Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 11/02/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello
n. 385/2020
C O R T E D'A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott.ssa Patrizia Morabito presidente dott. Natalino Sapone consigliere rel. dott.ssa Federica Rende consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 385/2020 R.G.A.C. vertente tra
, C.F.: nato a [...] il 6 Parte_1 CodiceFiscale_1 gennaio 1948 ed ivi residente a[...], in proprio e quale legale rappresentante della _1 corrente in Pellaro (RC), sulla SS 106, Contrada Lamonica snc, P.I.:
, rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Francesco P.IVA_1
Saccomanno, elettivamente domiciliato in Rosarno (RC), alla Via Roma,
Traversa Tito Speri n. 8
Appellante
e
C.F. , nata il [...] a [...] Controparte_2 C.F._2
Giorgio Morgeto (RC) ed ivi residente a[...], e CP_3
C.F. , nato a [...] il [...] e
[...] C.F._3
1
residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Carmela Marrapodi, (C.F.
), con studio in Aosta Frazione Porossan Roppoz n. C.F._4
25, e RI TA VA, (C.F. ) ed elettivamente C.F._5 domiciliati presso lo studio di quest'ultima in Taurianova (RC) alla Via
Senatore Loschiavo n. 16
Appellata
(CF e PI ) in persona della OP P.IVA_2
Commissione Straordinaria nominata con DPR del 27.12.2019, nella persona della dott.ssa , nata ad [...] il [...] (CF Controparte_5 [...]
), della dott.ssa , nata a [...] il [...] (CF C.F._6 CP_6
e del dott. in qualità di legale CodiceFiscale_7 CP_7 rappresentante pro tempore, con domicilio eletto preso lo studio dell'avv.
Lucia Carlino ( ), in Polistena, Via Capitini, 17 CodiceFiscale_8
Appellato e appellante incidentale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Domanda proposta in primo grado
Con atto di citazione datato 30.06.2020, notificato in data 6.7.2020,
[...]
e , comproprietari di un terreno, sito nel CP_2 CP_3
Comune di San Morgeto Via Case Popolari, convenivano in giudizio il
[...]
, il quale, a seguito di un finanziamento regionale, OP aveva concesso in appalto all'impresa aggiudicatrice i Controparte_8 lavori di recupero di immobili del patrimonio edilizio comunale anche mediante vistose demolizioni e ricostruzioni di una fascia di vecchie case comprese nel borgo antico.
2 Corte d'Appello
Convenivano, altresì, la stessa N.&G. per aver occupato CP_1 illegittimamente il terreno oggetto di causa, al fine di realizzare una pista d'accesso alla parte superiore ove dovevano eseguirsi i lavori appaltati.
Essi chiedevano di:
- accertare e dichiarare l'occupazione indebita dell'immobile di proprietà dei a parte del e della Parte_2 OP [...]
Controparte_9
- ordinare al Comune di ed alla Società OP Controparte_8 la cessazione dell'illegittima occupazione e di ogni turbativa al fine di
[...] garantire il godimento da parte degli attori dell'immobile di loro proprietà,
l'immediato rilascio e il ripristino dello stato dei luoghi;
- condannare il e la OP Controparte_9 alla corresponsione a favore dei della somma di €
[...] Parte_2
43.500,00, a titolo di risarcimento del danno da occupazione illegittima, oltre agli interessi legali e, a titolo di risarcimento del danno morale alla somma di
€ 12.000,00.
- Eccezioni della in primo grado _1
Con comparsa di costituzione e risposta, datata 28.12.2016, si costituiva in giudizio la . _1
Essa asseriva:
- di non aver avuto contezza dell'atto introduttivo del giudizio;
- di aver eseguito i lavori per come indicato nel progetto e nel contratto di appalto, previa espressa autorizzazione del RUP e del DD.LL;
- di non dover corrispondere alcun indennizzo, stante la mancata occupazione abusiva del terreno oggetto di causa;
- non essere stato assolto l'onere probatorio da parte degli attori, relativamente ai danni arrecati.
- Eccezioni del OP
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in data 25.10.2016 il
, il quale chiedeva: OP
3 Corte d'Appello
- accertarsi e dichiararsi il difetto di legittimazione attiva in capo agli attori, in quanto non dimostrata la titolarità del diritto di proprietà sul bene oggetto di causa;
- il rigetto delle domande risarcitorie spiegate nei confronti del e la CP_4 domanda di rilascio e di ripristino dello stato dei luoghi, stante il mancato assolvimento all'onere probatorio del pregiudizio sofferto;
- in via subordinata, qualora venissero riconosciuti tali pregiudizi, la riduzione del risarcimento del danno in termini ragionevoli, negando la corresponsione dell'indennizzo di quei danni che potevano essere evitati ex art.1227 c.c.
- Provvedimento impugnato
Con sentenza n. 6/2020, pubblicata il 3 gennaio 2020, il Tribunale di Palmi ha accolto parzialmente nel merito la domanda.
Il giudice di prime cure:
- ha dichiarato illegittima l'occupazione dell'immobile degli attori ad opera dei convenuti, il e la;
OP _1
- ha condannato i convenuti, in solido, al pagamento in favore degli attori della somma di € 8.018,84;
- ha rigettato le altre domande per carenza di prova;
- ha compensato le spese processuali.
- Motivi d'appello
L'appellante impugna la sentenza, rilevando che il giudice di prime cure non si è pronunciato sull'eccezione di estraneità dello stesso, il quale ha affermato Contr di aver esclusivamente eseguito gli ordini scritti del e della DD.LL., in conformità al progetto appaltato.
La società appellante fa presente l'esistenza di due appalti sul terreno oggetto di causa.
Il primo intervento, avvenuto con consegna dei lavori in data 8.9.2008 e con completamento dei lavori in data 18.4.2009.
Il secondo appalto, invece, ha avuto inizio il 4.7.2012, con sospensione dei lavori in data 5.12.2016.
4 Corte d'Appello
Inoltre, con ordine di servizio n. 12, emesso in data 15.02.2017 dal DD.LL,
l'impresa ha eseguito interventi necessari dettati da prescrizioni di enti sovraordinati o da ragioni di sicurezza, protrattisi sino al 22.02.2017.
La sostiene di aver soltanto ripristinato la stradella di _1 accesso per piccoli mezzi meccanici, già esistente, previa autorizzazione del
DD.LL. e del RUP.
Pertanto, l'appellante ritiene che la modificazione della scarpata e l'esecuzione del disboscamento degli arbusti e della vegetazione siano stati effettuati dal primo appaltatore (anni 2008-2009).
La società censura la decisione del giudice di prime cure, secondo la quale il danno è in re ipsa; secondo l'appellante, la giurisprudenza ritiene che, in caso di occupazione abusiva, la prova del danno deve essere fornita specificamente.
L'appellante ritiene che manchi la prova dell'utilizzo del terreno e, quindi, del danno causato alla proprietà per l'occupazione da parte dell'ente appaltatore, atteso che i non hanno eseguito alcuna opera di Parte_3 risistemazione del terreno, successivamente all'intervento avvenuto negli anni
2008/2009.
Contesta, altresì, i calcoli del CTU, in quanto errati e non applicabili alla fattispecie in esame.
La società deduce che i non hanno dato prova della Parte_3 proprietà del terreno oggetto di causa.
Ripropone la richiesta di rimessioni in termini, avanzata con l'istanza del
2.09.17 con revoca dell'ordinanza, emessa in data 14.07.2017, ed ammissione della documentazione e prove richieste nella seconda memoria, che, secondo il primo giudicante, è stata depositata tardivamente, in data
31.01.2017, attesa la scadenza del termine prevista il 30.01.2017.
- Eccezione e difesa di Parte_3
Gli appellati osservano che è stata scorretta la condotta dell'appaltatore, il quale ha effettuato l'accesso all'immobile senza autorizzazione dei proprietari del terreno.
Osservano, altresì, che l'occupazione del fondo ha Parte_3 comportato un vantaggio economico per la società appaltatrice dei lavori, che,
5 Corte d'Appello
eludendo le strette vie del centro storico ed accedendo al cantiere direttamente dal terreno, ha beneficiato di una consistente riduzione dei costi di esecuzione dell'opera.
Gli appellati contestano l'assunto delll'appaltatore, secondo cui la responsabilità dell'occupazione illegittima del terreno è riconducibile al primo appaltatore, ossia all'esecutore dei lavori precedenti quelli per cui è causa.
A dimostrazione dell'occupazione da parte della , rilevano, _1 come riportato dalla CTU, che è stato il Responsabile del Procedimento relativo ai lavori ad aver ordinato all'impresa di ripristinare lo stato dei luoghi nel tratto di scarpata sottostante l'area di cantiere, mediante la rimozione di tutti i blocchi collocati al bordo stradale della via Provinciale e con trasporto in discarica dei materiali di lavorazioni accumulati.
Gli appellati osservano di non aver potuto godere e disporre in maniera piena ed esclusiva del terreno occupato, e sostengono che il danno sofferto, a seguito dell'occupazione illegittima del terreno, può essere dimostrato sulla base di presunzioni semplici, come asserito dal primo giudicante.
In merito alla titolarità del terreno oggetto di causa, contestata dall'appellante, gli appellati deducono di aver depositato le visure ipotecarie e la dichiarazione di successione comprovanti la titolarità del fondo, a seguito di successione ereditaria del de cuius . Persona_1
Sulla richiesta di rimessione in termini, gli appellati precisano che la società ha depositato tardivamente la memoria n. 2 ex art. 183, comma 6 c.p.c., atteso che è stata depositata il 31.01.2017, e il termine era scaduto il 30.01.2017.
- Eccezioni del OP
Il eccepisce che: CP_4
- i non hanno diritto al risarcimento del danno, atteso Parte_3 che non hanno fornito la prova del danno;
- di non essere responsabile della modifica dello stato dei luoghi;
- occorre rideterminare nel quantum l'indennizzo, tenendo conto dell'arco temporale di 20 mesi e non di 56 mesi e degli obiettivi vantaggi conseguiti dalla ditta appaltatrice.
***
6 Corte d'Appello
1.- Appello incidentale del OP
Il chiede che sia dichiarato che gli attori in OP
primo grado non hanno diritto ad alcun risarcimento;
in via subordinata chiede che sia esclusa la responsabilità del medesimo;
in via ulteriormente CP_4
subordinata, chiede la riduzione del risarcimento.
In tal modo il ha proposto appello incidentale, OP
in quanto ha chiesto la modifica della sentenza.
L'appello incidentale è però inammissibile siccome tardivamente proposto.
Risulta infatti depositato in data 4 marzo 2021 e l'udienza era stata fissata per il 14 dicembre 2020.
Non rileva il decreto del consigliere delegato (Presidente di sezione facente funzioni) del 3 agosto 2020, con cui è stato disposto il differimento dell'udienza al 25 marzo 2021.
Infatti tale rinvio non è stato disposto ai sensi dell'art. 168-bis comma 5 c.p.c., non essendo stato adottato dal consigliere relatore (e quindi dal Collegio), consigliere relatore designato con lo stesso decreto, ma dal Presidente di sezione facente funzioni.
Come chiarito dalla S.C., in tema di appello incidentale, il differimento del termine, ai sensi dell'art. 168-bis comma 5 c.p.c., per la tempestiva proposizione del gravame, non si applica ove il rinvio della prima udienza sia stato disposto direttamente dal Presidente di sezione, avendo la richiamata disposizione natura eccezionale e non essendo, pertanto, suscettibile di applicazione analogica (Cass. civ., sez. II, n. 8638/2020).
Pertanto l'appello incidentale proposto dal OP
va dichiarato inammissibile.
2.- Istanza di revoca dell'ordinanza del 14.07.2017
La ditta appaltatrice ripropone la richiesta di rimessione in termini avanzata con l'istanza ex articolo 177 c.p.c., del 2.9.2017, con revoca dell'ordinanza emessa in data 14.07.2017, ed ammissione della documentazione e prove richieste con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., memoria il cui deposito è stato ritenuto tardivo dal giudice di prime cure.
7 Corte d'Appello
Nell'ordinanza in questione, il primo giudice ha ritenuto che i termini per il deposito delle memorie decorrevano dal 29.11.2016 per garanzia del contraddittorio.
Secondo il giudice di prime cure, i termini concessi avevano scadenza rispettivamente il 29.12.2016, 30.01.2017 (il 28.01.2017 era un sabato e pertanto la scadenza è stata differita a lunedì) e 20.02.2017.
La ha depositato la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 _1
c.p.c. in data 31.1.2017.
La assume di avere fatto affidamento sulle annotazioni _1 apportate al sistema dal cancelliere, secondo le quali il termine per la scadenza del deposito della memoria era stato spostato in data 31.01.2017.
L'assunto non è condivisibile, essendo onere della parte conoscere e rispettare i termini processuali, indicati espressamente dal giudice.
In ogni caso, la richiesta istruttoria è inammissibile non essendo stata specificamente reiterata in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado.
Comunque la prova testimoniale offerta dalla odierna appellante in gran parte
è inammissibile, siccome implicante apprezzamenti, e nella restante parte superflua, in quanto tende ad acquisire dati risultanti dalla ctu.
3.- Sulla prova della proprietà degli attori
Il motivo d'appello, riguardante la mancanza di prova della proprietà del terreno occupato in capo agli attori, è infondata.
Dalla lettura dell'ispezione ipotecaria (all. B4) emerge che l'immobile, censito al Catasto Terreni del Comune di al foglio 18 particella OP
n. 468, è divenuto di proprietà di e di Controparte_2 [...]
, in forza di successione per morte di Per_1 Persona_2 avvenuta in data 23.07.2010, per la quota di ½ ciascuno.
Successivamente alla morte di , avvenuta in data 1.3.2012, Persona_1 la quota a lui spettante e relativa al suddetto immobile (unità negoziale n. 2) è stata attribuita al nipote . CP_3
Quindi dall'ispezione ipotecaria risulta prova della proprietà del bene in questione in capo agli attori di primo grado.
8 Corte d'Appello
Tale circostanza risulta confermata dalla visura catastale e dalla dichiarazione successoria nonché dall'accertamento operato in proposito dal ctu.
Pertanto può ritenersi acquisita idonea prova della titolarità del terreno in questione ai Parte_3
Il motivo d'appello va pertanto rigettato.
4.- Corresponsabilità dell'appaltatore
1. L'appellante deduce di non essere responsabile, avendo eseguito gli ordini scritti del RUP e della DD. LL., in conformità al progetto appaltato.
La società appellante fa presente l'esistenza di due appalti sul terreno oggetto di causa. Il primo intervento, avvenuto con consegna dei lavori in data
8.9.2008 e con completamento dei lavori in data 18.4.2009.
Il secondo appalto, invece, ha avuto inizio il 4.7.2012, con sospensione dei lavori in data 5.12.2016.
Inoltre, con ordine di servizio n. 12, emesso in data 15.02.2017 dal DD.LL,
l'impresa ha eseguito interventi necessari dettati da prescrizioni di enti sovraordinati o da ragioni di sicurezza, protrattisi sino al 22.02.2017.
L'appellante ritiene che la modificazione della scarpata e l'esecuzione del disboscamento degli arbusti e della vegetazione siano stati effettuati dal primo appaltatore (anni 2008-2009).
2. Il motivo è infondato.
Dalla ctu risulta che il terreno in oggetto è stato occupato in assenza di provvedimenti amminstrativi autorizzativi dalla nel _1 periodo che intercorre tra il 4.7.2012 e il 22.02.2017, con molteplici sospensioni dei lavori, per accedere al cantiere dei lavori, atteso che risultava difficoltoso alla stessa transitare mediante le strette vie del centro storico.
Non si può escludere la corresponsabilità della società appaltatrice per il sol fatto che si è attenuta al progetto e alle prescrizioni poste dalla stazione appaltante.
Secondo un principio consolidato, in caso di danni cagionati a terzi dall'esecuzione di opere appaltate, l'appaltatore rimane responsabile ove abbia operato in autonomia con propria organizzazione e apprestando i mezzi a ciò necessari anche laddove, da parte dell'appaltante, vi sia stata
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un'ingerenza attraverso direttive che, pur vincolanti, abbiano soltanto ridotto l'autonomia dell'appaltatore (Cass. n. 11194/2019).
Affinché possa ravvisarsi la responsabilità esclusiva del committente, con esclusione della responsabilità dell'appaltatore, occorre dimostrare che l'ingerenza del committente nell'attività dell'appaltatore sia stata di tale portata da neutralizzare del tutto ogni potere decisionale dell'esecutore dell'opera, ridotto al mero rango di nudus minister (Cass. n. 36399/2023).
Tale prova non può ritenersi acquisita nella presente controversia.
Pertanto il motivo va rigettato.
5.- Determinazione del danno
1. L'appellante deduce la mancanza di prova del danno riconducibile alla sua attività, considerando che anche il terreno era stato in precedenza occupato in occasione di precedente appalto.
2. Il CTU ha individuato delle modifiche permanenti cagionate al terreno, in Contr seguito al secondo appalto, a carico della società , CP_1 sebbene abbia dedotto che dagli accertamenti condotti non sono emersi elementi sufficienti a cristallizzare in misura certa l'entità delle modifiche subite dal terreno nel corso del secondo appalto.
Secondo quanto emerso dalla ctu, in occasione del secondo appalto, la N.&G. ha ripristinato percorsi già esistenti, mediante il riporto di _1 terreno di risulta lungo la scarpata e presso il confine con la strada Provinciale, mediante il posizionamento provvisorio di bocchi in c.a. a stabilizzazione temporanea del pendio e la costituzione di depositi provvisori di materiale di cantiere.
Ha appurato il ctu che il protrarsi delle operazioni di cantiere sul terreno, con conseguente estirpazione della vegetazione anche arbustacea, ha agevolato il dilavamento della superficie del versante, con conseguente ulteriore trasporto a valle di terreno vegetale, che non è stato più possibile ricollocare a motivo dell'elevata pendenza del versante.
In mancanza di dati più precisi, appare plausibile la conclusione cui giunge il ctu, secondo cui è da ascriversi alle attività relative al secondo appalto – quello
10 Corte d'Appello
oggetto di causa –, circa il 50% dell'entità delle modifiche permanenti apportate al terreno per cui è causa.
Posto che il valore venale originario del bene (uliveto) era di € 2.125,00 (€
2,50 x mq 850), la svalutazione del bene imputabile alle modifiche apportate durante l'Appalto 2 eseguito dall'impresa . è stato pari € CP_1 CP_1
911,62 (il 50% di € 1.823,25, svalutazione complessiva del bene causata dai lavori effettuati nel corso dei due appalti).
Va riconosciuto pertanto in favore degli appellati la somma di € 911,62, a titolo di danno permanente.
Rimane da risarcire il danno temporaneo.
Il criterio che fa leva sul beneficio tratto dall'appaltatore – e del valore probabile del corrispettivo per l'affitto del fondo – fatto proprio dal giudice di prime cure, conduce ad un esito che appare eccessivo. Quantifica infatti il danno temporaneo – ossia da impedimento dell'utilizzo del bene durante i 56 mesi di occupazione – in misura pari ad € 8.018,84, un importo pari a quasi quattro volte il valore effettivo del terreno occupato (€ 2.125).
Giova considerare che il vantaggio tratto dal danneggiante non può essere di per sé un criterio idoneo a determinare il danno, dal momento che il risarcimento ha funzione compensativa e non sanzionatoria.
Occorre inoltre tenere in considerazione – al fine di valutare il corrispettivo determinabile all'esito di una contrattazione – la sussistenza delle condizioni astratte per un provvedimento di occupazione temporanea, trattandosi di lavori realizzati per un ente pubblico. Il che induce a ritenere che, in presenza di una richiesta elevata da parte dei proprietari, l'appaltatore avrebbe ritenuto più conveniente sollecitare l'adozione di un provvedimento amministrativo di impugnazione temporanea.
Appare allora più ragionevole fissare, come limite massimo del danno temporaneo, commisurato al probabile corrispettivo dell'affitto per 56 mesi, il valore effettivo del terreno, accertato dal ctu (€ 2.125,00).
Pertanto il danno complessivo può essere determinato in misura pari alla somma di € 911,62 e di € 2.125,00; quindi va determinato in misura pari ad €
3.036,62, somma da intendersi già rivalutata alla data odierna.
11 Corte d'Appello
Su tale importo spettano gli interessi legali sulla somma originaria, ossia sulla somma devalutata al 22 febbraio 2017, annualmente rivalutata fino alla data odierna, dal giorno dell'evento lesivo sino al soddisfo.
6.- Sulle spese processuali
Tenuto conto del notevole divario tra quanto chiesto in domanda e quanto accertato, appare congruo compensare tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, tranne le spese di ctu, che vanno poste a carico dei danneggianti ( , e Parte_1 _1 [...]
), in quote uguali. OP
7.- Doppio contributo unificato
In considerazione dell'inammissibilità dell'appello incidentale, proposto dal
, poiché il presente giudizio è iniziato OP successivamente al 30 gennaio 2013, in applicazione dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. n.115/2002, occorre darne atto ai fini della verifica dell'obbligo del medesimo appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma
1 bis dell'art. 13.
p.q.m
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, sez. civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla contro _1
, e il _11 CP_3 OP
, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così
[...] provvede:
- dichiara inammissibile l'appello incidentale del OP
;
[...]
- accoglie parzialmente l'appello principale e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ridetermina il risarcimento in misura pari a €
3.036,62, oltre agli interessi legali sulla somma devalutata al 22 febbraio 2017, annualmente rivalutata fino alla data odierna, dal giorno dell'evento lesivo sino al soddisfo;
12 Corte d'Appello
- compensa interamente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, tranne le spese di ctu, che pone a carico, in quote uguali, di
, della e del Parte_1 _1 OP
;
[...]
- dà atto di avere emesso una pronuncia di inammissibilità dell'appello incidentale, ai fini della verifica dell'obbligo dell'appellante incidentale di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Reggio Calabria, 11 febbraio 2025
Il consigliere est. La presidente
dott. Natalino Sapone dott.ssa Patrizia Morabito
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