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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 04/04/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1493/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Annarita Donofrio Consigliere dott. Rosanna Scarano Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1493/2019 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARAZZI FEDERICA Parte_1 C.F._1
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SACCHI SIMONA CP_1 C.F._2
APPELLATO
IN PUNTO A: Appello avverso sentenza n. 783/2019 emessa dal Tribunale di Modena il 3.05.2019.
Assegnata a decisione all'udienza collegiale del 10.09.2024, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 23/12/2015 la sig.ra ha notificato al sig. il decreto ingiuntivo CP_1 Parte_1 provvisoriamente esecutivo n. 3996/2015, emesso dal Tribunale di Modena e fondato su di una ricognizione di debito “pura” per l'importo di € 11.000,00, sottoscritta in data 18.09.2008 da Pt_1
in favore di .
[...] CP_1
proponeva opposizione avverso il suddetto decreto e conveniva in giudizio , Parte_1 CP_1 chiedendo, in via preliminare, la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, nel merito, dichiararsi la nullità del ricorso monitorio per mancanza/indeterminatezza della causa petendi.
pagina 1 di 7 L'attore esponeva che:
- la signora aveva agito in sede monitoria contro di lui, producendo unicamente un documento CP_1 qualificato come riconoscimento del debito;
-che la ricognizione di debito ai sensi dell'art. 1988 c.c. non esonera il promissario dall'onere di allegare il rapporto fondamentale e che nel ricorso non era determinato, né era determinabile, il rapporto obbligatorio tra le parti e, conseguentemente, il ricorso doveva ritenersi nullo;
- che, in ogni caso, a nessun titolo l'opponente era debitore della convenuta opposta, essendo stata la somma indicata nel riconoscimento del debito già corrisposta alla quanto a 9.250,00 Euro con CP_1 bonifici eseguiti per conto dell'odierno opponente dal padre , quanto alla residua somma Persona_1 di 1.750,00 Euro mediante dazioni di denaro contante effettuate nel corso degli anni.
Su istanza proposta dall'opponente ex art. 649 c.p.c., il G.I. con ordinanza del 3/3/2016 disponeva la sospensione dell'esecuzione iniziata dalla opposta con procedura di pignoramento presso terzi.
Nel giudizio conseguentemente radicato si costituiva la convenuta opposta che, in via preliminare, chiedeva la revoca della sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, e nel merito, chiedeva respingersi l'opposizione spiegata dal Pt_1
Esponeva la convenuta:
- che il 18/9/2008 era stato sottoscritto dall'odierno opponente un riconoscimento di debito nei confronti dell'odierna opposta per la somma di 11.000 Euro, importo che il primo si impegnava a pagare entro il 31 dicembre 2009;
-che la norma di cui all'art. 1988 c.c. esonera il creditore dall'onere della prova del rapporto fondamentale posto a fondamento della ricognizione di debito, che si presume fino a prova contraria;
-che dal 2010 al 2012 venivano versati da padre dell'opponente, 250 Euro mensili, per Persona_1 un totale di 9.250,00 Euro, quale contributo a titolo di mantenimento del nipote , non avendo Per_2
mai versato nulla al riguardo, e che il suddetto importo di € 9.250,00 non costituiva Parte_1 oggetto della ricognizione di debito, ma prestazione ulteriore che di propria iniziativa si Persona_1 impegnava ad adempiere per conto del figlio . Pt_1
Con note autorizzate dell'01/06/2016, la dichiarava che il riconoscimento di debito sottoscritto CP_1 dal era rappresentato da una somma mutuata, a più riprese, a nonché da spese di Pt_1 Parte_1 natura straordinaria sostenute, nel corso degli anni, sino al settembre 2008, a favore del figlio CP_2
[...]
Il sig. al contrario, ribadiva di aver già integralmente pagato l'unico debito mai contratto con la Pt_1 sig.ra imputabile a contributo per il mantenimento del figlio ed oggetto della CP_1 Per_2 ricognizione di debito. pagina 2 di 7 La causa veniva istruita con interrogatorio formale delle parti, prove per testi e prove documentali.
Con sentenza n. 783/2019 il Tribunale di Modena così decideva: “respinge la proposta opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n°3996/2015, previa revoca dell'ordinanza di sospensione della provvisoria esecuzione emessa ex art. 649 c.p.c.;”
Il Tribunale condannava parte opponente alla rifusione delle spese giudiziali sostenute dalla convenuta opposta, liquidate in complessivi 3.800 Euro, oltre accessori.
Avverso la suddetta decisione propone appello , affidando il gravame ai seguenti motivi: Parte_1
- erronea valutazione delle prove per testi nonché erronea valutazione della documentazione bancaria prodotta ai fini dell'imputabilità dei pagamenti alla ricognizione di debito;
- erronea applicazione delle norme di legge e principi giurisprudenziali in materia di ricognizione di debito, imputazione dei pagamenti e ripartizione dell'onere della prova;
- omesso esame della eccezione di tardività delle allegazioni ed eccezioni della sig.ra dedotte CP_1 tardivamente con le note autorizzate in data 1.06.2016.
Si costituisce l'appellata che chiede rigettarsi l'atto di appello perché infondato. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante censura la decisione impugnata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che le contabili dei bonifici bancari attestanti il pagamento di € 9.250,00, eseguiti per conto dell'odierno appellante dal padre , erano riferibili a somme dovute per il mantenimento ordinario del Persona_1 figlio della coppia, mentre la convenuta, odierna appellata, deduceva con note autorizzate del 1.06.2016 che oggetto della ricognizione di debito erano crediti diversi ed ulteriori, relativi a somme mutuate all'ex compagno ed a somme afferenti spese straordinarie relative al figlio . Parte_1 Per_2
A tale conclusione il primo giudice sarebbe pervenuto ritenendo che i testimoni , Persona_1
e non sarebbero stati credibili in quanto “stretti congiunti dell'attore Testimone_1 Testimone_2
(il padre, la madre e la sorella), a lui legati per comunanza di interessi e naturalmente portati a sostenerne le ragioni”.
Il motivo è fondato.
A parere di questa Corte la valutazione del primo giudice è contraria al pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la testimonianza di stretti congiunti è pienamente attendibile e non può essere considerata inattendibile aprioristicamente, ma solo ove sussistano anche ulteriori elementi che possano inficiarne la credibilità (per tutte Cass 31158/2023).
Invero i testi ascoltati non hanno mostrato di avere interessi economici e/o patrimoniali in comune con l'appellante, bensì solo un semplice legame affettivo.
pagina 3 di 7 Inoltre tutti e tre i suddetti testi sono stati indicati a prova sia diretta che contraria anche dalla stessa sig.ra essendo gli unici soggetti a conoscenza diretta dei fatti, ragione per cui deve ritenersi CP_1 erroneo escludere la rilevanza delle loro testimonianze in base al semplice rapporto di parentela con l'appellante.
Può, quindi, ritenersi che il primo giudice abbia erroneamente ignorato le risultanze probatorie che hanno correttamente qualificato il rapporto fondamentale inteso quale contribuzione al mantenimento della prole e hanno ricollegato i pagamenti eseguiti dal padre dell'appellante all'assolvimento del debito posto a fondamento della ricognizione di debito.
Può, quindi, concludersi che dalle suddette prove testimoniali emerge sia che il debito riconosciuto era attinente al mantenimento del minore, sia che i pagamenti del padre dell'appellante erano ed esso riconducibili e parzialmente estintivi dello stesso.
Inoltre, la circostanza che il sig. , padre dell'appellante, avesse iniziato a pagare per Persona_1 conto del figlio prima della scadenza del termine per il saldo riportato sulla scrittura privata di cui è causa - (primo pagamento di settembre 2009; termine al 31/12/2009) - , non significa che i pagamenti fossero estranei alla ricognizione di debito, poiché la stessa scrittura ammette il pagamento a rate e perché la scadenza ivi indicata rappresenta il termine ultimo per il saldo.
In conclusione, il Collegio rileva che i pagamenti fatti da per conto del figlio , Persona_1 Pt_1 documentati da bonifici per complessivi € 9.250,00, non possono che riferirsi all'unico credito portato dalla ricognizione di debito.
Al contrario non vi è prova del pagamento dell'importo di € 1.750,00, che l'opponente/odierno appellante assume essere stato versato in contanti in favore della CP_1
*****
Con altro motivo di gravame l'appellante censura la decisione impugnata per erronea applicazione di norme di legge e principi giurisprudenziali in materia di ricognizione di debito, imputazione dei pagamenti e ripartizione dell'onere della prova
Secondo l'assunto dell'appellante il primo giudice avrebbe ingiustamente dispensato la convenuta dell'onere di provare l'esistenza di tutte le regioni di credito vantate nei confronti dell'odierno appellante, introdotte tardivamente nel corso del giudizio di primo grado, solo con le note autorizzate dell'1.06.2016 in cui la convenuta deduceva, per la prima volta, che la ricognizione di debito azionata in via monitoria si riferiva a non meglio specificate “somme mutuate” e “spese straordinarie” e che, invece, i pagamenti del sig. , padre dell'appellante, costituivano l'assolvimento, “per un Persona_1 certo periodo” e per conto del sig. , dell'obbligo di mantenimento ordinario del figlio Parte_1
. Per_2
pagina 4 di 7 Il Collegio sul punto condivide la tesi dell'appellante che, richiamando l'ormai costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, ritiene applicarsi alla fattispecie il principio in base al quale una volta che il debitore abbia fornito la prova dell'inesistenza o dell'estinzione del debito relativo al rapporto fondamentale indicato dal creditore, spetta a chi si afferma comunque creditore provare l'esistenza di un diverso rapporto sottostante che giustifichi il credito.
Sul punto si cita: “una volta che il debitore abbia fornito la prova dell'inesistenza o dell'estinzione del debito relativo al rapporto fondamentale indicato dal creditore (ovvero dallo stesso debitore, essendone il creditore esentato e non essendo la promessa titolata), spetta a chi si afferma comunque creditore l'indicazione di un diverso rapporto sottostante che giustifichi il credito, in quanto il principio dell'astrazione processuale della causa, posto dall'art. 1988 c.c., che esonera colui a favore del quale la promessa o la ricognizione è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale, non può intendersi nel senso che al debitore compete l'impossibile prova dell'assenza di qualsiasi altra ipotetica ragione di debito, ulteriore rispetto a quella di cui abbia dimostrato l'insussistenza” (Cass. n.
17713/2016; Cass. n. 5245/2006).
Del tutto sovrapponibile al caso che ci occupa è la sentenza della Corte Appello di Firenze, Sez. I, del
18/11/2004 secondo cui: “Invero, l'art. 1988 c.c. esenta colui, in cui favore sia stato promesso un pagamento, dal dare la prova del sottostante rapporto che abbia reso obbligatorio quel pagamento;
ma se questo è l'effetto della semplice promessa, efficacia non inferiore dovrà riconoscersi al pagamento già avvenuto, nel senso che esso dovrà ricondursi (sempre salva la prova contraria) all'adempimento di un'obbligazione. Dal pagamento, visto come mero fatto storico, non può pertanto desumersi altro che con esso si sia adempiuto ad un obbligo;
il diverso titolo che si alleghi a fondare il pagamento dovrà viceversa formare oggetto di prova, cui è onerata (sempre nello schema del cennato art. 1988 c.c.) la parte che affermi un rapporto differente.”
Ciò detto, a parere di questa Corte dall'istruttoria espletata nel corso del giudizio di primo grado emerge chiaramente che la sig.ra non ha provato nessun'altra fonte di obbligazione a carico del CP_1 sig. in suo favore diversa da quella sottesa alla ricognizione di debito. Pt_1
Ha solo genericamente e tardivamente indicato, con le note autorizzate dell'1.06.2016, due altre crediti vantati nei confronti dell'appellante posti, a suo dire, a fondamento della ricognizione di debito, senza tuttavia fornire prova alcuna della sussistenza degli stessi.
In particolare, quanto al credito dedotto tardivamente dalla convenuta/odierna appellata relativo a presunte “somme mutuate” al questa Corte ricorda che, per pacifico orientamento della Pt_1 giurisprudenza di legittimità, quando un soggetto agisce in giudizio per ottenere la restituzione di somme mutuate deve dimostrare per intero il fatto costitutivo della propria pretesa ex art. 2697 pagina 5 di 7 c.c., non essendo a tal fine sufficiente provare che vi sia stata la dazione di denaro, occorrendo anche allegare il titolo in forza del quale la somma è stata mutuata.
Nel nostro caso non è stata fornita né la prova della dazione di somme dalla né quella Parte_2 del titolo in forza del quale la somma è stata mutuata.
Sul punto, secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, per ottenere la restituzione di somme mutuate, l'attore deve provare gli elementi costitutivi della domanda, quindi, non solo la consegna del denaro, ma anche il titolo da cui deriva l'obbligazione restitutoria. (cfr. Cass. Civile ordinanza n. 27372/2021; Cass., sez. 6-1, ord. del 20/08/2020 n. 17410; Cass., sez. 2, ord. n.
30944/2018; Cass., sez. 3, sent. n. 9541/2010).
*****
Da ultimo si condivide l'assunto dell'appellante nella parte in cui deduce che, anche a voler ritenere sussistenti una pluralità di debiti a carico del sig. il giudice di primo grado avrebbe dovuto dare Pt_1 atto che, applicando l'art. 1193 c.c., il debito più antico era quello per il quale è stata fornita in corso di causa la prova del pagamento per complessivi € 9.250,00, da imputarsi ad estinzione dell'obbligazione portata dalla ricognizione di debito.
Infatti, se é vero che il beneficiario di una ricognizione di debito è dispensato dall'onere di provare il rapporto fondamentale che si presume, è altresì vero che tale principio deve essere coordinato con quelli in materia di imputazione dei pagamenti ex art. 1193 c.c., nei casi in cui il promittente dimostri, come in questo caso, di aver eseguito un pagamento idoneo ad estinguere, totalmente o parzialmente, il debito.
Nel caso di specie, a fronte di una domanda di pagamento “astratta”, pura e non titolata, il sig. ha dato prova di aver eseguito un pagamento e tale pagamento, in assenza della prova di Pt_1 una pluralità di ragioni di credito in capo alla sig.ra e dell'imputabilità, ex art. 1193 c.c., CP_1 dello stesso all'una invece che all'altra, deve presumersi riferito a quell'unico debito.
Sul punto si cita: “Qualora il debitore abbia dato la prova del pagamento avente efficacia estintiva, eseguito con riferimento ad un determinato credito, spetta al creditore di dimostrare sia l'esistenza di più debiti del convenuto scaduti, sia la sussistenza del presupposto per l'applicazione di uno dei criteri sussidiari di imputazione stabiliti dall'art. 1193 c.c.” (Cass. n. 1571/2000).
“Quando una parte agisce per l'adempimento di un proprio credito ed il convenuto dimostra di aver pagato delle somme, ancorché senza imputazione a quel credito, ma allegando di averlo così adempiuto parzialmente o per l'intero, spetta all'attore, il quale intenda sostenere che quel pagamento, in applicazione delle regole stabilite dall'art. 1193, comma 2, c.c., doveva essere imputato ad altro credito già scaduto, dare la prova dell'esistenza di quest'ultimo.” (Cass. n. 12305/1995). pagina 6 di 7 Tutto ciò premesso, conclusivamente, si accoglie solo parzialmente l'appello ritenendo che il pagamento di € 9.250,00 a mezzo di bonifici bancari da parte di debba essere imputato Persona_1 alla ricognizione di debito sottoscritta in data 18.09.2008 da , posta a fondamento del Parte_1 decreto ingiuntivo opposto.
Conseguentemente si ritiene che l'appellante sia ancora debitore nei confronti di parte appellata della residua somma di € 1.750,00, il cui pagamento, che si assume essere avvenuto per contanti, non è stato provato in corso di causa.
*****
Le spese di lite dei due gradi di giudizio, in ragione dell'accoglimento solo parziale del gravame, vengono compensate per ¼. Il pagamento della restante quota di ¾ è a carico di parte appellata.
Le spese di lite sono liquidate (ai sensi del D.M. 55/2014, scaglione di valore da 5.000 a 26.000, compensi medi tenuto conto del valore della causa e della sua complessità) per il primo grado, all'intero, in euro 5.077,00 per compensi per quattro fasi, per il secondo grado, sempre all'intero, in euro 3.966,00 per compenso per tre fasi (esclusa istruttoria), oltre a rimborso forfettario 15% ed accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della impugnata sentenza, così dispone:
I–revoca il decreto ingiuntivo opposto;
II-condanna al pagamento in favore di della somma di € 1.750,00, oltre Parte_1 CP_1 interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo.
II-dichiara compensate per ¼ le spese di lite dei due gradi di giudizio, liquidate, all'intero, come in motivazione, e condanna al pagamento della quota residua di ¾ in favore di . CP_1 Parte_1
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 28.02.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Rosanna Scarano dott. Giuseppe De Rosa
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Annarita Donofrio Consigliere dott. Rosanna Scarano Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1493/2019 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARAZZI FEDERICA Parte_1 C.F._1
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SACCHI SIMONA CP_1 C.F._2
APPELLATO
IN PUNTO A: Appello avverso sentenza n. 783/2019 emessa dal Tribunale di Modena il 3.05.2019.
Assegnata a decisione all'udienza collegiale del 10.09.2024, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 23/12/2015 la sig.ra ha notificato al sig. il decreto ingiuntivo CP_1 Parte_1 provvisoriamente esecutivo n. 3996/2015, emesso dal Tribunale di Modena e fondato su di una ricognizione di debito “pura” per l'importo di € 11.000,00, sottoscritta in data 18.09.2008 da Pt_1
in favore di .
[...] CP_1
proponeva opposizione avverso il suddetto decreto e conveniva in giudizio , Parte_1 CP_1 chiedendo, in via preliminare, la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, nel merito, dichiararsi la nullità del ricorso monitorio per mancanza/indeterminatezza della causa petendi.
pagina 1 di 7 L'attore esponeva che:
- la signora aveva agito in sede monitoria contro di lui, producendo unicamente un documento CP_1 qualificato come riconoscimento del debito;
-che la ricognizione di debito ai sensi dell'art. 1988 c.c. non esonera il promissario dall'onere di allegare il rapporto fondamentale e che nel ricorso non era determinato, né era determinabile, il rapporto obbligatorio tra le parti e, conseguentemente, il ricorso doveva ritenersi nullo;
- che, in ogni caso, a nessun titolo l'opponente era debitore della convenuta opposta, essendo stata la somma indicata nel riconoscimento del debito già corrisposta alla quanto a 9.250,00 Euro con CP_1 bonifici eseguiti per conto dell'odierno opponente dal padre , quanto alla residua somma Persona_1 di 1.750,00 Euro mediante dazioni di denaro contante effettuate nel corso degli anni.
Su istanza proposta dall'opponente ex art. 649 c.p.c., il G.I. con ordinanza del 3/3/2016 disponeva la sospensione dell'esecuzione iniziata dalla opposta con procedura di pignoramento presso terzi.
Nel giudizio conseguentemente radicato si costituiva la convenuta opposta che, in via preliminare, chiedeva la revoca della sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, e nel merito, chiedeva respingersi l'opposizione spiegata dal Pt_1
Esponeva la convenuta:
- che il 18/9/2008 era stato sottoscritto dall'odierno opponente un riconoscimento di debito nei confronti dell'odierna opposta per la somma di 11.000 Euro, importo che il primo si impegnava a pagare entro il 31 dicembre 2009;
-che la norma di cui all'art. 1988 c.c. esonera il creditore dall'onere della prova del rapporto fondamentale posto a fondamento della ricognizione di debito, che si presume fino a prova contraria;
-che dal 2010 al 2012 venivano versati da padre dell'opponente, 250 Euro mensili, per Persona_1 un totale di 9.250,00 Euro, quale contributo a titolo di mantenimento del nipote , non avendo Per_2
mai versato nulla al riguardo, e che il suddetto importo di € 9.250,00 non costituiva Parte_1 oggetto della ricognizione di debito, ma prestazione ulteriore che di propria iniziativa si Persona_1 impegnava ad adempiere per conto del figlio . Pt_1
Con note autorizzate dell'01/06/2016, la dichiarava che il riconoscimento di debito sottoscritto CP_1 dal era rappresentato da una somma mutuata, a più riprese, a nonché da spese di Pt_1 Parte_1 natura straordinaria sostenute, nel corso degli anni, sino al settembre 2008, a favore del figlio CP_2
[...]
Il sig. al contrario, ribadiva di aver già integralmente pagato l'unico debito mai contratto con la Pt_1 sig.ra imputabile a contributo per il mantenimento del figlio ed oggetto della CP_1 Per_2 ricognizione di debito. pagina 2 di 7 La causa veniva istruita con interrogatorio formale delle parti, prove per testi e prove documentali.
Con sentenza n. 783/2019 il Tribunale di Modena così decideva: “respinge la proposta opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n°3996/2015, previa revoca dell'ordinanza di sospensione della provvisoria esecuzione emessa ex art. 649 c.p.c.;”
Il Tribunale condannava parte opponente alla rifusione delle spese giudiziali sostenute dalla convenuta opposta, liquidate in complessivi 3.800 Euro, oltre accessori.
Avverso la suddetta decisione propone appello , affidando il gravame ai seguenti motivi: Parte_1
- erronea valutazione delle prove per testi nonché erronea valutazione della documentazione bancaria prodotta ai fini dell'imputabilità dei pagamenti alla ricognizione di debito;
- erronea applicazione delle norme di legge e principi giurisprudenziali in materia di ricognizione di debito, imputazione dei pagamenti e ripartizione dell'onere della prova;
- omesso esame della eccezione di tardività delle allegazioni ed eccezioni della sig.ra dedotte CP_1 tardivamente con le note autorizzate in data 1.06.2016.
Si costituisce l'appellata che chiede rigettarsi l'atto di appello perché infondato. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante censura la decisione impugnata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che le contabili dei bonifici bancari attestanti il pagamento di € 9.250,00, eseguiti per conto dell'odierno appellante dal padre , erano riferibili a somme dovute per il mantenimento ordinario del Persona_1 figlio della coppia, mentre la convenuta, odierna appellata, deduceva con note autorizzate del 1.06.2016 che oggetto della ricognizione di debito erano crediti diversi ed ulteriori, relativi a somme mutuate all'ex compagno ed a somme afferenti spese straordinarie relative al figlio . Parte_1 Per_2
A tale conclusione il primo giudice sarebbe pervenuto ritenendo che i testimoni , Persona_1
e non sarebbero stati credibili in quanto “stretti congiunti dell'attore Testimone_1 Testimone_2
(il padre, la madre e la sorella), a lui legati per comunanza di interessi e naturalmente portati a sostenerne le ragioni”.
Il motivo è fondato.
A parere di questa Corte la valutazione del primo giudice è contraria al pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la testimonianza di stretti congiunti è pienamente attendibile e non può essere considerata inattendibile aprioristicamente, ma solo ove sussistano anche ulteriori elementi che possano inficiarne la credibilità (per tutte Cass 31158/2023).
Invero i testi ascoltati non hanno mostrato di avere interessi economici e/o patrimoniali in comune con l'appellante, bensì solo un semplice legame affettivo.
pagina 3 di 7 Inoltre tutti e tre i suddetti testi sono stati indicati a prova sia diretta che contraria anche dalla stessa sig.ra essendo gli unici soggetti a conoscenza diretta dei fatti, ragione per cui deve ritenersi CP_1 erroneo escludere la rilevanza delle loro testimonianze in base al semplice rapporto di parentela con l'appellante.
Può, quindi, ritenersi che il primo giudice abbia erroneamente ignorato le risultanze probatorie che hanno correttamente qualificato il rapporto fondamentale inteso quale contribuzione al mantenimento della prole e hanno ricollegato i pagamenti eseguiti dal padre dell'appellante all'assolvimento del debito posto a fondamento della ricognizione di debito.
Può, quindi, concludersi che dalle suddette prove testimoniali emerge sia che il debito riconosciuto era attinente al mantenimento del minore, sia che i pagamenti del padre dell'appellante erano ed esso riconducibili e parzialmente estintivi dello stesso.
Inoltre, la circostanza che il sig. , padre dell'appellante, avesse iniziato a pagare per Persona_1 conto del figlio prima della scadenza del termine per il saldo riportato sulla scrittura privata di cui è causa - (primo pagamento di settembre 2009; termine al 31/12/2009) - , non significa che i pagamenti fossero estranei alla ricognizione di debito, poiché la stessa scrittura ammette il pagamento a rate e perché la scadenza ivi indicata rappresenta il termine ultimo per il saldo.
In conclusione, il Collegio rileva che i pagamenti fatti da per conto del figlio , Persona_1 Pt_1 documentati da bonifici per complessivi € 9.250,00, non possono che riferirsi all'unico credito portato dalla ricognizione di debito.
Al contrario non vi è prova del pagamento dell'importo di € 1.750,00, che l'opponente/odierno appellante assume essere stato versato in contanti in favore della CP_1
*****
Con altro motivo di gravame l'appellante censura la decisione impugnata per erronea applicazione di norme di legge e principi giurisprudenziali in materia di ricognizione di debito, imputazione dei pagamenti e ripartizione dell'onere della prova
Secondo l'assunto dell'appellante il primo giudice avrebbe ingiustamente dispensato la convenuta dell'onere di provare l'esistenza di tutte le regioni di credito vantate nei confronti dell'odierno appellante, introdotte tardivamente nel corso del giudizio di primo grado, solo con le note autorizzate dell'1.06.2016 in cui la convenuta deduceva, per la prima volta, che la ricognizione di debito azionata in via monitoria si riferiva a non meglio specificate “somme mutuate” e “spese straordinarie” e che, invece, i pagamenti del sig. , padre dell'appellante, costituivano l'assolvimento, “per un Persona_1 certo periodo” e per conto del sig. , dell'obbligo di mantenimento ordinario del figlio Parte_1
. Per_2
pagina 4 di 7 Il Collegio sul punto condivide la tesi dell'appellante che, richiamando l'ormai costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, ritiene applicarsi alla fattispecie il principio in base al quale una volta che il debitore abbia fornito la prova dell'inesistenza o dell'estinzione del debito relativo al rapporto fondamentale indicato dal creditore, spetta a chi si afferma comunque creditore provare l'esistenza di un diverso rapporto sottostante che giustifichi il credito.
Sul punto si cita: “una volta che il debitore abbia fornito la prova dell'inesistenza o dell'estinzione del debito relativo al rapporto fondamentale indicato dal creditore (ovvero dallo stesso debitore, essendone il creditore esentato e non essendo la promessa titolata), spetta a chi si afferma comunque creditore l'indicazione di un diverso rapporto sottostante che giustifichi il credito, in quanto il principio dell'astrazione processuale della causa, posto dall'art. 1988 c.c., che esonera colui a favore del quale la promessa o la ricognizione è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale, non può intendersi nel senso che al debitore compete l'impossibile prova dell'assenza di qualsiasi altra ipotetica ragione di debito, ulteriore rispetto a quella di cui abbia dimostrato l'insussistenza” (Cass. n.
17713/2016; Cass. n. 5245/2006).
Del tutto sovrapponibile al caso che ci occupa è la sentenza della Corte Appello di Firenze, Sez. I, del
18/11/2004 secondo cui: “Invero, l'art. 1988 c.c. esenta colui, in cui favore sia stato promesso un pagamento, dal dare la prova del sottostante rapporto che abbia reso obbligatorio quel pagamento;
ma se questo è l'effetto della semplice promessa, efficacia non inferiore dovrà riconoscersi al pagamento già avvenuto, nel senso che esso dovrà ricondursi (sempre salva la prova contraria) all'adempimento di un'obbligazione. Dal pagamento, visto come mero fatto storico, non può pertanto desumersi altro che con esso si sia adempiuto ad un obbligo;
il diverso titolo che si alleghi a fondare il pagamento dovrà viceversa formare oggetto di prova, cui è onerata (sempre nello schema del cennato art. 1988 c.c.) la parte che affermi un rapporto differente.”
Ciò detto, a parere di questa Corte dall'istruttoria espletata nel corso del giudizio di primo grado emerge chiaramente che la sig.ra non ha provato nessun'altra fonte di obbligazione a carico del CP_1 sig. in suo favore diversa da quella sottesa alla ricognizione di debito. Pt_1
Ha solo genericamente e tardivamente indicato, con le note autorizzate dell'1.06.2016, due altre crediti vantati nei confronti dell'appellante posti, a suo dire, a fondamento della ricognizione di debito, senza tuttavia fornire prova alcuna della sussistenza degli stessi.
In particolare, quanto al credito dedotto tardivamente dalla convenuta/odierna appellata relativo a presunte “somme mutuate” al questa Corte ricorda che, per pacifico orientamento della Pt_1 giurisprudenza di legittimità, quando un soggetto agisce in giudizio per ottenere la restituzione di somme mutuate deve dimostrare per intero il fatto costitutivo della propria pretesa ex art. 2697 pagina 5 di 7 c.c., non essendo a tal fine sufficiente provare che vi sia stata la dazione di denaro, occorrendo anche allegare il titolo in forza del quale la somma è stata mutuata.
Nel nostro caso non è stata fornita né la prova della dazione di somme dalla né quella Parte_2 del titolo in forza del quale la somma è stata mutuata.
Sul punto, secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, per ottenere la restituzione di somme mutuate, l'attore deve provare gli elementi costitutivi della domanda, quindi, non solo la consegna del denaro, ma anche il titolo da cui deriva l'obbligazione restitutoria. (cfr. Cass. Civile ordinanza n. 27372/2021; Cass., sez. 6-1, ord. del 20/08/2020 n. 17410; Cass., sez. 2, ord. n.
30944/2018; Cass., sez. 3, sent. n. 9541/2010).
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Da ultimo si condivide l'assunto dell'appellante nella parte in cui deduce che, anche a voler ritenere sussistenti una pluralità di debiti a carico del sig. il giudice di primo grado avrebbe dovuto dare Pt_1 atto che, applicando l'art. 1193 c.c., il debito più antico era quello per il quale è stata fornita in corso di causa la prova del pagamento per complessivi € 9.250,00, da imputarsi ad estinzione dell'obbligazione portata dalla ricognizione di debito.
Infatti, se é vero che il beneficiario di una ricognizione di debito è dispensato dall'onere di provare il rapporto fondamentale che si presume, è altresì vero che tale principio deve essere coordinato con quelli in materia di imputazione dei pagamenti ex art. 1193 c.c., nei casi in cui il promittente dimostri, come in questo caso, di aver eseguito un pagamento idoneo ad estinguere, totalmente o parzialmente, il debito.
Nel caso di specie, a fronte di una domanda di pagamento “astratta”, pura e non titolata, il sig. ha dato prova di aver eseguito un pagamento e tale pagamento, in assenza della prova di Pt_1 una pluralità di ragioni di credito in capo alla sig.ra e dell'imputabilità, ex art. 1193 c.c., CP_1 dello stesso all'una invece che all'altra, deve presumersi riferito a quell'unico debito.
Sul punto si cita: “Qualora il debitore abbia dato la prova del pagamento avente efficacia estintiva, eseguito con riferimento ad un determinato credito, spetta al creditore di dimostrare sia l'esistenza di più debiti del convenuto scaduti, sia la sussistenza del presupposto per l'applicazione di uno dei criteri sussidiari di imputazione stabiliti dall'art. 1193 c.c.” (Cass. n. 1571/2000).
“Quando una parte agisce per l'adempimento di un proprio credito ed il convenuto dimostra di aver pagato delle somme, ancorché senza imputazione a quel credito, ma allegando di averlo così adempiuto parzialmente o per l'intero, spetta all'attore, il quale intenda sostenere che quel pagamento, in applicazione delle regole stabilite dall'art. 1193, comma 2, c.c., doveva essere imputato ad altro credito già scaduto, dare la prova dell'esistenza di quest'ultimo.” (Cass. n. 12305/1995). pagina 6 di 7 Tutto ciò premesso, conclusivamente, si accoglie solo parzialmente l'appello ritenendo che il pagamento di € 9.250,00 a mezzo di bonifici bancari da parte di debba essere imputato Persona_1 alla ricognizione di debito sottoscritta in data 18.09.2008 da , posta a fondamento del Parte_1 decreto ingiuntivo opposto.
Conseguentemente si ritiene che l'appellante sia ancora debitore nei confronti di parte appellata della residua somma di € 1.750,00, il cui pagamento, che si assume essere avvenuto per contanti, non è stato provato in corso di causa.
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Le spese di lite dei due gradi di giudizio, in ragione dell'accoglimento solo parziale del gravame, vengono compensate per ¼. Il pagamento della restante quota di ¾ è a carico di parte appellata.
Le spese di lite sono liquidate (ai sensi del D.M. 55/2014, scaglione di valore da 5.000 a 26.000, compensi medi tenuto conto del valore della causa e della sua complessità) per il primo grado, all'intero, in euro 5.077,00 per compensi per quattro fasi, per il secondo grado, sempre all'intero, in euro 3.966,00 per compenso per tre fasi (esclusa istruttoria), oltre a rimborso forfettario 15% ed accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della impugnata sentenza, così dispone:
I–revoca il decreto ingiuntivo opposto;
II-condanna al pagamento in favore di della somma di € 1.750,00, oltre Parte_1 CP_1 interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo.
II-dichiara compensate per ¼ le spese di lite dei due gradi di giudizio, liquidate, all'intero, come in motivazione, e condanna al pagamento della quota residua di ¾ in favore di . CP_1 Parte_1
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 28.02.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Rosanna Scarano dott. Giuseppe De Rosa
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