Articolo 104 della Legge 11 marzo 1972, n. 54
Articolo 103Articolo 105
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4 aprile 1972
Art. 104.
La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonche' le integrazioni di vitto e i generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807 , sono stabilite in conformita' delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1972 (Elenco n. 3).
Entrata in vigore il 4 aprile 1972