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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 18/03/2025, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R. G. n° 11562/2024
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, all'udienza del 18 marzo 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella PROCEDURA ASSISTENZIALE EX ART. 445 BIS C.P.C. iscritta in R.G. con il numero sopra indicato promossa da:
, Parte_1
rappr. e dif. dagli avv. Nicola LENOCI e Costantino LENOCI - Ricorrente – contro
in persona del Controparte_1
legale rappres. pro tempore, rappr. e dif. dagli avv. Francesco CERTOMA',
Antonio ANDRIULLI e Rita BATTIATO - Convenuto -
Fatto e diritto
Con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. depositato il 26 novembre 2024, la parte ricorrente domandava l'accertamento del requisito sanitario relativo alla prestazione richiesta in via amministrativa in data 24 settembre 2024 (assegno di invaliditàex L. n° 222/84).
L' , costituitosi, deduceva l'infondatezza della domanda. CP_1
All'udienza odierna, tuttavia, il procuratore di parte ricorrente – in forza della procura in atti - dichiarava di rinunciare agli atti del presente procedimento, con compensazione delle spese, anche ex art. 152 disp. att. cpc.; per l' CP_1 il procuratore costituito, munito di mandato (anche) a transigere, conciliare e rinunciare, ha accettato la rinunzia, chiedendo la condanna al pagamento delle spese.
La causa è stata quindi decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla 1
Sentenza R.G. n° 11562/24 L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
Si osserva, infatti, che lo sviluppo processuale che si è verificato non è contemplato dalla disciplina dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio dell'invalidità previdenziale e assistenziale, ma a tale insufficienza strutturale della procedura ex art. 445 bis c.p.c. si può porre rimedio mediante la pronuncia di una sentenza, perché non avrebbe addentellato normativo una pronuncia ricalcata sul tipo dell'omologa, che è un provvedimento peculiare.
D'altro canto, nemmeno la statuizione di non luogo a provvedere sull'istanza di accertamento del requisito sanitario si concilierebbe con la necessaria regolamentazione delle spese del procedimento.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Orbene, alla stregua delle dichiarazioni sopra riportate, risulta essersi concretizzata la fattispecie prevista dall'art. 306 cpc.: consequenziale appare, quindi, la dichiarazione da emettersi, in termini di estinzione del processo. Vi
è solo da precisare che si è ritenuto di dover emettere la predetta declaratoria in forma di sentenza, applicando analogicamente il combinato disposto degli artt. 281quater cpc. (secondo cui, se il tribunale è in composizione monocratica, decide con tutti i poteri del collegio) e 307, ultimo comma, cpc. (alla stregua del quale l'estinzione del processo, nell'ipotesi di inattività delle parti, è dichiarata con sentenza dal collegio).
Già in passato, peraltro, la giurisprudenza era dello stesso parere, nell'ambito del rito del lavoro, essendosi reputato inapplicabile al pretore- giudice monocratico il meccanismo di “reclamo” di cui all'art. 308 cpc. (v.
CASS. 4 OTTOBRE 1985 n° 4795), mentre in epoca recente ha ulteriormente asseverato tale opzione interpretativa CASS. SEZ. II, 10 OTTOBRE 2006 N°
21707, essendo stato precisato che: "Il terzo e quarto comma dell'art. 306 cod. proc. civ. attribuiscono al giudice la funzione di adottare due distinti provvedimenti, aventi ad oggetto, rispettivamente, la dichiarazione dell'estinzione del giudizio a seguito della rinunzia agli atti formulata da una parte ed accettata dall'altra e la liquidazione delle spese che la prima deve "ex
2
Sentenza R.G. n° 11562/24 lege" rimborsare alla seconda, salvo diverso accordo tra le parti. Il primo di detti provvedimenti, quando l'organo investito dalla decisione della causa abbia, per l'oggetto del giudizio, struttura monocratica, ha natura sostanziale di sentenza e, come tale, è appellabile anche se emesso in forma di ordinanza;
diversamente, conserva la sua natura di ordinanza reclamabile ai sensi dell'art. 308, primo comma, cod. proc. civ., se emanata dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e, quindi, non può essere altrimenti impugnato se non con quel rimedio espressamente previsto. Il provvedimento di liquidazione delle spese è, invece, dichiarato espressamente inimpugnabile dallo stesso art. 306, quarto comma, secondo periodo, cod. proc. civ., e, quindi, la parte che intenda dolersene può solo proporre ricorso straordinario per cassazione, in virtù dell'art. 111, comma settimo, Cost." (si veda anche CASS. SEZ. I, 7 OTTOBRE 2011 N° 20631).
°°°°°°°°°°°°°°°
Quanto alle spese, deve applicarsi il disposto dell'art. 152 disp. att. cpc. sì come sostituito dall'art. 42 del D. L. 30/9/2003 n° 269 (conv. in L.
24/11/2003 n° 326). Ed allora deve prendersi atto che parte ricorrente ha formulato la dichiarazione sostitutiva appositamente prevista dalla citata norma in relazione alla sussistenza del requisito reddituale idoneo alla esenzione dal pagamento delle spese per le quali, dunque, non risultando gli estremi della responsabilità aggravata ex art. 96 cpc., non è dovuto il rimborso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara estinto il giudizio e non dovuto il rimborso delle spese e dei costi della lite.
Taranto, 18 marzo 2025. IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
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Sentenza R.G. n° 11562/24
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, all'udienza del 18 marzo 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella PROCEDURA ASSISTENZIALE EX ART. 445 BIS C.P.C. iscritta in R.G. con il numero sopra indicato promossa da:
, Parte_1
rappr. e dif. dagli avv. Nicola LENOCI e Costantino LENOCI - Ricorrente – contro
in persona del Controparte_1
legale rappres. pro tempore, rappr. e dif. dagli avv. Francesco CERTOMA',
Antonio ANDRIULLI e Rita BATTIATO - Convenuto -
Fatto e diritto
Con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. depositato il 26 novembre 2024, la parte ricorrente domandava l'accertamento del requisito sanitario relativo alla prestazione richiesta in via amministrativa in data 24 settembre 2024 (assegno di invaliditàex L. n° 222/84).
L' , costituitosi, deduceva l'infondatezza della domanda. CP_1
All'udienza odierna, tuttavia, il procuratore di parte ricorrente – in forza della procura in atti - dichiarava di rinunciare agli atti del presente procedimento, con compensazione delle spese, anche ex art. 152 disp. att. cpc.; per l' CP_1 il procuratore costituito, munito di mandato (anche) a transigere, conciliare e rinunciare, ha accettato la rinunzia, chiedendo la condanna al pagamento delle spese.
La causa è stata quindi decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla 1
Sentenza R.G. n° 11562/24 L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
Si osserva, infatti, che lo sviluppo processuale che si è verificato non è contemplato dalla disciplina dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio dell'invalidità previdenziale e assistenziale, ma a tale insufficienza strutturale della procedura ex art. 445 bis c.p.c. si può porre rimedio mediante la pronuncia di una sentenza, perché non avrebbe addentellato normativo una pronuncia ricalcata sul tipo dell'omologa, che è un provvedimento peculiare.
D'altro canto, nemmeno la statuizione di non luogo a provvedere sull'istanza di accertamento del requisito sanitario si concilierebbe con la necessaria regolamentazione delle spese del procedimento.
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Orbene, alla stregua delle dichiarazioni sopra riportate, risulta essersi concretizzata la fattispecie prevista dall'art. 306 cpc.: consequenziale appare, quindi, la dichiarazione da emettersi, in termini di estinzione del processo. Vi
è solo da precisare che si è ritenuto di dover emettere la predetta declaratoria in forma di sentenza, applicando analogicamente il combinato disposto degli artt. 281quater cpc. (secondo cui, se il tribunale è in composizione monocratica, decide con tutti i poteri del collegio) e 307, ultimo comma, cpc. (alla stregua del quale l'estinzione del processo, nell'ipotesi di inattività delle parti, è dichiarata con sentenza dal collegio).
Già in passato, peraltro, la giurisprudenza era dello stesso parere, nell'ambito del rito del lavoro, essendosi reputato inapplicabile al pretore- giudice monocratico il meccanismo di “reclamo” di cui all'art. 308 cpc. (v.
CASS. 4 OTTOBRE 1985 n° 4795), mentre in epoca recente ha ulteriormente asseverato tale opzione interpretativa CASS. SEZ. II, 10 OTTOBRE 2006 N°
21707, essendo stato precisato che: "Il terzo e quarto comma dell'art. 306 cod. proc. civ. attribuiscono al giudice la funzione di adottare due distinti provvedimenti, aventi ad oggetto, rispettivamente, la dichiarazione dell'estinzione del giudizio a seguito della rinunzia agli atti formulata da una parte ed accettata dall'altra e la liquidazione delle spese che la prima deve "ex
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Sentenza R.G. n° 11562/24 lege" rimborsare alla seconda, salvo diverso accordo tra le parti. Il primo di detti provvedimenti, quando l'organo investito dalla decisione della causa abbia, per l'oggetto del giudizio, struttura monocratica, ha natura sostanziale di sentenza e, come tale, è appellabile anche se emesso in forma di ordinanza;
diversamente, conserva la sua natura di ordinanza reclamabile ai sensi dell'art. 308, primo comma, cod. proc. civ., se emanata dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e, quindi, non può essere altrimenti impugnato se non con quel rimedio espressamente previsto. Il provvedimento di liquidazione delle spese è, invece, dichiarato espressamente inimpugnabile dallo stesso art. 306, quarto comma, secondo periodo, cod. proc. civ., e, quindi, la parte che intenda dolersene può solo proporre ricorso straordinario per cassazione, in virtù dell'art. 111, comma settimo, Cost." (si veda anche CASS. SEZ. I, 7 OTTOBRE 2011 N° 20631).
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Quanto alle spese, deve applicarsi il disposto dell'art. 152 disp. att. cpc. sì come sostituito dall'art. 42 del D. L. 30/9/2003 n° 269 (conv. in L.
24/11/2003 n° 326). Ed allora deve prendersi atto che parte ricorrente ha formulato la dichiarazione sostitutiva appositamente prevista dalla citata norma in relazione alla sussistenza del requisito reddituale idoneo alla esenzione dal pagamento delle spese per le quali, dunque, non risultando gli estremi della responsabilità aggravata ex art. 96 cpc., non è dovuto il rimborso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara estinto il giudizio e non dovuto il rimborso delle spese e dei costi della lite.
Taranto, 18 marzo 2025. IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
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