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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 19/08/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3450/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3450/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Parte_1 IN PROPRIO, elettivamente domiciliato in VIA ROSSELLI DEL TURCO, N. 30, FORLI' presso il difensore avv. Parte_1
ATTORE - OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IN CP C.F._2 CP PROPRIO e dell'avv. LI CESARE MENOTTO, elettivamente domiciliato in VIA BIONDINI, N. 1, 47121 FORLI' presso i difensori avv. e avv. LI CESARE MENOTTO CP
CONVENUTO – OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza del 5 marzo 2025, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. come disposto con provvedimento del 11.10.2024 e, in particolare:
- parte attrice ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni Parte_1 depositato in data 4.03.2025, ovvero: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì In via preliminare: DICHIARARE che il titolo esecutivo in forza del quale ha proposto pignoramento non è CP più esistente ed è divenuto nullo ed inefficace per la totale riforma del capo di condanna alle spese legali di cui alla sentenza n. 69/22 del 07.02.2022 del Tribunale di Ravenna, in forza della sentenza n. 1174/2023 del 26.05.2023, la quale ha così statuito: “Compensa integralmente fra e le Parte_1 controparti , LI ES NO e le spese di lite relative a tutti i CP CP_2 procedimenti anteriori al presente giudizio”; DARE ATTO che parte odierna attrice ha immediatamente sollevato la relativa eccezione nella prima memoria ex art. 183 co. 6° n. 1 c.p.c., depositata il 18.03.2024, in considerazione della circostanza che l'atto di citazione per instaurazione del presente giudizio di merito era stato notificato il 24.11.2022 e la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 1174/23 è stata letta il 26.05.2023 e, comunque, dando atto che si tratta di caducazione del titolo rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio per giurisprudenza del Supremo Collegio pagina 1 di 6 che ha, fra l'altro, più volte ribadito la prevalenza, nel rito del lavoro, del dispositivo sulla motivazione;
In via subordinata: DICHIARARE illegittima, illecita e nulla l'esecuzione promossa, in quanto il credito di sulla base della sentenza n. 69/2022 del Tribunale di Ravenna, non CP era e non è pignorabile in quanto la relativa somma di euro 15.464,50 (quindicimilaquattrocentosessantaquattro/50) è stata accantonata ex lege, sulla base del vincolo del pignoramento determinato dai pignoramenti eseguiti sulla somma sopra indicata da Parte_2 per l'importo di euro 8.452,83 (ottomilaquattrocentocinquantadue/83); da NO LI per Parte_3 l'importo di euro 2.657,73 (duemilaseicentocinquantasette/73); da per l'importo di Parte_4 euro 28.128,90 (ventottomilacentoventotto/90); DICHIARARE, conseguentemente, l'insussistenza del credito di nei confronti di per l'importo di euro 15.464,50 per fatto CP Parte_1 impeditivo sopravvenuto alla formazione del titolo, che diverrà fatto estintivo del credito in caso di assegnazione delle somme;
DICHIARARE che l'esecuzione è stata proposta sia senza la normale prudenza ex art. 96 co. 2° c.p.c. sia in malafede ex art. 96 co. 3° c.p.c.; CONDANNARE al CP risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dallo scrivente che si quantificano nella misura del triplo delle spese e compensi legali, in applicazione dei principi di cui all'Osservatorio del Tribunale di Milano, quanto al risarcimento dei danni ex art. 96 co. 3° c.p.c.; e nella misura di euro 24.000,00 pari all'importo illegittimamente vincolato, quanto ai danni ex art. 96 co. 2° c.p.c., rimettendo comunque le relative liquidazioni all'equo apprezzamento del Giudicante. CONDANNARE al risarcimento dei danni ex art. 88 e 89, la cui liquidazione viene CP rimessa all'equo apprezzamento del Giudicante, per espressioni sconvenienti ed offensive riportate negli atti esposti, di cui si chiede la cancellazione: […]; CONDANNARE al risarcimento CP dei danni ex art. 96 co. 3° c.p.c., nella misura del triplo dei compensi liquidati secondo i parametri dell'Osservatorio presso il Tribunale di Milano e, comunque, secondo l'equo apprezzamento del Giudicante. Con vittoria di spese legali del presente giudizio di merito e con condanna del convenuto al pagamento delle spese e compensi del procedimento ex art. 624 c.p.c., r.g. n. 363/22. dinanzi al G.E. del Tribunale di Forlì; nonché del procedimento per reclamo n. 2285/22 r.g., definito con ordinanza del 20.10.2022”;
- parte convenuta ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni CP depositato in data 5.03.2025, ovvero: “- DICHIARARE l'opposizione di inammissibile Parte_1
e/o irricevibile rigettarla siccome infondata in fatto ed in diritto;
- Con il favore delle spese da liquidarsi come da notula depositata per ogni fase nonché stato e grado;
- Con condanna ai danni ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi secondo quanto disposto dall'Osservatorio di giustizia del Tribunale di Milano;
- Con condanna ai danni ex art. 88/89 c.p.c.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, (di seguito anche solo debitore Parte_1 esecutato e/o opponente), instaurava giudizio di merito ai sensi dell'art. 616 c.p.c., convenendo innanzi al Tribunale di Forlì (in seguito anche solo creditore procedente), a seguito della CP proposizione da parte del medesimo debitore esecutato di opposizione all'esecuzione nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare presso terzi recante r.g. es. n. 363/2022, e dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione della procedura, emessa in data 2.08.2022 dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Forlì, dott.ssa Claudia Cocchi, con concessione del termine di centoventi giorni per l'introduzione del giudizio di merito, al fine di ottenere l'accoglimento delle proprie domande. Parte attrice, previa ricostruzione della complessa vicenda processuale e sostanziale nonché richiamando plurima giurisprudenza ritenuta applicabile al caso di specie, nello svolgere le proprie difese, sosteneva l'illegittimità e l'illiceità della procedura esecutiva mobiliare promossa dal creditore procedente in forza della sentenza n. 69/2022 emessa dal Tribunale di Ravenna ed CP affermava l'insussistenza nei propri confronti del credito dell'importo di euro 15.464,50, oggetto dell'atto di precetto notificatogli via pec in data 11.02.2022, per fatto impeditivo sopravvenuto pagina 2 di 6 costituito dal ricevimento in data 14.02.2022, 17.02.2022 e 21.02.2022 di tre atti di pignoramento di complessivo importo largamente superiore, in qualità di terzo pignorato, ad opera di tre creditori del proprio creditore, in base al predetto titolo esecutivo giudiziale provvisorio. Pertanto, parte attrice dava atto di aver provveduto ex lege ad accantonare la somma Parte_1 precettata, rilasciando le relative dichiarazioni di terzo e mantenendola a disposizione dei creditori. Inoltre, documentava l'esito tanto della fase cautelare di opposizione instaurata innanzi Parte_1 al giudice dell'esecuzione, quanto l'esito del successivo procedimento di reclamo al collegio avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione della procedura esecutiva. Per tali ragioni, infine, parte attrice domandava la condanna della controparte ai sensi dell'art. 96, commi 2 e 3, c.p.c., nonché chiedeva la cancellazione e il risarcimento del danno ai sensi degli artt. 88 e 89 c.p.c., per l'avversario impiego di espressioni sconvenienti ed offensive.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24.01.2023, si costituiva CP contestando integralmente l'avversario atto introduttivo, infondato e temerario. Preliminarmente, parte convenuta evidenziava come l'atto di citazione avversario fosse CP caratterizzato unicamente dalla trasposizione degli atti processuali delle precedenti fasi svoltesi tra le medesime parti e, dunque, si doleva del mancato raggiungimento dello scopo previsto dal legislatore, avendo la controparte radicato un'opposizione priva di specifiche allegazioni. In particolare, eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza delle pretese avversarie, CP ribadendo il proprio documentato diritto ad agire in via esecutiva per il recupero del proprio credito, nonché eccependo l'abusività e la contrarietà della condotta avversaria alle norme di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., in materia di obbligazioni. Inoltre, parte convenuta si doleva dell'abuso del diritto e della temerarietà anche del reclamo proposto dal debitore esecutato avverso l'ordinanza di Parte_1 rigetto dell'istanza di sospensione della procedura esecutiva già emessa dal giudice dell'esecuzione, non trattandosi né di un'opposizione all'esecuzione, né di un'opposizione agli atti esecutivi. Da ultimo, eccependo l'illegittimità dell'avversaria richiesta formulata ex artt. 88 e 89 c.p.c., CP domandava a propria volta la refusione del danno per espressioni ingiuriose e diffamatorie
[...] utilizzate da parte attrice nei propri confronti.
All'udienza del 8.11.2023, a seguito di illustrazioni ad opera delle parti e rilevato, in via preliminare, che il giudizio in esame aveva ad oggetto un'opposizione all'esecuzione, diversamente dall'erroneo codice oggetto utilizzato, il giudice assegnatario mandava il presente fascicolo al Presidente del Tribunale per ogni eventuale determinazione in ordine alla riassegnazione della causa.
Con decreto del 10.11.2023, il fascicolo veniva riassegnato per la trattazione al giudice competente in base alla ripartizione tabellare interna per materia.
All'udienza del 5.02.2024, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. come disposto con provvedimento del 15.01.2024, parte attrice produceva copia della sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 26.05.2023, dando atto della parziale riforma del titolo giudiziale esecutivo - integrale compensazione delle spese legali di primo e di secondo grado - e chiedendo la declaratoria di estinzione della procedura esecutiva il quanto il titolo allora esistente era stato riformato;
parte convenuta reiterava le proprie doglianze ed insisteva per l'accoglimento delle proprie domande, formulando altresì istanze istruttorie;
all'esito e vista la richiesta formulata dalle parti, il giudice assegnava i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e fissava udienza per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova.
Le parti provvedevano poi al deposito delle rispettive memorie istruttorie.
All'udienza del 27.05.2024, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. come disposto con provvedimento del 6.05.2024, ritenute inutilizzabili le note depositate parte convenuta opposta in data 25.05.2024, in quanto il relativo diritto si era già consumato con le note del 23.05.2024 e comunque, ad abundantiam, che non vi fosse alcuna riunione operabile col procedimento di reclamo al provvedimento del G.E., né che vi fosse alcuna ragione di sospendere il presente giudizio, ritenuta la pagina 3 di 6 causa matura per la decisione, il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la successiva udienza del 28.10.2024.
Con decreto del 4.10.2024, il giudice dava atto del ricevimento di invito alla negoziazione assistita relativamente a richiesta di risarcimento danni formulata dall'avv. e, visto l'art. 51, CP commi 1 e 2, c.p.c., formulava richiesta di astensione, rimettendo gli atti al Presidente del Tribunale.
Con provvedimento del 8.10.2024, il presente fascicolo veniva poi riassegnato alla scrivente.
Con decreto del 11.10.2024, letto il provvedimento del Presidente del Tribunale, dato atto del carico del ruolo e del protrarsi del proprio impegno presso la sezione penale dibattimentale quale giudice a latere del Collegio, nonché ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni ai sensi degli artt. 189 e 190 c.p.c. l'udienza del 5.03.2025.
All'udienza del 5.03.2025, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. come disposto con provvedimento del 11.10.2024, le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione con ordinanza del 6.03.2025, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, che venivano poi depositate dalle parti.
***
Ai fini della decisione del presente giudizio di merito, tempestivamente instaurato dal debitore esecutato ai sensi dell'art. 616 c.p.c. entro il termine perentorio assegnato dal giudice Parte_1 dell'esecuzione con ordinanza del 2.08.2022 di rigetto dell'istanza di sospensione della procedura esecutiva mobiliare presso terzi recante r.g.es. n. 363/2022 avviata dal creditore procedente CP (cfr. doc. nn. s1 e s3 parte attrice e doc. g) e n. 12 parte convenuta), risulta assorbente la sopravvenuta caducazione del titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo costituito dalla sentenza di primo grado n. 69/2022 emessa in data 7.02.2022 dal Tribunale di Ravenna e parzialmente riformata, nelle more, dalla Corte di Appello di Bologna con sentenza n. 1174/2023 del 26.05.2023, con specifico riferimento al capo relativo alla liquidazione delle spese di lite tra le odierne parti processuali (cfr. doc. a-unus parte attrice e doc. n. 11 parte convenuta). In primo luogo e in via di ragione maggiormente liquida, infatti, l'originario diritto del creditore procedente di agire esecutivamente nei confronti del debitore esecutato CP Parte_1 sulla base dell'incontestato titolo esecutivo giudiziale, provvisoriamente esecutivo, costituito dalla sentenza di primo grado n. 69/2022 emessa in data 7.02.2022 dal Tribunale di Ravenna, nella parte in cui ha disposto la condanna di “(…) in proprio ed intervenuto quale genitore di Parte_1
e , in proprio ed intervenuta quale genitore di Persona_1 Parte_5 [...]
con vincolo solidale tra loro, alla rifusione delle spese di lite a favore di Persona_1 CP
, LI ES NO e , per ciascuno, nell'importo complessivo per il
[...] CP_2 giudizio di merito e cautelare di 1° grado di € 10.000,00 oltre ad € 545,00 per anticipazioni, a favore solo di oltre accessori di legge e con distrazione della quota di spettanza di CP [...]
a favore del difensore antistatario avv. Daniele Pacitti” è venuto meno, nelle more del CP_2 presente giudizio di merito, in ragione della documentata riforma del relativo capo ad opera della pronuncia di secondo grado della Corte d'Appello di Bologna che “in parziale riforma della decisione impugnata (…) compensa integralmente fra e le controparti , LI ES Parte_1 CP NO e le spese di lite relative a tutti i procedimenti anteriori al presente giudizio”. CP_2 Dunque, stante l'accertata sopravvenuta mancanza del titolo esecutivo in capo al creditore procedente nei confronti del debitore esecutato / opponente non può che CP Parte_1 determinarsi l'improcedibilità della procedura esecutiva mobiliare presso terzi recante r.g.es. n. 363/2022, instaurata dal creditore procedente nei confronti di in origine CP Parte_1 legittimamente, proprio in forza del titolo esecutivo giudiziale, poi, caducato e ne consegue la caducazione anche dell'opposizione sollevata dal debitore esecutato sempre sul medesimo titolo giudiziale, provvisoriamente esecutivo, con conseguente cessazione della materia del contendere sugli pagina 4 di 6 ulteriori ed originari motivi di opposizione proposti (cfr. Cass. n. 18502 del 08.07.2024 in materia di condanna provvisionale, nonché Cass. 18367 del 04.07.2024 e Cass. S.U. n. 25478 del 21.09.2021). In secondo luogo e sempre a quest'ultimo specifico proposito, viste le ulteriori difese svolte da parte convenuta e il contenuto complesso del titolo esecutivo giudiziale riformato in appello, si deve rilevare come l'unica parte processuale costituita nel presente giudizio di merito e che in precedenza ha proposto, prima, opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c. innanzi al giudice dell'esecuzione e, poi, reclamo al collegio ex art. 696 terdecies c.p.c. avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza cautelare di sospensione della procedura esecutiva pendente è il solo debitore esecutato in proprio, non venendo in rilievo e non essendo oggetto del presente giudizio la Parte_1 posizione sostanziale dello stesso quale genitore di Parte_1 Persona_1 Per un verso, infatti, non è determinante sul punto il fatto che si sia costituito in Parte_1 giudizio esplicitando di agire in autodifesa, in quanto una tale allegazione riguarda l'obbligo di difesa tecnica dell'ambito del giudizio ordinario di cognizione e non già la soggettività della parte processuale che agisce in giudizio. Per altro verso e alla luce della qualificazione degli atti difensivi offerti in comunicazione, - diversamente da quanto accaduto nel giudizio di primo grado svoltosi Parte_1 innanzi al Tribunale di Ravenna e conclusosi con sentenza n. 69/2022, in cui ha agito tanto in proprio, quanto è intervenuto in qualità di genitore del figlio minore - ha Persona_1 evidentemente proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., così come la successiva fase cautelare di reclamo al collegio, nonché il presente giudizio di merito unicamente in proprio. Ciò risulta evidente da una pluralità di chiari e convergenti elementi emergenti dagli atti. Innanzitutto, si deve valorizzare il dato testuale per cui l'odierna parte attrice nella parte iniziale dei propri scritti difensivi si limita a qualificarsi come “procuratore in proprio” ed “esercente in autodifesa”, senza alcuno specifico riferimento all'eventuale ed autonoma parte processuale
[...]
In particolare, a fronte dell'atto di precetto notificato in data 11.02.2022 e Persona_1 dell'atto di pignoramento presso terzi notificato in data 7.03.2022 ad opera del creditore procedente sia nei confronti di in proprio, sia nei confronti di quale CP Parte_1 Parte_1 genitore di in base alla sentenza di primo grado n. 69/2022 che li Persona_1 condannava in solido alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte nel CP ricorso in opposizione ex artt. 615 e 624 c.p.c. depositato innanzi al giudice dell'esecuzione, il difensore in autotutela precisa che il ricorso è “redatto nell'interesse del debitore esecutato avv.
(cfr. doc. n. s2 parte attrice). In aggiunta e facendo applicazione di un ulteriore Parte_1 principio giuridico di carattere sostanziale, si deve rilevare come in ogni caso in Parte_1 assenza della necessaria costituzione in giudizio anche della madre del figlio minore
[...]
non sarebbe stato in ogni caso di per sé legittimato ad agire in rappresentanza del Persona_1 predetto figlio minore;
parte, invece, ritualmente costituta nel giudizio di primo grado svoltosi innanzi al Tribunale di Ravenna e che in quella sede è risultata soccombente. In aggiunta, poi, costituisce circostanza fattuale non in contestazione tra le parti ed in ogni caso debitamente documentata nell'ambito della sentenza n. 1174/2023 emessa dalla Corte di Appello di Bologna in data 26.05.2023, quella relativa al fatto che tanto la moglie in proprio ed in Parte_5 qualità di genitore del figlio minore quanto lo stesso in Persona_1 Parte_1 qualità di genitore del figlio minore non si siano costituiti in appello, Persona_1 con conseguente passaggio in giudicato delle statuizioni di primo grado in ordine alla condanna solidale al pagamento delle spese di lite nei loro confronti. Pertanto, il titolo esecutivo giudiziale per cui è causa non risulta caducato con riferimento ad un tale distinto rapporto processuale ( – in qualità di genitore di CP Parte_1 [...] ; rapporto processuale che però non è oggetto dello specifico thema decidendum Persona_1 del presente giudizio di merito.
In terzo luogo, quanto alla liquidazione delle spese di lite, si ricorda che, come noto, le stesse, per regola generale, seguono la soccombenza e vengono liquidate per ogni fase processuale espletata, pagina 5 di 6 in relazione al valore della controversia ovvero della domanda, ai fini dell'applicazione degli scaglioni previsti dal D.M. n. 55 del 2014, e che nell'ipotesi di accertata cessazione della materia del contendere, la relativa liquidazione deve avvenire in base al principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. n. 24234 del 29.11.2016). Per quanto di specifico interesse ai fini del decidere, si deve senza dubbio precisare che le spese processuali, in una tale ipotesi, vanno regolate, valutando unicamente gli originari motivi di doglianza sollevati (cfr. Cass. S.U. n. 25478 del 21.09.2021, conforme Cass. n. 9899 del 28.03.2022) ovvero la normale probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Nel caso di specie, si ritiene opportuno compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio ordinario di cognizione ex art. 92 c.p.c., considerata principalmente la sostanziale reciproca soccombenza tra parte attrice e parte convenuta. Da un lato, si deve considerare la verosimile infondatezza del motivo di opposizione relativo alla pretesa illegittimità, illiceità e nullità dell'esecuzione mobiliare presso terzi intrapresa dal creditore procedente in forza di un CP valido, benché provvisorio, titolo esecutivo giudiziale e, dall'altro lato, si devono valorizzare le documentate allegazioni di parte attrice in ordine alla propria contemporanea veste di terzo pignorato in distinte procedure esecutive sulla base del medesimo titolo giudiziale, dovendosi condividere integralmente sul punto le statuizioni rese con ordinanza del 20.10.2022 dal collegio in sede di reclamo. Inoltre, l'integrale compensazione delle spese di lite tanto delle fasi cautelari, quanto della fase di merito (cfr. Cass. n. 22033 del 24.10.2011 e Cass. n. 15082 del 31.05.2019) risulta, nella specie, equa anche considerando il fatto della sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo giudiziale, nonché tenuto conto della articolata e complessa natura delle difese svolte da entrambe le parti e del comportamento processuale dalle stesse tenuto nelle more del giudizio, quali situazioni eccezionali, che sicuramente possono essere ricomprese entro il canone da ultimo sancito dalla Corte Costituzionale con la propria pronuncia n. 77 del 19.04.2018 e che devono essere valorizzate anche nell'ottica dei generali principi di leale collaborazione delle parti all'accertamento della verità. Infine, per quanto riguarda le domande formulate dalle parti in termini di condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non si ravvisano gli estremi per una pronuncia in tal senso, in quanto ne manca in via assorbente l'elemento costitutivo oggettivo della totale soccombenza della controparte, mentre per quanto riguarda le reciproche domande di cancellazione di frasi sconvenienti e/o offensive e risarcitorie ex art. 89 c.p.c., ci si limita a rilevare che le espressioni utilizzate sono sostanzialmente attinenti all'accesa controversia in essere tra le parti processuali nonché reciproche e soprattutto vanno contestualizzate in un rapporto di forte e continuativa conflittualità tra fratelli, che agiscono entrambi in giudizio in autodifesa e che si vedono contrapposti, come dagli stessi confermato in atti, in una pluralità di ripetute azioni giudiziali aventi ad oggetto reciproci rapporti patrimoniali tra gli stessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 3450/2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCERTA E DICHIARA la cessazione della materia del contendere tra le parti, in ragione della sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo giudiziale posto alla base della procedura esecutiva mobiliare presso terzi r.g.es. n. 363/2022 Tribunale di Forlì, nonché della relativa opposizione all'esecuzione proposta dal debitore esecutato per le ragioni di cui in motivazione. Parte_1
2. COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Forlì, 19 agosto 2025
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Sartoni
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3450/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Parte_1 IN PROPRIO, elettivamente domiciliato in VIA ROSSELLI DEL TURCO, N. 30, FORLI' presso il difensore avv. Parte_1
ATTORE - OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IN CP C.F._2 CP PROPRIO e dell'avv. LI CESARE MENOTTO, elettivamente domiciliato in VIA BIONDINI, N. 1, 47121 FORLI' presso i difensori avv. e avv. LI CESARE MENOTTO CP
CONVENUTO – OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza del 5 marzo 2025, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. come disposto con provvedimento del 11.10.2024 e, in particolare:
- parte attrice ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni Parte_1 depositato in data 4.03.2025, ovvero: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì In via preliminare: DICHIARARE che il titolo esecutivo in forza del quale ha proposto pignoramento non è CP più esistente ed è divenuto nullo ed inefficace per la totale riforma del capo di condanna alle spese legali di cui alla sentenza n. 69/22 del 07.02.2022 del Tribunale di Ravenna, in forza della sentenza n. 1174/2023 del 26.05.2023, la quale ha così statuito: “Compensa integralmente fra e le Parte_1 controparti , LI ES NO e le spese di lite relative a tutti i CP CP_2 procedimenti anteriori al presente giudizio”; DARE ATTO che parte odierna attrice ha immediatamente sollevato la relativa eccezione nella prima memoria ex art. 183 co. 6° n. 1 c.p.c., depositata il 18.03.2024, in considerazione della circostanza che l'atto di citazione per instaurazione del presente giudizio di merito era stato notificato il 24.11.2022 e la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 1174/23 è stata letta il 26.05.2023 e, comunque, dando atto che si tratta di caducazione del titolo rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio per giurisprudenza del Supremo Collegio pagina 1 di 6 che ha, fra l'altro, più volte ribadito la prevalenza, nel rito del lavoro, del dispositivo sulla motivazione;
In via subordinata: DICHIARARE illegittima, illecita e nulla l'esecuzione promossa, in quanto il credito di sulla base della sentenza n. 69/2022 del Tribunale di Ravenna, non CP era e non è pignorabile in quanto la relativa somma di euro 15.464,50 (quindicimilaquattrocentosessantaquattro/50) è stata accantonata ex lege, sulla base del vincolo del pignoramento determinato dai pignoramenti eseguiti sulla somma sopra indicata da Parte_2 per l'importo di euro 8.452,83 (ottomilaquattrocentocinquantadue/83); da NO LI per Parte_3 l'importo di euro 2.657,73 (duemilaseicentocinquantasette/73); da per l'importo di Parte_4 euro 28.128,90 (ventottomilacentoventotto/90); DICHIARARE, conseguentemente, l'insussistenza del credito di nei confronti di per l'importo di euro 15.464,50 per fatto CP Parte_1 impeditivo sopravvenuto alla formazione del titolo, che diverrà fatto estintivo del credito in caso di assegnazione delle somme;
DICHIARARE che l'esecuzione è stata proposta sia senza la normale prudenza ex art. 96 co. 2° c.p.c. sia in malafede ex art. 96 co. 3° c.p.c.; CONDANNARE al CP risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dallo scrivente che si quantificano nella misura del triplo delle spese e compensi legali, in applicazione dei principi di cui all'Osservatorio del Tribunale di Milano, quanto al risarcimento dei danni ex art. 96 co. 3° c.p.c.; e nella misura di euro 24.000,00 pari all'importo illegittimamente vincolato, quanto ai danni ex art. 96 co. 2° c.p.c., rimettendo comunque le relative liquidazioni all'equo apprezzamento del Giudicante. CONDANNARE al risarcimento dei danni ex art. 88 e 89, la cui liquidazione viene CP rimessa all'equo apprezzamento del Giudicante, per espressioni sconvenienti ed offensive riportate negli atti esposti, di cui si chiede la cancellazione: […]; CONDANNARE al risarcimento CP dei danni ex art. 96 co. 3° c.p.c., nella misura del triplo dei compensi liquidati secondo i parametri dell'Osservatorio presso il Tribunale di Milano e, comunque, secondo l'equo apprezzamento del Giudicante. Con vittoria di spese legali del presente giudizio di merito e con condanna del convenuto al pagamento delle spese e compensi del procedimento ex art. 624 c.p.c., r.g. n. 363/22. dinanzi al G.E. del Tribunale di Forlì; nonché del procedimento per reclamo n. 2285/22 r.g., definito con ordinanza del 20.10.2022”;
- parte convenuta ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni CP depositato in data 5.03.2025, ovvero: “- DICHIARARE l'opposizione di inammissibile Parte_1
e/o irricevibile rigettarla siccome infondata in fatto ed in diritto;
- Con il favore delle spese da liquidarsi come da notula depositata per ogni fase nonché stato e grado;
- Con condanna ai danni ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi secondo quanto disposto dall'Osservatorio di giustizia del Tribunale di Milano;
- Con condanna ai danni ex art. 88/89 c.p.c.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, (di seguito anche solo debitore Parte_1 esecutato e/o opponente), instaurava giudizio di merito ai sensi dell'art. 616 c.p.c., convenendo innanzi al Tribunale di Forlì (in seguito anche solo creditore procedente), a seguito della CP proposizione da parte del medesimo debitore esecutato di opposizione all'esecuzione nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare presso terzi recante r.g. es. n. 363/2022, e dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione della procedura, emessa in data 2.08.2022 dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Forlì, dott.ssa Claudia Cocchi, con concessione del termine di centoventi giorni per l'introduzione del giudizio di merito, al fine di ottenere l'accoglimento delle proprie domande. Parte attrice, previa ricostruzione della complessa vicenda processuale e sostanziale nonché richiamando plurima giurisprudenza ritenuta applicabile al caso di specie, nello svolgere le proprie difese, sosteneva l'illegittimità e l'illiceità della procedura esecutiva mobiliare promossa dal creditore procedente in forza della sentenza n. 69/2022 emessa dal Tribunale di Ravenna ed CP affermava l'insussistenza nei propri confronti del credito dell'importo di euro 15.464,50, oggetto dell'atto di precetto notificatogli via pec in data 11.02.2022, per fatto impeditivo sopravvenuto pagina 2 di 6 costituito dal ricevimento in data 14.02.2022, 17.02.2022 e 21.02.2022 di tre atti di pignoramento di complessivo importo largamente superiore, in qualità di terzo pignorato, ad opera di tre creditori del proprio creditore, in base al predetto titolo esecutivo giudiziale provvisorio. Pertanto, parte attrice dava atto di aver provveduto ex lege ad accantonare la somma Parte_1 precettata, rilasciando le relative dichiarazioni di terzo e mantenendola a disposizione dei creditori. Inoltre, documentava l'esito tanto della fase cautelare di opposizione instaurata innanzi Parte_1 al giudice dell'esecuzione, quanto l'esito del successivo procedimento di reclamo al collegio avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione della procedura esecutiva. Per tali ragioni, infine, parte attrice domandava la condanna della controparte ai sensi dell'art. 96, commi 2 e 3, c.p.c., nonché chiedeva la cancellazione e il risarcimento del danno ai sensi degli artt. 88 e 89 c.p.c., per l'avversario impiego di espressioni sconvenienti ed offensive.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24.01.2023, si costituiva CP contestando integralmente l'avversario atto introduttivo, infondato e temerario. Preliminarmente, parte convenuta evidenziava come l'atto di citazione avversario fosse CP caratterizzato unicamente dalla trasposizione degli atti processuali delle precedenti fasi svoltesi tra le medesime parti e, dunque, si doleva del mancato raggiungimento dello scopo previsto dal legislatore, avendo la controparte radicato un'opposizione priva di specifiche allegazioni. In particolare, eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza delle pretese avversarie, CP ribadendo il proprio documentato diritto ad agire in via esecutiva per il recupero del proprio credito, nonché eccependo l'abusività e la contrarietà della condotta avversaria alle norme di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., in materia di obbligazioni. Inoltre, parte convenuta si doleva dell'abuso del diritto e della temerarietà anche del reclamo proposto dal debitore esecutato avverso l'ordinanza di Parte_1 rigetto dell'istanza di sospensione della procedura esecutiva già emessa dal giudice dell'esecuzione, non trattandosi né di un'opposizione all'esecuzione, né di un'opposizione agli atti esecutivi. Da ultimo, eccependo l'illegittimità dell'avversaria richiesta formulata ex artt. 88 e 89 c.p.c., CP domandava a propria volta la refusione del danno per espressioni ingiuriose e diffamatorie
[...] utilizzate da parte attrice nei propri confronti.
All'udienza del 8.11.2023, a seguito di illustrazioni ad opera delle parti e rilevato, in via preliminare, che il giudizio in esame aveva ad oggetto un'opposizione all'esecuzione, diversamente dall'erroneo codice oggetto utilizzato, il giudice assegnatario mandava il presente fascicolo al Presidente del Tribunale per ogni eventuale determinazione in ordine alla riassegnazione della causa.
Con decreto del 10.11.2023, il fascicolo veniva riassegnato per la trattazione al giudice competente in base alla ripartizione tabellare interna per materia.
All'udienza del 5.02.2024, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. come disposto con provvedimento del 15.01.2024, parte attrice produceva copia della sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 26.05.2023, dando atto della parziale riforma del titolo giudiziale esecutivo - integrale compensazione delle spese legali di primo e di secondo grado - e chiedendo la declaratoria di estinzione della procedura esecutiva il quanto il titolo allora esistente era stato riformato;
parte convenuta reiterava le proprie doglianze ed insisteva per l'accoglimento delle proprie domande, formulando altresì istanze istruttorie;
all'esito e vista la richiesta formulata dalle parti, il giudice assegnava i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e fissava udienza per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova.
Le parti provvedevano poi al deposito delle rispettive memorie istruttorie.
All'udienza del 27.05.2024, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. come disposto con provvedimento del 6.05.2024, ritenute inutilizzabili le note depositate parte convenuta opposta in data 25.05.2024, in quanto il relativo diritto si era già consumato con le note del 23.05.2024 e comunque, ad abundantiam, che non vi fosse alcuna riunione operabile col procedimento di reclamo al provvedimento del G.E., né che vi fosse alcuna ragione di sospendere il presente giudizio, ritenuta la pagina 3 di 6 causa matura per la decisione, il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la successiva udienza del 28.10.2024.
Con decreto del 4.10.2024, il giudice dava atto del ricevimento di invito alla negoziazione assistita relativamente a richiesta di risarcimento danni formulata dall'avv. e, visto l'art. 51, CP commi 1 e 2, c.p.c., formulava richiesta di astensione, rimettendo gli atti al Presidente del Tribunale.
Con provvedimento del 8.10.2024, il presente fascicolo veniva poi riassegnato alla scrivente.
Con decreto del 11.10.2024, letto il provvedimento del Presidente del Tribunale, dato atto del carico del ruolo e del protrarsi del proprio impegno presso la sezione penale dibattimentale quale giudice a latere del Collegio, nonché ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni ai sensi degli artt. 189 e 190 c.p.c. l'udienza del 5.03.2025.
All'udienza del 5.03.2025, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. come disposto con provvedimento del 11.10.2024, le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione con ordinanza del 6.03.2025, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, che venivano poi depositate dalle parti.
***
Ai fini della decisione del presente giudizio di merito, tempestivamente instaurato dal debitore esecutato ai sensi dell'art. 616 c.p.c. entro il termine perentorio assegnato dal giudice Parte_1 dell'esecuzione con ordinanza del 2.08.2022 di rigetto dell'istanza di sospensione della procedura esecutiva mobiliare presso terzi recante r.g.es. n. 363/2022 avviata dal creditore procedente CP (cfr. doc. nn. s1 e s3 parte attrice e doc. g) e n. 12 parte convenuta), risulta assorbente la sopravvenuta caducazione del titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo costituito dalla sentenza di primo grado n. 69/2022 emessa in data 7.02.2022 dal Tribunale di Ravenna e parzialmente riformata, nelle more, dalla Corte di Appello di Bologna con sentenza n. 1174/2023 del 26.05.2023, con specifico riferimento al capo relativo alla liquidazione delle spese di lite tra le odierne parti processuali (cfr. doc. a-unus parte attrice e doc. n. 11 parte convenuta). In primo luogo e in via di ragione maggiormente liquida, infatti, l'originario diritto del creditore procedente di agire esecutivamente nei confronti del debitore esecutato CP Parte_1 sulla base dell'incontestato titolo esecutivo giudiziale, provvisoriamente esecutivo, costituito dalla sentenza di primo grado n. 69/2022 emessa in data 7.02.2022 dal Tribunale di Ravenna, nella parte in cui ha disposto la condanna di “(…) in proprio ed intervenuto quale genitore di Parte_1
e , in proprio ed intervenuta quale genitore di Persona_1 Parte_5 [...]
con vincolo solidale tra loro, alla rifusione delle spese di lite a favore di Persona_1 CP
, LI ES NO e , per ciascuno, nell'importo complessivo per il
[...] CP_2 giudizio di merito e cautelare di 1° grado di € 10.000,00 oltre ad € 545,00 per anticipazioni, a favore solo di oltre accessori di legge e con distrazione della quota di spettanza di CP [...]
a favore del difensore antistatario avv. Daniele Pacitti” è venuto meno, nelle more del CP_2 presente giudizio di merito, in ragione della documentata riforma del relativo capo ad opera della pronuncia di secondo grado della Corte d'Appello di Bologna che “in parziale riforma della decisione impugnata (…) compensa integralmente fra e le controparti , LI ES Parte_1 CP NO e le spese di lite relative a tutti i procedimenti anteriori al presente giudizio”. CP_2 Dunque, stante l'accertata sopravvenuta mancanza del titolo esecutivo in capo al creditore procedente nei confronti del debitore esecutato / opponente non può che CP Parte_1 determinarsi l'improcedibilità della procedura esecutiva mobiliare presso terzi recante r.g.es. n. 363/2022, instaurata dal creditore procedente nei confronti di in origine CP Parte_1 legittimamente, proprio in forza del titolo esecutivo giudiziale, poi, caducato e ne consegue la caducazione anche dell'opposizione sollevata dal debitore esecutato sempre sul medesimo titolo giudiziale, provvisoriamente esecutivo, con conseguente cessazione della materia del contendere sugli pagina 4 di 6 ulteriori ed originari motivi di opposizione proposti (cfr. Cass. n. 18502 del 08.07.2024 in materia di condanna provvisionale, nonché Cass. 18367 del 04.07.2024 e Cass. S.U. n. 25478 del 21.09.2021). In secondo luogo e sempre a quest'ultimo specifico proposito, viste le ulteriori difese svolte da parte convenuta e il contenuto complesso del titolo esecutivo giudiziale riformato in appello, si deve rilevare come l'unica parte processuale costituita nel presente giudizio di merito e che in precedenza ha proposto, prima, opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c. innanzi al giudice dell'esecuzione e, poi, reclamo al collegio ex art. 696 terdecies c.p.c. avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza cautelare di sospensione della procedura esecutiva pendente è il solo debitore esecutato in proprio, non venendo in rilievo e non essendo oggetto del presente giudizio la Parte_1 posizione sostanziale dello stesso quale genitore di Parte_1 Persona_1 Per un verso, infatti, non è determinante sul punto il fatto che si sia costituito in Parte_1 giudizio esplicitando di agire in autodifesa, in quanto una tale allegazione riguarda l'obbligo di difesa tecnica dell'ambito del giudizio ordinario di cognizione e non già la soggettività della parte processuale che agisce in giudizio. Per altro verso e alla luce della qualificazione degli atti difensivi offerti in comunicazione, - diversamente da quanto accaduto nel giudizio di primo grado svoltosi Parte_1 innanzi al Tribunale di Ravenna e conclusosi con sentenza n. 69/2022, in cui ha agito tanto in proprio, quanto è intervenuto in qualità di genitore del figlio minore - ha Persona_1 evidentemente proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., così come la successiva fase cautelare di reclamo al collegio, nonché il presente giudizio di merito unicamente in proprio. Ciò risulta evidente da una pluralità di chiari e convergenti elementi emergenti dagli atti. Innanzitutto, si deve valorizzare il dato testuale per cui l'odierna parte attrice nella parte iniziale dei propri scritti difensivi si limita a qualificarsi come “procuratore in proprio” ed “esercente in autodifesa”, senza alcuno specifico riferimento all'eventuale ed autonoma parte processuale
[...]
In particolare, a fronte dell'atto di precetto notificato in data 11.02.2022 e Persona_1 dell'atto di pignoramento presso terzi notificato in data 7.03.2022 ad opera del creditore procedente sia nei confronti di in proprio, sia nei confronti di quale CP Parte_1 Parte_1 genitore di in base alla sentenza di primo grado n. 69/2022 che li Persona_1 condannava in solido alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte nel CP ricorso in opposizione ex artt. 615 e 624 c.p.c. depositato innanzi al giudice dell'esecuzione, il difensore in autotutela precisa che il ricorso è “redatto nell'interesse del debitore esecutato avv.
(cfr. doc. n. s2 parte attrice). In aggiunta e facendo applicazione di un ulteriore Parte_1 principio giuridico di carattere sostanziale, si deve rilevare come in ogni caso in Parte_1 assenza della necessaria costituzione in giudizio anche della madre del figlio minore
[...]
non sarebbe stato in ogni caso di per sé legittimato ad agire in rappresentanza del Persona_1 predetto figlio minore;
parte, invece, ritualmente costituta nel giudizio di primo grado svoltosi innanzi al Tribunale di Ravenna e che in quella sede è risultata soccombente. In aggiunta, poi, costituisce circostanza fattuale non in contestazione tra le parti ed in ogni caso debitamente documentata nell'ambito della sentenza n. 1174/2023 emessa dalla Corte di Appello di Bologna in data 26.05.2023, quella relativa al fatto che tanto la moglie in proprio ed in Parte_5 qualità di genitore del figlio minore quanto lo stesso in Persona_1 Parte_1 qualità di genitore del figlio minore non si siano costituiti in appello, Persona_1 con conseguente passaggio in giudicato delle statuizioni di primo grado in ordine alla condanna solidale al pagamento delle spese di lite nei loro confronti. Pertanto, il titolo esecutivo giudiziale per cui è causa non risulta caducato con riferimento ad un tale distinto rapporto processuale ( – in qualità di genitore di CP Parte_1 [...] ; rapporto processuale che però non è oggetto dello specifico thema decidendum Persona_1 del presente giudizio di merito.
In terzo luogo, quanto alla liquidazione delle spese di lite, si ricorda che, come noto, le stesse, per regola generale, seguono la soccombenza e vengono liquidate per ogni fase processuale espletata, pagina 5 di 6 in relazione al valore della controversia ovvero della domanda, ai fini dell'applicazione degli scaglioni previsti dal D.M. n. 55 del 2014, e che nell'ipotesi di accertata cessazione della materia del contendere, la relativa liquidazione deve avvenire in base al principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. n. 24234 del 29.11.2016). Per quanto di specifico interesse ai fini del decidere, si deve senza dubbio precisare che le spese processuali, in una tale ipotesi, vanno regolate, valutando unicamente gli originari motivi di doglianza sollevati (cfr. Cass. S.U. n. 25478 del 21.09.2021, conforme Cass. n. 9899 del 28.03.2022) ovvero la normale probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Nel caso di specie, si ritiene opportuno compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio ordinario di cognizione ex art. 92 c.p.c., considerata principalmente la sostanziale reciproca soccombenza tra parte attrice e parte convenuta. Da un lato, si deve considerare la verosimile infondatezza del motivo di opposizione relativo alla pretesa illegittimità, illiceità e nullità dell'esecuzione mobiliare presso terzi intrapresa dal creditore procedente in forza di un CP valido, benché provvisorio, titolo esecutivo giudiziale e, dall'altro lato, si devono valorizzare le documentate allegazioni di parte attrice in ordine alla propria contemporanea veste di terzo pignorato in distinte procedure esecutive sulla base del medesimo titolo giudiziale, dovendosi condividere integralmente sul punto le statuizioni rese con ordinanza del 20.10.2022 dal collegio in sede di reclamo. Inoltre, l'integrale compensazione delle spese di lite tanto delle fasi cautelari, quanto della fase di merito (cfr. Cass. n. 22033 del 24.10.2011 e Cass. n. 15082 del 31.05.2019) risulta, nella specie, equa anche considerando il fatto della sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo giudiziale, nonché tenuto conto della articolata e complessa natura delle difese svolte da entrambe le parti e del comportamento processuale dalle stesse tenuto nelle more del giudizio, quali situazioni eccezionali, che sicuramente possono essere ricomprese entro il canone da ultimo sancito dalla Corte Costituzionale con la propria pronuncia n. 77 del 19.04.2018 e che devono essere valorizzate anche nell'ottica dei generali principi di leale collaborazione delle parti all'accertamento della verità. Infine, per quanto riguarda le domande formulate dalle parti in termini di condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non si ravvisano gli estremi per una pronuncia in tal senso, in quanto ne manca in via assorbente l'elemento costitutivo oggettivo della totale soccombenza della controparte, mentre per quanto riguarda le reciproche domande di cancellazione di frasi sconvenienti e/o offensive e risarcitorie ex art. 89 c.p.c., ci si limita a rilevare che le espressioni utilizzate sono sostanzialmente attinenti all'accesa controversia in essere tra le parti processuali nonché reciproche e soprattutto vanno contestualizzate in un rapporto di forte e continuativa conflittualità tra fratelli, che agiscono entrambi in giudizio in autodifesa e che si vedono contrapposti, come dagli stessi confermato in atti, in una pluralità di ripetute azioni giudiziali aventi ad oggetto reciproci rapporti patrimoniali tra gli stessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 3450/2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCERTA E DICHIARA la cessazione della materia del contendere tra le parti, in ragione della sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo giudiziale posto alla base della procedura esecutiva mobiliare presso terzi r.g.es. n. 363/2022 Tribunale di Forlì, nonché della relativa opposizione all'esecuzione proposta dal debitore esecutato per le ragioni di cui in motivazione. Parte_1
2. COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Forlì, 19 agosto 2025
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Sartoni
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