Sentenza 3 aprile 2017
Massime • 2
In tema di mutuo consenso alla risoluzione del rapporto di lavoro, non costituisce elemento idoneo ad integrare la fattispecie di tacita risoluzione consensuale il fatto che il lavoratore abbia, nelle more, percepito il TFR, ovvero cercato o reperito un'altra occupazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto irrilevante lo svolgimento di altra attività lavorativa, per soli quindici giorni, circa quattro anni dopo il licenziamento intimato in forma orale).
Ai sensi dell'art. 342 c.p.c., il giudizio di appello, pur limitato all’esame delle sole questioni oggetto di specifici motivi di gravame, si estende ai punti della sentenza di primo grado che siano, anche implicitamente, connessi a quelli censurati, sicché non viola il principio del “tantum devolutum quantum appellatum” il giudice di secondo grado che fondi la propria decisione su ragioni diverse da quelle svolte dall’appellante nei suoi motivi, ovvero esamini questioni non specificamente da lui proposte o sviluppate, le quali, però, appaiano in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi e, come tali, comprese nel “thema decidendum” del giudizio. (Nella specie, la S.C. ha rigettato la censura di extrapetizione mossa alla sentenza impugnata, evidenziando che il motivo di appello relativo alla sussistenza del requisito dimensionale per il riconoscimento della tutela reintegratoria implicava necessariamente la questione preliminare della illegittimità o inefficacia del licenziamento, sulla quale non si era formato il giudicato interno, essendo ancora “sub iudice” l’effetto giuridico riconducibile alla patologia dell’atto).
Commentari • 5
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/04/2017, n. 8604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8604 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2017 |
Testo completo
I T IT R DI -3 APR 2017 E T N E S E - I AULA 'A' L L O 8604. 17 B E T N E S E - Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 20078/2014 8604 SEZIONE LAVORO Cron. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Presidente Ud. 21/12/2016Dott. ANTONIO MANNA Dott. FEDERICO DE GREGORIO Consigliere PU Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO Consigliere - - Rel. ConsigliereDott. GUGLIELMO CINQUE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 20078-2014 proposto da: in persona del PRO.MO.ART. S.R.L. C.F. 03501291219, legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. VASARI (STUDIO AVV. PIETRO BORIA E ROBERTO SCETTI), presso lo studio dell'avvocato PIETRO BORIA, rappresentata e difesa dall'avvocato FABIO OREFICE, giusta delega in atti;
2016 ricorrente - 4592
contro
IA EL;
intimata avversO D'APPELLO 921/2013; udita la udienza GUGLIELMO udito il Generale in via rigetto. la sentenza n. 8320/2013 della CORTE di NAPOLI, depositata il 12/02/2014 R.G.N. relazione della causa svolta nella pubblica del 21/12/2016 dal Consigliere Dott. CINQUE;
P.M. in persona del Sostituto Procuratore Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per: principale improcedibilità, in subordine RG 20078/2014 Svolgimento del processo 1. Il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 6168/2012, accogliendo parzialmente il ricorso proposto da ES LA, ha dichiarato la illegittimità del licenziamento comminatole dalla PRO.MO.ART srl ordinando a quest'ultima di riassumere la lavoratrice entro il termine di tre giorni o, in mancanza, risarcirle il danno nella misura di quattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
2. La Corte di appello di Napoli, pronunciandosi sul gravame presentato dalla suddetta ES, in parziale riforma della impugnata sentenza, ha dichiarato l'inefficacia del suddetto licenziamento perché intimato in forma orale e la giuridica continuità del rapporto di lavoro, condannando la società al pagamento di tutte le retribuzioni nelle more maturate a decorrere dal 26.11.08, con eccezione per quindici giorni in cui la appellante aveva svolto altra attività lavorativa.
3. Per la cassazione propone ricorso la PRO.MO.ART srl affidato a tre motivi.
4. Resta intimata ES LA. Motivi della decisione 5. Con il primo motivo la società lamenta la violazione, ex art. 360 I comma n. 3 cpc, dell'art. 346 cpc nonché del suo combinato disposto con l'art. 112 cpc, ovvero del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. In particolare la ricorrente deduce che, avendo la ES chiesto in appello esclusivamente di ritenere provata la circostanza della non sussistenza del requisito dimensionale, aveva abdicato ad ogni facoltà di domandare la nullità e l'inefficacia del licenziamento intimatole, accettando ai sensi dell'art. 329 cpc le parti non impugnate della sentenza di 1° grado, con la conseguenza che erroneamente i giudici di seconde cure avevano ritenuto comunque aliunde avanzata la domanda di nullità del recesso.
6. Con il secondo motivo si denunzia, ai sensi dell'art. 360 I comma n. 4 cpc, l'error in procedendo e la violazione del combinato disposto degli artt. 342, 348 bis e ter cpc e 434 cpc in quanto, secondo l'assunto della ricorrente, il ricorso di appello proposto da ES LA era assolutamente insufficiente per essere valutato nei suoi contenuti perché, da un lato, era palesemente privo degli elementi formali minimi per la sua delibazione e, dall'altro, perché prima facie non vi erano probabilità di accoglimento. je 1 RG 20078/2014 7. Con il terzo motivo la società si duole, ai sensi dell'art. 360 Ic n. 3 cpc, della violazione dell'art. 1372 CC per avere la Corte territoriale qualificato il successivo contratto di lavoro della ES come mero fatto sospensivo di un diritto di credito e non, invece, quale fatto da cui dedurre l'avvenuta risoluzione del rapporto di lavoro per mutuo consenso.
8. Il primo motivo non è fondato.
9. Si intende in questa sede dare continuità al principio affermato da questa Corte (Cass. sent. n. 1377 del 26.1.2016; sent. n. 443/2011) secondo cui il giudizio di appello, pur limitato all'esame delle sole questioni oggetto di specifici motivi di gravame, si estende ai punti della sentenza di primo grado che siano, anche implicitamente, connessi a quelli censurati, sicché non viola il principio del "tantum devolutum quantum appellatum" il giudice di secondo grado che fondi la propria decisione su ragioni diverse da quelle svolte dall'appellante nei suoi motivi, ovvero esamini questioni non specificamente da lui proposte o sviluppate, le quali, però, appaiano in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi e, come tali, comprese nel thema decidendum del giudizio. 10. Nel caso di specie, quindi, il motivo di appello concernente la circostanza dell'occupazione, da parte della società, all'epoca del licenziamento di più di 15 dipendenti, con la conseguente richiesta di reintegra nel posto di lavoro, poneva necessariamente la questione, logicamente preliminare, della natura del profilo patologico riguardante il recesso e, cioè la sua illegittimità o inefficacia: questione che la Corte di merito ha rivalutato non incorrendo, pertanto, nel denunziato vizio di extrapetizione. 11. Né può dirsi che sulla illegittimità (e non inefficacia) del licenziamento si sia formato un giudicato interno. Invero tale mera dichiarazione, essendo ancora sub judicio la problematica degli effetti, non è suscettibile di passare in giudicato, così come non lo è una qualunque asserzione contenuta nella motivazione d'una sentenza, riferendosi l'art. effetto 329 cpv. c.p.c. soltanto alla sequenza logica "fatto → norma - d'un fatto giuridico" attraverso la quale si afferma l'esistenza sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico (cfr. Cass. n. 14670/15; Cass. n. 4572/13; Cass. n. 16583/12; Cass. 29.7.2011 n. 16808; Cass. n. 27196/06; Cass. 29.10.98 n. je 10832; Cass. 10.7.98 n. 6769). 2 RG 20078/2014 12. Anche il secondo motivo non è meritevole di pregio. 13. La censura è stata correttamente posta con riguardo all'art. 360 n. 4 cpc, essendo riconducibile nell'ambito degli "error in procedendo" non riguardando l'interpretazione dell'atto di appello, in quanto tale riservata al giudice del merito, ma il convincimento della mancanza di un Je effettiva censura alla decisione di 1° grado (cfr. Cass. sent. n. 806 del 15.1.2009; sent. n. 19661/2006). 14. Il giudice di legittimità, conseguentemente, non deve limitare la propria cognizione all'esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda (Cass. Sez. Un. sent. n. 8077/2012; Cass. sent. n. 15701/2012). 15. Nella fattispecie in esame, l'esito dello scrutinio dell'atto di appello non consente di rilevare l'inammissibilità del gravame perché, oltre ad essere stata manifestata la volontà dell'appellante di impugnare specifici capi della sentenza gravata, risulta svolta anche una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della pronuncia impugnata, mirava ad incrinarne il fondamento logico-giuridico. In particolare era stata dedotta, quanto al requisito dimensionale, la irrilevanza probatoria del libro presenze e la inattendibilità di alcuni testi escussi in prime cure. 16. Né poteva evincersi una palese improbabilità di accoglimento del gravame riguardando le doglianze accertamenti di fatto e non questioni di diritto sulle quali si era formato un pacifico e consolidato orientamento giurisprudenziale tale da rendere prima facie infondato l'appello. 17. Infine, il terzo motivo è parimenti infondato. 18. In tema di mutuo consenso alla risoluzione del rapporto di lavoro, non costituisce elemento idoneo ad integrare la fattispecie di tacita risoluzione consensuale il fatto che il lavoratore abbia, nelle more, percepito il TFR, ovvero cercato o reperito un'altra occupazione (Cass. Sent. n. 22489 del 4.11.2016; sent. n. 21310/2014; sent. n. 6900/2016). 19. Nel caso concreto, quindi, lo svolgimento di altra attività lavorativa, per soli 15 giorni nel settembre 2009, a fronte di un licenziamento intimato nell'ottobre 2005, non può certo qualificarsi, alla luce del principio sopra richiamato, quale fatto da cui dedurre l'avvenuta risoluzione je consensuale del rapporto. 3 RG 20078/2014 20. In conclusione il ricorso va respinto. 21. L'infondatezza del ricorso rende superflua la rinnovazione della notifica del ricorso all'intimata nei cui confronti essa non si è perfezionata. 22. Come già statuito a riguardo da questa S.C. (cfr. Cass. n. 15106/13; cfr. altresì, Cass. n. 6826/2010; Cass. n. 2723/2010; Cass. n. 18410/2009), il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cpc) di evitare comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio e delle garanzie di difesa e dal diritto a partecipare al processo in condizioni di parità. 23. Ne deriva che, acclarata l'infondatezza del ricorso in oggetto alla stregua delle considerazioni sopra svolte, sarebbe comunque vano disporre la fissazione di un termine per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei tempi di definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio in termini di garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti. 24. Nulla va disposto, conseguentemente, in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità. 25. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.
PQM
La Corte, rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 Dicembre 2016 Il Presidente CASS Dr. Antonio Manna A Наль маНочь Ма ша M Il Consigliere estensore E R Dr. Guglielmo Cinque P Height Cary ve U E T O N S O N E Il Funzionario Giudiziario Dott. Giovanni RUELLO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione LAVORO DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 3 APR 2017 FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott. Giovanni Ruelo