TRIB
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 05/06/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE – il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica ed in persona del dott. Nicola Del Vecchio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 671/2023 R.G., vertente tra
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv.to Luca Lavezzo Parte_1 C.F._1
(C.F. ) e dall'Avv.to Diego Macina (C.F. ), C.F._2 C.F._3
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to Gianluca Ballo (C.F. ) in C.F._4
Rovigo (RO), via D. Angeli, 33/A
- appellante-
e
(P.I. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Gian Carlo Soave (C.F. , C.F._5
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to Stefano Cappellini in Rovigo (RO), Corso del popolo, 161
- appellato – nonché
, nato a [...] il [...], domiciliato ex lege Controparte_2 presso l' in Milano (MI), Corso Sempione, 39 CP_3
- appellato contumace –
CONCLUSIONI per l'appellante: come da verbale dell'udienza del 27.11.2024 per l'appellato: come da verbale dell'udienza del 27.11.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con atto di citazione notificato in data 28.2.2023, il Sig. ha appellato la sentenza n. Parte_1
409/2022 del Giudice di Pace di Rovigo, pubblicata in data 5 agosto 2022 all'esito del proc civ. n.
311/2022 ed ha formulato i seguenti motivi di gravame:
1. errore di calcolo nella determinazione del danno da liquidarsi;
liquidazione a titolo di spese mediche di una somma inferiore a quella dovuta e ritenuta provata;
2. mancata applicazione dell'art. 91, 1 co., c.p.c. alle spese di C.t.p.;
3. ingiusta compensazione al cinquanta per cento delle spese di C.t.u.;
4. errata motivazione in relazione alla liquidazione delle spese di lite.
L'appellante ha concluso chiedendo la riforma parziale della sentenza n. 409/2022 del Giudice di Pace Contr di Rovigo, con conseguente condanna del solo al pagamento della complessiva somma di €
4.589,25, o della diversa ritenuta di giustizia ed equità, con rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT e gli interessi di legge dalla data del sinistro al dì del soddisfo, con rifusione delle spese e delle competenze di entrambi i gradi di giudizio e integrale rifusione delle spese di C.t.p. e C.t.u. del primo grado.
Contr L (d'ora innanzi anche solo si è costituito in giudizio assumendo Controparte_1
l'infondatezza dei motivi di appello e chiedendo, nell'ordine, la conferma della esecutività della sentenza impugnata;
in ipotesi di ritenuta ammissibilità e procedibilità dell'appello, il rigetto dei motivi e la conferma della sentenza di primo grado;
in via gradata, ove accolto l'appello, la liquidazione del danno secondo giustizia, con vittoria o compensazione delle spese di lite.
2. In via del tutto preliminare, va esaminata la, per vero generica, eccezione di inammissibilità dell'appello.
Il Tribunale reputa che l'impugnazione sia ammissibile.
Vale rammentare come l'appello non possa ritenersi inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., se, all'esito di una sommaria delibazione, non appaia carente la «ragionevole probabilità di accoglimento», che, come noto, è prevalentemente intesa come sinonimo di manifesta infondatezza
(Cfr. Cass. n. 7273/2014), evenienza che non si riscontra nel caso di specie.
La Suprema Corte è costante nel ritenere infatti che, in ragione delle natura devolutiva dell'appello quale mezzo di gravame volto alla “revisio prioris istantiae” , il principio della necessaria specificità dei motivi prescinda dal rigorismo delle forme o dalla redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, bastando l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero l'indicazione dei punti e dei capi di sentenza impugnati e delle ragioni
2 per cui si chiede la riforma della decisione di primo grado (Cass., Sez. U - , Ordinanza n. 36481 del
13/12/2022, Rv. 666375 – 01, Cass. civ. sez. II n. 2320/2023).
Si ritiene che l'atto di appello in esame soddisfi i requisiti di chiarezza, specificità e sinteticità sia con riguardo ai capi di sentenza impugnati che delle censure formulate alla motivazione della sentenza di primo grado;
inoltre, neppure risulta manifestamente infondato. Contr Riprova di tanto risiede, peraltro, nell'avere il convenuto agevolmente svolto ed argomentato le proprie difese in relazione alla ritenuta infondatezza delle domande dell'appellante.
3. Nel merito, si osserva quanto segue.
Si premette che, giusto il principio del tantum devolutum che governa l'impugnazione de qua la presente motivazione ha ad oggetto i soli capi e punti di sentenza sottoposti ad esplicita impugnazione, con conseguente incontrovertibilità delle statuizioni rispetto alle quali non vi è stata richiesta di riesame.
L'appellante, in primis, ha lamentato l'errore di calcolo nel quale sarebbe incorso il Giudice di prime cure nell'effettuazione del calcolo del dovuto.
Il motivo è fondato.
In effetti, detratto l'acconto di euro 650,00 ricevuto ante causam, dalla sommatoria di danno biologico
(euro 3.063,25) e spese mediche (euro 625,00) si perviene all'importo di euro 3.038,25 indicato nell'atto di appello, in luogo dei 2.961,25 euro liquidati con la sentenza di primo grado.
3.1 Oltre al dedotto refuso nel calcolo, con primo motivo di gravame è stato anche posto in rilievo l'errore in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure nel disconoscere la ammissibilità e la rilevanza delle produzioni documentali effettuate alla udienza di precisazione delle conclusioni del 24.1.2022, costituite da attestazioni di spese mediche sostenute dall'attore in primo grado successivamente alla scadenza del termine concesso alle parti ai sensi dell'art. 320 c.p.c. e, come tali, sopravvenute.
Sul punto, il Giudice di pace, con ordinanze rese fuori udienza in data 25.2.2022 e in data 12.3.2022, ha disposto l'acquisizione dei “documenti che risultano formati in data successiva alla scadenza del termine concesso ex art. 320 cpc” (il 10.12.2018).
Il motivo è fondato nei limiti che si vanno ad esporre.
Come noto, secondo la disciplina ratione temporis applicabile, il procedimento avanti il Giudice di pace si caratterizza per l'accentuata concentrazione della trattazione del procedimento, in forza del quale le parti devono dedurre nel merito ed in via istruttoria sin dall'atto introduttivo o nella prima difesa, salvo l'invito rivolto alle parti in prima udienza “…a precisare definitivamente i fatti che ciascuna pone a fondamento delle domande, difese ed eccezioni, a produrre i documenti e a richiedere
3 i mezzi di prova da assumere “ e salva la fissazione, per una sola volta, di una “ …nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova….”.
Poiché al giudizio avanti il Giudice di pace si applicano, in quanto compatibili, le medesime norme dettate per quello avanti il Tribunale (art. 311 c.p.c.), deve convenirsi che il regime delle preclusioni istruttorie sia il medesimo per entrambi i giudizi e che esso sia strettamente legato al rispetto del termine indicato per la formulazione definitiva dei mezzi istruttori, salva, tanto nell'uno quanto nell'altro, la eventualità della sopravvenienza di documenti nuovi.
Nel caso di specie, anche nella più favorevole delle ipotesi per l'odierno appellante, la preclusione istruttoria è maturata con lo spirare del termine del 10.12.2018 concesso dal Giudice di pace ai sensi dell'art. 320 cpc all'udienza del 29.10.2018.
Dunque, dall'esame delle produzioni attoree, si ricava che sono stati depositata in occasione della citata udienza di precisazione delle conclusioni (24.1.2022) i seguenti documenti di spesa (doc. 9 del fascicolo di primo grado dell'attore):
1) la ricevuta per la visita ortopedica effettuata dal dott. di euro 102,00 emessa in data Persona_1
22.12.2021 (corrispondente all'avviso di fattura emesso in data 5.10.2015);
2) la fattura per la visita ORL con videonistagmografia effettuata dalla dott. di euro 150,00 Per_2
emessa in data 18.1.2022 (corrispondente al preavviso di parcella del 10.6.2016);
3) la ricevuta per la visita fisiatrica effettuata dal dott. di euro 112,00 emessa in data Persona_3
25.9.2018 (corrispondente al proforma del 30.10.2015);
4) la fattura per n. 4 rm effettuate presso la Rovigo Medica di euro 322,00, emessa in data 1.4.2016 (già allegata all'atto di citazione);
5) la fattura per elettromiografia e n. 5 prestazioni fisiatriche effettuate presso Medica Porto Viro di euro 432,00 emessa in data 25.9.2018 (corrispondente alla sommatoria del preventivo del 23.2.2016 e del preventivo del 30.6.2016).
Di questi documenti, il n. 4 risulta già prodotto con l'atto di citazione e compreso nell'importo delle spese mediche liquidato dalla sentenza (euro 625,00); le ricevute sub 3 e 5 sono documenti formatisi in epoca antecedente alla preclusione in parola (entrambi risultano avere data 25.9.2018, anteriore al termine del 10.12.2018) e, come tali, non ammissibili.
Dunque, correttamente il giudice di prime cure non ne ha tenuto conto nella liquidazione del risarcimento del danno.
Non si trascura che il C.t.u. - come evidenziato dall'appellante - si è espresso in termini di pertinenza delle spese mediche esibite dal periziando in data 3.8.2021 (valutazione effettuata, quindi, sulla scorta
4 dei preventivi di spesa in possesso dell'attore; cfr. pag. 8 della relazione di consulenza tecnica), ma è altrettanto vero che l'attore era onerato di fornire la prova del danno emergente e dunque dei costi effettivamente sostenuti, tardivamente depositando prova delle spese sostenute in data 25.9.2018 come sopra individuate.
Detratti quindi gli importi che per mancata sopravvenienza o già disposta liquidazione non possono essere riconosciuti all'attore, risulta che le ulteriori spese mediche non liquidate dal Giudice di prime cure effettivamente sopravvenute e, quindi, ammissibili ammontino ad euro 252,00, importo che va quindi sommato ai 625,00 euro già liquidati in primo grado a detto titolo.
3.3 La sommatoria delle voci di danno patite dall'appellante ammonta conclusivamente ad euro
3.915,25, di cui euro 3.038,25 a titolo di danno biologico ed euro 877,00 per spese mediche, cui va sommato l'incremento dovuto al lucro cessante costituito dalla mancata tempestiva disponibilità della somma dovuta.
Tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso ed “ex multis”, Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. civ., sez. III, 10 marzo 2000, n. 2796).
È stato infatti statuito che, in tema di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengono conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore;
tuttavia, detta prova può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro. Se quindi il Giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma
5 equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio.
Tuttavia, prima di procedere al calcolo di devalutazione, occorre compiere ulteriori precisazioni.
Va, infatti, rilevato come la convenuta abbia già corrisposto a parte attrice la somma di euro 650,00.
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo spiegato, con un orientamento consolidato al quale va data ulteriore continuità, che nel giudizio risarcitorio derivante da illecito aquiliano, qualora intervenga, da parte del debitore, un adempimento parziale nelle more del giudizio, il giudice, ai fini del calcolo del debito residuo, deve procedere in modo tale da comparare i valori monetari in termini di valore reale.
In vista di tale obiettivo egli ha diverse possibilità: 1) esprimere in moneta attuale tutti i valori, rivalutando dall'epoca del fatto la somma equivalente all'entità del danno e dall'epoca del versamento quella corrisposta in acconto;
2) ridurre l'acconto al minor valore che, in termini di espressione monetaria, avrebbe avuto all'epoca del fatto produttivo del danno, rivalutando poi la differenza tra le due somme da comparare;
3) rivalutare l'importo originariamente equivalente al danno sino all'epoca dell'acconto, raffrontare i valori a quella data e rivalutare la differenza da tale data all'attualità; 4) rapportare il valore monetario di acconto e danno ad una data intermedia - ad esempio quella della decisione di primo grado - e quindi effettuare il calcolo tra il dare e l'avere. Gli interessi compensativi dovranno essere calcolati, dopo aver reso omogenei i due valori, sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla definitiva liquidazione (v. la sentenza 3 settembre 2005, n. 17743, ribadita, tra le altre, dalle più recenti sentenze 19 marzo 2014, n.
6347, e 1 dicembre 2016, n. 24539).
In altri termini, non è possibile che il credito risarcitorio venga rivalutato senza provvedere ad analoga operazione in ordine alla somma pagata medio tempore a titolo di acconto, perché in tal modo le due grandezze non sarebbero omogenee (Cfr. Cassazione civile sez. III, 19/02/2019, n.4734).
Questo giudicante ritiene di operare il definitivo calcolo accedendo al criterio sopra identificato al n. 1.
Dunque, va prima di tutto rivalutato all'attualità l'acconto di euro 650,00 corrisposto in data 16.5.2017
(cfr. doc. n. 5 allegato all'atto di citazione), utilizzando come Indice Istat il FOI generale. Da tale calcolo si evince che la somma rivalutata all'attualità è pari ad euro 780,00.
Allo stesso modo, va rivalutata all'attualità la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno dal momento della liquidazione, ossia della pronuncia della sentenza del giudice di prime cure, alla luce delle considerazioni sul calcolo della stessa sopra espresse.
6 Dunque, prima di operare la devalutazione, come sopra indicata, ai fini del calcolo degli interessi legali da corrispondere, occorre sottrarre dalla somma riconosciuta a titolo di risarcimento, all'attualità, quanto già corrisposto all'attrice, a diverso titolo, in anticipo, all'attualità. Da tale calcolo si evince che la somma rivalutata all'attualità è pari ad euro 3.985,72.
In definitiva, al andrebbe riconosciuta, all'attualità, la somma di euro 3.205,72, già dedotto Pt_1
quanto precedentemente corrisposto dalla convenuta [somma ottenuta dal seguente calcolo: 3.985,72
(risarcimento all'attualità) – 780,00 (acconto all'attualità)].
Dunque, è a questa definitiva somma che va, infine, applicato il calcolo di devalutazione, al fine di liquidare gli interessi. Contr Sulla base di tali considerazioni, il convenuto tenuto a corrispondere all'appellante gli interessi al tasso legale inizialmente calcolati rispettivamente sull'importo di euro 2.640,63 (importo corrispondente a quello risultante dalla "devalutazione", in base agli indici ISTAT, al 14.9.2015, quale momento del sinistro, come da doc. n. 5 di parte di attrice, di quelli testé liquidati all'attualità), e, quindi, anno per anno, a partire dal 14.9.2016 e fino al momento della presente decisione, sulle somme di volta in volta risultanti dalla rivalutazione di quelle sopra precisate, così come indicato in dispositivo.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto (art. 1284, comma primo, cod. civ.)
Nondimeno, giova precisare che l'obbligazione risarcitoria costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
ed occorrerà altresì sottolineare come la relativa determinazione non sia in nessun modo automatica, né presunta iuris et de iure, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 36878 del
26/11/2021).
Infatti, coerentemente ai principi sopra richiamati, l'art. 1 della legge sul ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali (D.Lgs. n. 231 del 2002), dopo aver stabilito che "le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale", ha cura di precisare che le medesime disposizioni "non trovano applicazione per (i) pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno" (sul punto v. Sez. 3, Ordinanza n. 7966 del
7 20/04/2020, Rv. 657571 - 01; Sez. 2, Ordinanza n. 28409 del 07/11/2018, Rv. 651183 - 01; v. anche
Sez. 3, Ordinanza n. 6322 del 2/03/2023).
Rispetto a tali premesse sistematiche, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che “Tutte le volte, infatti, in cui il giudice provvede alla liquidazione di un danno, la circostanza che abbia ritenuto di utilizzare uno specifico criterio di liquidazione degli interessi 'compensativì a preferenza di un altro non attiene più all'applicazione dell'art. 1284 c.c., bensì all'applicazione dell'art. 1223 c.c. (ed eventualmente dell'art. 1226 c.c.): ossia a regole che, nel presiedere al procedimento di liquidazione del danno, vincolano il giudice unicamente alle risultanze degli elementi di prova destinati ad attestare
l'entità del danno effettivamente subito dal danneggiato, potendo, a tal fine, fare ricorso anche alle presunzioni che ritiene opportuno valorizzare, oppure, ricorrendo i presupposti dell'art. 1226 c.c., ai criteri equitativi ritenuti più adeguati” (Cfr. in motivazione Cassazione civile sez. III, 05/07/2023,
n.19063).
Nella specie, l'obbligazione risarcitoria non aveva natura originariamente pecuniaria e la sua necessaria liquidazione determina la connotazione del debito di valore.
Dunque, questo giudicante reputa che, in assenza di elementi che giustifichino il ricorso a diversi parametri, gli interessi "compensativi" quale componente costitutiva del danno rivendicato possono essere liquidati applicando il parametro rappresentato dall'art. 1284 c.c., comma 1.
De iure, dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulle somme sopra liquidate all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale ex art. 1284, comma 1, c.c..
3.4 Per completezza, si rileva che, nonostante l'odierna appellante avesse correttamente richiesto la
Contr condanna del solo al pagamento del risarcimento del danno, il giudice di prime cure ha invece condannato in solido entrambi i convenuti.
Nel formulare le conclusioni in appello, ha nuovamente riproposto la domanda di Parte_1
Contr condanna nei confronti del solo
Come noto, i responsabili stranieri di un sinistro stradale, causato in Italia da un veicolo con targa Contr estera, sono domiciliati "ex lege" presso l' ( solo ai fini della loro Controparte_1
citazione in giudizio quali litisconsorti necessari rispetto alla domanda proposta contro detto Ufficio.
Ove, invece, la vittima intenda formulare domanda di condanna anche nei loro confronti ex art. 2054 cod. civ., essa ha l'onere di notificare loro la citazione presso le rispettive residenze. Stabilire se, nel
Contr caso specifico, l'attore che abbia notificato la citazione dei responsabili stranieri presso l' bbia inteso o meno formulare nei loro confronti una domanda di risarcimento del danno è questione di fatto, riservata al giudice di merito, la quale va risolta anche tenendo conto del fatto che la domiciliazione "ex
8 Contr lege" dei responsabili presso l' prevista per accelerare e snellire il processo, in coerenza con il disposto dell'art. 111 cost. (Cfr. Sez. 3, Sentenza n. 7932 del 18/05/2012).
Tanto premesso, si osserva che, sebbene l'appellante non abbia articolato uno specifico motivo di Contr appello volto alla riforma della statuizione di condanna, da indirizzarsi al solo tanto si ricava tuttavia dal tenore della domanda di primo grado, pedissequamente riproposta nel grado di appello.
Viene in soccorso, a riguardo, il principio costantemente espresso dalla Suprema Corte, per il quale, il giudizio di appello pur limitato all'esame delle sole questioni oggetto di specifici motivi di gravame, si estende ai punti della sentenza di primo grado che fondi la propria decisione su ragioni diverse da quelle da quelle svolte dall'appellante nei suoi motivi, ovvero esamini questioni non specificamente da lui proposte o sviluppate, le quali, però, appaiono in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi e, come tali, comprese nel “thema decidendum” del giudizio
(Cass. 03/04/2017 n. 8604; Cass, 26/01”016 n. 1377; Cass, 11/01/2011 n. 443).
Dunque, alla luce degli esaminati principi, la statuizione di condanna va pronunciata esclusivamente
Contr nei confronti dell'
4. A parere di questo Giudice non può, invece, essere accolta la censura relativa alla mancata applicazione del principio della soccombenza alla rifusione delle spese sostenute dall'attore per l'assistenza prestata dal proprio consulente di parte.
Infatti, è pacifico il principio per cui le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 26729 del 15/10/2024).
Inoltre, può ritenersi tempestivo il deposito della fattura, posto che, ai fini di dar prova delle spese assunte o degli esborsi sostenuti per l'assistenza del consulente di parte, non rilevano comunque le norme che prevedono le preclusioni, anche di ordine cronologico, relative alle deduzioni istruttorie nel processo civile, le quali riguardano, piuttosto, i documenti in senso proprio, e cioè quelli che, in ragione del loro contenuto, servono come mezzi di prova di fatti posti a fondamento delle domande ovvero delle eccezioni delle parti, ovvero inerenti al "thema decidendum" dibattuto nel giudizio” (Cassazione civile sez. II, 08/09/2021, n.24188).
Tuttavia, questo giudicante reputa di aderire alla soluzione ermeneutica per cui non è possibile disporre la condanna del soccombente al pagamento delle spese di consulenza tecnica di parte in mancanza di prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che l'assunzione
9 dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento (Cfr. Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 21402 del
06/07/2022).
Nella specie, l'odierno appellante si è limitato a depositare mera copia della fattura emessa dal dott.
, senza tuttavia fornire prova dell'avvenuto pagamento (Cfr. doc. n. 9 c della produzione di Per_4
parte di primo grado).
Nondimeno, vale evidenziare che nella predetta fattura sono indicati non solo i costi della consulenza tecnica di parte, ma anche quelli relativi alla perizia redatta in fase stragiudiziale, certamente riconducibili al danno emergente, di cui va fornita prova (Cfr. Cass. Sez. 3 -,Sentenza n. 15265 del
30/05/2023).
Dunque, il motivo di appello esaminato è infondato.
5. Al contrario, il Tribunale reputa fondato il motivo di impugnazione, con cui l'appellante ha lamentato l'erronea disposta compensazione delle spese di C.t.u., giacché il principio in parola deve applicarsi anche con riferimento alle spese anticipate nel corso del giudizio dalla parte vittoriosa, tanto più ove si tratti di spesa necessaria e strumentale alla liquidazione delle voci del danno biologico.
È noto il principio per cui, compensando le spese processuali, il giudice può ripartire le spese della consulenza tecnica d'ufficio in quote uguali tra la parte soccombente e la parte totalmente vittoriosa, senza violare, in tal modo, il divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica condanna, ma solo esclusione del rimborso, e, altresì, che la consulenza tecnica d'ufficio, quale ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno, anziché mezzo di prova in senso proprio, è un atto compiuto nell'interesse generale della giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti (Cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1023 del 17/01/2013).
Tuttavia, nella specie, il giudice di prime cure non ha fornito alcuna motivazione a sostegno della indicata ripartizione delle spese di C.T.U., attività che, come detto, è risultata necessaria in relazione alla liquidazione del danno.
Nondimeno, dalla statuizione relativa alle spese di lite, è inequivoca la valutazione della soccombenza operata dal Giudice di Pace in relazione alla posizione degli odierni appellati.
La sentenza viene di conseguenza riformata ponendo a carico integrale degli odierni appellati (risultati soccombenti all'esito del primo grado) le spese di C.T.U., come liquidate dal giudice di prime cure.
6. La sentenza gravata va confermata, invece, per quanto riguarda la liquidazione delle spese di lite, liquidate in favore dell'attore nel primo grado.
10 L'importo delle competenze professionali liquidato nella sentenza è stato correttamente parametrato al valore della somma attribuita in esito alla lite ed è conforme allo scaglione di riferimento di cui al D.M.
55/2014.
Corretta risulta anche la riduzione al di sotto del valore medio della tariffa, avendo riguardo al criterio della “semplicità del giudizio” adottato dal Giudice di prime cure, ponendo mente alle seguenti osservazioni.
A tal proposito, giova rammentare i principi cui deve ispirarsi il Giudicante nella liquidazione delle competenze professionali richiamando quanto stabilisce in via generale il D.M. 55/2014 all'art. 4.
In sostanza, natura, difficoltà e valore della causa unitamente alla assenza di particolari questioni giuridiche e di fatto da esaminare, alla semplicità dell'attività istruttoria espletata, alla esistenza di giurisprudenza consolidata nella materia consentivano al Giudice di prime cure di discostarsi dal valore medio delle competenze professionali, riducendone la misura, come effettivamente occorso e ritenuto condivisibile da questo giudicante per le ragioni sopra espresse.
7. Da ultimo e per completezza, va esaminata la istanza di “distrazione delle spese di entrambi i gradi”.
L'istanza di distrazione, formulata nell'atto introduttivo del primo grado di giudizio, non è stata riproposta dall'attore nelle note conclusive depositate in data 15.12.2021.
L'istituto disciplinato dall'art. 93 c.p.c prevede che il procuratore possa chiedere al Giudice che nella stessa sentenza in cui condanna alle spese distragga in suo favore gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate.
Nella specie, l'istanza, non soggetta a formule sacramentali o a preclusioni temporali (Cass., III,
12.1.2006, n. 412), può essere esaminata e accolta da questo Giudice solo con riferimento alle spese del grado di appello in adesione alla giurisprudenza di legittimità la quale ritiene che “ in caso di omessa pronuncia sulla istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali ed il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta, la quale deve ritenersi validamente proposta anche nel caso in cui manchi l'esplicita dichiarazione in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, atteso che quest'ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione.” (Cass., sez. un., ord. n.31033 del 27.11.2019).
Ne consegue che, in difetto di espressa impugnazione della pronuncia in punto di omessa statuizione sulla istanza di distrazione formulata nel primo grado ovvero di istanza di correzione dell'errore materiale, a questo Giudice non è consentito riformare il capo di sentenza, né – giusta la giurisprudenza
11 riportata- procedere alla correzione dell'errore materiale, con conseguente conferma del capo di sentenza in esame.
8. Dall'accoglimento del merito della impugnazione, deriva in osservanza dell'art. 91 cpc la condanna Contr del convenuto lla rifusione delle spese del giudizio, che si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività in concreto svolta, disponendo la distrazione in favore dei procuratori dell'appellante.
Vanno, invece, compensate le spese di lite tra l'appellante e , tenuto conto Controparte_2
della mancata opposizione della stessa ai motivi di appello esaminati.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: in accoglimento dell'appello per quanto di ragione, in parziale riforma della sentenza n. 409/2022 del
Giudice di Pace di Rovigo, condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 dell'appellante, della somma di euro 3.205,72 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo di euro 2.640,63, e, quindi, anno per anno, a partire dall'anno successivo al sinistro e fino al momento della presente decisione, sulle somme di volta in volta risultanti dalla rivalutazione di quelle sopra precisate;
ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale ex art. 1284, comma 1, c.c. sull'importo totale così risultante, dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo;
rigetta per il resto l'appello; pone definitivamente a carico degli appellati in solido le spese di C.t.u., come liquidate dal Giudice di
Pace di Rovigo;
condanna al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese di lite Controparte_1
del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 174,00 per spese vive ed euro 1.276,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, I.V.A e C.p.A. come per legge, da distrarsi in favore in favore dei difensori dell'appellante ex art. 93 c.p.c.; dichiara compensate le spese di lite tra l'appellante e . Controparte_2
Così deciso in Rovigo, 30.5.2025
il Giudice
Dott. Nicola Del Vecchio
12