € Persona_1
3.737,46 (doc.3 di parte opposta che si rammostra al teste) e la n. 146 del 24.02.2017 di € 4.870,56
(doc.4 di parte opposta che si rammostra al teste) rientrano nell'elenco dei pagamenti a carico della IG (di cui al doc. 7 di parte opponente che si rammostra al teste) da sostenere con Parte_1
la provvista di cui al conto corrente n. 04/005/00000277 acceso presso il Banco delle Tre Venezie
S.p.a. ed intestato alla IG Parte_1
Sui capitoli di prova numeri 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 si indicano quali testi i signori MO
, domiciliato a Verona (37134 - VR), in Via Polveriera Vecchia n. 40 e
[...] Testimone_1
domiciliato a Verona, in via del Perlar n. 37/A (37135 - VR).
- La scrivente difesa contesta, altresì, il mancato accoglimento da parte del Giudice di Prime Cure dell'istanza ex art. 210 c.p.c. formulata dagli esponenti nel giudizio di primo grado. Pertanto, al fine di dimostrare ulteriormente e - ad abundantiam - la totale bontà della propria tesi difensiva, la scrivente difesa reitera ed insiste quindi per l'ammissione dell'istanza di ordine di esibizione già formulata nel precedente grado di giudizio, chiedendo che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia - a norma dell'art. 210 c.p.c. - voglia ordinare a Banco delle Tre Venezie S.p.a., oggi divenuto
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale a Padova (35129 - PD), CP_3 in Via San Marco n. 11, p.i. l'esibizione dell'estratto conto dal 24.01.2017 al P.IVA_2
31.12.2017 (comprensivo quindi di movimenti e prelievi) del conto corrente n. 04/005/00000277 acceso il giorno 24.01.2017 presso (l'allora) Banco delle Tre Venezie S.p.a. ed intestato alla (sola) IG nonchè copia delle disposizioni contabili sottoscritte dalla IG Parte_1 Pt_1
e del relativo assegno circolare n. T.6301746826 - 11 del 20/02/2017 dell'importo di €
[...]
10.540,00 (doc. 5 di parte opposta), avente come beneficiario il Notaio . Persona_1
- Gli scriventi procuratori si oppongono all'ammissione di tutte le istanze istruttorie di prova testimoniale formulate da controparte, in quanto del tutto irrilevanti, generiche e, in ogni caso, aventi natura meramente documentale. Nella denegata ipotesi di ammissione delle istanze istruttorie di prova testimoniale formulate da parte appellante, la scrivente difesa eccepisce nuovamente - a norma dell'art. 246 c.p.c. - l'incapacità a testimoniare del signor per le ragioni esposte ed Testimone_2
allegate in atti.”
FATTO
Premessa in fatto e svolgimento del giudizio di primo grado.
5 La fase monitoria.
1. La sig.ra adiva il Tribunale di Verona ed otteneva il decreto ingiuntivo n. 3724/2018 Parte_1
D.I. (R.G. 8291/2018) con il quale era ingiunto alla società e a e CP_1 CP_1 Controparte_1
di pagare - in via solidale tra loro - la somma capitale di €8.608,02, oltre interessi come da
[...]
domanda nonché le spese della procedura monitoria.
1.1. Tale somma costituiva il 50% del corrispettivo pagato (dalla sola al Notaio dott. Parte_1
di Verona e di cui alle fatture n. 145/2017 e n. 146/2017 emesse per la redazione di due atti: Tes_4
- uno con il quale cedeva ad le proprie quote sociali detenute in Parte_1 CP_4
(cfr. doc. 2 monitorio) CP_1
- ed uno con il quale la perfezionava un contratto di mutuo con il Banco delle Tre CP_4
Venezie per tramite del quale otteneva la provvista necessaria per il pagamento del
Contr corrispettivo delle quote di nella società Parte_1
L'atto di citazione in opposizione
1.2. Con atto di citazione in opposizione al suddetto decreto, la società Controparte_1
e le socie e convenivano in giudizio
[...] CP_1 Controparte_1 Pt_1
proponendo formale opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Verona
[...]
surrichiamato e contestavano la pretesa, deducendo di nulla dovere a poiché gli atti Parte_1 notarili pagati da quest'ultima erano effettivamente a carico della sola sorella secondo quanto Pt_1
concordato dalle parti e riportato nella scrittura privata sottoscritta in data 09.11.2016 (cfr. doc. 2 parte attrice), in base alla quale le sorelle e avrebbero aiutato la sorella CP_1 Controparte_1 Pt_1
fornendole la provvista necessaria per sanare le posizioni debitorie ed in cambio della cessione delle quote in Lap “all'espressa condizione di non assumere debiti personali né garanzie personali di alcun tipo”.
1.3. Per tale ragione, le attrici – opponenti concludevano per il rigetto della pretesa monitoria di e svolgevano nei confronti di domanda riconvenzionale per €2.677,98 Parte_1 Parte_1
quale corrispettivo pagato al Notaio sulla base della fattura n. 379 del 09.05.2017 (doc. 8 Tes_4 allegato all'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo) per l'atto di fusione per incorporazione di in e di €1.722,56 quale corrispettivo Controparte_5 CP_1
pagato al Notaio sulla base della fattura n. 387 del 15.05.2017 (sempre doc. 8 allegato all'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo) per la redazione delle delibera assembleare di fusione di poiché anche dette attività, nella prospettazione di parte opponente, erano state poste CP_4
6 in essere al solo scopo di aiutare e dunque in esecuzione della predetta scrittura privata Parte_1
con conseguente addebito dei costi sostenuti alla sorella . Pt_1
1.4. si costituiva nel giudizio di opposizione contestando la prospettazione avversaria Parte_1
e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo con rigetto delle domande di parte opponente, atteso che la clausola “all'espressa condizione di non assumere debiti personali né garanzie personali di alcun tipo” contenuta nella scrittura privata del 09.11.2016 andava riferita alle sole modalità di Contr reperimento delle risorse necessarie al pagamento del prezzo per la cessione delle quote ed al rimborso del credito di nei confronti di per il finanziamento soci e non al Parte_1 CP_4 pagamento delle prestazioni dei professionisti, tant'è che nell'atto notarile non era stato indicato che le spese sarebbero state a carico di ma era previsto che “Le spese ed imposte del Parte_1 presente atto, connesse e dipendenti, sono a carico della società”, ovvero di CP_1
1.5. Sosteneva l'opposta che anche la domanda riconvenzionale risultava smentita alla luce delle medesime argomentazioni svolte per dimostrare la fondatezza della domanda monitoria e che l'eccezione di compensazione risultava infondata in quanto irrituale (dal momento che, come evidenziato dalle stesse parti attrici – opponenti, il credito opposto in compensazione era oggetto di altro giudizio in cui erano parti in veste di parte debitrice e la sola in Parte_1 CP_1
veste di parte creditrice) ed inammissibile in quanto il credito di era già stato azionato CP_1 per l'intero con atto di pignoramento immobiliare, in tal modo impedendo l'eventuale compensazione. Concludeva quindi chiedendo il rigetto delle domande di parte opponente e la Contr conferma del decreto ingiuntivo opposto o, in subordine, la condanna di e CP_1 [...] al pagamento di €8.608,02. Controparte_1
1.6. Il giudizio di opposizione di primo grado si concludeva con la revoca del decreto ingiuntivo opposto e compensazione per intero del credito di di €8.608,02 nei confronti di Parte_1 CP_1
e con il controcredito vantato da sulla base del D.I. del Controparte_1 CP_1
Tribunale di Verona n. 2691/2018 confermato con sentenza del Tribunale di Verona n. 607/2019 e dalla sentenza della Corte di Appello di Venezia n. 841/2021. Con spese di lite compensate.
1.7. Il Giudice di prime cure argomentava in particolare sostenendo che dall'accordo traspariva l'intenzione delle odierne opponenti che volevano aiutare la sorella fornendo una certa provvista affinché quest'ultima provvedesse a risolvere la propria situazione debitoria, senza impegni quali l'assunzione di obbligazioni. Nulla veniva precisato con riferimento all'accollo delle spese degli atti e/o dei professionisti. Per tale profilo soccorreva l'atto notarile stesso che all'art. 6 stabiliva che “le spese e le imposte del presente atto, connesse e dipendenti, sono a carico della società” e all'art. 7
7 ove era previsto che “le spese e le imposte del presente atto connesse e dipendenti sono a carico della Contr cedente” cioè
1.8. Secondo il Tribunale, non risultavano accordi differenti fra le parti in merito al soggetto tenuto al pagamento. Infatti, lo schema sub doc. 7 dell'opponente, contestato dall'opposta, non è sottoscritto dalle parti e quindi non può ad esso attribuirsi valenza probatoria. Pertanto, la richiesta di Pt_1
di vedersi rimborsato il 50% dei costi sostenuti risultava accoglibile perché fondata.
[...]
1.9. Veniva però esaminata l'eccezione avversaria di compensazione, posto che, sulla base del controcredito vantato da nei confronti dell'opposta (credito certo, liquido ed esigibile, CP_1
avente come titolo esecutivo il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo del Tribunale di Verona
n. 2691/2018 confermato sia dalla sentenza del Tribunale di Verona n. 607/2019 sia dalla sentenza della Corte di Appello di Venezia n. 841/2021) era tenuta al pagamento della somma Parte_1 di €185.000,00 a oltre alle spese processuali liquidate in sentenza di appello in €9.515,00 per CP_1
compenso, oltre spese generali ed accessori. Non risultava che detto importo, seppure già azionato esecutivamente, fosse già stato saldato da sicché il credito, anche sotto tale profilo, Parte_1
era opponibile in compensazione essendo ancora esistente.
1.10. Non veniva invece accolta la domanda riconvenzionale di parte convenuta di pagamento dell'ulteriore somma capitale di €4.400,54 per fattura del Notaio per le stesse ragioni già Tes_4
esposte in punto di spese degli atti notarili connessi alle operazioni commerciali poste in essere dalle parti: nell'assenza di specifici accordi, esse restano regolate in base a quanto previsto negli atti notarili.
1.11. propone appello avverso la decisione. Parte_1
I motivi di appello
2. Con un unico motivo di censura l'appellante deduce l'errata comprensione dei fatti e dei documenti di causa e l'errata applicazione degli artt. 1241 e 1243 c.c.., evidenziando come non potesse essere accolta l'eccezione di compensazione sollevata da posto che quest'ultima aveva già CP_1 dato corso alle iniziative giudiziarie utili (pignoramento immobiliare) per riscuotere l'intero proprio credito senza manifestare l'intenzione di voler operare una compensazione con il controcredito vantato da nei suoi confronti (v. doc. 15 appellante) e allegava che stava regolarmente Parte_1 pagando nei termini concessi dal Giudice dell'Esecuzione, come si evince dall'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione in data 05.10.2022 (doc. 02).
8 Contr
2.1. Pertanto, l'accoglimento dell'eccezione di compensazione formulata da avrebbe comportato un ingiusto pregiudizio in capo a impossibilitata a riscuotere il proprio credito perché Parte_1
dichiarato compensato con un controcredito di interamente riscosso. CP_1
Contr
2.2. L'appellante dava inoltre atto di aver indirizzato a una formale diffida dimessa sub doc. 3 con cui veniva richiesta la somma di €8.608,02 oltre interessi.
2.3. Si costituiva parte appellata contestando integralmente l'atto di citazione in appello e ribadendo l'infondatezza della pretesa creditoria azionata da Parte_1
2.4. Allegava parte appellata che l'eccezione di compensazione, su cui si fonda l'unico effettivo motivo di appello, era stata sollevata sulla base di un credito confermato sia da una sentenza di
Tribunale (n. 607/2019) sia dalla successiva sentenza della Corte di Appello (n. 841/2021), passata in giudicato.
2.5. Parte appellata svolge inoltre appello incidentale contro la parte di sentenza che riconosce il credito della nei confronti delle appellate. Tale appello incidentale viene effettuato a Parte_1 fronte di un'errata interpretazione effettuata dal Giudice di prime cure dei fatti e dei documenti di causa, delle risultanze dell'interrogatorio formale reso da e quindi in violazione degli Parte_1
artt. 1362 c.c., 1363 c.c., 115 c.p.c. e 116 c.p.c..
2.6. Infatti, allegano, non ha agito per la ripetizione del 50% dell'importo di cui alle Parte_1 fatture n. 145 del 24.02.2017 (pari ad €3.737,46) e n. 146 del 24.02.2017 (pari ad €4.870,56), ma per la ripetizione dell'integrale somma delle predette causali, ossia appunto per €8.608,02.
2.7. Evidenziano come non avrebbe mai spiegato e/o dimostrato perché si sarebbe Parte_1
fatta carico di pagare le suddette fatture se non era tenuta a farlo. Allegano che lo Parte_1
avrebbe fatto proprio perché ben consapevole di essere tenuta a farlo. Sostengono inoltre che gli “atti notarili” rientravano tra le posizioni debitorie a carico dell'appellante e quindi ricompresi tra i pagamenti che (ai sensi dell'art. 4 delle scrittura privata del 09.11.2016) avrebbe dovuto Pt_1
eseguire con la provvista che le sarebbe stata messa a disposizione dalle sorelle.
2.8. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 31.03.2025, tenuta in modalità trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c.
DIRITTO
1. L'appello principale non può trovare accoglimento per i motivi che seguono.
9 1.1. chiede la ripetizione della somma anticipata al Notaio di Parte_1 Persona_1
Verona per il saldo di due fatture: la n. 145 per €3.737,46 (per il contratto di mutuo fondiario con il
Banco delle Tre Venezie) e la n. 146 per €4.870,56 (per la cessione da parte di delle Parte_1 proprie quote societarie detenute in LAP ad , per un totale di €8.608,02. CP_4
1.2. asserisce di aver pagato un debito altrui, in quanto il suddetto pagamento avrebbe Parte_1
Contr dovuto essere eseguito dalla società (legittimata passiva della pretesa creditoria a seguito della Contr fusione mediante incorporazione delle società nella società e per tale ragione agiva in CP_4
via monitoria nei confronti della predetta società, nonché, in via solidale, anche nei confronti di CP_1
e in qualità di socie illimitatamente responsabili della predetta società, Controparte_1
chiedendo appunto la ripetizione di quanto pagato.
1.3. La Corte ritiene che il Tribunale abbia correttamente ritenuto sussistente il credito vantato da di €8.608,02 in ragione della lettura della scrittura privata del 09.11.2016, unitamente Parte_1
alla disciplina dei costi per gli atti notarili contenuta negli atti stessi.
1.4. L'accordo del 09.11.2016, infatti, prevedeva che “all'espressa condizione di non assumere debiti personali né garanzie personali di alcun tipo è intenzione di e agevolare CP_1 Controparte_1
nella definizione delle singole posizioni con i rispettivi creditori al fine di sospendere (e Pt_1 successivamente estinguere) la procedura esecutiva di cui sopra”.
1.5. Le sorelle e acquistavano dunque le quote societarie detenute dalla sorella CP_1 Controparte_1
in modo tale da fornirle la provvista di cui aveva necessità per il pagamento delle posizioni Pt_1
debitorie con soggetti terzi.
1.6. La suddetta clausola, come ha correttamente inquadrato il Tribunale, va riferita alle necessità di finanziamento di al fine di estinguere la procedura esecutiva rispetto alla quale le sorelle Pt_1
intendevano – e dichiaravano nell'accordo – rimanere estranee, cioè di non voler assumere debiti personali (quali assuntrici dirette) né divenire fideiussori (“garanzie personali”).
1.7. Nella scrittura privata non esistono altri riferimenti che precisino la disciplina relativa all'accollo di spese degli atti e/o dei compensi dei professionisti coinvolti nelle varie operazioni poste in essere.
1.8. È necessario precisare che in data 02.12.2016, con atto a ministero del Notaio Persona_1
Rep. 2745 e Racc. 2042, ha perfezionato un contratto di mutuo fondiario con il Banco delle CP_4
Tre Venezie S.p.A. per l'importo necessario al pagamento a del corrispettivo di Parte_1
€1.150.000,00 concordato per la cessione delle quote di quest'ultima.
10 1.9. Successivamente, con “Cessione di quota di società in nome collettivo” perfezionato in data
24.01.2017 a ministero sempre del Notaio di Verona, Rep. N. 2877 e Racc. n. Persona_1
Contr 2152, ha ceduto le proprie quote sociali detenute in per nominali €10.329,13, a Parte_1 per il corrispettivo di €1.150.000,00. Secondo quanto statuito nell'art. 6 di tale atto di cessione CP_4
“le spese e le imposte del presente atto, connesse e dipendenti, sono a carico della società” (ovvero Contr
.
1.10. Per il saldo delle competenze professionali maturate per l'attività svolta in relazione agli atti di cui sopra (mutuo fondiario e atto di cessione quote), il Notaio ha emesso: Persona_1
- la fattura n. 145 del 24.02.2017 con oggetto “Contratto di mutuo fondiario con il Banco delle tre
Venezie S.p.A. in data 2 dicembre 2016 – Iscrizione ipotecaria per Euro 2.700.000,00” intestata ad per €4.432,46 (al lordo della ritenuta d'acconto) CP_4
- la fattura n. 146 del 24.02.2017 con oggetto “Cessione di quote dalla IG alla Parte_1
società per Euro 1.150.000,00 – Modifica Ragione sociale con immobili . Autoveicoli – CP_4
Modifica patti Sociali” intestata a per €5.598,16 al lordo della ritenuta d'acconto per l'atto CP_1
di cessione quota.
1.11. produceva in giudizio anche una terza fattura emessa dal Notaio n. 144 Parte_1 Tes_4 del 24.02.2017, emessa per altro atto di “Cessione di quote della società – CP_4 Parte_1
cede a per Euro 145.000,00. Rep. N.
2.744 racc N.
2.041 del 02/12/2016” con il quale CP_6 ha ceduto a le proprie quote in e nel quale, all'art. Parte_1 Controparte_1 CP_4
7, si legge che “le spese e le imposte del presente atto, connesse e dipendenti, sono a carico della parte cedente” (cioè la IG . Tale fattura, pertanto, non è ricompresa nella richiesta Parte_1 dell'appellante, perché saldata da su cui, effettivamente, gravava l'obbligo. Parte_1
1.12. In data 20.04.2017 si fondeva, mediante incorporazione, alla società per CP_4 CP_1
come si evince dalla Visura dimessa in corso di causa.
1.13. Pertanto, la legittimata passiva dell'azione di è unitamente alle socie Parte_1 CP_1
e CP_1 CP_1 Controparte_1
1.14. Alla luce di tali precisazioni, la Corte ritiene fondata la richiesta di di rimborso Parte_1
di quanto anticipato in relazione alle fatture n. 145 e n. 146 del 24.02.2017 emesse dal Notaio
per €8.608,02, con conseguente rigetto dell'appello incidentale. Tes_4
2. Con riguardo all'eccezione di compensazione, nonché motivo unico di appello di Parte_1
questa Corte ritiene di confermare quanto affermato in prime cure.
11 2.1. Il controcredito posto in compensazione da risulta certo, liquido ed esigibile, ha CP_1
come titolo esecutivo il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Verona n. 2691/2018 confermato sia dalla sentenza del Tribunale di Verona n. 607/2019, sia dalla sentenza emessa da questa Corte di
Appello n. 841/2021. ha poi esteso tale titolo anche a beneficio delle altre parti Parte_1
appellate.
2.2. In base al suddetto decreto, era tenuta al pagamento della somma di €185.000,00 Parte_1 alla sorella oltre alle spese processuali liquidate in sentenza d'appello in €9.515,00 per CP_1
compenso, oltre spese generali ed accessori.
2.3. Come correttamente osservato dal Tribunale, il titolare di tale credito può eccepirlo in compensazione anche a beneficio del condebitore solidale, posto che la compensazione è un mezzo di estinzione dell'obbligazione e, dunque, una volta operata, nulla può essere preteso dei confronti dell'altro condebitore solidale essendo, appunto, stata estinta l'obbligazione.
2.4. sostiene che non si possa far operare la compensazione tra il credito da lei vantato Parte_1
azionato in via monitoria e quello opposto in compensazione vantato da stante CP_1
l'intervenuta integrale soddisfazione di quest'ultimo. Infatti, allega, questo era stato interamente riscosso nelle more della procedura esecutiva immobiliare n. 446/2018 RG del Tribunale di Verona, che il Giudice dell'Esecuzione ha dichiarato estinta in seguito all'integrale pagamento del dovuto con ordinanza in data 05.10.2022, emessa prima della sentenza di primo grado del presente giudizio.
2.5. Tali affermazioni non trovano tuttavia riscontro nella documentazione dimessa dall'appellante: né dal documento 15 (“Stampa da Consolle”) né dal doc. 2 dimesso in appello, nel quale figura un soggetto – sig. – terzo rispetto al rapporto obbligatorio. Testimone_2
2.6. In base al principio dell'onere della prova, onerata di tale incombenza, non è Parte_1
riuscita a fornire prove sufficienti per dimostrare di aver estinto il suo debito nei confronti di CP_1
[...]
2.7. Quanto alla domanda di parte appellante di condanna ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni arrecati a in ragione dell'omesso adempimento spontaneo all'intimazione datata Parte_1
23.12.2022 dimessa sub doc. 03 del fascicolo di appello, questa va rigettata non sussistendone i presupposti.
3. Vista la parziale soccombenza di entrambe le parti, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
12 La Corte D'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'appello principale e l'appello incidentale e, per l'effetto, conferma la sentenza del
Tribunale di Verona n. 2207/2022 del 6.12.2022;
2. compensa le spese di lite;
3. dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 01/04/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Dott.ssa Rita Rigoni
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