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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 25/11/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA nella persona dei Giudici:
Dott. Giuseppe Marra PRESIDENTE
Dott. Maurizio D'Abrusco GIUDICE
Dott.ssa Giulia De Luca GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 741/2024 avente ad oggetto: interdizione promossa da ( ), elettivamente dom.to in Chivasso, Via Parte_1 C.F._1
Siccardi 12, presso lo studio degli avv. FEDERICO VIANO e PAGLIERO IRMA VIOLETTA, che lo rappresentano e difendono come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE nei confronti di
( ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note depositate ex art. 127 ter c.p.c. in data 11/09/2025 parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso per l'interdizione di . Si riportano di seguito CP_1 le conclusioni formulate nel ricorso: “voglia il Tribunale Ill.mo ai sensi degli artt. 414 e ss. c.c.,
473-bis.52 c.p.c. e 419 c.c. esperite sommarie informazioni, esaminato l'interdicendo e svolti gli opportuni accertamenti anche e se del caso di carattere medico-legale
. dichiarare l'interdizione del Sig. (C.F. nato a [...] C.F._2
Chivasso il 30/08/1981 e residente a [...], Loc. Capoluogo n. 17 essendo ciò necessario per assicurare la sua adeguata protezione, con ogni consequenziale provvedimento: di rito e di legge e nel suo interesse, valutata l'attuale situazione dell'interdicendo, nonché
l'oggettiva urgenza ad intervenire per i sovraesposti motivi, nominare con estrema sollecitudine tutore provvisorio dell'interdicendo il Sig. (C.F. Parte_1
), cittadino italiano, nato a Gravina in [...] il [...] e residente C.F._3
1 a Fontainemore (AO), Loc. Capoluogo n. 17, padre dell'interdicendo Sig. , CP_1 affinché possa svolgere i provvedimenti urgenti per la cura e assistenza dell'interdicendo, nonché compiere atti inerenti la gestione economica dello stesso, al fine di garantirne adeguata assistenza e conservazione del patrimonio.
Il Sig. si dichiara, altresì, disponibile ad assumere definitivamente l'incarico Parte_1 di tutore dell'interdicendo.
. con ogni altro provvedimento a ritenersi opportuno per la tutela del Sig. e con CP_1
ogni consequenziale provvedimento di rito e di legge.
Con vittoria di spese in caso di opposizione”.
Il PM in data 02/10/2025 ha concluso “esprimendo parere favorevole alla pronuncia secondo diritto” e nulla ha opposto al decreto di fissazione udienza nè al provvedimento depositato in data 02/04/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data23/10/2025 chiedeva l'interdizione del figlio Parte_1
, nonché la propria nomina a tutore provvisorio, rappresentando che CP_1
“si trova in condizioni di abituale infermità psichica, concernente le CP_1
facoltà intellettive e volitive, tali da renderlo incapace di compiere autonomamente i principali atti della vita quotidiana e di relazione e di provvedere coscientemente ai propri interessi patrimoniali e prestare il consenso ad ogni tipo di trattamento necessario per la salvaguardia della sua persona ed è, quindi, necessario che lo stesso venga dichiarato interdetto”. Nello specifico, il ricorrente sosteneva l'adeguatezza della misura dell'interdizione a fronte della gravità della patologia (oligofrenia grave in cerebropatia neonatale e riduzione di autonomia nelle principali attività della vita quotidiana, v. doc. 4 del ricorrente) – e dell'entità del patrimonio dell'interdicendo, che percepisce una pensione di € 149,00 mensili e un'indennità di accompagnamento dell'importo di € 1.059,00 mensili ed è comproprietario di quattro beni immobili.
All'udienza del 24/10/2024 il Pubblico Ministero – al quale il decreto di fissazione dell'udienza è stato comunicato ai sensi dell'art. 473 bis.53, c. 2, c.p.c. – non compariva e il giudice istruttore, procedeva all'esame dell'interdicendo suo esame.
L'udienza veniva poi rinviata al 21/11/2024 per consentire il deposito di tutta la documentazione a prova delle notifiche ex art. 473 bis.53, c. 2, c.p.c., che venivano depositate da parte ricorrente in data 29/10/2024.
All'esito dell'udienza del 21/11/2024 era dichiarato contumace, stante la CP_1 regolarità della notifica del ricorso (e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione) e
2 la sua mancata costituzione nel procedimento.
Con il medesimo provvedimento era nominato tutore provvisorio del Parte_1
resistente e, ritenuto necessario un approfondimento istruttorio al fine di individuare in concreto la migliore misura di tutela per , veniva disposta CTU sul seguente CP_1
quesito: “il CTU, esaminata la documentazione medica prodotta dal resistente, visiti il resistente e, compiuti tutti i necessari esami, sentendo ove necessario i professionisti che
l'hanno in cura, accerti l'attuale suo stato fisico e psichico e, in particolare, l'esistenza, indicandone la natura ed entità, di una patologica alterazione abituale delle capacità intellettive e volitive tale da produrre la parziale o la totale incapacità di provvedere ai propri interessi, specificando la misura della suddetta compromissione, anche ai fini dell'applicazione dell'istituto di amministrazione di sostegno”.
Il CTU dott.ssa , nominata con provvedimento del 15/04/2025 in Persona_1
sostituzione del rinunciatario dott. , depositava la relazione Persona_2
peritale in data 29/07/2025.
All'esito dell'udienza del 25/09/2025 fissata per esame della CTU, il ricorrente rinunciava ai termini ex art. 189 c.p.c. e insisteva nell'accoglimento del ricorso.
La causa veniva quindi rimessa al collegio per la decisione in data 29/09/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da va accolto per le ragioni di seguito evidenziate. Parte_1
Si osserva in primo luogo che il CTU, sulla base dell'esame clinico dell'interdicendo e dei test allo stesso somministrati (MMSE), nonché della documentazione in atti e della raccolta anamnestica effettuata con i familiari, ha accertato che “1) Il sig. è affetto da un CP_1
disturbo dello sviluppo intellettivo grave, esordito dal primo sviluppo, caratterizzato da un deficit delle funzioni intellettive e adattive, ed è condizione di abituale infermità di mente che lo rende totalmente incapace di provvedere ai suoi interessi, sia personali che patrimoniali.
Tale infermità è dovuta ad un fenomeno di ipossia neonatale durante il parto che lo ha reso fin dai primi anni di vita deficitario, a causa dei limiti intellettivi e della difficoltà a socializzare, con un documentato percorso scolastico travagliato e discontinuo, che lo ha portato – pur con
l'insegnante di sostegno - a terminare la scuola dell'obbligo con un corso sperimentale a 17 anni […]. Manifesta gravi carenze e difficoltà in ambito concettuale, sociale e pratico. 2) Il disturbo dello sviluppo intellettivo grave, da cui è affetto, ha caratteristiche di persistenza ed estensione nel tempo. Al disturbo dello sviluppo intellettivo grave si sta associando un iniziale quadro di encefalopatia vascolare cronica, accertata da una RMN encefalica effettuata nel novembre 2024 e da una visita neurologica del dicembre 2024, che potrebbe ulteriormente e
3 gradualmente peggiorare nel tempo i deficit cognitivi presenti. 3) Il sig. è di CP_1
conseguenza TOTALMENTE INCAPACE di provvedere ai propri interessi: non può compiere atti né di ordinaria né di straordinaria amministrazione ed è necessario assicurargli adeguata protezione rispetto alle sue condizioni di salute e alle sue esigenze di vita”.
Le valutazioni del CTU trovano riscontro nelle risultanze dell'esame dell'interdicendo compiuto all'udienza del 24/10/2024, di cui si riporta un estratto del verbale: “Il Giudice dispone procedersi all'esame dell'interdicendo, che interrogato risponde:
D. come si chiama?
R. Marco
D. Quando e dove è nato?
R. In Gravina di Puglia. Il mio compleanno è il 30 agosto.
Il Giudice chiede in che anno, ma l'interdicendo non risponde.
D. che giorno è oggi?
R. è sabato.
D. con chi vivi?
L'interdicendo, soltanto dopo molto tempo e su sollecitazione del padre risponde che vive con
“papà”.
D. Sa dove siamo adesso?
L'esaminando non risponde;
dopo che il padre si rivolge a lui, risponde che siamo in tribunale.
D. ha soldi in banca?
R. no
D. cosa può comprare con 10 €?
L'esaminando non risponde.
Durante l'esame l'interdicendo dimostra di avere difficoltà a rispondere alle domande del
Giudice e quando risponde pronuncia soltanto alcune parole, spesso pronunciate su sollecito del padre. Non appare in grado di colloquiare con il Giudice né con le altre persone presenti in aula”.
Risultano quindi dimostrati dalle risultanze della CTU unitamente alla documentazione in atti e all'esito dell'esame dell'interdicendo il grave stato di infermità di quest'ultimo e la sua incapacità di provvedere ai propri interessi.
È certo che il resistente è incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di una grave e permanente infermità di mente e, pertanto, si trova nelle condizioni per le quali l'art. 414 c.c. prevede la misura dell'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurargli adeguata protezione in termini di assistenza, cura della persona e di gestione patrimoniale anche
4 immobiliare (v. in particolare docc. 7 e 8 di parte ricorrente).
Sulla base delle risultanze istruttorie non si ritiene che siano individuabili atti che possano essere compiuti da senza l'intervento o con l'assistenza del tutore, CP_1 considerato che l'interdicendo risulta privo di un livello di autonomia e capacità collaborativa tale da consentire di esprimere una volontà liberamente e consapevolmente maturata;
deve, pertanto, ritenersi che il medesimo necessiti di una rappresentanza integrale da parte di un terzo
(tutore) sia nella gestione patrimoniale che in ordine alle decisioni di natura personale.
Osserva il Collegio come nel caso di specie non sia ravvisabile un margine di autodeterminazione compatibile con lo strumento dell'amministrazione di sostegno, tenuto conto che, da un lato, ad un eventuale amministratore di sostegno non potrebbero essere attribuiti i poteri esercitati dal tutore, dall'altro, l'amministratore non potrebbe sostituirsi all'amministrata nelle decisioni di natura personale;
in tale contesto, ed in applicazione dei criteri posti dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. civ., sez. II, 04.03.2020, n. 6079), nella specie, l'interdizione risulta l'unico strumento che assicuri un'adeguata protezione alla resistente in termini di assistenza, cura della persona e di gestione patrimoniale.
Nella funzione di tutore provvisorio si conferma . Parte_1
Le spese di lite, tenuto conto della natura della causa e delle questioni giuridiche e di fatto trattate, che giustifica l'applicazione dei minimi tabellari vigenti, sono liquidate come da dispositivo e poste a carico dell'interdicendo nel cui esclusivo interesse è stato promosso il giudizio (Cass. civ., Sez. 1, 09/11/2005, n. 21718).
P.Q.M.
Il Tribunale di Aosta, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in causa, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta, così provvede:
a) pronuncia l'interdizione per infermità di mente nei confronti di CP_1
nato a [...] il [...] e residente in [...], loc. Capoluogo 17;
b) conferma nella funzione di tutore provvisorio;
Parte_1
c) pone a carico di le spese processuali sostenute dal ricorrente, che CP_1 liquida in € 3.809,00 per onorario del difensore, oltre spese generali, iva e c.p.a.;
d) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui agli artt. 423 c.c. e 42 disp. att. c.c.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Aosta in data 29/10/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Giulia De Luca
Il Presidente
Dott. Giuseppe Marra
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA nella persona dei Giudici:
Dott. Giuseppe Marra PRESIDENTE
Dott. Maurizio D'Abrusco GIUDICE
Dott.ssa Giulia De Luca GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 741/2024 avente ad oggetto: interdizione promossa da ( ), elettivamente dom.to in Chivasso, Via Parte_1 C.F._1
Siccardi 12, presso lo studio degli avv. FEDERICO VIANO e PAGLIERO IRMA VIOLETTA, che lo rappresentano e difendono come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE nei confronti di
( ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note depositate ex art. 127 ter c.p.c. in data 11/09/2025 parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso per l'interdizione di . Si riportano di seguito CP_1 le conclusioni formulate nel ricorso: “voglia il Tribunale Ill.mo ai sensi degli artt. 414 e ss. c.c.,
473-bis.52 c.p.c. e 419 c.c. esperite sommarie informazioni, esaminato l'interdicendo e svolti gli opportuni accertamenti anche e se del caso di carattere medico-legale
. dichiarare l'interdizione del Sig. (C.F. nato a [...] C.F._2
Chivasso il 30/08/1981 e residente a [...], Loc. Capoluogo n. 17 essendo ciò necessario per assicurare la sua adeguata protezione, con ogni consequenziale provvedimento: di rito e di legge e nel suo interesse, valutata l'attuale situazione dell'interdicendo, nonché
l'oggettiva urgenza ad intervenire per i sovraesposti motivi, nominare con estrema sollecitudine tutore provvisorio dell'interdicendo il Sig. (C.F. Parte_1
), cittadino italiano, nato a Gravina in [...] il [...] e residente C.F._3
1 a Fontainemore (AO), Loc. Capoluogo n. 17, padre dell'interdicendo Sig. , CP_1 affinché possa svolgere i provvedimenti urgenti per la cura e assistenza dell'interdicendo, nonché compiere atti inerenti la gestione economica dello stesso, al fine di garantirne adeguata assistenza e conservazione del patrimonio.
Il Sig. si dichiara, altresì, disponibile ad assumere definitivamente l'incarico Parte_1 di tutore dell'interdicendo.
. con ogni altro provvedimento a ritenersi opportuno per la tutela del Sig. e con CP_1
ogni consequenziale provvedimento di rito e di legge.
Con vittoria di spese in caso di opposizione”.
Il PM in data 02/10/2025 ha concluso “esprimendo parere favorevole alla pronuncia secondo diritto” e nulla ha opposto al decreto di fissazione udienza nè al provvedimento depositato in data 02/04/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data23/10/2025 chiedeva l'interdizione del figlio Parte_1
, nonché la propria nomina a tutore provvisorio, rappresentando che CP_1
“si trova in condizioni di abituale infermità psichica, concernente le CP_1
facoltà intellettive e volitive, tali da renderlo incapace di compiere autonomamente i principali atti della vita quotidiana e di relazione e di provvedere coscientemente ai propri interessi patrimoniali e prestare il consenso ad ogni tipo di trattamento necessario per la salvaguardia della sua persona ed è, quindi, necessario che lo stesso venga dichiarato interdetto”. Nello specifico, il ricorrente sosteneva l'adeguatezza della misura dell'interdizione a fronte della gravità della patologia (oligofrenia grave in cerebropatia neonatale e riduzione di autonomia nelle principali attività della vita quotidiana, v. doc. 4 del ricorrente) – e dell'entità del patrimonio dell'interdicendo, che percepisce una pensione di € 149,00 mensili e un'indennità di accompagnamento dell'importo di € 1.059,00 mensili ed è comproprietario di quattro beni immobili.
All'udienza del 24/10/2024 il Pubblico Ministero – al quale il decreto di fissazione dell'udienza è stato comunicato ai sensi dell'art. 473 bis.53, c. 2, c.p.c. – non compariva e il giudice istruttore, procedeva all'esame dell'interdicendo suo esame.
L'udienza veniva poi rinviata al 21/11/2024 per consentire il deposito di tutta la documentazione a prova delle notifiche ex art. 473 bis.53, c. 2, c.p.c., che venivano depositate da parte ricorrente in data 29/10/2024.
All'esito dell'udienza del 21/11/2024 era dichiarato contumace, stante la CP_1 regolarità della notifica del ricorso (e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione) e
2 la sua mancata costituzione nel procedimento.
Con il medesimo provvedimento era nominato tutore provvisorio del Parte_1
resistente e, ritenuto necessario un approfondimento istruttorio al fine di individuare in concreto la migliore misura di tutela per , veniva disposta CTU sul seguente CP_1
quesito: “il CTU, esaminata la documentazione medica prodotta dal resistente, visiti il resistente e, compiuti tutti i necessari esami, sentendo ove necessario i professionisti che
l'hanno in cura, accerti l'attuale suo stato fisico e psichico e, in particolare, l'esistenza, indicandone la natura ed entità, di una patologica alterazione abituale delle capacità intellettive e volitive tale da produrre la parziale o la totale incapacità di provvedere ai propri interessi, specificando la misura della suddetta compromissione, anche ai fini dell'applicazione dell'istituto di amministrazione di sostegno”.
Il CTU dott.ssa , nominata con provvedimento del 15/04/2025 in Persona_1
sostituzione del rinunciatario dott. , depositava la relazione Persona_2
peritale in data 29/07/2025.
All'esito dell'udienza del 25/09/2025 fissata per esame della CTU, il ricorrente rinunciava ai termini ex art. 189 c.p.c. e insisteva nell'accoglimento del ricorso.
La causa veniva quindi rimessa al collegio per la decisione in data 29/09/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da va accolto per le ragioni di seguito evidenziate. Parte_1
Si osserva in primo luogo che il CTU, sulla base dell'esame clinico dell'interdicendo e dei test allo stesso somministrati (MMSE), nonché della documentazione in atti e della raccolta anamnestica effettuata con i familiari, ha accertato che “1) Il sig. è affetto da un CP_1
disturbo dello sviluppo intellettivo grave, esordito dal primo sviluppo, caratterizzato da un deficit delle funzioni intellettive e adattive, ed è condizione di abituale infermità di mente che lo rende totalmente incapace di provvedere ai suoi interessi, sia personali che patrimoniali.
Tale infermità è dovuta ad un fenomeno di ipossia neonatale durante il parto che lo ha reso fin dai primi anni di vita deficitario, a causa dei limiti intellettivi e della difficoltà a socializzare, con un documentato percorso scolastico travagliato e discontinuo, che lo ha portato – pur con
l'insegnante di sostegno - a terminare la scuola dell'obbligo con un corso sperimentale a 17 anni […]. Manifesta gravi carenze e difficoltà in ambito concettuale, sociale e pratico. 2) Il disturbo dello sviluppo intellettivo grave, da cui è affetto, ha caratteristiche di persistenza ed estensione nel tempo. Al disturbo dello sviluppo intellettivo grave si sta associando un iniziale quadro di encefalopatia vascolare cronica, accertata da una RMN encefalica effettuata nel novembre 2024 e da una visita neurologica del dicembre 2024, che potrebbe ulteriormente e
3 gradualmente peggiorare nel tempo i deficit cognitivi presenti. 3) Il sig. è di CP_1
conseguenza TOTALMENTE INCAPACE di provvedere ai propri interessi: non può compiere atti né di ordinaria né di straordinaria amministrazione ed è necessario assicurargli adeguata protezione rispetto alle sue condizioni di salute e alle sue esigenze di vita”.
Le valutazioni del CTU trovano riscontro nelle risultanze dell'esame dell'interdicendo compiuto all'udienza del 24/10/2024, di cui si riporta un estratto del verbale: “Il Giudice dispone procedersi all'esame dell'interdicendo, che interrogato risponde:
D. come si chiama?
R. Marco
D. Quando e dove è nato?
R. In Gravina di Puglia. Il mio compleanno è il 30 agosto.
Il Giudice chiede in che anno, ma l'interdicendo non risponde.
D. che giorno è oggi?
R. è sabato.
D. con chi vivi?
L'interdicendo, soltanto dopo molto tempo e su sollecitazione del padre risponde che vive con
“papà”.
D. Sa dove siamo adesso?
L'esaminando non risponde;
dopo che il padre si rivolge a lui, risponde che siamo in tribunale.
D. ha soldi in banca?
R. no
D. cosa può comprare con 10 €?
L'esaminando non risponde.
Durante l'esame l'interdicendo dimostra di avere difficoltà a rispondere alle domande del
Giudice e quando risponde pronuncia soltanto alcune parole, spesso pronunciate su sollecito del padre. Non appare in grado di colloquiare con il Giudice né con le altre persone presenti in aula”.
Risultano quindi dimostrati dalle risultanze della CTU unitamente alla documentazione in atti e all'esito dell'esame dell'interdicendo il grave stato di infermità di quest'ultimo e la sua incapacità di provvedere ai propri interessi.
È certo che il resistente è incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di una grave e permanente infermità di mente e, pertanto, si trova nelle condizioni per le quali l'art. 414 c.c. prevede la misura dell'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurargli adeguata protezione in termini di assistenza, cura della persona e di gestione patrimoniale anche
4 immobiliare (v. in particolare docc. 7 e 8 di parte ricorrente).
Sulla base delle risultanze istruttorie non si ritiene che siano individuabili atti che possano essere compiuti da senza l'intervento o con l'assistenza del tutore, CP_1 considerato che l'interdicendo risulta privo di un livello di autonomia e capacità collaborativa tale da consentire di esprimere una volontà liberamente e consapevolmente maturata;
deve, pertanto, ritenersi che il medesimo necessiti di una rappresentanza integrale da parte di un terzo
(tutore) sia nella gestione patrimoniale che in ordine alle decisioni di natura personale.
Osserva il Collegio come nel caso di specie non sia ravvisabile un margine di autodeterminazione compatibile con lo strumento dell'amministrazione di sostegno, tenuto conto che, da un lato, ad un eventuale amministratore di sostegno non potrebbero essere attribuiti i poteri esercitati dal tutore, dall'altro, l'amministratore non potrebbe sostituirsi all'amministrata nelle decisioni di natura personale;
in tale contesto, ed in applicazione dei criteri posti dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. civ., sez. II, 04.03.2020, n. 6079), nella specie, l'interdizione risulta l'unico strumento che assicuri un'adeguata protezione alla resistente in termini di assistenza, cura della persona e di gestione patrimoniale.
Nella funzione di tutore provvisorio si conferma . Parte_1
Le spese di lite, tenuto conto della natura della causa e delle questioni giuridiche e di fatto trattate, che giustifica l'applicazione dei minimi tabellari vigenti, sono liquidate come da dispositivo e poste a carico dell'interdicendo nel cui esclusivo interesse è stato promosso il giudizio (Cass. civ., Sez. 1, 09/11/2005, n. 21718).
P.Q.M.
Il Tribunale di Aosta, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in causa, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta, così provvede:
a) pronuncia l'interdizione per infermità di mente nei confronti di CP_1
nato a [...] il [...] e residente in [...], loc. Capoluogo 17;
b) conferma nella funzione di tutore provvisorio;
Parte_1
c) pone a carico di le spese processuali sostenute dal ricorrente, che CP_1 liquida in € 3.809,00 per onorario del difensore, oltre spese generali, iva e c.p.a.;
d) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui agli artt. 423 c.c. e 42 disp. att. c.c.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Aosta in data 29/10/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Giulia De Luca
Il Presidente
Dott. Giuseppe Marra
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