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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 24/05/2025, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3053/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3053/2024 R.G., promossa da
, codice fiscale nata a [...] il Parte_1 C.F._1
2.12.1985, residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Enrico Crucillà, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
, codice fiscale , nato a [...] il CP_1 C.F._2
10.4.1978, residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Orazio Nicola Pulvirenti, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
pagina 1 di 4 ***
Con provvedimento del 21.5.2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 12.9.2024 , premesso di avere intrattenuto una Parte_1
relazione more uxorio con dalla quale nascevano i figli (il CP_1 Per_1
Per_ 10.3.2015), (il 31.3.2017) e (il 7.3.2021) chiedeva, ai sensi dell'articolo Per_3
337 bis e ss. c.c., a questo Tribunale la pronuncia dei provvedimenti relativi alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori e ai diritti ad essa afferenti.
In dettaglio, la ricorrente domandava disporsi la previsione dell'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, la regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno, nonchè la previsione dell'obbligo in capo al di versarle la somma complessiva di euro 600,00 mensile CP_1
a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , il quale aderiva CP_1
alla domanda di affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e alla regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno.
Contestava, per il resto, la rappresentazione dei fatti operata dalla ex compagna e si dichiarava disposto a corrisponderle la somma mensile di euro 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento della prole.
All'udienza del 20.2.2025 le parti comparse personalmente davano atto di aver raggiunto un accordo sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale sui figli minori e dei diritti ad essa afferenti, che si impegnavano a depositare entro la successiva udienza.
Orbene, con nota congiunta depositata in data 14.5.2025 le parti chiedevano la decisione della causa in conformità all'accordo depositato che prevedeva:
pagina 2 di 4 “a) disporre l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale;
b) disporre il collocamento dei figli presso la residenza materna in Melilli (SR), alla via
Ticino, n.45;
c) stabilire che il padre nel corso di ciascuna settimana potrà esercitare il diritto di visita quando vorrà con una frequenza che sarà stabilita da entrambi i genitori in base alle loro esigenze personali e/o in caso di disaccordo il padre potrà vedere i figli, nei giorni di dalle 09.30 alle 20:00 e dalle 09:00 fino alle 20:00; per il Per_4 Per_5
periodo natalizio i figli resteranno con la madre per le giornate del 24 e 25 Dicembre e con il padre il giorno del 26 Dicembre ed a Capodanno, ad anni alterni, il 31 con la madre e giorno 1 con il padre. Per le festività di Pasqua, per tre giorni continuativi, i minori trascorreranno le stesse con i genitori separatamente ad anni alternati. Durante il periodo estivo, il padre terrà i figli per un periodo di 7 giorni continuativi nel mese di luglio e per un periodo di 7 giorni continuativi nel mese di Agosto. Gli esatti giorni di permanenza durante il periodo estivo dovranno essere concordati per iscritto entro e non oltre il 30 Maggio di ogni anno ed in caso di disaccordo i coniugi sin d'ora concordano che il padre terrà con sé i figli da giorno 1 al giorno 7 Luglio e dal giorno 1 al giorno 7 Agosto. I coniugi saranno disponibili a concordare eventuali variazioni dei tempi sopra indicati in caso di particolari esigenze degli stessi e dei figli, in ogni caso garantendo sempre qualità ed uguale quantità del tempo trascorso dei figli presso ciascun genitore. Stabilire, altresì, la gestione degli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute;
d) stabilire a carico del sig. (resistente) un assegno di mantenimento CP_1
complessivo in favore dei figli minori pari ad euro 400,00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate, concedendosi alla madre il beneficio per
l'intero assegno familiare”.
pagina 3 di 4 Preso atto di quanto sopra, con provvedimento del 21.5.2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. il giudice poneva la causa innanzi al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda delle parti.
Passando al merito, i termini dell'accordo, relativamente al regime di affidamento, collocamento e diritto di visita dei figli minori non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appaiono adeguate a garantire alla prole l'accesso a una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c..
Anche le statuizioni accessorie d'ordine economico, relative al mantenimento dei figli minori, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Prima sezione civile, in composizione collegiale, visto l'art. 337
e ss. c.c.: omologa le condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori e ai diritti ad essa afferenti, sopra integralmente riportate e provvede in conformità alle stesse;
compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 22/05/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3053/2024 R.G., promossa da
, codice fiscale nata a [...] il Parte_1 C.F._1
2.12.1985, residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Enrico Crucillà, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
, codice fiscale , nato a [...] il CP_1 C.F._2
10.4.1978, residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Orazio Nicola Pulvirenti, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
pagina 1 di 4 ***
Con provvedimento del 21.5.2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 12.9.2024 , premesso di avere intrattenuto una Parte_1
relazione more uxorio con dalla quale nascevano i figli (il CP_1 Per_1
Per_ 10.3.2015), (il 31.3.2017) e (il 7.3.2021) chiedeva, ai sensi dell'articolo Per_3
337 bis e ss. c.c., a questo Tribunale la pronuncia dei provvedimenti relativi alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori e ai diritti ad essa afferenti.
In dettaglio, la ricorrente domandava disporsi la previsione dell'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, la regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno, nonchè la previsione dell'obbligo in capo al di versarle la somma complessiva di euro 600,00 mensile CP_1
a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , il quale aderiva CP_1
alla domanda di affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e alla regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno.
Contestava, per il resto, la rappresentazione dei fatti operata dalla ex compagna e si dichiarava disposto a corrisponderle la somma mensile di euro 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento della prole.
All'udienza del 20.2.2025 le parti comparse personalmente davano atto di aver raggiunto un accordo sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale sui figli minori e dei diritti ad essa afferenti, che si impegnavano a depositare entro la successiva udienza.
Orbene, con nota congiunta depositata in data 14.5.2025 le parti chiedevano la decisione della causa in conformità all'accordo depositato che prevedeva:
pagina 2 di 4 “a) disporre l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale;
b) disporre il collocamento dei figli presso la residenza materna in Melilli (SR), alla via
Ticino, n.45;
c) stabilire che il padre nel corso di ciascuna settimana potrà esercitare il diritto di visita quando vorrà con una frequenza che sarà stabilita da entrambi i genitori in base alle loro esigenze personali e/o in caso di disaccordo il padre potrà vedere i figli, nei giorni di dalle 09.30 alle 20:00 e dalle 09:00 fino alle 20:00; per il Per_4 Per_5
periodo natalizio i figli resteranno con la madre per le giornate del 24 e 25 Dicembre e con il padre il giorno del 26 Dicembre ed a Capodanno, ad anni alterni, il 31 con la madre e giorno 1 con il padre. Per le festività di Pasqua, per tre giorni continuativi, i minori trascorreranno le stesse con i genitori separatamente ad anni alternati. Durante il periodo estivo, il padre terrà i figli per un periodo di 7 giorni continuativi nel mese di luglio e per un periodo di 7 giorni continuativi nel mese di Agosto. Gli esatti giorni di permanenza durante il periodo estivo dovranno essere concordati per iscritto entro e non oltre il 30 Maggio di ogni anno ed in caso di disaccordo i coniugi sin d'ora concordano che il padre terrà con sé i figli da giorno 1 al giorno 7 Luglio e dal giorno 1 al giorno 7 Agosto. I coniugi saranno disponibili a concordare eventuali variazioni dei tempi sopra indicati in caso di particolari esigenze degli stessi e dei figli, in ogni caso garantendo sempre qualità ed uguale quantità del tempo trascorso dei figli presso ciascun genitore. Stabilire, altresì, la gestione degli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute;
d) stabilire a carico del sig. (resistente) un assegno di mantenimento CP_1
complessivo in favore dei figli minori pari ad euro 400,00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate, concedendosi alla madre il beneficio per
l'intero assegno familiare”.
pagina 3 di 4 Preso atto di quanto sopra, con provvedimento del 21.5.2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. il giudice poneva la causa innanzi al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda delle parti.
Passando al merito, i termini dell'accordo, relativamente al regime di affidamento, collocamento e diritto di visita dei figli minori non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appaiono adeguate a garantire alla prole l'accesso a una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c..
Anche le statuizioni accessorie d'ordine economico, relative al mantenimento dei figli minori, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Prima sezione civile, in composizione collegiale, visto l'art. 337
e ss. c.c.: omologa le condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori e ai diritti ad essa afferenti, sopra integralmente riportate e provvede in conformità alle stesse;
compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 22/05/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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